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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 1709 |
1. Discipline olistiche per la salute.
Il termine «discipline», termine culturalmente differente da quelli che definiscono le professioni sanitarie, porta con sé il senso di una attività auto-educativa connessa alla pratica professionale, sottolineatura che molto bene caratterizza e unifica i postulati principali di tutto il settore. L'inserimento dell'aggettivo «olistiche» a fianco di discipline sottolinea ancora più compiutamente l'approccio al concetto di salute intesa come armonica sinergia tra le funzioni vitali naturali dell'essere umano considerato come «unico irripetibile» e non somma di parti. Da ultimo, l'uso del termine «salute», nel contesto attuale, non apre possibili terreni di confusione con le professioni sanitarie, in quanto fa riferimento allo «stato di benessere, di tranquillità, integrità individuale o collettiva» nell'accezione più ampia del termine.
2. Criteri di riconoscibilità delle discipline olistiche per la salute.
Nel testo che presentiamo ci si è posti tre fondamentali problemi attinenti alla definizione professionale di operatori che, pur non essendo sanitari, agiscono in un campo, la salute, che necessita di definizioni che siano percepite con chiarezza.
Questo, soprattutto, a fronte di una vasta area disciplinare in cui l'incrociarsi dei diversi saperi ed esperienze ha creato settori di grande ricchezza propositiva, ma a volte troppo indefiniti o indefinibili rispetto a una parametrazione chiara:
a) il problema dell'identificazione dei limiti di attività della figura professionale, problema che alla fine si riassume principalmente nell' identificazione del punto oltre il quale il lavoro di educazione, prevenzione e mantenimento dello stato di salute dell'utente si trasforma in intervento terapeutico;
b) il problema della affidabilità e della coerenza della formazione, considerando che l'operatore non medico, differentemente dal medico o anche dallo psicologo, non dispone di una «base» formativa omogenea a monte (laurea di indirizzo generale), pur se, come il medico o lo psicologo, opera utilizzando talvolta metodiche anche significativamente diverse pur all'interno della stessa disciplina;
c) la definizione delle modalità di esercizio della professione, che ha raggiunto un grado sufficiente di elaborazione e un soddisfacente grado di coerenza interna
L'individuazione dei criteri indicati ha creato una griglia interpretativa adatta a chiarire quali discipline possano da subito essere incluse nell'elenco proposto, lasciando altre ad un successivo vaglio e inclusione, laddove queste stesse trovassero una definizione migliore.
Risulta evidente che la percentuale della popolazione italiana che oggi usufruisce o provvede a queste discipline è oramai rilevante (una recente ricerca del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro ha, per esempio, posto lo shiatsu al quarto posto fra le professioni emergenti in Italia, con circa 50.000 operatori diffusi su tutto il territorio nazionale) e ciò impone al legislatore di dare certezza sia all'utente del suo diritto a ricevere prestazioni professionalmente riconosciute e certificate sia ai molti professionisti che, allo stato, pure confortati dai loro clienti, spesso si trovano a essere oggetto di confusi messaggi istituzionali, alcune volte tesi a un loro riconoscimento e altre volte all'interdizione della loro professione.
Un punto di forza di molte di queste discipline è sicuramente il lodevole lavoro svolto dalle associazioni di categoria che, in assenza di una normativa, hanno svolto un ruolo realmente supplente contribuendo a formare una mentalità, tra i professionisti e tra gli istituti di formazione, sempre più all'altezza del rapporto con i clienti. Deontologia professionale, curricula formativi, regime di garanzia assicurativa, uniformità dei setting lavorativi, formazione permanente, sono elementi costitutivi della professione a fianco dello specifico disciplinare, andando a rappresentare un comparto di lavoratori che già autonomamente hanno saputo autoregolamentarsi.
Pure nella loro diversità e notevole eterogeneità, queste discipline si riconoscono in alcuni princìpi base che le accomunano e ne sono tratto distintivo, di cui in particolare:
1) l'approccio globale alla persona e alla sua condizione;
2) il miglioramento della qualità della vita;
3) la stimolazione delle risorse naturali della persona;
4) l'educazione a stili di vita salubri e rispettosi dell'ambiente.
