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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 1878 |
1) la compatibilità della concessione alla normativa sul libero accesso alla rete ferroviaria;
2) le problematiche concernenti i pedaggi;
3) le problematiche inerenti la gestione, la circolazione e la manutenzione della linea;
4) gli aspetti legati al rilascio del certificato di sicurezza;
5) la definizione delle funzioni di controllo a livello ministeriale circa l'attuazione della Convenzione stessa.
La bozza della Convenzione è stata quindi predisposta a cura della delegazione italiana e presentata alla delegazione svizzera il 6 novembre 2003 nel corso della riunione tenutasi a Bellinzona, ove, tra l'altro, sono stati affrontati nel merito gli aspetti concernenti: la regolamentazione del tratto da Iselle a Domodossola e la Delegazione del Sempione.
Per quanto riguarda il primo aspetto, si è tenuta distinta la parte relativa al rinnovo della concessione (dal confine di Stato a Iselle) dalla regolamentazione dell'esercizio della linea fino a Domodossola. Ciò sia per definire un testo che potesse conservare validità nel tempo, sia per garantire i reciproci interessi e le diverse strategie di Italia e Svizzera sul corretto ed ottimale servizio di trasporto ferroviario sulla linea stessa.
Per quanto concerne il secondo aspetto, è stato proposto di snellire e di semplificare le attività di verifica e controllo avvalendosi non più della Delegazione del Sempione, ma del gruppo di lavoro e del Comitato direttivo bilaterali in ambito ministeriale.
La Delegazione internazionale del Sempione continuerà l'attività fino alla data di entrata in vigore della nuova Convenzione. Con il rinnovo della concessione, tra l'altro, non è più previsto alcun contributo economico tra le Parti e quindi non ha più motivo la verifica dei conti oggi effettuata dalla Delegazione del Sempione.
Una prima proposta di Convenzione è stata concordata tra le Parti nella riunione tenutasi a Milano il 4 giugno 2004. Detta proposta è stata sottoposta ai Ministeri dell'economia e delle finanze, della difesa, dell'interno e al Servizio del contenzioso diplomatico del Ministero degli affari esteri che, in proposito, hanno richiesto di apportare alcune modifiche e integrazioni.
Nella riunione tenutasi a Berna il 20 maggio 2005 il gruppo di lavoro bilaterale, coadiuvato dai gestori delle infrastrutture ferroviarie italiana e svizzera (RFI e Ferrovie dello Stato) ha concordato il testo definitivo della nuova Convenzione/concessione, che ciascuna Parte dovrà sottoporre agli organi competenti per il successivo iter approvativo. Detto testo, che recepisce tutte le indicazioni avanzate dai Ministeri innanzi citati, è stato sottoposto in data 14 dicembre 2005 alla parafatura di accettazione dei due Paesi.
Per quanto concerne la proroga della concessione/Convenzione i rappresentanti delle Amministrazioni degli affari esteri hanno concordato un testo di scambio di note tra i due Governi concernente il prolungamento della concessione e delle relative Convenzioni, in attesa che venga approvata la nuova Convenzione. La durata di tale atto interlocutorio è stata stabilita in quattro anni a decorrere dal 1o giugno 2005.
La nuova Convenzione, suscettibile di revisione per reciproco consenso, oltre alle premesse si compone di 14 articoli raggruppati in tre capitoli rispettivamente denominati: «Concessione del Sempione», «Esercizio tra Iselle e Domodossola», «Disposizioni comuni».
Articolo 1. La durata della nuova concessione è stata indicata in un nuovo periodo di 99 anni alle stesse condizioni dell'attuale, perché ciò consentirà allo Stato italiano l'acquisizione gratuita della linea e delle sue pertinenze alla fine di tale periodo (articolo 5 della Convenzione per la costruzione e l'esercizio di una ferrovia attraverso il Sempione dalla frontiera italo-svizzera fino a Iselle conclusa il 22 febbraio 1896). Durante l'intero periodo il Consiglio federale svizzero non potrà trasferire la concessione senza l'autorizzazione preventiva del Governo italiano.
