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PDL 1933

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1933



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato FOLENA

Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di trattamento penitenziario

Presentata il 10 novembre 2006

      

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Onorevoli Colleghi! - Il problema delle carceri negli ultimi tempi è stato al centro dell'attenzione generale.
      Ai gravi problemi del sovraffollamento, delle carenze strutturali, delle limitazioni degli spazi di socialità e trattenimento, delle restrizioni della legge 10 ottobre 1986, n. 663 (cosiddetta «legge Gozzini»), non ha corrisposto una seria azione politica.
      Il carcere va umanizzato per corrispondere ad una tradizione che intende la pena quale fattore anche riabilitativo.
      Un'area spesso trascurata nella normale gestione del trattamento è costituita dalla fruibilità delle normali relazioni affettive.
      Si assiste spesso ad una visione riduttiva che trascura l'impatto che una normale, corretta e sana vita affettiva può ingenerare anche al fine di un recupero sostanziale delle normali relazioni con il contesto familiare e sociale.
      Una innovazione di questo tipo, suggerita ed avallata da tutti i professionisti sociali attenti allo sviluppo delle persone, costituirebbe un'indubbia apertura che qualificherebbe ulteriormente la politica penitenziaria.
      Va anche ribadito che appare riduttivo pensare all'iniziativa come semplicemente impostata sullo scambio sessuale con partner, atteso che il significato delle innovazioni va oltre questo aspetto, iscrivendosi in una più generale riforma tesa ad umanizzare l'intero pianeta carcerario.
      Si tratta di garantire quei legami, quella solidarietà, quel bisogno di stringere un figlio o di abbracciare una madre, senza che questo possa essere negato o raggelato dalle fredde regole vigenti negli istituti.
      La presente proposta di legge, modificando l'ordinamento penitenziario (legge n. 354 del 1975) vuole dare risposta alle richieste di aumento delle ore di colloquio con conviventi e coniugi, di allargamento del sistema dei permessi, di rafforzamento delle misure già previste dall'articolo 21-bis dell'ordinamento penitenziario per la tutela e la cura dei figli.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. All'articolo 5 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «Negli edifici penitenziari devono essere realizzati locali idonei a consentire al detenuto di intrattenere relazioni strettamente personali ed affettive».

Art. 2.

      1. Dopo l'articolo 28 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è inserito il seguente:

      «Art. 28-bis. - (Visite al detenuto). - 1. Al fine di consolidare i rapporti affettivi con la famiglia, oltre ai colloqui previsti dall'articolo 18 della presente legge e dall'articolo 37 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, il detenuto ha diritto a godere di una visita al mese, della durata non inferiore alle quattro ore consecutive, da parte del proprio coniuge o convivente, in locali idonei e senza alcun controllo visivo.
      2. I detenuti hanno diritto a trascorrere con la famiglia la terza domenica di ogni mese, a partire dalle ore 14.00, nelle aree verdi esistenti presso le case di reclusione, sotto il controllo visivo del personale addetto a tale vigilanza.
      3. Qualora, per il numero elevato di detenuti o per ragioni di sicurezza, non sia possibile garantire a ciascun detenuto od internato il diritto di cui al comma 2, la direzione del carcere predispone un apposito calendario delle visite utilizzando il sistema delle rotazioni».

 

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Art. 3.

      1. Dopo l'articolo 30-quater della legge 26 luglio 1975, n. 354, è inserito il seguente:

      «Art. 30-quinquies. - (Permessi per visite ai familiari o conviventi). - 1. Al detenuto in espiazione di pena che abbia manifestato una particolare intensità di rapporti con il coniuge, con il convivente o con i familiari, il giudice di sorveglianza può concedere un permesso della durata non superiore ai quindici giorni per ogni semestre di carcerazione».

Art. 4.

      1. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della giustizia, sono apportate modificazioni agli articoli 37 e 39 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, nel senso di prevedere, rispettivamente, che i coniugi e i conviventi che siano entrambi detenuti hanno diritto ad usufruire di ulteriori quattro ore di colloquio mensili e che, per il detenuto o internato straniero, ammesso al colloquio telefonico con i propri familiari residenti all'estero, la durata della conversazione telefonica è pari a sei minuti di effettiva conversazione per ciascun colloquio ordinario non effettuato.    


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