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PDL 1736

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1736


 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

CAPARINI, BODEGA, DUSSIN

Modifica del comma 486 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in materia di canoni aggiuntivi per le concessioni di derivazioni idroelettriche

Presentata il 28 settembre 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge si inquadra nella prioritaria azione volta a restituire il giusto ruolo alla montagna e a promuoverne lo sviluppo sociale ed economico. L'intento è quello di arricchire il meccanismo risarcitorio delle popolazioni montane per i danni causati dall'invasiva presenza di bacini, impianti e reti per la distribuzione idroelettrica tramite una revisione delle entrate dovute al sovracanone versato dai concessionari di derivazioni di acqua pubblica.
      L'espressione operativa di quell'unità e di quella solidarietà tra le popolazioni montane è radice antica del nostro fiorire culturale: è il baluardo estremo, l'interlocutore primo di chiunque abbia in animo di intraprendere azioni che, in qualche modo, possano portare nocumento all'ambiente montano e alle popolazioni che vi risiedono.
      A tal fine risulta fondamentale ritrovare un ruolo strategico, di mediazione, fra la necessità di tutelare il patrimonio montano e le esigenze di sviluppo di un Paese la cui bilancia energetica affida alla produzione idroelettrica il compito di garantire una quota determinante di energia per lo sviluppo dell'economia. Lo sfruttamento idroelettrico consente la produzione di energia pulita, oggi sempre più importante in un contesto energetico nel quale emergono carenze e nuove necessità, ma lascia dietro di sé conseguenze negative per il territorio e per le popolazioni.
      Tutto nasce dall'acqua: è lungo le aste fluviali che le popolazioni hanno stabilito i primi insediamenti, è seguendo i fiumi
 

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che le genti si sono spostate e hanno movimentato le merci. I fiumi sono e restano un bene primario, un patrimonio ambientale che è ricchezza delle popolazioni che lungo quei fiumi vivono e lavorano. Perdere un fiume, vederne svilito il ruolo significa privarsi di un momento della memoria collettiva, di un attimo del nostro passato comune e di una colonna portante del nostro futuro. Anche per questo la legge prevede una compensazione per le popolazioni che, loro malgrado, sono costrette a rinunciare alle loro acque a favore del relativo sfruttamento idroelettrico.
      La crescente attenzione per la montagna che si è sviluppata nella XIV legislatura e la sempre maggiore richiesta di energia, con il conseguente crescente sfruttamento delle risorse idriche, impongono una revisione dei criteri di ripartizione delle compensazioni.
      I sovracanoni sono corrisposti dal titolare della concessione per lo sfruttamento dell'acqua a titolo di risarcimento per l'impatto provocato dalle operazioni di generazione dell'energia idroelettrica. I concessionari sono tenuti a corrispondere ai comuni rivieraschi e ai bacini imbriferi montani (BIM) il canone demaniale, l'addizionale regionale e il sovracanone che, dopo l'adeguamento ISTAT 2005, è pari a 19,64 euro per chilowatt/ora (kWh). Istituiti con una legge del 1953, i BIM riscuotono e ridistribuiscono ai comuni i sovracanoni pagati dai proprietari di impianti idroelettrici per le captazioni. Sovracanoni che vanno a ristoro dei danni causati all'ambiente e al mancato sviluppo socio-economico dei comuni su cui è effettuato tale prelievo. I BIM, a loro volta, ridistribuiscono le risorse trasferite per finanziare interventi di carattere economico, turistico, sociale, culturale e sportivo al fine di contribuire allo sviluppo di quel territorio che ha ceduto uno dei beni più preziosi: l'acqua. In modo del tutto fuorviante la normativa vigente sottostima la reale portata dell'energia prodotta, definendo l'importo dei sovracanoni in base alla potenza installata e non in relazione a quella realmente prodotta (in genere superiore). Secondo i proponenti tali indennizzi andrebbero pagati in funzione dei kWh prodotti, cioè in base ai reali consumi di acqua.
      A questa esigenza risponde la presente proposta di legge che, inoltre, ridetermina i valori della suddivisione delle quote previste al comma 486 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), riservando il 50 per cento del sovracanone agli enti individuati ai sensi della legge 27 dicembre 1953, n. 959.
      Si prevede inoltre un ulteriore sovracanone, a carico dei proprietari di linee di trasmissione elettrica, quale risarcimento per l'impatto ambientale e lo sfruttamento del territorio per i territori attraversati da elettrodotti.
      Il provvedimento non richiede copertura finanziaria perché la riduzione della quota di sovracanone destinata all'entrata del bilancio dello Stato risulta compensata dell'incremento degli introiti derivanti dalla ridefinizione della base di calcolo (la potenza prodotta invece di quella nominale).
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Il comma 486 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è sostituito dal seguente:

      «486. A decorrere dall'anno 2006, il soggetto titolare della concessione versa entro il 28 febbraio di ogni anno un canone aggiuntivo unico riferito all'intera durata della concessione, pari a 3.600 euro per MW di potenza prodotta. Le somme derivanti dal canone di cui al periodo precedente affluiscono per un importo pari al 50 per cento del totale all'entrata del bilancio dello Stato e per il restante 50 per cento agli enti individuati ai sensi della legge 27 dicembre 1953, n. 959. A decorrere dal medesimo anno 2006, i proprietari di linee di trasmissione elettrica con potenza trasportata superiore a 150 kW, entro il 28 febbraio di ogni anno, versano un canone aggiuntivo unico riferito all'intera durata della concessione pari a 0,05 euro per ogni MW trasportato. Le somme derivanti dal canone di cui al periodo precedente sono destinate agli enti individuati ai sensi della citata legge n. 959 del 1953».


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