Articolo 2. Tale articolo riguarda l'oggetto della concessione e cioè la gestione e la manutenzione dell'infrastruttura ferroviaria, incluse la progettazione, la realizzazione e la messa in esercizio di nuove costruzioni e tecnologie necessarie per l'adeguamento alle disposizioni normative e alle esigenze del traffico. La concessione è affidata alla Confederazione svizzera che risponde direttamente del rispetto e dell' adempimento degli obblighi, anche se potrà affidare ad un gestore dell'infrastruttura le attività oggetto della concessione.
Articolo 3. In tale articolo si individuano specificamente gli obblighi del concessionario.
Articolo 4. La nuova concessione non comporta alcun obbligo di tipo economico per l'Italia e non prevede alcuna sovvenzione alla Svizzera per l'esercizio della linea. Lo Stato italiano in caso di gravi e persistenti violazioni della nuova Convenzione potrà disporre la decadenza della concessione. Il Governo italiano avrà, altresì, il diritto di riscattare la concessione con un preavviso di almeno due anni, a fronte del versamento di una somma determinata sulla base dell'ammontare delle spese di prima istituzione per la costruzione della linea, dedotte le somme accordate dall'Italia. Tale somma, che sarà determinata dal risultato del rendiconto approvato dalla Delegazione internazionale per gli affari del Sempione per l'esercizio 2004, sarà ridotta di un novantanovesimo per ciascun anno trascorso dalla data di entrata in vigore della Convenzione fino all'anno dell'eventuale riscatto.
Articolo 5. Tale clausola riguarda l'esercizio sulla linea ferroviaria Domodossola-Iselle, mentre la gestione dell' infrastruttura su tale tratta rimane al concessionario italiano RFI SpA, con tutti i benefici e gli obblighi che ne conseguono. Sono previste convenzioni tra i gestori per regolare i diversi aspetti tecnici.
Articolo 6. Riguarda l'obbligo per i due Governi di regolare specifici servizi pubblici provvedendo ad innovare in particolare le Convenzioni speciali riguardanti poste, dogane, polizia, servizi sanitari e veterinari.
Articolo 7. Riguarda la sovranità nazionale di ciascun Governo sulla linea giacente sul proprio territorio, compreso per l'Italia il diritto di sospendere l'esercizio ferroviario ai sensi della normativa nazionale.
Articolo 8. Riguarda la difesa nazionale e la sicurezza nazionale. In base a tale articolo il Governo italiano avrà, in ogni momento, facoltà di far circolare treni militari sul tratto tra la stazione di Domodossola e il confine italo-svizzero.
Articolo 9. Tale clausola riguarda la ricerca delle responsabilità per i danni causati a terzi o al personale di servizio a seguito di incidenti avvenuti durante l'esercizio ferroviario nel tratto compreso fra la stazione di Domodossola e il confine italo-svizzero.
Articoli 10 e 11. Riguardano il controllo degli obblighi derivanti dalla Convenzione e la risoluzione delle controversie. Non ci si avvarrà più della Delegazione internazionale per gli affari della ferrovia del Sempione, che continuerà la propria attività fino alla data di entrata in vigore della nuova Convenzione, ma del gruppo di lavoro e del Comitato direttivo istituito ai sensi dell'articolo 9 della Convenzione tra
Articolo 12. Tale articolo riguarda gli obblighi internazionali già contratti dai due Governi con riferimento specifico all'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.
Articolo 13. Tale articolo elenca esplicitamente le Convenzioni che saranno abrogate. Tra queste non viene citato il Trattato del 25 novembre 1895, che quindi rimane in vigore, in quanto il gruppo di lavoro bilaterale ha ritenuto che lo stesso non ha bisogno di essere adeguato alla normativa attuale, avendo ormai svolto la propria funzione, consistente essenzialmente nella costruzione della linea ferroviaria attraverso il Sempione.
