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PDL 1909

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1909



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato SANZA

Delega al Governo e altre disposizioni in materia di trasporto delle merci pericolose

Presentata l'8 novembre 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge si prefigge l'obiettivo di contribuire a sviluppare la disciplina del trasporto delle merci pericolose effettuato nelle diverse modalità consentite. Essa vuole introdurre, in considerazione dell'evoluzione della minaccia di rischi non convenzionali, alcuni strumenti per migliorare il livello della sicurezza. Si tratta di attivare, sulla base della positiva esperienza compiuta al centro di Porto Marghera, strutture a servizio della sicurezza nei centri territoriali giudicati strategici.
      A tale fine la proposta di legge prevede una delega al Governo per procedere ad una sistemazione organica della disciplina del trasporto delle merci pericolose, nonché altre disposizioni, di immediata applicazione.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità).

      1. La presente legge persegue le seguenti finalità:

          a) garantire un approccio coordinato al problema della sicurezza del trasporto delle merci pericolose, mediante la realizzazione di un progetto mirato di carattere interministeriale con il coinvolgimento delle competenti amministrazioni dello Stato;

          b) adottare misure idonee a favorire il passaggio del trasporto delle merci pericolose dalla modalità stradale a modalità alternative allo scopo di accrescere i livelli di sicurezza ambientale;

          c) potenziare, anche con misure urgenti e straordinarie, i controlli di sicurezza e le capacità di intervento nei riguardi dei mezzi di trasporto, della cognizione dei carichi trasportati, delle responsabilità e delle capacità del personale, con particolare attenzione ai conducenti di nazionalità extracomunitaria, nonché al coordinamento e alla risposta tempestiva delle strutture chiamate ad intervenire in caso di emergenza;

          d) introdurre opportuni sistemi di monitoraggio del settore con riferimento alla quantità delle merci pericolose in circolazione, alla informazione sulle tipologie delle medesime merci, alla conoscenza delle direttrici dei flussi di origine e di destinazione;

          e) realizzare il coordinamento delle disposizioni vigenti nel settore, armonizzandole con i regimi previsti dall'Unione europea.

 

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Art. 2.
(Delega al Governo).

      1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e in conformità ai princìpi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 3, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi recanti norme finalizzate:

          a) all'esercizio del controllo periodico dei livelli di sicurezza, in modo da garantire l'incolumità delle persone, siano esse operatori o utenti, nei sistemi di trasporto, in particolare in quelli relativi alle merci pericolose;

          b) alla predisposizione di una strategia della prevenzione che riduca il rischio di eventi calamitosi o comunque dannosi per il territorio e per l'ambiente, siano essi di origine naturale o indotti dall'intervento dell'uomo;

          c) alla promozione dell'innovazione tecnologica finalizzata all'accrescimento dei livelli di sicurezza, sia nei sistemi di trasporto sia negli strumenti di monitoraggio e di controllo;

          d) alla comunicazione e all'informazione rivolta agli addetti al trasporto e ai soggetti comunque interessati.

Art. 3.
(Princìpi e criteri direttivi).

      1. Nell'attuazione della delega di cui all'articolo 2 il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) istituzione, nell'ambito del Ministero dei trasporti, di una commissione di studio per valutare le condizioni di sicurezza del trasporto delle merci pericolose, per prevenire i fattori di rischio o di incidentalità e per definire strategie di intervento di medio e lungo periodo;

          b) introduzione, con l'istituzione di specifici ruoli dirigenziali di livello generale, della funzione di coordinamento generale

 

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della normativa di settore e in particolare di quella riguardante la classificazione e la circolazione delle merci pericolose, assicurando l'uniformità applicativa delle disposizioni alle diverse modalità di trasporto e prevedendo il coinvolgimento dei responsabili delle corrispondenti infrastrutture;

          c) verifica della congruità e dell'armonizzazione delle normative procedurali e amministrative riguardanti le omologazioni, le diverse modalità di trasporto, gli imballaggi, i contenitori intermedi e ricondizionati;

