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PDL 1860

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1860



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato COTA

Istituzione della provincia del Canavese e delle Valli di Lanzo

Presentata il 26 ottobre 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge si prefigge di istituire, staccandola da quella di Torino, la provincia del Canavese e delle Valli di Lanzo.
      Non si tratta del primo tentativo in tale senso, infatti, già nel corso delle precedenti legislature erano state avanzate proposte di tenore molto simile.
      La istituenda provincia del Canavese e delle Valli di Lanzo conta 173 comuni e circa 380.000 residenti elettori. Il progetto si basa su valide motivazioni, sicuramente non su motivi campanilistici né sul desiderio di fuggire dal «dominio» di Torino, ma piuttosto su di un'esigenza concreta che permetterà una nuova rinascita economica di tutto il comprensorio coinvolto dall'iniziativa.
      La presente proposta di legge ha preso le mosse da alcune considerazioni oggettive, fra cui soprattutto la carenza di investimenti e di attenzione alle problematiche del territorio, con conseguente crollo dell'economia locale, e i disagi legati alla lontananza fisica dal capoluogo.
      È noto, infatti, che il capoluogo della provincia, Torino, è situato ad una distanza eccessiva dalla maggiore parte dei comuni del Canavese, facendo emergere una minore attenzione da parte dell'ente provinciale nei confronti del territorio canavesano. Le decisioni politico-amministrative relative al territorio della provincia ne hanno sempre privilegiato la parte più strettamente torinese, anche per effetto della forza di attrazione esercitata dall'area metropolitana.
      La creazione del nuovo ente avrebbe sicuramente un effetto benefico per tutta la zona coinvolta, in quanto gli interventi sul territorio sarebbero mirati e sicuramente rispondenti alle esigenze specifiche della popolazione del Canavese e delle Valli di Lanzo.
      La provincia si baserà sul decentramento di numerosi servizi nell'area del Canavese, andando così a rappresentare
 

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unitariamente tutto il territorio e garantendo una gestione amministrativa più vicina alle esigenze dei cittadini.
      Lo statuto della nuova provincia stabilirà quale delle città di Ciriè, Chivasso, Ivrea e Rivarolo sarà il capoluogo e la sede legale del nuovo ente.
      Le prime elezioni degli organi elettivi della provincia del Canavese e delle Valli di Lanzo avranno luogo in concomitanza con il primo turno utile delle consultazioni elettorali per il rinnovo degli organi elettivi della provincia di Torino.
      La dislocazione degli uffici e dei servizi provinciali, nell'ambito della città capoluogo, sarà disposta con deliberazione del consiglio provinciale in base ai criteri definiti dallo statuto che stabilirà, altresì, le sedi e le modalità di riunione degli organi di governo della provincia.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. È istituita la provincia del Canavese e delle Valli di Lanzo.
      2. La circoscrizione territoriale della provincia del Canavese e delle Valli di Lanzo è costituita dai seguenti comuni: Agliè, Ala di Stura, Albiano d'Ivrea, Alice Superiore, Alpette, Andrate, Azeglio, Bairo, Balangero, Baldissero Canavese, Balme, Banchette, Barbania, Barone Canavese, Bollengo, Borgaro Torinese, Borgiallo, Borgofranco d'Ivrea, Borgomasino, Bosconero, Brandizzo, Brosso, Brozolo, Brusasco, Burolo, Busano, Cafasse, Caluso, Candia Canavese, Canischio, Cantoira, Caravino, Carema, Casalborgone, Cascinette d'Ivrea, Caselette, Caselle Torinese, Castagneto Po, Castellamonte, Castelnuovo Nigra, Cavagnolo, Ceres, Ceresole Reale, Chialamberto, Chiaverano, Chiesanuova, Chivasso, Ciconio, Cintano, Ciriè, Coassolo Torinese, Collaretto Castelnuovo, Collaretto Giacosa, Corio, Cossano Canavese, Cuceglio, Cuorgnè, Druento, Favria, Feletto, Fiano, Fiorano Canavese, Foglizzo, Forno Canavese, Frassinetto, Front, Germagnano, Givoletto, Groscavallo, Grosso, Ingria, Issiglio, Ivrea, La Cassa, Lanzo Torinese, Lauriano, Leinì, Lemie, Lessolo, Levone, Locana, Lombardore, Loranzè, Lugnacco, Lusigliè, Maglione, Mathi, Mazzè, Mercenasco, Meugliano, Mezzenile, Monastero di Lanzo, Montalenghe, Montalto Dora, Montanaro, Monteu da Po, Noasca, Nole, Nomaglio, Oglianico, Orio Canavese, Ozegna, Palazzo Canavese, Parella, Pavone Canavese, Pecco, Perosa Canavese, Pertusio, Pessinetto, Piverone, Pont Canavese, Prascorsano, Pratiglione, Quagliuzzo, Quassolo, Quincinetto, Ribordone, Rivara, Rivarolo Canavese, Rivarossa, Robassomero, Rocca Canavese, Romano Canavese, Ronco Canavese, Rondissone, Rueglio, Salassa, Salerano Canavese, Samone, San Benigno Canavese, San Carlo Canavese,

 