Articolo 14. Concerne gli adempimenti e gli atti formali relativi alla sottoscrizione, all'entrata in vigore ed alla lingua ufficiale adottata nonché alla revisione della nuova Convenzione.
Elementi sugli aspetti finanziari.
La revisione delle Convenzioni tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Confederazione svizzera, per il rinnovo della concessione relativa al collegamento della rete ferroviaria svizzera con la rete italiana attraverso il Sempione, non comporta alcun obbligo di tipo economico per l'Italia.
La Convenzione principale del 22 febbraio 1896, affidava alla Compagnia Jura Simplon la titolarità della concessione per la costruzione e l'esercizio del tratto ferroviario tra Briga e Iselle e regolamentava il solo esercizio della ferrovia per il tratto da Iselle a Domodossola.
La Confederazione svizzera è subentrata alla Compagnia Jura Simplon con la Convenzione stipulata il 16 maggio 1903 con il Governo italiano. In tale occasione (articolo 11 della Convenzione del 16 maggio 1903) i due Governi hanno convenuto di istituire la Delegazione internazionale per gli affari del Sempione.
Il rinnovo della concessione per un nuovo periodo di 99 anni e alle stesse condizioni dell'attuale Convenzione consentirà allo Stato italiano l'acquisizione gratuita della linea e delle sue pertinenze alla fine di tale periodo.
La Confederazione svizzera, in conseguenza del rinnovo, si impegna a gestire, sia a suo profitto che a sue spese, l'infrastruttura ferroviaria che attraversa il Sempione, dalla frontiera statale italo-svizzera fino allo scambio di entrata della stazione di Iselle, prima stazione italiana tra Briga e Domodossola.
Costituiscono oggetto della concessione: a) la gestione, la manutenzione dell'infrastruttura ferroviaria, la progettazione e la messa in esercizio delle nuove costruzioni e delle tecnologie necessarie per l'adeguamento dell'infrastruttura ferroviaria alle disposizioni normative e alle esigenze del traffico; b) i compiti attribuiti ai gestori dell'infrastruttura ferroviaria ai sensi della normativa italiana e comunitaria vigenti. Detta gestione comporta per il concessionario una serie di obblighi e di condizioni che sono stati esplicitamente regolamentati agli articoli 3 e 4 del nuovo atto di concessione. Il controllo degli obblighi derivanti dall' esercizio della concessione è di competenza del Comitato direttivo istituito dall'articolo 9 della Convenzione tra Italia e Svizzera del 2 novembre 1999 (Convenzione
1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto.
A) Necessità dell'intervento normativo e analisi dell'impatto normativo delle norme proposte sulla legislazione vigente.
La linea ferroviaria internazionale Briga-Tunnel del Sempione-Domodossola è regolamentata dal Trattato internazionale del 25 novembre 1895, dal quale derivano alcune Convenzioni governative (del 22 febbraio 1896, del 2 dicembre 1899 e del 16 maggio 1903), numerosi atti e accordi tra Ferrovie dello Stato e Ferrovie federali svizzere (del 19 febbraio 1906, del periodo marzo-luglio 1929) e altre Convenzioni internazionali speciali riguardanti poste, dogane, polizia, servizi sanitari e veterinari.
La Convenzione principale, del 22 febbraio 1896, affidava alla Compagnia Jura Simplon, per la tratta della linea del Sempione in territorio italiano e sino a Iselle, la titolarità della concessione per la costruzione e regolamentava l'esercizio della ferrovia per il tratto da Iselle a Domodossola.
La Confederazione svizzera è subentrata alla Compagnia Jura Simplon con la Convenzione stipulata il 16 maggio 1903 con il Governo italiano.
La concessione in argomento è scaduta a fine maggio 2005, in quanto l'articolo 1 della Convenzione del 22 febbraio 1896 prevede che la stessa sia accordata per un periodo di 99 anni dalla data di attivazione della linea all'esercizio, avvenuta il 1o giugno 1906 e occorre, quindi, rinnovarla per assicurare la continuità del servizio ferroviario.
