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PDL 1911

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1911



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

SANZA, FITTO

Modifiche alla legge 1o febbraio 2006, n. 43, in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione

Presentata l'8 novembre 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge mira a correggere una distorsione normativa generatasi con l'articolo 6 della legge 1o febbraio 2006, n. 43, recante l'istituzione degli Ordini delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione, che ha introdotto più gradi di qualificazione professionale, suddivisi in: 1) professione sanitaria; 2) vicedirigenza sanitaria; 3) dirigenza sanitaria.
      La proposta di legge mira altresì ad introdurre concetti precisi per l'accesso e la classificazione in tali gradi di qualificazione professionale in base a criteri chiari, superando così tutte le diatribe interpretative legate alla classificazione stabilita dall'articolo 6 della citata legge n. 43 del 2006 (che viene sostituito) che, da una parte, va ad intaccare l'autonomia contrattuale e, dell'altra, accogliendo le spinte di pochi, crea una evidente discrasia nel sistema reintroducendo di fatto una figura, quella del capo operaio, che non ha ragion d'essere quando si parla di professioni autonome e ad alto contenuto specialistico come quelle di cui si tratta.
      La presente proposta di legge si fonda quindi sull'esigenza di adeguare la normativa, ormai superata da più recenti disposizioni, alla complessiva evoluzione legislativa in progressiva espansione circa il mandato istituzionale e professionale correlato alla entrata in vigore di innumerevoli normative, tra cui quelle di seguito elencate: articolo 6, comma 3, del decreto
 

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legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni; legge 26 febbraio 1999, n. 42; legge 10 agosto 2000, n. 251; riforma universitaria introdotta con il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 2 aprile 2001, recante la determinazione delle classi delle lauree specialistiche universitarie delle professioni sanitarie, pubblicato nel supplemento ordinario n. 136 alla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 5 giugno 2001, che ha sancito la laurea come requisito per l'esercizio delle citate professioni, con i relativi decreti interministeriali di equipollenza che da tale riforma sono derivati.
      Peraltro, tale distorsione era già stata evidenziata nella XIV legislatura con un ordine del giorno - accolto dal Governo tramite il sottosegretario di Stato per la salute - che recitava: «La Camera, premesso che il progetto di legge in esame contiene, all'articolo 6, disposizioni riguardanti la professione, la vicedirigenza e la dirigenza sanitaria in campo sanitario; il provvedimento discrimina fortemente i professionisti della sanità ed in particolare manca il riferimento all'assistente sociale, seleziona gli operatori delle professioni sanitarie in professionisti solo in base all'acquisizione di un mero titolo di studio e non in base alla professionalità acquisita, inserisce dei parametri professionali di cui la maggior parte della categoria (circa 300 mila operatori tra tecnici, infermieri professionali, fisioterapisti, ostetriche, assistenti sociali) non solo non sente la necessità, ma li percepirebbe come l'ennesimo tentativo di sminuire la portata professionale delle leggi oggi in vigore al solo fine di creare una graduazione ipotetica che, allo stato, risulta anacronistica rispetto all'attuale organizzazione del Servizio sanitario nazionale, impegna il Governo ad adottare le opportune iniziative al fine di evitare la discriminazione degli operatori della sanità riconoscendo loro la professionalità acquisita non solo in base al titolo di studio conseguito, ma anche all'esperienza maturata nella professione ed a monitorare l'applicazione delle norme al fine di adottare, sentite le categorie interessate, eventuali provvedimenti volti a rivedere i parametri professionali di tecnici, infermieri professionali, fisioterapisti, ostetriche, assistenti sociali (9/6229/6)».
      Questa esigenza sembra peraltro condivisa nei fatti dall'attuale Governo, che ad opera del Ministro competente ha presentato un progetto di legge, atto Camera n. 1609, per il differimento del termine per l'esercizio della delega di cui all'articolo 4 della legge 1o febbraio 2006, n. 43, recante istituzione degli Ordini delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. L'articolo 6 della legge 1o febbraio 2006, n. 43, è sostituito dal seguente:

      «Art. 6. - (Professione, vicedirigenza e dirigenza sanitaria). - 1. In conformità all'ordinamento degli studi dei corsi universitari, disciplinato ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, e del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, il personale laureato appartenente alle professioni sanitarie di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge è articolato come segue:

          a) professionisti in possesso del diploma di laurea o del titolo universitario conseguito anteriormente all'attivazione dei corsi di laurea o di diploma ad esso equipollente ai sensi dell'articolo 4 della legge 26 febbraio 1999, n. 42;

          b) professionisti vicedirigenti in possesso del master di primo livello in management o per le funzioni di coordinamento rilasciato dall'università ai sensi dell'articolo 3, comma 8, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, e dell'articolo 3, comma 9, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, ovvero che abbiano almeno 5 anni di esperienza documentata nella qualifica di coordinatore, ai sensi del previgente ordinamento, occupata a seguito di pubblico concorso;

          c) professionisti dirigenti in possesso della laurea specialistica di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 2 aprile 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 5 giugno 2001, e che abbiano esercitato l'attività professionale

 

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con rapporto di lavoro dipendente per almeno cinque anni, oppure ai quali siano stati conferiti incarichi dirigenziali ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 agosto 2000, n. 251, e successive modificazioni.

      2. Per i profili delle professioni sanitarie di cui al comma 1 è istituita la funzione di vicedirigenza, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tale fine, l'eventuale conferimento di incarichi di vicedirigente comporta per le organizzazioni sanitarie e socio-sanitarie pubbliche ai sensi dell'articolo 7 delta legge 10 agosto 2000, n. 251, e successive modificazioni, l'obbligo contestuale di sopprimere nelle piante organiche di riferimento un numero di posizioni effettivamente occupate ed equivalenti sul piano finanziario.
      3. I criteri e le modalità per l'attivazione della funzione di vicedirigenza in tutte le organizzazioni sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private sono definiti, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con apposito accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Ministro della salute e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
      4. L'esercizio della funzione di vicedirigenza è espletato da coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:

          a) master di primo livello in management nell'area di appartenenza, rilasciato ai sensi dell'articolo 3, comma 8, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, e dell'articolo 3, comma 9, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, ovvero che abbiano almeno cinque anni di esperienza documentata nella qualifica di coordinatore, ai sensi del previgente ordinamento, occupata a seguito di pubblico concorso;

          b) esperienza almeno triennale nel profilo di appartenenza.

 

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      5. Il certificato di abilitazione alle funzioni direttive nell'assistenza infermieristica, incluso quello rilasciato in base alla normativa vigente prima della data di entrata in vigore della presente disposizione, è valido per l'esercizio della funzione di vicedirigente.
      6. La vicedirigenza è affidata nel rispetto dei profili professionali, in correlazione agli ambiti e alle specifiche aree assistenziali, dipartimentali e territoriali.
      7. Le organizzazioni sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche e private, nelle aree caratterizzate da una determinata specificità assistenziale, ove istituiscano funzioni di vicedirigenza ai sensi del comma 2, affidano gli incarichi allo specifico profilo professionale.
      8. I titoli universitari conseguiti anteriormente all'attivazione dei corsi di laurea e i diplomi ad essi equipollenti ai sensi dell'articolo 4 della legge 26 febbraio 1999, n. 42, sono validi per l'accesso ai master e alla laurea specialistica di cui alla presente legge».

Art. 2.

      1. Dopo il comma 1 dell'articolo 7 della legge 1o febbraio 2006, n. 43, è inserito il seguente:

      «1-bis. Alle professioni di cui alla presente legge non si applicano le disposizioni del comma 1 dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni».


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