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PDL 1629

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1629



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato LION

Norme di principio e criteri di applicazione in materia di produzione biologica

Presentata l'11 settembre 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - Il settore delle produzioni biologiche ha raggiunto un pieno stato di maturità. Dal 1991, anno in cui, con il regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio del 24 giugno 1991, è stato disciplinato il metodo di produzione biologico e dei relativi prodotti agricoli e sono state definite le norme relative all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari, il regime della produzione biologica non solo ha conseguito sviluppi spesso neppure ipotizzabili, ma ha anche creato condizioni sociali e modi di concepire l'agricoltura in funzione della tutela dell'ambiente, dei territori e delle tradizioni rurali di assoluta avanguardia.
      Nel nostro Paese il successo dell'agricoltura biologica è un fenomeno che desta entusiasmo, ma nello stesso tempo anche fondate preoccupazioni.
      Antiche questioni problematiche, cui non si è riusciti a dare risposte immediate e risolutive, nel corso degli anni si sono costantemente ingigantite ed estese a settori e tematiche esterne al campo agricolo, provocando, di conseguenza, situazioni di precarietà all'interno del sistema del regime biologico e nella disciplina delle norme che lo riguardano, nonché di diffidenza verso gli operatori e di difficoltà di orientamento da parte del pubblico. La situazione venutasi a creare non appare più governabile con gli strumenti oggi disponibili e in tal senso andrebbero individuati percorsi innovativi tendenti ad un riesame del quadro complessivo e all'approvazione di nuove norme in grado di risolvere i problemi in essere.
      Il quadro di riferimento giuridico e operativo ha bisogno di norme di principio e di criteri d'intervento che stiano al passo con le aspettative dei produttori agricoli, nonché con le esigenze dei consumatori di conoscere in maniera chiara e riscontrabile cosa s'intenda per regime biologico e
 

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quali valori aggiunti si ottengono con tale metodo produttivo, soprattutto affinché si consolidi il concetto che il metodo biologico non rimane confinato al prodotto genuino e naturale, ma coinvolge ambiti più estesi e nobili come la difesa delle risorse naturali, la preservazione dell'ambiente integro e la conservazione delle tradizioni rurali di cui molti nostri territori sono ricchi possessori.
      Regole chiare ed elementi indiscutibili di riscontro devono essere introdotti in materia di controlli sul rispetto delle norme che regolano la produzione biologica e in materia di certificazione dei prodotti, sia che siano ottenuti nel nostro Paese, sia se importati da Paesi terzi. In tal senso bisogna stabilire nuovi princìpi e norme uniformi sulle sedi giuridiche delle autorità competenti, sui compiti degli organismi di controllo autorizzati, sulla qualità dei controlli e sui sistemi di etichettatura, nonché sulle sanzioni applicabili nei casi di infrazione delle stesse norme.
      Queste criticità si ripercuotono soprattutto sul versante dei consumi dei prodotti biologici, infatti la spesa media pro capite in Italia per i prodotti biologici rimane ancora troppo bassa, soprattutto se confrontata con quella degli altri Paesi europei: è, infatti, di soli 24 euro per anno. È evidente che tale aspetto non è di poco conto per la crescita del settore, rappresentando un punto critico che mina qualsiasi politica di sviluppo.
      Occorre allora promuovere la commercializzazione attraverso l'adozione di nuove politiche, quali:

          l'esenzione o riduzione dell'IVA per l'acquisto dei prodotti biologici;

          il potenziamento delle campagne informative sull'educazione alimentare e sull'orientamento al consumo dei prodotti alimentari da agricoltura biologica, anche all'interno delle politiche per la salute;

          facilitare l'inserimento dei prodotti biologici nazionali all'interno delle reti distributive già esistenti;

          incentivare la costituzione di reti di negozi funzionalmente collegati con le aziende agricole biologiche;

          favorire l'integrazione tra produzione e commercializzazione anche attraverso il sostegno alla partecipazione dei produttori in società di distribuzione e commercializzazione.

      Attualmente non esiste un programma nazionale di ricerca dedicato strettamente all'agricoltura biologica. A differenza del settore della ricerca nel campo della produzione agricola convenzionale che può contare su nutrite sovvenzioni private, la ricerca nel campo dell'agricoltura biologica è fortemente limitata e frammentaria. Occorre promuovere la ricerca nel settore dell'agricola biologica per fornire agli operatori di settore strategie e tecniche produttive efficaci che siano studiate appositamente per un metodo di produzione che non vuole e non deve ricalcare i processi convenzionali.
      In sede comunitaria si sta sviluppando un ampio dibattito sulla necessità di approvare un nuovo regolamento che abroghi il vecchio regolamento (CEE) n. 2092/91 e che, tenendo conto delle esperienze allo scopo maturate, disponga norme più chiare, semplici e soprattutto efficaci, sia in ambito produttivo, sia in ambito commerciale e sociale, in tal caso puntando ad elevare la tutela dei consumatori e quella dell'ambiente.
      La proposta di regolamento elaborata dalla Commissione nel dicembre del 2005 rappresenta il documento più avanzato ed esaustivo mai realizzato in sede comunitaria in materia di produzione biologica. Tale provvedimento sarà la nuova legge europea che recherà i princìpi e i criteri sulla produzione biologica e sulle modalità di commercializzazione dei prodotti biologici. Ad essa gli Stati membri dovranno fare riferimento e dovranno perciò recepirla approvando quelle norme di attuazione, convergenti ed efficaci, che ne siano l'esatta interpretazione applicativa.

 

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      La presente proposta di legge, composta da 8 titoli e 36 articoli, si basa sul documento approvato dalla Commissione europea e che entro il 2007 si ritiene sarà approvato dal Consiglio e dal Parlamento europeo: di tale atto comunitario recepisce le norme di principio e i criteri di applicazione. Il progetto di legge, inoltre in ragione di analisi svolte in materia di agricoltura biologica a livello nazionale, assume in sé alcune proposte elaborate in sedi competenti e che sono state oggetto di possibili atti normativi. Da ultimo, provvede ad adeguare il sistema delle competenze e delle funzioni dello Stato, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano agli attuali princìpi della Costituzione italiana e del Trattato che istituisce la Comunità europea.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

TITOLO I
OGGETTO, CAMPO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Art. 1.
(Finalità, oggetto e campo di applicazione).

