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PDL 1723

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1723



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

FRATTA PASINI, OSVALDO NAPOLI, VALDUCCI

Nuove norme per il rilascio del contrassegno per i veicoli
al servizio dei soggetti disabili

Presentata il 27 settembre 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge detta nuove e più sistematiche norme volte a razionalizzare l'utilizzo del contrassegno di disabilità anche attraverso l'introduzione di disposizioni più puntuali in merito alla concessione impropria di tale contrassegno e alle sanzioni conseguenti ad un uso scorretto dello stesso.

      Lo status di invalido comporta il riconoscimento di veri e propri diritti soggettivi in capo ai soggetti portatori di handicap. La stessa Corte di Cassazione ha qualificato il diritto al rilascio del cosiddetto «contrassegno invalidi» come un diritto soggettivo, configurando in tal modo l'esistenza di un più generale diritto soggettivo - quello della mobilità del disabile - non subordinato ad alcuna discrezionalità amministrativa.
      Il diritto alla mobilità del disabile rende, dunque, effettivo l'esercizio della libertà di movimento per coloro che hanno una riduzione della capacità motoria e percettiva, attuando così anche le norme costituzionali tese al superamento di qualsivoglia forma di disuguaglianza tra i cittadini e di discriminazione personale o sociale.
      L'effettivo esercizio di tale diritto soggettivo obbliga, pertanto, lo Stato non solo ad astenersi dal porre in essere limitazioni della libertà di movimento per coloro che sono in grado di circolare e soggiornare liberamente, ma anche a predisporre tutte le misure atte a rendere possibile e concreta, cioè effettiva, la libertà di movimento per chi, a causa delle proprie condizioni personali, ha una ridotta capacità di movimento e di soggiorno. Tra
 

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l'altro, tale impegno attivo dello Stato è un adempimento dell'obbligo dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.
      Una espressione di questo impegno è il rilascio del contrassegno invalidi che legittima a fruire delle agevolazioni nella circolazione e nella sosta del veicolo.
      In quest'ottica, la presente proposta di legge mira a fornire al problema della mobilità dei disabili una soluzione culturale oltre che tecnica, tenendo anche conto del fatto che le limitazioni all'uso dell'auto privata per queste persone comportano una vera e propria lesione dei diritti fondamentali: è noto infatti, che l'uso dei mezzi pubblici è per i disabili più un handicap che un reale contributo alla necessità di spostarsi.
      Da sottolineare, inoltre, che il presente intervento legislativo viene a colmare una lacuna della normativa vigente in materia dalla quale derivano alle persone disabili notevoli difficoltà: è prevista, infatti, l'istituzione di un contrassegno secondo un modello conforme alle indicazioni contenute nella raccomandazione 98/376/CE del Consiglio, del 4 giugno 1998, in modo da scongiurare - nel caso la persona disabile si trovi a viaggiare negli Stati dell'Unione europea con la propria auto - spiacevoli fraintendimenti ed evitare così ulteriori disagi a queste persone che devono affrontare già nella quotidianità ogni sorta di problemi.
      L'articolo 1, dunque, individua i soggetti che possono beneficiare del rilascio del contrassegno nonché la durata di questo (permanente o temporaneo a seconda del tipo di patologia) e la sua validità.
      L'articolo 2 detta disposizioni relative all'esposizione del contrassegno nel veicolo utilizzato dal titolare disabile.
      L'articolo 3 precisa che anche il contrassegno per disabili temporaneo - come quello permanente - deve avere le caratteristiche delineate nella citata raccomandazione del Consiglio nonché recare ben visibile la lettera «T» e la data di scadenza.
      Gli articoli da 4 a 6 dispongono in merito al rilascio del contrassegno, individuando nel sindaco del comune di residenza il soggetto pubblico al quale deve essere inoltrata la domanda e l'allegata certificazione medica rilasciata dall'azienda sanitaria locale (ASL) di appartenenza nonché le patologie ed i requisiti per il rilascio del documento, specificando che, nel caso di disabilità temporanea, il competente ufficio della ASL rilascia una certificazione in relazione alla patologia ed al tempo previsto per la guarigione o per un miglioramento. Avverso le certificazioni della ASL, ai sensi dell'articolo 8, è possibile presentare ricorso, in relazione al quale l'interessato può farsi assistere da un rappresentante dell'associazione dei disabili alla quale aderisce.
      L'articolo 7 dispone in relazione al rinnovo del contrassegno permanente, specificando che, qualora la richiesta sia stata fatta prima della scadenza del documento, nelle more del rinnovo il richiedente può usufruire del contrassegno scaduto esibito unitamente alla domanda di rinnovo.
      L'articolo 9 dispone l'esenzione dall'imposta di bollo sia per la domanda di rilascio e di rinnovo sia per il contrassegno medesimo, nonché da eventuali tasse comunali e dalle spese di segreteria in favore di coloro ai quali viene rilasciato il contrassegno disabili permanente; gli invalidi totali e permanenti, inoltre, sono esenti dalle spese relative al rilascio e al rinnovo della certificazione medica. Lo stesso articolo 9 prevede accertamenti mirati e verifiche a campione che sono a carico dell'ente richiedente, ma alle quali l'invalido non può rifiutarsi di sottoporsi, pena la revoca del contrassegno di disabilità.
      L'articolo 10 prevede corsi di formazione per il personale delle ASL preposto agli accertamenti delle disabilità, che danno diritto all'accreditamento di punteggi nell'educazione continua in medicina.
      Gli articoli 11 e 12 dispongono in merito alle sanzioni da comminare in caso di utilizzo del contrassegno scaduto oppure senza averne titolo ed in caso di occupazione o ostruzione delle strutture deputate a favorire la mobilità dei disabili.
      L'articolo 13 regola l'istituzione e la composizione delle commissioni comunali
 

