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PDL 1343

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1343



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

LUCÀ, BAFILE, BORDO, BRANDOLINI, BUCCHINO, BURTONE, CANCRINI, CARBONELLA, CASTAGNETTI, CIALENTE, CODURELLI, CRISCI, D'ANTONA, DATO, DE BRASI, DI GIROLAMO, DI SALVO, FARINONE, FASCIANI, FEDI, FILIPPESCHI, FRIGATO, GIUDITTA, GIULIETTI, GRASSI, LAGANÀ FORTUGNO, LARATTA, LENZI, LO MONTE, LUCCHESE, MARIANI, MARTELLA, MIGLIOLI, MOTTA, NARDUCCI, LEOLUCA ORLANDO, OTTONE, PALOMBA, PELLEGRINO, RAMPI, RANIERI, REINA, RIGONI, RUGGERI, SAMPERI, SANNA, SCHIRRU, SERVODIO, SQUEGLIA, TOMASELLI, VILLARI

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla povertà minorile

Presentata l'11 luglio 2006

      

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Onorevoli Colleghi! - La necessità di istituire una Commissione parlamentare di inchiesta sui minori costretti a vivere in condizioni di indigenza nasce dall'osservazione e dalla presa d'atto di un fenomeno dai contorni in realtà abbastanza incerti, ma dalle dimensioni e dalle implicazioni decisamente allarmanti.
      I dati che risultano disponibili in tema di minori riguardano, prevalentemente, aspetti del disagio legati al lavoro, alla marginalità che sfocia in forme di criminalità sempre più complesse, allo sfruttamento sessuale, alle violenze familiari. Sono noti, ad esempio, gli effetti positivi che l'applicazione della legge n. 285 del 1997 ha ottenuto e ancora sta ottenendo.
      Nel promuovere diritti e opportunità per i bambini e per gli adolescenti, questo provvedimento ha dato l'avvio a un ripensamento mirato delle politiche sociali, anche se non disarticolato rispetto al quadro complessivo.
 

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      Le risorse che sono state attivate dalla legge n. 285 del 1997 vanno verso un obiettivo perfettamente condivisibile, che è quello di garantire il diritto di cittadinanza anche alla fascia di età inferiore ai dieci anni. Dalla relazione sullo stato di attuazione della legge presentata al Parlamento dall'allora Ministro per la solidarietà sociale emerge però, al di là dei risultati raggiunti, la necessità di incrementare lo sviluppo di un'elaborazione culturale che aumenti la sensibilità politica e sociale sul tema dei diritti dell'infanzia. Appare, infatti, meno approfondita ed affrontata la realtà che, nella maggior parte dei casi, fa da sfondo alle forme di disagio minorile: è indubbio, infatti, che esista un collegamento tra il degrado economico, culturale e sociale e la povertà, così come appare chiaro che le gravi difficoltà economiche possono riflettersi negativamente sulla condizione infantile causando sofferenze e storture nella delicata fase evolutiva del bambino.
      I cambiamenti morfologici della società italiana e le trasformazioni della struttura produttiva e del sistema sociale che hanno caratterizzato in particolare i primi anni novanta hanno reso la situazione della povertà in Italia sempre più complessa.
      Uno degli aspetti di questa complessità consiste nell'ingresso di nuove categorie di poveri nel sistema delle classificazioni sociologiche: gli stranieri che entrano nel nostro Paese in cerca di un miglioramento della qualità della loro vita nella stragrande maggioranza dei casi sono, ad esempio, dei «nuovi poveri». Spesso si tratta di interi nuclei familiari, o, ancora più frequentemente, di donne sole con bambini.
      La durezza dell'impatto con un Paese straniero può comportare sofferenze e difficoltà legate all'integrazione, delle quali per primi i più piccoli devono sopportare le conseguenze. Non è raro, infatti, constatare come spesso i bambini immigrati siano obbligati a vivere in condizioni al limite della sopravvivenza, talvolta costretti all'accattonaggio e comunque privati del diritto alla scolarità e al gioco.
      Anche molte famiglie italiane, in particolare al centro-sud, vivono in condizioni di povertà, secondo la definizione accettata internazionalmente.
      Gli ultimi dati dell'Istituto nazionale di statistica (riferiti al 2004) ci dicono che 2.674.000 famiglie hanno avuto una spesa per consumi inferiore alla soglia di povertà: l'incidenza della povertà, ovvero il rapporto tra il numero delle famiglie povere e il totale delle famiglie residenti, è risultata pari all'11,7 per cento. Il numero complessivo delle persone in condizioni di povertà è stato di 7.588.000 individui, pari al 13,2 per cento della popolazione italiana. Il rischio di povertà è più elevato per le famiglie numerose. Il confronto tra famiglie con soli figli minori e quelle con figli anche maggiorenni rivela inoltre come il rischio di povertà delle prime sia superiore a quello delle seconde, all'aumentare del numero dei figli. L'incidenza più elevata si riscontra, dunque, per le famiglie con tre o più figli minori. Esistono, poi, situazioni di disagio economico minorile all'interno dei nuclei familiari formati da un anziano e da un minore, o da una coppia di anziani.
      È necessario che un Paese come il nostro, in continua crescita culturale ed economica e con una sempre maggiore caratterizzazione europea, non corra assolutamente il rischio di far calare l'attenzione sulla sofferenza dell'infanzia, la cui salvaguardia è un significativo indicatore di civiltà per il futuro di ogni Paese.
      È dunque necessario per il legislatore acquisire gli elementi conoscitivi necessari per compiere una verifica del ruolo e dell'efficacia delle politiche svolte in materia di povertà e minori dal 1995 ad oggi da parte della pubblica amministrazione e delle iniziative private e del mondo del volontariato. Compito della istituenda Commissione parlamentare di inchiesta, secondo il dettato costituzionale, sarà quello di fornire alle Camere gli elementi utili per l'esercizio delle relative funzioni legislative e di controllo, nonché di verificare gli esiti positivi dei provvedimenti e delle misure adottati nel corso degli anni oggetto dell'indagine.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Istituzione della Commissione
parlamentare di inchiesta).