      1. La presente legge, al fine di elevare la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, nonché di assicurare una maggiore tutela dei consumatori, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere m) e s) della Costituzione, e fatte salve le potestà legislative delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di agricoltura, reca norme di principio e criteri di applicazione in materia di produzione biologica.
      2. Nel rispetto delle finalità di cui al comma 1 e in conformità con la normativa comunitaria vigente in materia, la presente legge stabilisce obiettivi, princìpi e norme concernenti:

          a) la produzione, la commercializzazione, l'importazione, l'esportazione e il controllo dei prodotti biologici;

          b) l'uso di indicazioni relative alla produzione biologica nell'etichettatura e nella pubblicità.

      3. La presente legge, fatta esclusione dei prodotti della caccia e della pesca di animali selvatici, si applica ai prodotti provenienti dall'agricoltura o dall'acquacoltura destinati a essere commercializzati come prodotti biologici, e in particolare ai seguenti prodotti:

          a) prodotti vegetali e animali non trasformati e animali vivi;

          b) prodotti vegetali e animali trasformati destinati al consumo umano, di seguito denominati «alimenti trasformati»;

 

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          c) prodotti dell'acquacoltura vivi o non trasformati;

          d) prodotti dell'acquacoltura trasformati destinati al consumo umano;

          e) mangimi.

      4. La presente legge si applica a qualsiasi operatore che esercita le seguenti attività, comprese quelle di catering, le mense aziendali, la ristorazione istituzionale, i ristoranti o altre simili prestazioni di servizi alimentari:

          a) produzione primaria;

          b) trasformazione di alimenti e di mangimi;

          c) confezionamento, etichettatura e pubblicità;

          d) magazzinaggio, trasporto e distribuzione;

          e) esportazione e importazione;

          f) immissione sul mercato.

      5. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano altresì al settore delle produzioni agricole no food ottenute con metodo biologico. Per tale scopo, con decreti del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentito il Comitato di cui all'articolo 29, nel rispetto degli obiettivi e dei princìpi di cui ai titoli da I a III, possono essere disciplinate le relative modalità di produzione e di trasformazione.

Art. 2.
(Definizioni).

      1. Ai fini della presente legge si intende per:

          a) «produzione biologica»: l'impiego di metodi di produzione biologici nell'azienda agricola, nonché le attività inerenti alla trasformazione, al confezionamento e all'etichettatura dei prodotti, svolte in conformità con gli obiettivi, i

 

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princìpi e le norme stabiliti dalla presente legge;

          b) «prodotto biologico»: un prodotto agricolo ottenuto mediante la produzione biologica;

          c) «produzione vegetale»: la produzione di prodotti agricoli vegetali e la raccolta di piante selvatiche a fini commerciali;

          d) «produzione animale»: la produzione di animali terrestri domestici o addomesticati, compresi gli insetti;

          e) «acquacoltura»: l'allevamento o la coltura di organismi acquatici con l'impiego di tecniche finalizzate ad aumentare la produzione al di là delle capacità naturali dell'ambiente. In tali circostanze, tali organismi devono rimanere di proprietà di una o più persone fisiche o giuridiche durante tutta la fase di allevamento o di coltura, compreso il raccolto;

          f) «conversione»: la transizione dall'agricoltura non biologica a quella biologica;

          g) «preparazione»: le operazioni di conservazione e di lavorazione di prodotti biologici, compresa la macellazione e il sezionamento per i prodotti animali, nonché il confezionamento e le modifiche apportate all'etichettatura riguardo all'indicazione del metodo di produzione biologico;

          h) «immissione sul mercato»: le attività cui si applica la definizione di cui all'articolo 3, numero 8), del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002;

          i) «etichettatura»: le diciture, le indicazioni, i marchi di fabbrica, i nomi commerciali, le immagini o i simboli presenti su imballaggi, documenti, cartoncini, etichette, nastri e fascette che accompagnano o riguardano i prodotti di cui all'articolo 1, comma 3;

          l) «autorità competente»: il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, competente per l'organizzazione

 

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dei controlli ufficiali nel settore della produzione biologica, nonché qualsiasi altra autorità investita di tale competenza e, se del caso, l'autorità omologa di un Paese terzo;

          m) «organismo di controllo»: un soggetto terzo indipendente al quale l'autorità competente ha delegato talune funzioni di controllo;

          n) «certificato»: un documento scritto rilasciato da un'autorità competente o da un organismo di controllo, con cui si attesta che un dato operatore o una particolare partita di prodotti è conforme ai princìpi e alle norme applicabili alla produzione biologica;

          o) «marchio di conformità»: un marchio attestante la conformità ad un determinato insieme di norme o ad altri documenti normativi;

          p) «ingredienti»: le sostanze cui si applica la definizione di cui all'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, e successive modificazioni;

          q) «prodotti fitosanitari»: i prodotti definiti ai sensi dell'articolo 2, punto 1, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 maggio 1991;

          r) «organismo geneticamente modificato (OGM)»: qualsiasi organismo cui si applica la definizione recata dall'articolo 2 della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001;

          s) «prodotti derivati da OGM»: i prodotti derivati interamente o parzialmente da OGM, ma non contenuti OGM o da essi costituiti;

          t) «prodotti ottenuti da OGM»: additivi alimentari e per mangimi, aromi, vitamine, enzimi, ausiliari di fabbricazione, taluni prodotti utilizzati nell'alimentazione animale ai sensi della direttiva 82/471/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1982, prodotti fitosanitari, concimi e ammendanti, ottenuti somministrando nell'alimentazione di un organismo materiali

 

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interamente o parzialmente costituiti da OGM;

          u) «alimenti»: le sostanze e i prodotti cui si applica la definizione di cui all'articolo 2 del citato regolamento (CE) n. 178/2002;

          v) «mangimi»: le sostanze e i prodotti cui si applica la definizione di cui all'articolo 3, numero 4), del citato regolamento (CE) n. 178/2002;

          z) «additivi per mangimi»: i prodotti definiti ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003;

          aa) «equivalente»: atto a realizzare gli stessi obiettivi e a rispondente agli stessi princìpi;

          bb) «sede comunitaria»: sede pertinente in cui le istituzioni dell'Unione europea, e in particolare il Parlamento, il Consiglio e la Commissione, esercitano secondo le procedure previste dal Trattato istituito dalla Comunità europea, l'esercizio del diritto comunitario derivato attraverso l'emanazione degli atti allo scopo previsti.

TITOLO II
OBIETTIVI E PRINCÌPI DELLA PRODUZIONE BIOLOGICA

Art. 3.
(Obiettivi).