In questo quadro comune si innestano le peculiarità tipiche di ogni disciplina, ciascuna delle quali utilizza approcci, tecniche, strumenti e dinamiche originali e coerenti con il modello culturale, o i modelli culturali, da cui hanno preso origine.
Alcune di queste discipline si caratterizzano principalmente come «arti manuali», altre privilegiano un approccio basato su conoscenze teoriche e su una funzione di «consulenza», altre ancora uniscono i due aspetti.
Appare pertanto evidente l'importanza di una legge che regolamenti questo settore, consentendo di garantire la qualità del servizio e la serietà e l'adeguatezza dei curricula formativi degli operatori a tutela dell'utenza.
La presente proposta di legge, che sottoponiamo alla vostra attenzione, si compone di sei articoli:
l'articolo 1 definisce il concetto di discipline olistiche per la salute (DOS) e le caratteristiche dell'operatore di DOS;
l'articolo 2 istituisce l'elenco nazionale delle DOS;
l'articolo 3 istituisce la Commissione nazionale per le DOS, ne definisce i compiti e la composizione;
l'articolo 4 fissa i criteri per la formazione dell'operatore di DOS;
l'articolo 5 reca norme sul rilascio del diploma di operatore di DOS e sull'istituzione del Registro nazionale degli operatori di DOS;
l'articolo 6, infine, prevede, come norma transitoria, il riconoscimento di titoli pregressi a professionisti in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge nonché delle eventuali iniziative di formazione in corso alla data di entrata in vigore della legge.
1. Sono definite discipline olistiche per la salute (DOS) quelle discipline che operano allo scopo di sostenere, mantenere e migliorare lo stato di salute della persona, attraverso specifiche metodiche volte a stimolare e a rinforzare in modo non invasivo le risorse naturali del soggetto utente. Le DOS non si prefiggono la cura di specifiche patologie e non sono riconducibili alle attività di cura e di riabilitazione fisica e psichica erogate dai servizi sanitari.
2. È istituita la figura professionale di operatore di DOS, il cui profilo è basato su:
a) l'approccio olistico alla persona e alla sua condizione;
b) la promozione della salute e il miglioramento della qualità della vita, conseguibili mediante la stimolazione delle risorse naturali della persona secondo le metodiche specifiche di ogni disciplina;
c) l'educazione a stili di vita salubri e rispettosi dell'ambiente;
d) la non interferenza nel rapporto tra medici e pazienti e l'astensione dal ricorso alla prescrizione di farmaci di qualsiasi tipo, in quanto estranei al proprio ambito di competenza.
1. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della salute, da emanare entro
1. È istituita presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Commissione nazionale per le DOS, di seguito denominata «Commissione».
2. La Commissione svolge i seguenti compiti:
a) definisce gli ambiti operativi e i profili professionali relativi alle singole discipline;
b) definisce gli iter formativi delle singole discipline e, in particolare, i criteri generali per l'adozione degli ordinamenti didattici dei corsi di formazione, i criteri e i gradi della formazione e i contenuti dei corsi di formazione;
c) di intesa con le associazioni nazionali di cui al comma 3, lettera e), definisce i metodi per il controllo della correttezza dell'attività professionale,
d) di intesa con le associazioni nazionali di cui al comma 3, lettera e), stabilisce le modalità e i criteri per l'aggiornamento formativo degli operatori di DOS;
e) stabilisce le disposizioni per la tenuta di un registro dei docenti, nonché i requisiti per l'accreditamento e la formazione dei docenti e dei responsabili didattici presso gli enti di formazione;
f) definisce i requisiti per l'accreditamento degli istituti di formazione pubblici e privati di cui all'articolo 4, previo parere delle associazioni nazionali di cui al comma 3, lettera e), del presente articolo;
g) definisce i criteri e le modalità per il riconoscimento dei titoli acquisiti in Italia e all'estero precedentemente e nei tre anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge;
h) determina i criteri di riconoscimento degli attuali operatori di DOS e delle iniziative formative in corso alla data di entrata in vigore della presente legge;
i) esprime al Ministero dell'università e della ricerca parere obbligatorio per l'equipollenza dei titoli di studio conseguiti all'estero ai fini dell'esercizio della professione di operatore di DOS;
l) effettua ogni anno attività di monitoraggio delle DOS, valutando la validità delle discipline emergenti ai fini del loro riconoscimento e del conseguente inserimento nell'elenco nazionale di cui all'articolo 2;