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che devono esprimere un parere sulla realizzazione dei parcheggi generici e di quelli personalizzati.
      Per quanto riguarda i parcheggi generici, l'articolo 14 dispone che ad essi sia destinata una percentuale del 5 per cento sulla disponibilità complessiva; nelle aree di parcheggio aperte al pubblico e nelle aree private di interesse pubblico, ai sensi dell'articolo 15, la riserva di posti auto gratuiti per i veicoli muniti di contrassegno disabili è di uno ogni cinquanta.
      L'articolo 16 prevede che i parcheggi personalizzati possano essere concessi solo in presenza di effettiva necessità.
      L'articolo 17 stabilisce che l'accesso ai centri storici e alle zone a traffico limitato deve essere sempre consentito ai disabili su veicoli muniti di regolare contrassegno a meno che ci siano motivi particolari legati alla sicurezza e all'ordine pubblico, di cui le autorità devono dare tempestiva comunicazione.
      L'articolo 18, infine, dispone che le regioni devono istituire un apposito elenco dei contrassegni disabili nel quale sono annotati i provvedimenti di revoca e sospensione comunicati tempestivamente dalle autorità comunali deputate al rilascio.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Contrassegno disabili).

      1. Il contrassegno disabili permanente è rilasciato ai cittadini che a causa di una o più patologie hanno difficoltà a muoversi o a utilizzare i mezzi di trasporto pubblico; tale contrassegno ha validità quinquennale ed è rinnovabile con le modalità di cui all'articolo 7. In caso di patologie stabilizzate permanenti la validità è di dieci anni.
      2. Il contrassegno disabili temporaneo è rilasciato ai cittadini che a causa di una o più patologie hanno difficoltà temporanea a muoversi o ad utilizzare i mezzi di trasporto pubblico. Il contrassegno ha validità non superiore a diciotto mesi.

Art. 2.
(Esposizione del contrassegno).

      1. Il contrassegno disabili deve essere posto in maniera visibile sul parabrezza anteriore del veicolo, solamente quando tale veicolo è al servizio della persona disabile titolare del contrassegno stesso, cioè quando l'intestatario è a bordo del veicolo ovvero nelle immediate vicinanze o nel parcheggio a lui più comodo da raggiungere.
      2. Il documento di cui al comma 1 non deve essere né fotocopiato né riprodotto.
      3. Al fine di agevolare il controllo delle Forze dell'ordine, è consentita l'esposizione, nella parte posteriore del veicolo, di un pittogramma, amovibile, su cui è stilizzata la simbologia internazionale della persona disabile. Tale pittogramma, comunque, non dà diritto al godimento dei benefìci previsti dallo speciale contrassegno, se questo non è correttamente esposto sul parabrezza anteriore.

 

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Art. 3.
(Caratteristiche del contrassegno disabili temporaneo).

      1. Il contrassegno disabili temporaneo, analogamente al contrassegno disabili permanente, rispetta la forma sancita dalla raccomandazione 98/376/CE del Consiglio, del 4 giugno 1998.
      2. Sulla parte anteriore e posteriore del contrassegno disabili temporaneo devono essere ben visibili la lettera «T» e la data di scadenza del citato contrassegno.

