|
|
CAMERA DEI DEPUTATI
|
N. 1919 |
Onorevoli Colleghi! - Il decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, recante disposizioni per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire, in attuazione della delega di cui alla legge 2 agosto 2004, n. 210, è diretto a tutelare gli acquirenti di immobili in costruzione coinvolti, loro malgrado, in situazioni di insolvenza del costruttore. Il decreto legislativo n. 122 del 2005 è stato emanato nella scorsa legislatura con l'accordo unanime di tutte le forze politiche: segno, questo, di grande valore sociale su un tema che ha riscosso e riscuote particolare interesse da parte della collettività. Il decreto legislativo, però, abbisogna di modifiche, che se pur limitate sono necessarie per eliminare l'ingiustificata disparità di trattamento nei confronti degli acquirenti coinvolti in situazioni di crisi verificatesi dopo il 20 giugno 2005 che non si trovano a beneficiare delle tutele previste dal provvedimento.
1. All'articolo 12 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Ai fini dell'accesso alle prestazioni del Fondo, devono risultare nei confronti del costruttore procedure implicanti una situazione di crisi non concluse in epoca antecedente al 31 dicembre 1993 né aperte in data successiva a quella dell'applicabilità della disciplina in tema di garanzia fideiussoria determinata ai sensi dell'articolo 5».
1. All'articolo 13 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. L'accesso alle prestazioni del Fondo è inoltre consentito nei casi in cui l'acquirente, a seguito dell'insorgenza di una situazione di crisi per effetto dell'insolvenza del costruttore, abbia dovuto versare, in aggiunta al prezzo originariamente convenuto, somme ulteriori per ottenere, dopo la stipula dell'atto di compravendita o di assegnazione, la liberazione dell'immobile dall'ipoteca a garanzia del finanziamento concesso al costruttore di cui l'acquirente non si sia reso accollante, ovvero da altro vincolo pregiudizievole iscritto o trascritto in danno del costruttore. In tali casi l'indennizzo è determinato nella misura pari alle predette somme ulteriori, fino a concorrenza delle somme versate e del valore dei beni corrisposti al costruttore».
1. All'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «diciotto mesi».
|