          d) applicazione del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 40, con particolare riguardo alla gestione della figura professionale del consulente per la sicurezza dei trasporti su strada, per ferrovia e per via navigabile interna di merci pericolose nonché all'obbligo delle autorità sopraordinate e responsabili di riferire per iscritto sull'attività e sui risultati delle suddette figure;

          e) attribuzione alla commissione di studio prevista dalla lettera a) del compito di effettuare studi e ricerche per acquisire dati sulle quantità delle merci pericolose in circolazione, specie se di provenienza estera, per descrivere e prevenire i rischi di eventi dannosi di qualsiasi origine, per proporre interventi limitativi del traffico pesante impegnato nel trasporto di determinante merci pericolose;

          f) costituzione di una base informativa, attraverso l'acquisizione delle informazioni e dei dati in possesso degli enti e organismi operanti nel settore sulle merci trasportate e sui trasporti effettuati, in modo da garantire, con immediatezza e completezza, nei casi di necessità le informazioni utili e necessarie;

          g) promozione di studi e di ricerche per sperimentare prodotti innovativi idonei a localizzare i mezzi di trasporto e a conoscere gli spostamenti e le anomalie di funzionamento degli stessi, nonché, eventualmente, le condizioni fisiche e psicologiche dei conducenti;

 

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          h) previsione delle norme per l'introduzione sui mezzi di trasporto di dispositivi elettronici ed informatici protetti, atti a documentare le fasi, i momenti e gli eventi dei percorsi su strada degli autotrasportatori di merci pericolose.

Art. 4.
(Monitoraggio del trasporto delle merci pericolose).

      1. Nelle more dell'entrata in vigore dei decreti legislativi di attuazione della delega prevista dall'articolo 2, il Ministero dei trasporti attribuisce al Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi, di cui al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, il compito di redigere un rapporto, a mero scopo conoscitivo, sull'evoluzione del settore del trasporto di cose per conto terzi, soprattutto in riferimento alla globalizzazione dei mercati.
      2. Il Comitato di cui al comma 1 è altresì incaricato di redigere e mantenere aggiornato un rapporto conoscitivo specifico sullo stato e sull'evoluzione del settore del trasporto delle merci pericolose.
      3. Per la redazione del rapporto previsto dal comma 2, il Comitato si avvale della collaborazione delle amministrazioni dello Stato competenti in materia di sicurezza, prevenzione e interventi di emergenza, allo scopo di effettuare riscontri sulle dichiarazioni delle imprese interpellate in ordine ai seguenti temi: ambiti territoriali di attività delle imprese che effettuano il trasporto di merci pericolose; tipologia e caratteristiche delle merci pericolose trasportate; classificazione di quantità del suddetto trasporto con riferimento particolare alle materie liquide infiammabili e a materie pericolose di altra natura, quali oggetti pericolosi, gas compressi, liquefatti o disciolti, materie tossiche, esplosivi e armamenti.
      4. La vigilanza e il controllo sulla realizzazione del rapporto previsto dal comma 2 sono esercitati dal Ministero dei trasporti.

 

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      5. Annualmente, la sintesi dei risultati del rapporto previsto dal comma 2 è inviata, unitamente alla documentazione ritenuta necessaria, alla competente direzione generale del Ministero dei trasporti ed a cura di questa è resa pubblica e trasmessa al Parlamento, alle amministrazioni dello Stato e alle regioni, nonché agli enti locali interessati al transito delle merci di cui al comma 3.
      6. Annualmente, il Ministero dei trasporti indìce una conferenza di valutazione dei risultati evidenziati dal rapporto previsto dal comma 2 e promuove l'adozione delle misure urgenti di prevenzione e di intervento ritenute necessarie.
      7. Alla conferenza di cui al comma 6 sono invitati i soggetti responsabili della gestione delle infrastrutture e dei servizi, anche a livello regionale e locale, interessati alla sicurezza del trasporto delle merci pericolose.

Art. 5.
(Struttura di sicurezza).