Con la nuova Convenzione il Governo italiano accorda al Consiglio federale svizzero il rinnovo della concessione per l'esercizio della ferrovia a scartamento normale attraverso il Sempione, dalla frontiera italo-svizzera fino a Iselle, per la durata di 99 anni. Il rinnovo della concessione, stabilito alle stesse condizioni della attuale Convenzione, consentirà allo Stato italiano l'acquisizione gratuita della linea e delle sue pertinenze alla fine di tale periodo.
B) Analisi del quadro normativo.
Per affrontare le problematiche relative alla scadenza della concessione e al fine di intraprendere le misure necessarie per assicurare la continuità del traffico sulla linea, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Capo del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni della Confederazione svizzera, nella riunione tenutasi a Milano il 24 giugno 2002, nel quadro della Convenzione bilaterale italo-svizzera concernente la garanzia della capacità delle principali linee che
C) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.
La nuova Convenzione per poter spiegare tutti gli effetti dovrà poi essere sottoposta a legge di ratifica con conseguente scambio di strumenti tra i due Paesi.
Tale accordo aggiorna e sostituisce le precedenti Convenzioni in considerazione dei cambiamenti politici e giuridici intervenuti nel corso dei cento anni (direttive europee sul processo di liberalizzazione del trasporto ferroviario) e in funzione degli sviluppi tecnici che ci sono stati nel settore ferroviario. Sono state modificate le parti non più attuali, adeguandole alla normativa comunitaria di settore e inserendo nella nuova Convenzione i princìpi che regolano i rapporti tra i gestori delle infrastrutture.
Si è convenuto inoltre di individuare, a latere dei lavori per la rivisitazione degli accordi convenzionali di gestione dell'esercizio, modelli organizzativi efficienti ed efficaci orientati alla ottimizzazione della qualità generale della circolazione (affidabilità dell'infrastruttura, regolazione della circolazione, sistema di segnalamento, regolamenti di esercizio e sicurezza, costi di gestione) nel rispetto del nuovo quadro normativo europeo. Sono stati approfonditi quindi prioritariamente gli aspetti connessi al rinnovo della Convenzione per garantire, lungo l'intera tratta, una unitarietà nei criteri di esercizio e assicurare la continuità del traffico su tale linea. La revisione della concessione, delle Convenzioni e degli atti ad essa connessi è stata effettuata, sentiti RFI e Ferrovie dello Stato Spa da parte italiana e SBB e BLS da parte svizzera, che in particolare si sono espressi sui seguenti argomenti:
1) la compatibilità della concessione alla normativa sul libero accesso alla rete ferroviaria;
2) le problematiche concernenti i pedaggi;
3) le problematiche inerenti la gestione, la circolazione e la manutenzione della linea;
4) gli aspetti legati al rilascio del certificato di sicurezza;
5) la definizione delle funzioni di controllo a livello ministeriale circa l'attuazione della Convenzione stessa.
D) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.
Piena compatibilità dell'intervento in parola. Tra l'altro, nella nuova Convenzione è specificato che le norme contenute nell'accordo non pregiudicano gli obblighi internazionali delle Parti contraenti, inclusi, per quanto riguarda la Repubblica italiana, gli obblighi derivanti dalla normativa dell'Unione europea. A tale proposito, appare opportuno specificare che nell'ambito dei lavori per rinnovare la Convenzione è stata considerata positivamente l'ipotesi di rinnovare la Convenzione modificando le parti non più attuali, adeguandola alla normativa comunitaria di settore e inserendo nella stessa i princìpi che regolano i rapporti tra i gestori delle infrastrutture ferroviarie e quelli sul libero accesso alla rete ferroviaria. In particolare si fa riferimento alle direttive comunitarie che regolano il settore delle infrastrutture e del trasporto ferroviario e alle norme di recepimento delle medesime.
E) Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie ed a statuto speciale.