Art. 4.
(Domanda di rilascio del contrassegno).

      1. Ai fini del rilascio del contrassegno disabili, il richiedente presenta domanda al sindaco del comune di residenza, allegando certificazione medica rilasciata dall'azienda sanitaria locale (ASL) di appartenenza, dalla quale risulti che il richiedente è affetto da una o più delle patologie previste dall'articolo 5.

Art. 5.
(Requisiti per il rilascio del contrassegno).

      1. Il contrassegno disabili è rilasciato:

          a) alle persone in carrozzina o con disabilità motoria grave agli arti inferiori che usano con continuità tutori o protesi, oppure a persone che, a causa di notevoli difficoltà di deambulazione, non possono usare mezzi di trasporto pubblico;

          b) alle persone prive di entrambe le mani o braccia o della loro funzionalità, e comunque alle persone affette da un deficit agli arti superiori, che non possono garantire la sicurezza personale o degli altri, sui mezzi di trasporto pubblico;

          c) alle persone affette da cecità totale, ai sensi della legge 3 aprile 2001, n. 138;

 

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          d) ai minori, solamente dal momento in cui lo sviluppo fisico evidenzi una grave difficoltà motoria e di deambulazione;

          e) alle persone affette da cardiopatie gravi, superiori al III grado NMIA, o in attesa di trapianto cardiaco;

          f) alle persone in ossigenoterapia costante ovvero affette da dispnea a riposo.

Art. 6.
(Rilascio del contrassegno disabili temporaneo).

      1. Qualora il competente ufficio della ASL accerti che il richiedente è affetto temporaneamente da una o più delle patologie di cui all'articolo 5, rilascia certificazione dalla quale risulta la patologia da cui il richiedente è affetto, nonché il tempo previsto per la guarigione o per un miglioramento della mobilità.

Art. 7.
(Rinnovo del contrassegno disabili permanente).

      1. Sessanta giorni prima della scadenza del contrassegno disabili permanente il richiedente può richiederne il rinnovo all'autorità competente al rilascio.
      2. Decorsi trenta giorni dalla scadenza del contrassegno la domanda deve essere corredata da nuova certificazione medica rilasciata con le modalità di cui agli articoli 4 e 5.
      3. Nelle more del rinnovo del contrassegno, qualora la richiesta di rinnovo sia stata presentata in data anteriore alla sua scadenza, il richiedente può usufruire del contrassegno scaduto, purché lo stesso sia esibito unitamente alla domanda di rinnovo dalla quale risulti la tempestività dell'inoltro.

 

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Art. 8.
(Ricorso avverso la certificazione rilasciata dalla ASL).

      1. Entro trenta giorni dal ricevimento della certificazione di cui agli articoli 5 e 6, l'interessato può presentare ricorso ad apposita commissione regionale, la cui composizione, definita con provvedimento della regione, deve prevedere un rappresentante della polizia municipale designato dal comandante del Corpo del comune capoluogo della regione medesima.
      2. L'interessato può farsi assistere da un rappresentante dell'associazione di disabili alla quale aderisce.

Art. 9.
(Costi inerenti al contrassegno).

      1. Ai sensi della tabella di cui all'allegato B annesso al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, coloro ai quali è rilasciato il contrassegno disabili permanente sono esenti dall'imposta di bollo sia per la domanda di rilascio e di rinnovo sia per il contrassegno medesimo, da eventuali tasse comunali, nonché dalle spese di segreteria.
      2. Le persone affette da una invalidità totale e permanente sono esenti da ogni spesa relativa al rilascio della certificazione medica o al rinnovo.
      3. Le spese relative a verifiche a campione o ad accertamenti mirati sono a carico dell'ente richiedente.
      4. Qualora il cittadino disabile rifiuti o non si sottoponga alla verifica o all'accertamento di cui al comma 3, il rilascio del contrassegno è revocato, con obbligo di riconsegna entro cinque giorni dalla sua notifica.

Art. 10.
(Corsi di formazione per i soggetti addetti all'accertamento della disabilità).