      1. La produzione biologica persegue l'obiettivo di:

          a) produrre, con un sistema di gestione funzionale ed economicamente praticabile dell'attività agricola, un'ampia varietà di prodotti secondo metodi capaci di:

              1) ridurre al minimo gli effetti negativi sull'ambiente;

 

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              2) mantenere e favorire un alto livello di diversità biologica nelle aziende e nei loro dintorni;

              3) salvaguardare il più possibile le risorse naturali come l'acqua, il suolo, la materia organica e l'aria;

              4) rispettare criteri rigorosi in materia di benessere animale e soddisfare, in particolare, le specifiche esigenze comportamentali degli animali secondo la specie;

          b) produrre derrate alimentari e altri prodotti agricoli che rispondano alla domanda del consumatore di prodotti ottenuti con procedimenti naturali o ad essi affini e con l'uso di sostanze presenti in natura.

Art. 4.
(Princìpi generali).

      1. La produzione biologica si basa sui seguenti princìpi:

          a) fare uso di organismi viventi e di metodi di produzione meccanici evitando l'impiego di materiali sintetici;

          b) fare uso di sostanze naturali evitando l'utilizzo di sostanze chimiche di sintesi, le quali possono essere impiegate solo se le sostanze naturali non sono disponibili in commercio;

          c) imporre il divieto dell'uso di OGM e di prodotti ottenuti o derivati da OGM, ad eccezione dei medicinali veterinari quando l'uso di tali OGM risulti inevitabile;

          d) favorire l'adeguamento delle norme che disciplinano la produzione biologica alle condizioni locali, ai vari stadi di sviluppo e alle particolari pratiche zootecniche, pur attenendosi ad un concetto univoco di produzione biologica.

 

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Art. 5.
(Princìpi applicabili all'agricoltura biologica).

      1. Oltre che sui princìpi generali di cui all'articolo 4, l'agricoltura biologica si basa sui seguenti princìpi specifici:

          a) mantenere e potenziare la fertilità del suolo, prevenire e combattere l'erosione del suolo e limitare al minimo l'inquinamento;

          b) mirare a produrre derrate di alta qualità anziché a massimizzare la produzione;

          c) ridurre al minimo l'impiego di risorse non rinnovabili e di fattori di produzione di origine esterna;

          d) utilizzare il riciclo dei rifiuti e dei sottoprodotti di origine vegetale e animale come fattori di produzione per le colture e l'allevamento, nonché per la produzione di energia;

          e) adottare le scelte produttive che tengono conto dell'equilibrio ecologico locale o regionale;

          f) assicurare il nutrimento delle piante prevalentemente attraverso l'ecosistema del suolo;

          g) tutelare la salute degli animali e delle piante principalmente mediante interventi profilattici, tra cui la selezione di razze e varietà adatte;

          h) effettuare la produzione del mangime prevalentemente nell'azienda stessa in cui sono allevati gli animali, o in collaborazione con altre aziende biologiche del territorio;

          i) condurre l'allevamento degli animali in condizioni di massimo benessere;

          l) esigere che la produzione animale provenga da animali allevati sin dalla nascita in aziende biologiche;

          m) dare preferenza, nella scelta delle razze, ai ceppi a crescita lenta, tenuto conto della loro capacità di adattamento

 

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alle condizioni locali, della loro vitalità e della loro resistenza alle malattie o ai problemi sanitari;

          n) imporre che il mangime somministrato agli animali sia composto essenzialmente di ingredienti provenienti dall'agricoltura biologica e di sostanze naturali di origine non agricola;

          o) fare ricorso a pratiche zootecniche che rafforzano il sistema immunitario e stimolano le difese naturali contro le malattie;

          p) adottare sistemi di acquacoltura che riducono al minimo gli effetti negativi sull'ambiente acquatico;

          q) assicurare che il mangime utilizzato in acquacoltura provenga da vivai sostenibili o sia composto per non meno del 90 per cento da ingredienti provenienti dall'agricoltura biologica e da sostanze naturali di origine non agricola;

          r) vietare l'uso di organismi polipoidi.

Art. 6.
(Princìpi applicabili alla trasformazione di prodotti biologici).

      1. Oltre che sui princìpi generali di cui all'articolo 4, la produzione di alimenti e mangimi biologici trasformati si basa sui seguenti princìpi specifici:

          a) gli alimenti e i mangimi biologici devono essere composti essenzialmente da ingredienti provenienti dall'agricoltura biologica, tranne qualora un ingrediente biologico non sia disponibile in commercio;

          b) gli additivi e gli ausiliari di fabbricazione sono vietati; ne è consentito l'utilizzo in proporzioni minime e soltanto in caso di impellente necessità tecnologica, previa autorizzazione rilasciata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentito il Comitato di cui all'articolo 29;

 

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          c) è vietato l'uso di radiazioni ionizzanti.

TITOLO III
NORME DI PRODUZIONE

Capo I
PRODUZIONE AGRICOLA

Art. 7.
(Norme generali di produzione agricola).

      1. In un'azienda agricola in regime di produzione biologica, tutte le attività produttive devono essere gestite in conformità ai requisiti applicabili alla produzione biologica o alla conversione all'agricoltura biologica.
      2. In deroga al comma 1, a specifiche condizioni definite dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sulla base di pertinenti presupposti stabiliti in sede comunitaria, in particolare dalla Commissione europea, ai sensi degli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, un'azienda può essere suddivisa in unità ben distinte, non tutte necessariamente in regime di produzione biologica.
      3. Ai sensi del comma 2, nel caso in cui un'azienda non sia interamente dedita alla produzione biologica, la terra, gli animali e i prodotti utilizzati per la produzione biologica devono essere tenuti separati dal resto. Per tale scopo la separazione deve essere adeguatamente documentata.
      4. Gli agricoltori che adottano la produzione biologica devono astenersi dall'utilizzare OGM o prodotti derivati da OGM qualora siano a conoscenza della loro presenza da informazioni contenute nell'etichetta o in altri documenti che accompagnano il prodotto.
      5. Nel caso in cui gli agricoltori che adottano l'agricoltura biologica acquistino presso terzi i prodotti che utilizzano per la produzione di alimenti o mangimi biologici,

 

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devono accertarsi presso il venditore che i prodotti forniti non sono stati ottenuti da OGM.

Art. 8.
(Norme di produzione vegetale).