La compatibilità dell'intervento in parola con le competenze attribuite alle regioni ordinarie ed a statuto speciale appare piena, trattandosi di intervento riferito esclusivamente alla gestione di una tratta ferroviaria internazionale e quindi non di competenza delle regioni, come, tra l'altro, disciplinato dal decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni.
F) Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali.
Si riscontra la piena compatibilità dell'intervento di cui trattasi con le fonti legislative primarie.
G) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione.
La concessione della linea ferroviaria in argomento è regolamentata dal Trattato tra Italia e Svizzera del 25 novembre 1895, da alcune Convenzioni internazionali (del 22 febbraio 1896, del 2 dicembre 1899 e del 16 maggio 1903), da numerosi atti e accordi tra Ferrovie dello Stato e Ferrovie federali svizzere (del 19 febbraio 1906, del periodo
2. Elementi di drafting e linguaggio normativo.
A) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo.
Nessuna nuova definizione normativa è stata introdotta con il testo proposto in quanto l'argomento trattato riguarda la revisione ed il rinnovo della concessione relativa al collegamento della rete ferroviaria italiana con la rete ferroviaria svizzera e per la necessità di adeguare i previgenti accordi alla attuale normativa nazionale e comunitaria.
B) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto.
L'atto proposto modifica, aggiorna e sostituisce le precedenti Convenzioni in considerazione dei cambiamenti politici e giuridici intervenuti nel corso dei cento anni (direttive europee sul processo di liberalizzazione del trasporto ferroviario) e in funzione degli sviluppi tecnici che ci sono stati nel settore ferroviario. Sono state modificate le parti non più attuali, adeguando la nuova Convenzione alla normativa comunitaria di settore e inserendo nella stessa i princìpi che regolano i rapporti tra i gestori delle infrastrutture. L'intero testo è stato concordato nell'ambito di un gruppo di lavoro bilaterale italo-svizzero e trattandosi di un atto internazionale non sono previste modifiche in fase di recepimento, né si possono attuare modifiche di drafting.
D) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.
La nuova Convenzione elenca esplicitamente le disposizioni che vengono esplicitamente abrogate. Tra queste non è stato inserito il Trattato del 25 novembre 1895, in quanto il gruppo di lavoro bilaterale, di cui sopra si è detto, ha convenuto di non dover effettuare alcun adempimento, anche in relazione alla circostanza che lo stesso non presuppone azioni congiunte, rinnovi o proroghe, né ha bisogno di essere adeguato alla normativa attuale, avendo ormai essenzialmente svolto la propria funzione.
In ogni caso, sono soddisfatti tutti i punti relativi ai riferimenti normativi, alle integrazioni dei dispositivi vigenti e agli effetti abrogativi impliciti, giacché l'intervento in analisi sostituirà integralmente gli atti attualmente in vigore.
3. Ulteriori elementi da allegare alla relazione.
A) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter e della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.
Non risultano progetti di legge vertenti sulla Convenzione/concessione per la gestione della linea ferroviaria attraverso il Sempione all'esame del Parlamento, né giudizi di costituzionalità sul medesimo oggetto.
A) Ambito dell'intervento e individuazione dei soggetti coinvolti.
Al fine di intraprendere le misure necessarie per assicurare la continuità del traffico sulla linea ferroviaria internazionale Domodossola-Briga, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Capo del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni della Confederazione svizzera, hanno concordato di avviare il rinnovo e la revisione della concessione/Convenzione del Sempione, nell'ambito di un gruppo di lavoro bilaterale coordinato da un Comitato direttivo.
Il gruppo di lavoro incaricato di procedere alla revisione della Convenzione italo-svizzera per la costruzione e l'esercizio della ferrovia del Sempione nella riunione tenutasi a Berna il 20 maggio 2005, ha concordato il testo definitivo della nuova Convenzione/concessione. Detto progetto ha acquisito il consenso dei Ministeri dell'economia e delle finanze, delle comunicazioni, della difesa, dell'interno e degli affari esteri ed è stato parafato in data 14 dicembre 2005.
B) Esigenze sociali, economiche e giuridiche.
