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PDL 1322

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1322


 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato GARDINI

Benefici previdenziali per le persone affette da invalidità

Presentata il 7 luglio 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - Con la presente proposta di legge si perseguono due obiettivi: uno di carattere occupazionale, l'altro di natura propriamente previdenziale.
      Il lavoratore invalido, proprio a causa della sua invalidità, è maggiormente soggetto a un nesso di causalità tra l'attività lavorativa e un maggiore logorio psicofisico.
      Pertanto, con la possibilità del prepensionamento si otterrebbe la gratificazione indiretta della persona invalida e, allo stesso tempo, si favorirebbe, accelerandolo, l'accesso al mondo del lavoro di altre persone invalide, che ancora non hanno avuto la fortuna di trovare un'occupazione.
      In questo senso interviene la presente proposta di legge che, all'articolo 1, individua i soggetti cui si applicano le sue disposizioni e, all'articolo 2, indica i benefici a essi concessi, che consistono nella riduzione degli anni contributivi ai fini del raggiungimento dell'età pensionabile, nella misura di un anno per ogni quattro anni effettivamente lavorati. L'articolo 3 dispone la copertura finanziaria.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. La presente legge si applica alle persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e ai portatori di handicap intellettivo, inclusi i soggetti invalidi per causa di lavoro, le persone non vedenti, le persone colpite da sordità alla nascita o prima dell'apprendimento della lingua parlata, nonché agli invalidi di guerra, agli invalidi civili di guerra e agli invalidi per servizio, riconosciuti dalle competenti commissioni di accertamento, e con le riduzioni della capacità lavorativa previste dall'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68.

Art. 2.

      1. Per i soggetti di cui all'articolo 1, il limite di età pensionabile previsto dai rispettivi ordinamenti previdenziali è anticipato di un anno per ogni quattro anni di attività lavorativa effettivamente prestata a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al raggiungimento del massimo degli anni contributivi previsti dai rispettivi ordinamenti.

Art. 3.

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale

 

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di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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