      1. Oltre alle norme generali di cui all'articolo 7, alla produzione biologica vegetale si applicano le seguenti norme:

          a) la produzione biologica vegetale deve basarsi su tecniche di lavorazione del terreno e pratiche colturali atte a salvaguardare o ad aumentare il contenuto di materia organica del suolo, ad accrescere la stabilità del suolo e la sua biodiversità nonché a prevenire la compattazione e l'erosione del suolo;

          b) la fertilità e l'attività biologica del terreno devono essere mantenute e potenziate mediante la rotazione pluriennale delle colture, compreso il sovescio, e la concimazione con concime naturale e materia organica provenienti da aziende biologiche;

          c) l'uso complementare di fertilizzanti e ammendanti compatibili con gli obiettivi e i princìpi dell'agricoltura biologica è ammesso solo se tali prodotti sono stati autorizzati ai sensi dell'articolo 11;

          d) è vietato l'uso di concimi minerali azotati;

          e) tutte le tecniche di produzione vegetale devono evitare o limitare al minimo l'inquinamento dell'ambiente;

          f) la prevenzione dei danni provocati da parassiti, malattie e infestanti deve essere ottenuta principalmente attraverso la scelta delle specie e delle varietà, la rotazione delle colture e le tecniche colturali;

          g) in caso di grave rischio per una coltura, l'uso di prodotti fitosanitari compatibili con gli obiettivi e i princìpi dell'agricoltura biologica è ammesso solo se tali prodotti sono stati autorizzati ai sensi dell'articolo 11;

 

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          h) l'uso di sostanze sintetiche autorizzate deve essere assoggettato a limiti e condizioni quanto alle colture cui possono essere applicate, alle modalità di applicazione, al dosaggio, ai tempi di applicazione e al contatto con la coltura;

          i) possono essere utilizzati soltanto sementi e materiali di moltiplicazione vegetativa prodotti biologicamente. Per tale scopo, la pianta madre da cui provengono le sementi e la pianta genitrice da cui proviene il materiale di moltiplicazione vegetativo devono essere prodotte secondo le norme stabilite dalla presente legge per almeno una generazione o, nel caso di colture perenni, per due cicli vegetativi.

      2. La raccolta di vegetali commestibili e delle loro parti, che crescono naturalmente nelle aree naturali, nelle foreste e nelle aree agricole, è considerata metodo di produzione biologico a condizione che:

          a) tali aree non abbiano subìto trattamenti con prodotti diversi da quelli autorizzati ai sensi dell'articolo 11 per un periodo di tre anni precedente la raccolta;

          b) la raccolta non comprometta l'equilibrio dell'habitat naturale e la conservazione delle specie nella zona di raccolta.

Art. 9.
(Norme di produzione animale).

      1. Oltre alle norme generali di cui all'articolo 7, alla produzione biologica animale si applicano le seguenti norme:

          a) riguardo all'origine degli animali ottenuti con tecniche di produzione biologica, di seguito denominati «animali biologici»:

              1) gli animali biologici devono essere nati e allevati in aziende biologiche;

              2) a fini di riproduzione, possono essere introdotti in un'azienda biologica animali allevati in modo non biologico, a specifiche condizioni stabilite dal Ministero

 

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delle politiche agricole alimentari e forestali sulla base di pertinenti presupposti stabiliti in sede comunitaria, in particolare dalla Commissione europea, ai sensi degli articoli 3 e 7 della citata decisione 1999/468/CE;

          b) riguardo alle pratiche zootecniche e alle condizioni di stabulazione:

              1) le persone addette alla cura degli animali devono possedere conoscenze e competenze adeguate in materia di salute e benessere degli animali;

              2) le pratiche zootecniche, compresa la densità degli animali, e le condizioni di stabulazione devono garantire che siano soddisfatte le esigenze fisiologiche, etologiche e di sviluppo degli animali;

              3) gli animali devono avere permanentemente accesso a spazi liberi all'aperto, di preferenza pascoli, sempreché lo permettano le condizioni atmosferiche e la configurazione del terreno;

              4) il numero di animali deve essere limitato al fine di evitare il sovrapascolo, il calpestio del terreno, l'erosione o l'inquinamento provocato dagli animali o dallo spandimento delle loro deiezioni;

              5) gli animali biologici devono essere tenuti separati o facilmente separabili dagli altri animali;

              6) è vietato tenere gli animali legati o in isolamento, salvo singoli capi per un periodo limitato e per fondati motivi veterinari, di sicurezza o di benessere animale;

              7) il trasporto degli animali al macello deve avere una durata il più possibile limitata;

              8) agli animali devono essere risparmiate il più possibile le sofferenze, comprese le mutilazioni;

              9) gli apiari devono essere ubicati in aree con sufficiente disponibilità di fonti di nettare e polline costituite essenzialmente da coltivazioni biologiche, da flora spontanea o da una combinazione di

 

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entrambe e trovarsi ad una distanza sufficiente da fonti potenzialmente contaminanti per i prodotti dell'apicoltura;

              10) le arnie e il materiale utilizzato in apicoltura devono essere fabbricati in materie naturali, con l'obbligo di utilizzare cera proveniente dall'agricoltura biologica;

              11) è vietata la distruzione delle api nei favi come metodo associato alla raccolta dei prodotti dell'apicoltura;

          c) riguardo alla riproduzione:

              1) la riproduzione non deve essere indotta da trattamenti ormonali, eccetto per la cura di disturbi riproduttivi;

              2) è vietata la donazione e il trasferimento di embrioni;

              3) le sofferenze e la mutilazione degli animali sono evitate grazie ad una scelta oculata della razza;

          d) riguardo all'alimentazione:

              1) gli animali devono essere nutriti con mangimi biologici, che possono includere una certa proporzione di mangimi provenienti da unità aziendali in via di conversione all'agricoltura biologica, atti a soddisfare il fabbisogno nutrizionale dell'animale nei vari stadi del suo sviluppo;

              2) gli animali devono avere permanentemente accesso al pascolo o a foraggi grossolani;

              3) gli additivi per mangimi possono essere utilizzati solo se autorizzati ai sensi dell'articolo 11;

              4) è vietato l'uso di stimolanti della crescita e di aminoacidi sintetici;

              5) i mammiferi lattanti devono essere nutriti con latte naturale, di preferenza materno;

          e) riguardo alla prevenzione delle malattie e alle cure veterinarie:

              1) la prevenzione delle malattie deve essere realizzata mediante la selezione delle razze e dei ceppi, le pratiche

 

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zootecniche, la somministrazione di mangimi di qualità, l'esercizio, un'adeguata densità degli animali e idonee condizioni di stabulazione e d'igiene;

              2) i focolai di malattia devono essere trattati immediatamente per evitare sofferenze agli animali; i medicinali allopatici, compresi gli antibiotici, possono essere utilizzati in caso di necessità, ove risultino inappropriati i prodotti omeopatici, fitoterapici e altre terapie.

