Frontespizio Relazione Progetto di Legge

Nascondi n. pagina

Stampa

PDL 1706

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1706



 

Pag. 1

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

TOLOTTI, GIANFRANCO CONTE, CECCUZZI, RICCARDO CONTI, CRISCI, DEL MESE, DELBONO, FERRARI, FINCATO, FLUVI, FRONER, PAROLI, PERTOLDI, SAGLIA, STRIZZOLO, ZIPPONI

Modifica all'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, in materia di assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie

Presentata il 27 settembre 2006


      

torna su
Onorevoli Colleghi! - Il decreto-legge n. 203 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2005, ha introdotto modifiche di carattere fiscale, tra cui alcune in materia di giustizia tributaria.
      In particolare, per quanto riguarda il processo tributario, l'articolo 3-bis, modificando l'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ha introdotto nuove categorie di soggetti abilitati a svolgere assistenza tecnica dinanzi al giudice tributario.
      In conseguenza delle suddette modifiche, i soggetti abilitati alla assistenza tecnica generale davanti alle commissioni tributarie sono «gli avvocati, i dottori commercialisti, i ragionieri e i periti commerciali, nonché i consulenti del lavoro purché non dipendenti dall'amministrazione pubblica».
      In pratica, la norma include i consulenti del lavoro (prima legittimati alla sola assistenza tecnica concernente le materie di ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati e gli obblighi di sostituto di imposta relativi alle ritenute medesime) tra i soggetti legittimati all'assistenza tecnica in tutti i giudizi tributari, riconoscendo il ritorno alla piena e generalizzata abilitazione di questi professionisti a svolgere l'assistenza tecnica nel processo tributario, alla sola condizione che, oltre ad essere iscritti nel relativo albo professionale, essi non siano dipendenti dalla pubblica amministrazione.
      La stessa norma, tuttavia, non comprende tra i soggetti legittimati all'assistenza
 

Pag. 2

tecnica generale i revisori contabili, nonostante che l'inclusione di questi professionisti fosse già stata prevista dalla legge delega al Governo per la riforma del sistema fiscale statale [legge 7 aprile 2003, n. 80, articolo 2, comma 1, lettera g)]; con riferimento al processo tributario, il suddetto articolo prevede, infatti, «l'inclusione dei consulenti del lavoro e dei revisori contabili tra i soggetti legittimati all'assistenza tecnica generale».
      La presente proposta di legge intende dunque superare l'esclusione in questione (avvenuta, peraltro, dopo che la legittimazione al patrocinio dei revisori era stata proposta con un emendamento inserito nel disegno di legge sulla competitività, presentato dall'onorevole Giorgio Benvenuto e approvato a grande maggioranza dalla Camera il 29 giugno 2005), ingiustificata e penalizzante per la suddetta categoria professionale, anche perché:

          gli iscritti nel registro dei revisori contabili con almeno cinque anni di svolgimento di attività possono diventare giudici della commissioni tributarie provinciali (articolo 4, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545);

          il citato articolo 12, mentre da una parte consente anche a persone prive di acclarata preparazione giuridica di assistere e rappresentare contribuenti, non comprende i revisori contabili, che sono dotati di specifiche professionalità in campo giuridico e contabile, in quanto per essere iscritti nell'apposito registro devono svolgere un tirocinio triennale (disciplinato dagli articoli 7 e 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99, e dall'articolo 3 del decreto legislativo 23 gennaio 2006, n. 28), al termine del quale sostengono l'impegnativo esame previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, indetto annualmente con decreto del Ministro della giustizia e comprendente tre prove scritte e una orale in materia di diritto civile, commerciale, del lavoro, fallimentare, tributario e simili, di contabilità (generale e analitica) di gestione finanziaria, di economia e statistica.

 

Pag. 3


torna su
PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. All'articolo 12, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, dopo le parole: «nonché i consulenti del lavoro» sono inserite le seguenti: «e i revisori contabili,».


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
torna su