La linea ferroviaria internazionale Briga-Tunnel del Sempione-Domodossola, è regolamentata dal Trattato internazionale del 25 novembre 1895, dal quale derivano alcune Convenzioni governative (del 22 febbraio 1896, del 2 dicembre 1899 e del 16 maggio 1903), numerosi atti e accordi tra Ferrovie dello Stato e Ferrovie federali svizzere (del 19 febbraio 1906, del periodo marzo-luglio 1929) e altre Convenzioni internazionali speciali riguardanti poste, dogane, polizia, servizi sanitari e veterinari.
La Convenzione principale, del 22 febbraio 1896, affidava alla Compagnia Jura Simplon, per la tratta della linea del Sempione in territorio italiano e sino a Iselle, la titolarità della concessione per la costruzione e regolamentava l'esercizio della ferrovia e l'esercizio per il tratto da Iselle a Domodossola. La concessione in argomento è scaduta a fine maggio 2005, in quanto l'articolo 1 della Convenzione del 22 febbraio 1896 prevede che la stessa sia accordata per un periodo di 99 anni dalla data di attivazione della linea all'esercizio, avvenuta il 1o giugno 1906 e occorre, quindi, rinnovarla per assicurare la continuità del servizio ferroviario.
C) Obiettivi generali.
Tale accordo aggiorna e sostituisce le precedenti Convenzioni in considerazione dei cambiamenti politici e giuridici intervenuti nel
1) la compatibilità della concessione alla normativa sul libero accesso alla rete ferroviaria;
2) le problematiche concernenti i pedaggi;
3) le problematiche inerenti la gestione, la circolazione e la manutenzione della linea;
4) gli aspetti legati al rilascio del certificato di sicurezza;
5) la definizione delle funzioni di controllo a livello ministeriale circa l'attuazione della Convenzione stessa.
D) Presupposti attinenti alle sfere organizzativa, finanziaria, economica e sociale.
La nuova proposta di accordo appare decisamente migliorativa rispetto alla precedente Convenzione, che sostituisce integralmente. Con riguardo alla sfera organizzativa, tiene conto degli sviluppi tecnici ed economici del settore, così come dei processi di liberalizzazione nel settore ferroviario che si sono sviluppati in Italia e in Svizzera.
Riguardo alla sfera economico-finanziaria, si sottolinea che con l'approvazione della nuova Convenzione non ci saranno più sovvenzioni alla Svizzera per l'esercizio della linea in argomento e saranno altresì soppresse le spese per il funzionamento della Delegazione internazionale del Sempione, di cui al capitolo 2481 del bilancio di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. La nuova Convenzione si propone di semplificare e di eliminare barriere tecniche e burocratiche riscontrabili nell'esercizio del trasporto internazionale e quindi produrrà vantaggi in ambito economico e sociale.
E) Aree di criticità.
Non si ravvisano aree di criticità e si ritiene che non ci siano dei rischi per il buon fine dell'intervento normativo proposto. Considerato che la nuova Convenzione non è entrata in vigore entro il periodo di scadenza della precedente (31 maggio 2005), i due Governi e i gestori delle infrastrutture italiana e svizzera si sono impegnati ad assicurare comunque la continuità del servizio ferroviario.
F) Opzioni alternative o opzione nulla.
Non ci sono opzioni alternative e l'opzione nulla è da escludere.
G) Strumento tecnico-normativo più appropriato.
La nuova Convenzione, firmata dai rappresentanti di Italia e Svizzera, sarà sottoposta a legge di ratifica in quanto tale strumento è stato già utilizzato per i precedenti rinnovi. Anche in Svizzera la nuova Convenzione viene approvata tramite legge.
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Consiglio federale svizzero per il rinnovo della concessione relativa al collegamento della rete ferroviaria svizzera con la rete italiana attraverso il Sempione dal confine di Stato a Iselle e l'esercizio del tratto da Iselle a Domodossola, fatta a Torino il 28 marzo 2006.
1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 14 della Convenzione.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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