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PDL 1930

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1930


 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato FOLENA

Istituzione del programma per la lotta al divario nell'accesso alle nuove tecnologie a livello internazionale

Presentata il 10 novembre 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge rappresenta un provvedimento che può efficacemente e seriamente aiutare ad affrontare il grande tema dell'esclusione digitale. Un tema spesso dimenticato, ma che rappresenta invece uno dei più importanti oggetti di riflessione e di azione per la costruzione di un mondo migliore.
      Accesso alle nuove tecnologie oggi vuol dire - e domani vorrà dire ancora di più - democrazia e sviluppo economico, inclusione sociale, nuovo motore per una democrazia mondiale dei popoli, in sintesi uguaglianza e sviluppo sostenibile.
      Meno dell'1 per cento della popolazione africana e asiatica (Giappone escluso) ha accesso alla rete telematica. Nella sola New York ci sono più accessi che in tutta l'Africa. Il 15 per cento della popolazione mondiale, quella dei Paesi ricchi, utilizza oltre la metà delle linee telefoniche fisse e il 70 per cento circa di quelle mobili. Il 60 per cento circa della popolazione mondiale, quella dei Paesi in via di sviluppo, utilizza solo poco più del 5 per cento delle connessioni INTERNET mondiali. Nel 2000, dei 94 milioni di provider INTERNET esistenti al mondo, il 95,6 per cento era ubicato nei Paesi ricchi, del 4,4 per cento rimanente la maggior parte erano installati a Singapore, Hong Kong e Israele.
      Eppure ormai molti sono consapevoli che nell'era della cosiddetta «rivoluzione digitale» - citiamo un documento scritto dalle maggiori organizzazioni non governative (ONG) italiane (tra cui Alisei, Cies, Movimondo, Asal, Africa e Mediterraneo eccetera) - il gap tra chi ha e non ha, tra chi sa e chi non sa sarà sempre più l'ago della bilancia per lo sviluppo. Chi oggi, uomo, donna, lavoratore, popolo non può avere accesso alla rete e alle nuove tecnologie è condannato alla dipendenza, allo sfruttamento, alla tirannia dei saperi e
 

