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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 1911 |
1. L'articolo 6 della legge 1o febbraio 2006, n. 43, è sostituito dal seguente:
«Art. 6. - (Professione, vicedirigenza e dirigenza sanitaria). - 1. In conformità all'ordinamento degli studi dei corsi universitari, disciplinato ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, e del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, il personale laureato appartenente alle professioni sanitarie di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge è articolato come segue:
a) professionisti in possesso del diploma di laurea o del titolo universitario conseguito anteriormente all'attivazione dei corsi di laurea o di diploma ad esso equipollente ai sensi dell'articolo 4 della legge 26 febbraio 1999, n. 42;
b) professionisti vicedirigenti in possesso del master di primo livello in management o per le funzioni di coordinamento rilasciato dall'università ai sensi dell'articolo 3, comma 8, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, e dell'articolo 3, comma 9, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, ovvero che abbiano almeno 5 anni di esperienza documentata nella qualifica di coordinatore, ai sensi del previgente ordinamento, occupata a seguito di pubblico concorso;
c) professionisti dirigenti in possesso della laurea specialistica di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 2 aprile 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 5 giugno 2001, e che abbiano esercitato l'attività professionale
2. Per i profili delle professioni sanitarie di cui al comma 1 è istituita la funzione di vicedirigenza, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tale fine, l'eventuale conferimento di incarichi di vicedirigente comporta per le organizzazioni sanitarie e socio-sanitarie pubbliche ai sensi dell'articolo 7 delta legge 10 agosto 2000, n. 251, e successive modificazioni, l'obbligo contestuale di sopprimere nelle piante organiche di riferimento un numero di posizioni effettivamente occupate ed equivalenti sul piano finanziario.
3. I criteri e le modalità per l'attivazione della funzione di vicedirigenza in tutte le organizzazioni sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private sono definiti, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con apposito accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Ministro della salute e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
4. L'esercizio della funzione di vicedirigenza è espletato da coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) master di primo livello in management nell'area di appartenenza, rilasciato ai sensi dell'articolo 3, comma 8, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, e dell'articolo 3, comma 9, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, ovvero che abbiano almeno cinque anni di esperienza documentata nella qualifica di coordinatore, ai sensi del previgente ordinamento, occupata a seguito di pubblico concorso;
b) esperienza almeno triennale nel profilo di appartenenza.
5. Il certificato di abilitazione alle funzioni direttive nell'assistenza infermieristica, incluso quello rilasciato in base alla normativa vigente prima della data di entrata in vigore della presente disposizione, è valido per l'esercizio della funzione di vicedirigente.
6. La vicedirigenza è affidata nel rispetto dei profili professionali, in correlazione agli ambiti e alle specifiche aree assistenziali, dipartimentali e territoriali.
7. Le organizzazioni sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche e private, nelle aree caratterizzate da una determinata specificità assistenziale, ove istituiscano funzioni di vicedirigenza ai sensi del comma 2, affidano gli incarichi allo specifico profilo professionale.
8. I titoli universitari conseguiti anteriormente all'attivazione dei corsi di laurea e i diplomi ad essi equipollenti ai sensi dell'articolo 4 della legge 26 febbraio 1999, n. 42, sono validi per l'accesso ai master e alla laurea specialistica di cui alla presente legge».
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 7 della legge 1o febbraio 2006, n. 43, è inserito il seguente:
«1-bis. Alle professioni di cui alla presente legge non si applicano le disposizioni del comma 1 dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni».
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