      1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sulla povertà minorile, di seguito denominata «Commissione».
      2. La Commissione ha il compito di acquisire tutti gli elementi conoscitivi relativi alla condizione dei minori che versano in condizioni di indigenza e di verificare i risultati delle politiche e dei provvedimenti in materia di minori costretti a vivere in povertà adottati a decorrere dal 1995 sino alla data di istituzione della Commissione stessa da parte delle pubbliche amministrazioni, nonché i risultati di ogni altra attività, anche a carattere privato o basata sul volontariato, al fine di fornire al Parlamento, al Governo ed all'amministrazione dello Stato, centrale e periferica, i necessari dati di riferimento e di formulare idonee proposte per orientare in modo adeguato l'attività legislativa e amministrativa.

Art. 2.
(Durata).

      1. La Commissione completa i suoi lavori e presenta al Parlamento una relazione sui risultati dell'inchiesta svolta entro quattro mesi dal suo insediamento.

Art. 3.
(Composizione e regolamento).

      1. La Commissione è composta da dodici senatori e da dodici deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente

 

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della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, e comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascuna componente politica costituita in gruppo in almeno un ramo del Parlamento.
      2. Con gli stessi criteri e con le stesse procedure di cui al comma 1 si provvede alla sostituzione dei membri della Commissione in caso di dimissioni o di cessazione dal mandato parlamentare.
      3. Il presidente della Commissione è nominato di intesa tra i Presidenti delle due Camere, al di fuori dei componenti la Commissione, tra i membri dell'uno o dell'altro ramo del Parlamento.
      4. La Commissione elegge al suo interno due vicepresidenti e due segretari.
      5. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno, approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun membro può proporre modifiche al regolamento.

Art. 4.
(Poteri e limiti della Commissione).

      1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.
      2. La Commissione può acquisire ogni atto, documento e testimonianza che reputi necessari ai fini dell'inchiesta.

Art. 5.
(Norme di organizzazione).

      1. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo quanto disposto al comma 2.
      2. La Commissione, su deliberazione adottata a maggioranza dei propri componenti, può riunirsi in seduta segreta, della quale è steso verbale, o decidere che singoli atti, documenti e testimonianze siano coperti dal segreto ai sensi dell'articolo 6.

 

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Art. 6.
(Obbligo del segreto).

      1. Qualora la Commissione abbia deliberato di riunirsi in seduta segreta o abbia deciso di apporre il segreto ad atti, documenti o testimonianze, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, i componenti della Commissione medesima, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa e ogni altra persona che collabora con essa o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto.

Art. 7.
(Collaborazioni).

      1. La Commissione può avvalersi di tutte le collaborazioni che ritiene necessarie per l'espletamento dei propri compiti.

Art. 8.
(Spese di funzionamento).

      1. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.


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