Art. 10.
(Norme di produzione per l'acquacoltura).

      1. Nel settore dell'acquacoltura, nelle more dell'adozione di norme comunitarie di produzione, comprese norme sulla conversione, applicabili all'acquacoltura biologica, si applicano le disposizioni nazionali, nonché le regole private allo scopo accettate o riconosciute, sempre che esse rispondano agli stessi obiettivi e princìpi enunciati nel titolo II.

Art. 11.
(Uso di taluni prodotti e sostanze in agricoltura).

      1. Nel rispetto degli obiettivi e dei princìpi enunciati nel titolo II, i criteri specifici per l'autorizzazione dei prodotti e delle sostanze che possono essere utilizzati in agricoltura biologica, segnatamente i prodotti fitosanitari, i concimi e ammendanti, le materie prime per mangimi di origine vegetale, animale e minerale, gli additivi per mangimi, i prodotti per la pulizia, nonché altre sostanze, sono adottati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sulla base delle relative norme che per lo scopo sono stabilite in sede comunitaria, in particolare dalla Commissione europea, ai sensi degli articoli 3 e 7 della citata decisione 1999/468/CE.

 

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Art. 12.
(Conversione).

      1. Alle aziende agricole che iniziano la produzione biologica si applicano le seguenti disposizioni:

          a) anteriormente al primo ciclo vegetativo delle colture che si intende coltivare secondo il metodo di produzione biologico, i prodotti il cui uso è vietato in agricoltura biologica non devono essere stati utilizzati per un periodo di tempo, per la cui definizione provvede il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sulla base di pertinenti decisioni adottate in sede comunitaria, in particolare dalla Commissione europea, ai sensi degli articoli 3 e 7 della citata decisione 1999/468/CE;

          b) gli animali presenti nell'azienda sono considerati allevati biologicamente dopo un periodo transitorio la cui definizione è determinata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sulla base di pertinenti determinazioni adottate in sede comunitaria, in particolare dalla Commissione europea, ai sensi degli articoli 3 e 7 della citata decisione 1999/468/CE;

          c) il latte e i prodotti lattiero-caseari provenienti da animali precedentemente non biologici possono essere venduti come prodotti biologici dopo un periodo transitorio la cui definizione è determinata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sulla base di pertinenti decisioni assunte in sede comunitaria, in particolare dalla Commissione europea, ai sensi degli articoli 3 e 7 della citata decisione 1999/468/CE;

          d) nelle aziende costituite da unità aziendali distinte, in parte in produzione biologica e in parte in via di conversione alla produzione biologica, la terra, gli animali e i prodotti utilizzati per la produzione biologica sono tenuti separati, in tal caso la separazione deve essere debitamente documentata.

 

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Capo II
PRODUZIONE DI MANGIMI

Art. 13.
(Norme di produzione per i mangimi).

      1. La produzione di mangimi biologici deve essere separata dalla produzione di mangimi non biologici.
      2. Nella composizione dei mangimi biologici non possono entrare congiuntamente materie prime sia biologiche, sia provenienti da aziende o unità aziendali in via di conversione, e materie prime prodotte secondo metodi non biologici.
      3. È vietato l'uso di esano o di altri solventi organici.
      4. I fabbricanti di mangimi devono astenersi dall'utilizzare OGM o prodotti derivati da OGM qualora siano a conoscenza della loro presenza da informazioni contenute nell'etichetta o in altri documenti che accompagnano il prodotto. Se il fabbricante di mangimi acquista presso terzi gli ingredienti e gli additivi che utilizza per la produzione di mangimi destinati ad animali biologici, egli si accerta presso il venditore che i prodotti forniti non sono stati ottenuti da OGM.

Capo III
TRASFORMAZIONE DI PRODOTTI AGRICOLI

Art. 14.
(Norme generali applicabili alla produzione di alimenti trasformati).

      1. Alla composizione degli alimenti biologici trasformati si applicano i seguenti criteri:

          a) almeno il 95 per cento in peso degli ingredienti di origine agricola che entrano nella composizione del prodotto devono essere biologici;

 

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          b) gli ingredienti di origine non agricola e gli ausiliari di produzione possono essere utilizzati solo se autorizzati ai sensi dell'articolo 15;

          c) gli ingredienti di origine agricola non biologici possono essere utilizzati solo se autorizzati ai sensi dell'articolo 15.

      2. L'estrazione, la trasformazione e il magazzinaggio di alimenti biologici devono essere effettuati con cura, in modo da preservare le proprietà degli ingredienti. È vietato l'impiego di sostanze e di tecniche intese a ripristinare tali proprietà o ad ovviare a negligenze nella trasformazione dei prodotti.
      3. I trasformatori devono astenersi dall'utilizzare OGM o prodotti derivati da OGM se sono a conoscenza della loro presenza da informazioni contenute nell'etichetta o in altri documenti che accompagnano il prodotto. Se il trasformatore acquista presso terzi gli ingredienti e gli ausiliari di produzione che utilizza per la produzione di alimenti o mangimi biologici, deve accertarsi presso il venditore che i prodotti forniti non sono stati ottenuti da OGM.

Art. 15.
(Uso di taluni prodotti e sostanze nella trasformazione).

      1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sulla base di pertinenti disposizioni adottate in sede comunitaria, in particolare dalla Commissione europea, ai sensi degli articoli 3 e 7 della citata decisione 1999/468/CE, e nel rispetto degli obiettivi e dei princìpi enunciati nel titolo II della presente legge, dispone criteri specifici per l'autorizzazione degli ingredienti di origine non agricola e degli ausiliari di fabbricazione che possono essere utilizzati per la produzione di alimenti biologici trasformati.
      2. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sulla base di princìpi stabiliti in sede comunitaria, in particolare dalla Commissione europea, ai

 

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sensi degli articoli 3 e 7 della citata decisione 1999/468/CE, e nel rispetto degli obiettivi e dei princìpi enunciati nel titolo II della presente legge, dispone criteri specifici per l'autorizzazione degli ingredienti di origine agricola non biologici che possono essere utilizzati per la produzione di alimenti biologici trasformati se gli ingredienti biologici non sono disponibili in commercio.
      3. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sulla base di princìpi fissati in sede comunitaria, in particolare dalla Commissione europea, ai sensi degli articoli 3 e 7 della citata decisione 1999/468/CE, e nel rispetto degli obiettivi e dei princìpi enunciati nel titolo II della presente legge, dispone in merito all'autorizzazione dei prodotti e delle sostanze di cui ai commi 1 e 2 e, se necessario, stabilisce le condizioni e i limiti per il loro uso.