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delle informazioni. È condannato ad avere un «non futuro».
      Dovrebbe essere allora interesse generale, tanto del nostro Paese che della comunità internazionale, avviare una politica sistematica, realmente efficace per ridurre e superare il digital divide, quella frattura utile solo ad un sistema politico ed economico instabile, con un nord ricco, sempre più ricco, e un sud povero, sempre più povero.
      Per noi tutto ciò non è tollerabile, perché la solidarietà, la vita, l'uguaglianza, la democrazia non sono variabili dipendenti, non sono una delle tante merci di una globalizzazione che, innervandosi proprio sulle mille reti che avvolgono il pianeta, è oggi sempre più globalizzazione della finanza e dell'economia e non dei diritti.
      Una globalizzazione della sola economia che ha già dato una sua risposta alla frattura tecnologica: maggiore dipendenza, maggiore sfruttamento simbolico e dei patrimoni culturali locali o, se va bene, un po' di carità, qualche computer in più in un contesto assai più complicato e articolato. Una carità poi assai curiosa, che trasforma al massimo i Paesi in via di sviluppo in tanti piccoli mercati, dove piazzare magari quelle tecnologie che in occidente sono già superate. Non può essere allora la sola logica del mercato e del profitto, spesso anche più attenta all'immediato che non al futuro, a dettare le regole del gioco.
      Proprio questo principio, questa logica, inutile negarlo, insieme ad una scarsità di risorse, è stata finora la politica portata avanti (o se vogliamo non portata affatto) dai Paesi ricchi.
      Noi crediamo occorra fare di più, prima di tutto stabilendo un principio generale di solidarietà e di redistribuzione in grado di destinare parte della ricchezza che la stessa digital economy genera, proprio per diffonderla in termini più giusti, più democratici in tutto il mondo. Per questo proponiamo che una quota fissa dei guadagni delle imprese delle telecomunicazioni vada automaticamente destinata alla specifica lotta contro il digital divide. Una sorta di nuova Tobin tax se vogliamo, ma diversa concettualmente per origine delle risorse e soprattutto per specificità di intervento. Preferiamo chiamarla «Digital income», reddito digitale; un reddito non per noi, non direttamente, ma per gli altri. Una tassazione che, non casualmente, o comunque non per amore verso un appesantimento delle pratiche burocratiche, abbiamo voluto assumesse la forma, se vogliamo, di «donazione obbligatoria» ovvero di contro partita, comunque (almeno transitoriamente) non troppo sconveniente per le stesse imprese delle telecomunicazioni, che operano in Italia tramite comunque concessioni, licenze o riconoscimenti pubblici.
      Ma significativo, crediamo, è anche lo strumento che abbiamo pensato, nel merito e nel metodo.
      Nel merito perché riteniamo il digital divide superabile, anche nel senso di non dipendenza dei Paesi in via di sviluppo da altri Paesi o da multinazionali occidentali, attraverso interventi specifici legati tanto alla diffusione degli accessi alla rete per tutti, quanto alla creazione di un sistema integrato con le diverse realtà tradizionali locali in grado di garantire la valorizzazione delle diverse culture, nonché lo sviluppo di filiere industriali locali (ovviamente in maniera graduale) ad alto valore qualitativo, in grado, anche attraverso sostegni ad hoc alla ricerca e alla diffusione di free software e di open source, di generare circuiti virtuosi e autonomi (pensiamo per esempio al computer Simpa lanciato in India, poco costoso e utilizzabile anche da analfabeti) che evitino anche forme di obsolescenza tecnologica e quindi di nuova dipendenza (pensiamo per esempio all'evoluzione dell'industria dei microchip che ogni due-tre anni tende a rivoluzionarsi).
      Interventi che puntano a garantire tutte le potenzialità non solo economiche, ma anche e soprattutto sociali e di democrazia, non solo diffondendo gli accessi, ma anche e soprattutto i saperi, i linguaggi, le conoscenze critiche essenziali per sviluppare protagonismo e partecipazione. È importante infatti garantire che la diffusione dell'information and communication
 

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technology
(ICT) non comporti la creazione di nuove esclusioni e che tenga conto delle modalità e dei tempi per lo sviluppo locale e culturale.
      Non meno importante è il ruolo che la proposta di legge assegna alle realtà dell'associazionismo e della cooperazione. E qui siamo al metodo. Questo non solo per la convinzione che le diverse ONG sono impegnate da anni sul campo, attraverso i loro progetti e lavorando a stretto contatto con la popolazione e con le autorità locali, ma anche alla luce di un lavoro, a dire il vero poco conosciuto ma assai meritorio, che ha visto già avviati programmi di alfabetizzazione tra le diverse popolazioni. Per noi le diverse organizzazioni non sono quindi partner come altri e, anzi, la proposta di legge punta proprio a ridurre espressamente le asimmetrie di potere che spesso vedono le organizzazioni soccombere di fronte agli interessi di qualche impresa intenzionata a svuotare solamente i propri magazzini, e talmente miope da non vedere, nello stesso sviluppo di una società dell'informazione africana o asiatica o sud americana, nuove e più importanti occasioni anche di sviluppo economico e produttivo. L'istituzione di una cabina di regia dove prevalente sia la presenza di realtà associative è quindi tutt'uno con l'idea di riduzione del digital divide e un esempio che spero il nostro Paese e, come suo organo rappresentativo, il Parlamento, approvando la proposta di legge, può dare al resto della comunità internazionale, in termini di maggiore democrazia e di maggiore solidarietà.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità).

      1. Al fine di contribuire alla creazione di un sistema internazionale più equo e solidale, attraverso la promozione di politiche favorevoli ad una crescita economica più giusta socialmente per tutte le nazioni, lo Stato si impegna per la realizzazione di appositi programmi e per l'istituzione di fondi di cooperazione internazionale finalizzati a contrastare il divario nell'accesso alle nuove tecnologie nonché ad assicurare a ogni popolo e a ogni essere umano il diritto all'accesso alle stesse tecnologie, al sapere e all'informazione.

Art. 2.
(Istituzione del programma per la lotta al divario nell'accesso alle nuove tecnologie a livello internazionale).