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San Colombano Belmonte, San Francesco al Campo, San Gillio, San Giorgio Canavese, San Giusto Canavese, San Martino Canavese, San Maurizio Canavese, San Ponso, San Raffaele Cimena, San Sebastiano da Po, Scarmagno, Settimo Rottaro, Settimo Vittone, Sparone, Strambinello, Strambino, Tavagnasco, Torrazza Piemonte, Torre Canavese, Trausella, Traversella, Traves, Usseglio, Val della Torre, Vallo Torinese, Valperga, Valprato Soana, Varisella, Vauda Canavese, Venaria Reale, Verolengo, Verrua Savoia, Vestignè, Vialfrè, Vico Canavese, Vidracco, Villanova Canavese, Villareggia, Vische, Vistrorio, Viù, Volpiano.
      3. Lo statuto della provincia del Canavese e della Valle di Lanzo individua, tra le città di Ciriè, Chivasso, Ivrea e Rivarolo, il capoluogo e la sede legale della provincia.

Art. 2.

      1. La provincia di Torino procede alla ricognizione della propria dotazione organica di personale e delibera lo stato di consistenza del proprio patrimonio ai fini delle conseguenti ripartizioni, da effettuare con apposite deliberazioni della giunta, in proporzione al territorio e alla popolazione trasferiti alla nuova provincia.
      2. Gli adempimenti di cui al comma 1 sono effettuati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge dalla giunta provinciale, previa intesa con il commissario nominato dal Ministro dell'interno, entro il medesimo termine, con il compito di curare ogni adempimento connesso all'istituzione della nuova provincia fino all'insediamento degli organi elettivi.
      3. L'assemblea dei sindaci dei comuni di cui all'articolo 1, comma 2, ove costituita, designa, secondo le modalità stabilite con determinazione dell'assemblea medesima, un coordinatore delegato a partecipare, con funzioni consultive, alle attività del commissario di cui al comma 2 del presente articolo, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

 

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      4. Le prime elezioni degli organi elettivi della provincia del Canavese e delle Valli di Lanzo hanno luogo in concomitanza con il primo turno utile delle consultazioni elettorali per il rinnovo degli organi elettivi della provincia di Torino.
      5. Nel caso di scioglimento anticipato del consiglio provinciale di Torino, gli adempimenti di cui al comma 2 sono effettuati in tempo utile per consentire lo svolgimento delle prime elezioni degli organi elettivi della provincia del Canavese e delle Valli di Lanzo e il rinnovo degli organi elettivi della provincia di Torino nel primo turno amministrativo successivo alla data dello scioglimento anticipato.
      6. Fino alla data delle elezioni di cui al comma 4, gli organi della provincia di Torino continuano ad esercitare le loro funzioni nell'ambito dell'intero territorio della circoscrizione come delimitato dalle norme vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

      1. Nel termine di cui all'articolo 2, comma 2, primo periodo, sono determinate le tabelle delle circoscrizioni dei collegi elettorali delle province di Torino e del Canavese e delle Valli di Lanzo, ai sensi dall'articolo 9 della legge 8 marzo. In caso di scioglimento anticipato del consiglio provinciale di Torino la determinazione delle tabelle è effettuata entro il termine di cui all'articolo 2, comma 5.

Art. 4.

      1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 21, comma 3, lettera f) del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'interno, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta, con proprio decreto, i provvedimenti necessari per l'istituzione nella provincia del Canavese e delle Valli di Lanzo

 

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degli uffici periferici dello Stato, entro i limiti delle risorse rese disponibili dalla presente legge e tenendo conto nella loro dislocazione delle vocazioni territoriali.
      2. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1, sono altresì individuate le procedure per la gestione da parte del commissario di cui all'articolo 2, comma 2, delle risorse rese disponibili dalla presente legge al fine dell'istituzione degli uffici periferici delle amministrazioni statali.
      3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri interessati, è autorizzato a provvedere alle occorrenti variazioni dei ruoli del personale dello Stato.
      4. La dislocazione degli uffici e dei servizi provinciali, nell'ambito della città capoluogo, è disposta con deliberazione del consiglio provinciale in base ai criteri stabiliti dallo statuto provinciale.
      5. Lo statuto provinciale stabilisce, altresì, le sedi e le modalità di riunione degli organi di governo della provincia.

Art. 5.

      1. Ai fini della ripartizione dei trasferimenti erariali tra la provincia di Torino e la provincia del Canavese e delle Valli di Lanzo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 17 e 18, del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539.

Art. 6.

      1. Gli atti e gli affari amministrativi pendenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso la prefettura - ufficio territoriale del governo e gli altri organi dello Stato costituiti nell'ambito della provincia di Torino e relativi a cittadini ed enti dei comuni di cui all'articolo 1, comma 2, sono attribuiti alla competenza dei rispettivi organi ed uffici costituiti nell'ambito della provincia del Canavese e delle Valli di Lanzo.

 

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      2. Le responsabilità relative agli atti e agli affari amministrativi di cui al comma 1 sono imputate agli organi e agli uffici della provincia del Canavese e delle Valli di Lanzo a decorrere dalla data del loro insediamento.
      3. Le spese per i locali e per il funzionamento dei nuovi uffici ed organi dello Stato sono poste a carico delle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

Art. 7.

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 8.

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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