Capo IV
FLESSIBILITÀ

Art. 16.
(Norme di produzione meno restrittive).

      1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sulla base di princìpi e di autorizzazioni stabilite in sede comunitaria, in particolare dalla Commissione europea, ai sensi degli articoli 3 e 7 della citata decisione 1999/468/CE, e nel rispetto degli obiettivi e dei princìpi enunciati nel titolo II della presente legge, può accordare eccezioni alle norme di produzione di cui ai capi I, II e III.
      2. Le eccezioni di cui al comma 1 devono essere limitate al minimo e possono essere concesse solo nei seguenti casi:

          a) quando sono necessarie per consentire ad unità aziendali in fase di avvio della produzione biologica di diventare redditizie, in particolare quando si tratta di aziende situate in zone in cui la produzione biologica è appena agli inizi;

 

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          b) quando sono necessarie per assicurare il mantenimento della produzione biologica in aziende soggette a vincoli climatici, geografici o strutturali;

          c) quando sono necessarie per garantire l'approvvigionamento di mangimi, sementi e materiali di moltiplicazione vegetativa, animali vivi ed altri fattori di produzione, i quali non sono disponibili in commercio in forma biologica;

          d) quando sono necessarie per garantire l'approvvigionamento di ingredienti di origine agricola che non sono disponibili in commercio in forma biologica;

          e) quando sono necessarie per risolvere particolari problemi connessi alla conduzione degli allevamenti biologici;

          f) quando sono necessarie per salvaguardare la produzione di prodotti alimentari tradizionali di provata notorietà da almeno una generazione;

          g) quando occorrono misure temporanee a sostegno del proseguimento o del ripristino della produzione biologica in seguito a circostanze calamitose;

          h) quando sono imposti, a norma del diritto comunitario, restrizioni e obblighi per motivi di tutela della salute umana e animale.

      3. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sulla base di specifiche decisioni prese in sede comunitaria, in particolare dalla Commissione europea, ai sensi degli articoli 3 e 7 della citata decisione 1999/468/CE, può altresì stabilire specifiche condizioni per l'applicazione delle eccezioni di cui al comma 1.

TITOLO IV
ETICHETTATURA

Art. 17.
(Uso di termini designanti la produzione biologica).

      1. Il termine «biologico», nonché i rispettivi derivati, abbreviazioni e sinonimi,

 

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possono essere utilizzati, singolarmente o in abbinamento, in qualsiasi lingua comunitaria, nell'etichettatura e nella pubblicità di prodotti ottenuti e controllati o importati ai sensi della presente legge.
      2. Il termine «biologico», nonché i rispettivi derivati, abbreviazioni e sinonimi, non possono essere utilizzati, singolarmente o in abbinamento e in nessuna lingua comunitaria, nell'etichettatura e nella pubblicità di prodotti che non sono stati ottenuti e controllati o importati ai sensi della presente legge, salvo se tali termini non sono direttamente riconducibili alla produzione agricola.
      3. Il termine «biologico», nonché i rispettivi derivati, abbreviazioni e sinonimi, non possono essere utilizzati, singolarmente o in abbinamento, per designare prodotti recanti in etichetta l'indicazione che contengono OGM, sono costituiti da OGM o sono derivati da OGM.
      4. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali è autorizzato ad adottare le misure necessarie per garantire l'osservanza delle disposizioni del presente articolo.
      5. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sulla base di specifiche disposizioni stabilite in sede comunitaria, in particolare dalla Commissione europea, ai sensi degli articoli 3 e 7 della citata decisione 1999/468/CE, può aggiornare e introdurre ulteriori termini atti a designare la produzione biologica, oltre quelli di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo.

Art. 18.
(Indicazioni obbligatorie).

      1. Se nell'etichettatura di un prodotto ottenuto all'interno dello Stato italiano o all'interno di qualunque Stato della Comunità europea, figurano i termini di cui all'articolo 17, o i rispettivi derivati e abbreviazioni, l'etichetta deve recare anche le seguenti indicazioni:

          a) il numero di codice di cui all'articolo 22, comma 7, dell'organismo competente

 

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per i controlli cui è soggetto l'operatore;

          b) se non è utilizzato il logo di cui all'articolo 19, la dicitura «biologico», in lettere maiuscole.

      2. Le indicazioni di cui al comma 1 devono essere apposte in modo facilmente visibile, chiaramente leggibile e indelebile. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sulla base delle relative decisioni adottate in sede comunitaria, in particolare dalla Commissione europea, ai sensi degli articoli 3 e 7 della citata decisione 1999/468/CE, può altresì stabilire specifici criteri relativi alla presentazione e al formato delle indicazioni di cui al comma 1.
      3. Per i prodotti importati da Paesi terzi, l'uso delle indicazioni di cui al comma 1 è facoltativo.

Art. 19.
(Logo comunitario della produzione biologica).

      1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sulla base delle definizioni adottate in sede comunitaria, in particolare dalla Commissione europea, ai sensi degli articoli 3 e 7 della citata decisione 1999/468/CE, e solo in questo caso, può autorizzare l'uso di un logo comunitario che può essere utilizzato nell'etichettatura, nella presentazione e nella pubblicità dei prodotti ottenuti e controllati o importati ai sensi della presente legge.
      2. Le diciture di cui all'articolo 17, se sono da apporre su etichette o imballaggi di prodotti le cui materie prime di origine agricola provengono in prevalenza dal territorio nazionale e il cui intero ciclo di preparazione è realizzato da produttori iscritti nell'elenco di cui all'articolo 32, possono essere inserite in apposito logo distintivo. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le

 

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regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definite sia le percentuali obbligatorie di materie prime di origine agricola di provenienza nazionale che devono essere impiegate per poter utilizzare il logo distintivo, sia le caratteristiche tecniche del logo stesso e la relativa disciplina d'uso.
      3. Nel caso di produzioni zootecniche e vitivinicole il logo di cui al comma 2, può essere utilizzato solo se l'intero ciclo di produzione e preparazione è avvenuto nel rispetto delle norme della presente legge e presso operatori iscritti nell'elenco di cui all'articolo 32.

Art. 20.
(Affermazioni nell'etichettatura e nella pubblicità).