      1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, il programma per la lotta al divario nell'accesso alle nuove tecnologie a livello internazionale, di seguito denominato «programma».
      2. Il programma prevede la realizzazione, in accordo con il Ministero degli affari esteri, di interventi:

          a) di informazione, formazione e sensibilizzazione per favorire la conoscenza nei Paesi in via di sviluppo delle potenzialità connesse all'accesso alla rete INTERNET e ad altre fonti di informazione, in particolare telematica;

          b) di cooperazione formativa e industriale nei Paesi in via di sviluppo con particolare attenzione alla diffusione

 

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delle conoscenze informatiche e linguistiche necessarie per l'uso consapevole della rete INTERNET, tenendo conto delle esigenze delle popolazioni locali e delle loro caratteristiche culturali e sociali nonché garantendo che le fasi del processo di diffusione delle nuove tecnologie siano graduali;

          c) mirati alla diffusione di accessi pubblici e di nuove tecnologie, individuando le modalità necessarie atte a conciliare tali accessi con gli interventi nei settori delle tecnologie tradizionali;

          d) per la creazione e la valorizzazione di una industria tecnologica locale, in grado di tutelare le culture originarie e la loro diffusione, nonché di evitare fenomeni di obsolescenza tecnologica e scientifica, anche attraverso progetti di cooperazione internazionale volti a valorizzare e a sviluppare centri di ricerca in loco e funzionali alle diverse esigenze locali;

          e) di sostegno per dotare i Paesi in via di sviluppo di infrastrutture tecnologiche atte a garantire l'accesso a tutti gli abitanti, anche attraverso la installazione di postazioni pubbliche sul territorio nazionale, nonché di diffusione di sistemi open source, free software e di applicazioni locali nelle lingue nazionali dei Paesi in via di sviluppo;

          f) di sostegno per la realizzazione di canali educativi nazionali o internazionali per l'istruzione a distanza;

          g) di sostegno a progetti pilota innovativi a forte valenza sociale.

      3. Il programma si avvale di un centro tecnico di sostegno e di un comitato di controllo ed indirizzo istituiti ai sensi dell'articolo 3, nonché di ulteriori strutture ritenute necessarie per lo svolgimento degli interventi di cui al comma 2.
      4. Il programma è articolato in piani operativi. Ogni tre anni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere consultivo del centro tecnico di sostegno e parere vincolante del comitato

 

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di controllo ed indirizzo, sono indicati i settori di intervento, le campagne e gli obiettivi dei piani operativi del programma, nonché la ripartizione delle risorse del fondo di cui all'articolo 4.

Art. 3.
(Istituzione del centro tecnico di sostegno, del comitato di controllo ed indirizzo e delle ulteriori strutture).

      1. Sono istituiti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il centro tecnico di sostegno e il comitato di controllo ed indirizzo del programma.
      2. Il centro tecnico di sostegno svolge funzione di informazione all'esterno delle finalità, degli obiettivi e delle iniziative del programma. Svolge altresì funzioni di consulenza, coordinamento, promozione e supporto tecnico per l'attuazione del programma stesso, favorendo la raccolta dei dati delle diverse iniziative, promuovendo ricerche e sviluppando relazioni in sede comunitaria ed internazionale.
      3. Il centro tecnico di sostegno fornisce informazioni e pareri al comitato di controllo ed indirizzo relativamente all'attuazione delle campagne e delle diverse iniziative indicate dai piani operativi del programma.
      4. Il centro tecnico di sostegno è composto da quindici membri, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, e scelti tra persone con qualificata esperienza professionale. I membri del centro tecnico di sostegno rimangono in carica tre anni. Il centro tecnico di sostegno può avvalersi della collaborazione di esperti delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici e degli enti locali.
      5. Il centro tecnico di sostegno trasmette annualmente al Presidente del Consiglio dei ministri, al comitato di controllo ed indirizzo, alle principali forze politiche, sociali e del volontariato una relazione generale sull'attuazione dei piani operativi.