m) promuove, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le ragioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, l'adozione di criteri atti a favorire la formazione e lo svolgimento della professione di operatore di DOS nelle singole regioni;
n) promuove e vigila sulla corretta divulgazione delle DOS, stabilendo, altresì,
3. La Commissione è composta dai seguenti membri, nominati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di intesa con il Ministro della salute:
a) un rappresentante del Ministero dell'università e della ricerca, con funzioni di presidente;
b) un rappresentante del Ministero della salute;
c) un rappresentante delle regioni designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
d) un rappresentate designato dal Tribunale per i diritti del malato;
e) tre rappresentanti espressi dalle associazioni degli operatori di DOS di rilevanza nazionale, presenti in almeno cinque regioni e aventi almeno quattro anni di attività, dotate di rappresentatività, di democrazia interna, nonché di un codice di deontologia professionale a garanzia della qualità e della correttezza professionali dei propri iscritti nei confronti dell'utente;
f) un rappresentante designato dagli organismi di rappresentanza dei consumatori e degli utenti;
g) tre rappresentanti espressi dagli enti di formazione o dalle associazioni di enti di formazione in DOS di rilevanza nazionale, presenti in almeno cinque regioni e aventi almeno quattro anni di attività, dotati di rappresentatività, di democrazia interna, nonché di un codice di deontologia professionale a garanzia della qualità e della correttezza professionali dei propri iscritti nei confronti dell'utente.
4. La Commissione è rinnovata ogni tre anni e la sua attività è disciplinata da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa.
1. La formazione dell'operatore di DOS è di competenza degli enti pubblici e privati accreditati ai sensi del comma 2.
2. Ai fini dell'accreditamento di cui al comma 1, gli enti pubblici e privati di formazione devono comprovare almeno tre anni di attività di formazione nel settore e nella disciplina di riferimento, devono disporre di un corpo docente in possesso dei requisiti stabiliti dalla Commissione ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera e), e devono altresì possedere i requisiti definiti, ai sensi del medesimo articolo 3, comma 2, lettera f), dalla Commissione.
3. Gli iter formativi delle singole discipline sono stabiliti dalla Commissione, tenuto conto delle indicazioni espresse dalle associazioni nazionali di cui all'articolo 3, comma 2, lettera e).
4. I corsi di formazione per operatore di DOS hanno una durata minima triennale e il monte ore comprende un tirocinio o stage pratico pari ad almeno il 30 per cento della formazione. L'accesso ai corsi è vincolato al possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado o di titoli equipollenti.
5. I corsi di formazione per operatore di DOS possono essere cofinanziati dalle regioni che annualmente determinano i relativi criteri e i modi di finanziamento, anche accedendo a progetti di formazione professionale previsti e cofinanziati dall'Unione europea.
1. Al termine dell'iter formativo svolto presso gli enti accreditati ai sensi dell'articolo 4 e previo superamento del relativo esame finale, agli allievi è rilasciato il diploma di operatore di DOS, che consente l'iscrizione presso il Registro nazionale di cui al comma 3 e abilita all'esercizio della professione.
2. L'esame finale di cui al comma 1 è sostenuto da ogni allievo davanti ad una apposita commissione, la cui composizione è definita, entro due mesi dalla data di entrata in vigore dalla presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della salute.
3. Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è istituito il Registro nazionale degli operatori di DOS, alla cui tenuta e costante aggiornamento provvede lo stesso Ministero.
4. Il Registro nazionale di cui al comma 3 è suddiviso in elenchi per le singole discipline riconosciute.
5. L'operatore di DOS può esercitare la propria attività professionale in forma subordinata, parasubordinata o autonoma.
1. La qualifica professionale di operatore di DOS è riconosciuta ai soggetti che sono iscritti, alla data di entrata in vigore della presente legge, alle associazioni delle discipline determinate ai sensi dell'articolo 2, comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo.
2. I soggetti in possesso dei titoli previsti dalla presente legge e non iscritti alle associazioni di cui al comma 1 possono comunque presentare apposita richiesta al Ministro del lavoro e della previdenza sociale ai fini del riconoscimento della qualifica professionale di operatore di
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