      1. Sono vietate, nell'etichettatura o nella pubblicità, le affermazioni generiche secondo cui una particolare regola o normativa regionale o privata in materia di produzione biologica è più rigorosa, più biologica o comunque superiore alle disposizioni della presente legge o a qualsiasi altra normativa.
      2. Sono ad ogni modo ammessi, nell'etichettatura o nella pubblicità, riferimenti a particolari aspetti del metodo di produzione, purché si tratti di affermazioni oggettive e veritiere, e comunque conformi ai requisiti generali in materia di etichettatura, di cui alla citata direttiva 2000/13/CE.
      3. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sulla base delle disposizioni indicate in sede comunitaria, in particolare dalla Commissione europea, ai sensi degli articoli 3 e 7 della citata decisione 1999/468/CE, può adottare misure atte a garantire l'osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo.

 

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Art. 21.
(Requisiti specifici in materia di etichettatura).

      1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sulla base delle pertinenti disposizioni stabilite in sede comunitaria, in particolare dalla Commissione europea, ai sensi degli articoli 3 e 7 della citata decisione 1999/468/CE, può disporre requisiti specifici in materia di etichettatura applicabili ai mangimi biologici e ai prodotti provenienti da aziende in via di conversione.

TITOLO V
CONTROLLI

Art. 22.
(Sistema di controllo).

      1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, confermemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, realizza un sistema di controllo applicabile alle attività di cui all'articolo 1, comma 4, della presente legge.
      2. In applicazione dell'articolo 3 del citato regolamento (CE) n. 882/2004, le modalità e la frequenza dei controlli sono determinate in base ad un'analisi del rischio di irregolarità in ciascuno dei campi di attività di cui all'articolo 1, comma 4, della presente legge.
      3. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, conformemente al disposto di cui all'articolo 4 del citato regolamento (CE) n. 882/2004, è l'autorità competente responsabile per l'esecuzione dei controlli nell'ambito del sistema di controllo.
      4. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali può, ai sensi del

 

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l'articolo 5 del citato regolamento (CE) n. 882/2004, delegare taluni compiti di controllo a uno o più organismi di controllo, tali organismi di controllo devono soddisfare i requisiti della norma europea EN 45011 o della guida ISO/CEI 65 recante «Requisiti generali relativi agli organismi che gestiscono sistemi di certificazione dei prodotti», nella versione più recente pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C.
      5. Gli organismi di controllo riconosciuti devono consentire al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il libero accesso ai loro uffici e impianti, devono altresì comunicare qualsiasi informazione e fornire tutta la collaborazione ritenuta necessaria per l'adempimento degli obblighi ad esso incombenti ai sensi del presente articolo.
      6. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali non può delegare agli organismi di controllo le seguenti funzioni:

          a) la supervisione e l'audit di altri organismi di controllo;

          b) la competenza a concedere eccezioni, ai sensi dell'articolo 16, salvo se così previsto dalle specifiche condizioni stabilite in sede comunitaria, in particolare dalla Commissione europea, secondo le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 3.
      7. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali attribuisce un numero di codice a ciascun organismo competente ad eseguire controlli ai sensi della presente legge.
      8. Entro il 31 gennaio di ogni anno, gli organismi di controllo riconosciuti trasmettono al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un elenco degli operatori da essi controllati al 31 dicembre dell'anno precedente, unitamente ad una relazione di sintesi sulle attività di controllo svolte nel corso dell'anno precedente.
      9. È istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, l'elenco degli organismi di controllo autorizzati ai sensi del presente articolo.

 

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      10. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita una specifica sezione dell'elenco di cui al comma 9, relativa al personale che svolge attività ispettiva su incarico degli organismi di controllo e certificazione autorizzati ai sensi del presente articolo.

Art. 23.
(Adesione al sistema di controllo).

      1. Gli operatori che producono, preparano, immagazzinano, importano da un Paese terzo o esportano verso un Paese terzo i prodotti di cui all'articolo 1, comma 3, ai fini della loro commercializzazione, o che commercializzano tali prodotti, devono:

          a) notificare tale attività all'autorità competente;

          b) assoggettare la loro impresa al sistema di controllo.

      2. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali può esentare dall'applicazione del presente articolo gli operatori che rivendono tali prodotti direttamente al consumatore o utilizzatore finale e che non li producono, non li preparano, li immagazzinano solo in connessione con il punto di vendita o non li importano da un Paese terzo.
      3. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali provvede affinché gli operatori che ottemperano alle disposizioni della presente legge e che pagano un importo a titolo di contributo alle spese di controllo fissato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, siano coperti dal sistema di controllo.
      4. Ai fini dell'efficace attuazione delle disposizioni recate dal presente articolo, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, secondo le disposizioni di cui all'articolo 32, provvede alla tenuta e all'aggiornamento di un elenco contenente

 

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i nomi e gli indirizzi degli operatori soggetti al sistema di controllo.

Art. 24.
(Certificazione).

      1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali può rilasciare certificati e accordare il diritto di utilizzare il proprio marchio di conformità alle norme di produzione biologica agli operatori soggetti al sistema di controllo.
      2. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali non può rifiutare il rilascio di certificati o l'uso del proprio marchio di conformità per prodotti che soddisfano i requisiti di cui alla presente legge.
      3. Un organismo di controllo non può rifiutare il rilascio di certificati per prodotti che sono stati certificati da un altro organismo di controllo riconosciuto, se quest'ultimo ha valutato e certificato la conformità a norme di produzione biologica equivalenti a quelle del primo organismo di controllo.
      4. Nel caso in cui un organismo di controllo rifiuta di rilasciare un certificato, deve fornire la prova che le norme di produzione biologica in base alle quali il prodotto in questione è già stato certificato non sono equivalenti alle proprie norme.
      5. Per il rilascio del certificato o dell'autorizzazione a utilizzare il marchio di conformità gli utilizzatori versano un importo il cui ammontare è fissato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 25.
(Misure in caso di irregolarità o infrazioni).

      1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali:

          a) nel caso sia constatata un'irregolarità in relazione al rispetto delle disposizioni della presente legge, proibisce l'uso

 

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delle diciture, delle indicazioni e del logo di cui agli articoli 17, 18 e 19 nell'intera partita o ciclo di produzione in cui è stata riscontrata l'irregolarità;

          b) nel caso sia accertata un'infrazione manifesta o avente effetti prolungati, vieta all'operatore in causa di commercializzare prodotti con indicazioni relative al metodo di produzione biologico per un periodo determinato dallo stesso Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

      2. Gli organismi di controllo, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, gli enti pubblici interessati, comunicano, a vicenda tra di loro, nel più breve tempo possibile e, se del caso, trasmettono alla Commissione europea, informazioni sui casi di irregolarità o di infrazioni riguardanti la qualificazione di un prodotto come biologico. Il livello di tali comunicazioni dipende dalla gravità e dall'entità dell'irregolarità o dell'infrazione constatata.
      3. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sulla base di pertinenti specificazioni dettate in sede comunitaria, in particolare dalla Commissione europea, ai sensi della citata decisione 1999/468/CE, può specificare la forma che devono assumere le comunicazioni di cui al comma 2.