      1. Nelle more dall'entrata in vigore dei decreti legislativi di attuazione della delega prevista dall'articolo 2, al fine di garantire adeguati standard di sicurezza nel settore del trasporto delle merci pericolose, è prevista la costituzione di una apposita struttura che opera in conformità ai criteri stabiliti dal Sistema integrato per il monitoraggio ambientale e la gestione delle emergenze per l'area di Porto Marghera - progetto SIMAGE, della regione Veneto, e avvalendosi delle collaborazione dei nuclei nucleare, biologico, chimico e radiologico (NBCR) del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
      2. La struttura di sicurezza per la prevenzione dei rischi connessi al trasporto delle merci pericolose e per gli interventi in caso di emergenza costituita ai sensi del comma 1 è posta sotto la responsabilità della competente direzione generale del Ministero dell'interno.
      3. La direzione generale di cui al comma 2 provvede alla messa in opera di

 

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collaborazioni logistiche con i competenti uffici delle amministrazioni della difesa, dello sviluppo economico, dell'università e ricerca, della salute, nonché delle regioni e degli enti locali, al fine di garantire un intervento congiunto in caso di rischio o di calamità.
      4. La direzione generale di cui al comma 2 promuove periodicamente una conferenza dei soggetti istituzionali ed operativi coinvolti nell'attività della struttura di sicurezza ai sensi del presente articolo, al fine di approntare i piani di prevenzione dei rischi di eventi calamitosi e i piani di intervento in caso di emergenza.

Art. 6.
(Costituzione di una banca dati).

      1. Il Ministero dei trasporti provvede a costituire una banca dati centrale per la gestione automatizzata delle informazioni relative al trasporto delle merci pericolose.
      2. La banca dati di cui al comma 1 raccoglie le comunicazioni provenienti dai diversi enti e soggetti operanti nel settore del trasporto delle merci pericolose, e in particolare dalle imprese di autotrasporto, su ciascun trasporto effettuato e sulle operazioni preliminari al trasporto stesso, secondo le indicazioni in materia adottate dal Ministero dei trasporti.
      3. In caso di emergenza, la banca dati centrale consente, attraverso una rete informativa di tipo telematico, la disponibilità delle informazioni utili agli enti e ai soggetti interessati per la gestione delle diverse fasi di emergenza.

Art. 7.
(Scatola nera).

      1. Allo scopo di ridurre i rischi relativi alla particolare natura del trasporto, i veicoli adibiti al trasporto delle merci pericolose sono dotati di un idoneo dispositivo elettronico protetto, denominato «scatola nera».

 

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      2. Le caratteristiche della scatola nera, che comunque devono tenere conto dell'esigenza di rendere disponibili le informazioni in essa contenute alla banca dati centrale di cui all'articolo 6, sono fissate dal Ministero dei trasporti con apposito provvedimento.
      3. La scatola nera deve essere obbligatoriamente installata su ogni veicolo adibito al trasporto delle merci pericolose.
      4. Per evitare eventuali manipolazioni, la scatola nera deve essere dotata di un adeguato sistema di protezione.
      5. La scatola nera è messa a disposizione delle autorità di polizia, su loro richiesta, per essere ispezionata.
      6. Al passaggio delle frontiere nazionali, analoga ispezione a quella prevista dal comma 5 è compiuta a carico dei mezzi di trasporto delle merci pericolose provenienti dagli Stati membri dell'Unione europea o da altri Stati esteri.
      7. Il Ministero dei trasporti provvede a comunicare alla Commissione europea la data fissata per l'attivazione della scatola nera sui veicoli in ingresso e in uscita dal territorio nazionale.
      8. Qualora nelle ispezioni effettuate ai sensi di commi 5 e 6 i conduttori dei mezzi di trasporto risultino sprovvisti della scatola nera, le autorità di polizia provvedono a diffidare i medesimi dal proseguire il percorso e ad irrogare loro la sanzione amministrativa pecuniaria previste dall'articolo 168, comma 9, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.
      9. Nei casi più gravi, giudicati tali in base alla qualità e alla pericolosità delle merci trasportate, il cui elenco è redatto dalle autorità sanitarie di polizia, l'autoveicolo, risultato nell'ispezione sprovvisto della scatola nera, è posto sotto sequestro, le merci sono prese in custodia dalle autorità di polizia presso magazzini attrezzati e le relative spese sono poste a carico della ditta trasportatrice, proprietaria o destinataria delle merci stesse.


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