      1. Al fine di garantire la massima omogeneità delle valutazioni, le regioni

 

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organizzano corsi di formazione per il personale delle ASL preposto all'accertamento della disabilità.
      2. La partecipazione ai corsi di cui al comma 1 dà luogo all'accreditamento di volta in volta di punteggi di educazione continua in medicina (EMC) assegnati dal Ministero della salute.
      3. Il Ministero della salute, con cadenza annuale, organizza una riunione dei rappresentanti delle commissioni regionali per la valutazione dei ricorsi nonché dei rappresentanti delle associazioni di disabili di rilevanza nazionale, al fine di valutare le problematiche del settore.

Art. 11.
(Sanzioni connesse all'utilizzo improprio del contrassegno).

      1. Chiunque faccia uso di contrassegno senza averne titolo o faccia uso di contrassegno scaduto è sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 2.500 euro; inoltre il contrassegno è sospeso per un periodo da trenta a novanta giorni.

Art. 12.
(Sanzioni connesse all'utilizzo improprio delle strutture atte a garantire la massima mobilità delle persone disabili).

      1. A chiunque utilizza in modo improprio le strutture riservate a favorire la mobilità delle persone disabili o le ostruisce o le occupa senza titolo, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 euro a 1.000 euro.

Art. 13.
(Commissioni comunali per la concessione di parcheggi per disabili).

      1. Al fine di unificare i criteri di concessione dei parcheggi per disabili, ogni comune con popolazione superiore a

 

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75.000 abitanti istituisce una apposita commissione composta da:

          a) il sindaco o un dirigente comunale suo delegato;

          b) un componente della polizia municipale del comune;

          c) un rappresentante della ASL territorialmente competente;

          d) un rappresentante dei servizi sociali comunali;

          e) un rappresentante indicato dalle associazioni di disabili.

      2. La commissione di cui al comma 1 esprime parere sulla realizzazione di parcheggi sia generici sia personalizzati.

Art. 14.
(Parcheggi generici).

      1. Fatto salvo quanto previsto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, e dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, i parcheggi generici devono essere istituiti in misura pari al 5 per cento di quelli complessivi presso gli uffici pubblici e presso strutture turistiche, balneari, impianti sportivi, centri commerciali, musei, teatri, cinema, biblioteche e strutture similari.

Art. 15.
(Parcheggi generici nelle aree di parcheggio).

      1. Le aree di parcheggio aperte al pubblico e le aree private di interesse pubblico devono essere prive di barriere architettoniche e devono garantire l'accessibilità e la fruibilità della struttura alle persone disabili.
      2. Nelle aree di parcheggio di cui al comma 1 sono riservati posti gratuiti ai veicoli muniti di contrassegno disabili nella misura di uno ogni cinquanta posti auto, o frazione di cinquanta.

 

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      3. I parcheggi riservati di cui al comma 2 non sono soggetti ad alcuna restrizione oraria, ad eccezione dell'orario di chiusura della struttura medesima.
      4. L'accertamento della violazione delle disposizioni di cui al presente articolo da parte dei gestori comporta la sospensione della licenza per un massimo di novanta giorni; in caso di mancato adeguamento, la licenza è revocata.

Art. 16.
(Parcheggi personalizzati).

      1. I parcheggi personalizzati possono essere esclusivamente concessi alle persone disabili detentrici del contrassegno permanente le quali dichiarino che nessun componente del nucleo familiare possiede box, autorimesse o posti auto ovvero che gli stessi sono situati in luoghi con barriere architettoniche o a una distanza tale da costituire una barriera.
      2. I parcheggi personalizzati sono autorizzati sia nei pressi dell'abitazione del disabile sia presso il luogo di lavoro di studio nonché nel luogo dove svolge attività di volontariato.

Art. 17.
(Accesso nei centri storici).

      1. L'accesso nei centri storici o nelle zone a traffico limitato deve essere consentito ai veicoli muniti di contrassegno disabili, a meno che non sia necessario chiudere queste aree per ragioni di sicurezza o di ordine pubblico; in tali circostanze la comunicazione agli interessati da parte delle autorità comunali deve essere tempestiva.
      2. Gli accessi controllati da sistemi elettronici devono essere dotati di sensori in grado di rilevare il segnale trasmesso dai contrassegni disabili dotati di apposito dispositivo elettronico.

 

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Art. 18.
(Elenco regionale dei contrassegni disabili).

      1. Le regioni, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, istituiscono un elenco dei contrassegni disabili rilasciati dai comuni, nel quale vengono annotati i provvedimenti di sospensione e di revoca dei contrassegni stessi comunicati tempestivamente dalle autorità comunali competenti.


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