 

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      6. Il comitato di controllo ed indirizzo approva ogni tre anni la ripartizione delle risorse del fondo di cui all'articolo 4, destinate all'attuazione dei piani operativi del programma, esprimendo parere vincolante sul decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al medesimo articolo 4, comma 1.
      7. Il comitato di controllo ed indirizzo individua le modalità operative ed i soggetti pubblici e privati utili per l'attuazione delle campagne e delle iniziative indicate dai piani operativi del programma, dotandosi altresì di un proprio regolamento di gestione e di un codice di condotta.
      8. Il regolamento di gestione e il codice di condotta di cui al comma 7 sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
      9. Il comitato di controllo ed indirizzo sulla base della valutazione degli obiettivi, degli interventi e delle campagne indicati dai piani operativi del programma, stabilisce annualmente le relative ripartizioni delle risorse del fondo di cui all'articolo 4.
      10. Il comitato di controllo ed indirizzo promuove ogni due anni, in accordo con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro degli affari esteri, una conferenza nazionale per esporre e confrontare i principali interventi svolti e finanziati dal programma.
      11. Il comitato di controllo ed indirizzo promuove ogni anno, in accordo con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro degli affari esteri, una conferenza internazionale per esporre e confrontare i principali interventi svolti e finanziati dal programma.
      12. Il comitato di controllo ed indirizzo è composto da tredici membri, scelti tra persone con qualificata esperienza professionale. I membri del comitato rimangono in carica tre anni, non sono rieleggibili e sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, secondo i seguenti criteri:

          a) tre rappresentanti rispettivamente indicati dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Ministro dell'ambiente e della

 

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tutela del territorio e del mare e dal Ministro degli affari esteri;

          b) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore dell'innovazione tecnologica e delle telecomunicazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale;

          c) sette rappresentanti delle organizzazioni di volontariato maggiormente rappresentative a livello nazionale, riconosciute ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266, e successive modificazioni, e operanti sul territorio nazionale con esperienze nei settori dell'innovazione tecnologica e della cooperazione internazionale.

      13. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono altresì istituite ulteriori strutture di supporto al programma per lo svolgimento delle funzioni organizzative, di segreteria e di rappresentanza.
      14. Una parte delle risorse del fondo di cui all'articolo 4, fino ad un massimo del 5 per cento, è destinata alle strutture del programma di cui al presente articolo.

Art. 4.
(Istituzione del fondo speciale.
Convenzione).

      1. E' istituito, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, un apposito fondo speciale destinato all'istituzione del programma e alla realizzazione delle sue finalità.
      2. Il fondo speciale è costituito dalle risorse ricavate annualmente da una apposita convenzione stipulata, secondo lo schema riportato nell'allegato A annesso alla presente legge, tra lo Stato e gli operatori di telefonia fissa e mobile riconosciuti titolari di licenza ed operanti ai sensi della legislazione vigente.
      3. La convenzione ha valore vincolante per ogni soggetto indicato dal comma 2, pena la perdita di ogni concessione e licenza pubbliche.

 

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Art. 5.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
      2. La convenzione di cui all'articolo 4, comma 2, deve essere stipulata entro il novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della medesima legge.

 

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ALLEGATO A
(Articolo 4, comma 2)

SCHEMA DELLA CONVENZIONE TRA LO STATO
E GLI OPERATORI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE.

        Ai fini di promuovere l'accesso alle nuove tecnologie a livello nazionale e internazionale, e, in particolare, di garantire la fruizione della rete INTERNET e delle altre fonti di informazione telematica, comunque nel rispetto delle caratteristiche sociali e culturali delle popolazioni interessate, gli operatori di telefonia fissa e mobile riconoscono allo Stato il diritto al prelievo annuo del 5 per mille sui ricavi annui legalmente registrati e resi pubblici ai sensi della normativa vigente in materia.
        Le modalità del prelievo sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente convenzione.
        Le risorse derivanti dal prelievo di cui alla presente convenzione, sono da considerare a tutti gli effetti fiscali donazioni a fini sociali destinate alle organizzazioni di volontariato riconosciute ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266, e successive modificazioni. A tali donazioni non si applicano gli importi massimi di detrazione previsti dall'articolo 154 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.


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