Art. 26.
(Scambio di informazioni).

      1. Su richiesta debitamente giustificata dalla necessità di garantire la conformità di un prodotto alle disposizioni della presente legge, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e gli organismi di controllo, scambiano con altre autorità competenti e organismi di controllo riconosciuti, informazioni utili sui risultati dei rispettivi controlli. Essi possono scambiare informazioni anche di propria iniziativa.

 

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TITOLO VI
SCAMBI CON I PAESI TERZI

Art. 27.
(Importazioni da Paesi terzi).

      1. Un prodotto importato da un Paese terzo può essere immesso sul mercato nazionale etichettato come biologico se è conforme alle disposizioni di cui ai titoli II, III e IV.
      2. Un operatore di un Paese terzo che desidera immettere sul mercato nazionale i propri prodotti etichettati come biologici, alle condizioni precisate dal comma 1, deve sottoporre il controllo delle proprie attività al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali o all'organismo di controllo di cui al titolo V, se lo stesso Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali od organismo effettua controlli nel Paese terzo di produzione, oppure ad un organismo di controllo riconosciuto ai sensi del comma 5.
      3. Un prodotto importato da un Paese terzo può essere immesso sul mercato nazionale etichettato come biologico anche nei seguenti casi:

          a) il prodotto di cui trattasi è stato ottenuto secondo norme di produzione equivalenti a quelle applicate alla produzione biologica nello Stato italiano e, in caso di normativa omogenea, nella Comunità europea o conformemente alle norme riconosciute a livello internazionale, enunciate nelle linee guida del Codex alimentarius;

          b) il produttore è soggetto ad un regime di controllo equivalente al sistema di controllo vigente nella Comunità europea o conforme alle linee guida del Codex alimentarius;

          c) l'operatore del Paese terzo che desidera immettere sul mercato nazionale i propri prodotti etichettati come biologici, alle condizioni precisate dal presente comma, deve avere sottoposto le proprie

 

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attività ad un sistema di controllo riconosciuto ai sensi del comma 4 o ad un organismo di controllo riconosciuto ai sensi del comma 5;

          d) il prodotto è accompagnato da un certificato rilasciato dall'autorità competente o da un organismo di controllo del Paese terzo riconosciuto ai sensi del comma 4, o da un organismo di controllo riconosciuto ai sensi del comma 5, attestante che il prodotto soddisfa le condizioni di cui al presente comma.

      4. Ai fini del presente articolo, i Paesi terzi le cui norme di produzione e i cui regimi di controllo sono equivalenti a quelli vigenti nella Comunità europea o sono conformi alle norme riconosciute a livello internazionale, enunciate nelle linee guida del Codex alimentarius, devono essere riconosciuti dalla Commissione europea.
      5. Per i prodotti importati da un Paese terzo non riconosciuto ai sensi del comma 4 e nel caso in cui l'operatore non abbia sottoposto le proprie attività all'autorità competente o all'organismo di controllo di cui al titolo V, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali verifica se la Commissione europea abbia riconosciuto gli organismi di controllo competenti ad eseguire controlli e a rilasciare certificati nel Paese terzo in questione, ai fini del comma 3, e se tali organismi di controllo siano presenti nell'elenco allo scopo compilato dalla medesima Commissione.

TITOLO VII
STRUMENTI PER LO SVILUPPO DELLA PRODUZIONE BIOLOGICA

Art. 28.
(Distretti biologici).

      1. Si definiscono «distretti biologici» i sistemi produttivi locali, anche a carattere interprovinciale e interregionale, caratterizzati

 

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da una specifica vocazione agricola ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, nei quali assumono carattere principale la produzione biologica e le attività connesse o le attività finalizzate alla valorizzazione dei prodotti locali ottenuti applicando le disposizioni recate dalla presente legge.
      2. I distretti biologici, in coerenza con la raccomandazione 2003/556/CE della Commissione, del 23 luglio 2003, hanno lo scopo di favorire, in particolare, lo sviluppo delle produzioni biologiche e delle relative filiere produttive, l'attuazione degli obiettivi enunciati nel titolo II della presente legge, la tutela e la preservazione delle pratiche colturali locali e della biodiversità agricola e naturale, nonché di agevolare l'applicazione delle norme di certificazione ambientale e territoriale.
      3. Nel caso in cui le aree che comprendono il distretto biologico appartengono a più regioni, le regioni interessate provvedono a stabilire le norme per disciplinare la gestione del relativo distretto interregionale.
      4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce, con proprio decreto, le modalità e i criteri per l'istituzione dei distretti biologici.

Art. 29.
(Comitato permanente per il coordinamento e la concertazione).

      1. Per agevolare l'esercizio delle competenze e delle funzioni attribuite al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi della presente legge dalle norme preordinanti approvate in materia di produzione biologica dall'Unione europea, presso il medesimo Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, è

 

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istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un comitato permanente per il coordinamento e la concertazione nell'applicazione delle norme recate dalla presente legge.
      2. Il comitato di cui al comma 1 ha compiti consultivi sulle tematiche concernenti la produzione biologica, nonché sulle materie di competenza non esclusiva dello Stato, segnatamente nei casi di controversie tra lo Stato e le regioni e le province autonome o di disomogenea attuazione sul territorio nazionale delle norme recate dalla presente legge relativamente agli ambiti di competenza delle stesse regioni e province autonome.
      3. Ove occorra, in particolare al fine di evitate le controversie e le disomogeneità di cui al comma 2, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e le regioni e province autonome interessate, sottopongono gli schemi degli atti relativi all'attuazione dei princìpi e delle misure previste dalla presente legge al comitato di cui al comma 1 al fine di acquisirne il parere.
      4. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite la composizione e le modalità di funzionamento del comitato di cui al comma 1, in modo da assicurare la rappresentanza paritetica fra Stato, le regioni e le province autonome.

Art. 30.
(Comitato consultivo per l'agricoltura biologica ed ecocompatibile).

      1. Al fine di consentire la concertazione con i soggetti associativi interessati alle tematiche e alle questioni riguardanti la produzione biologica, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito un comitato

 

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consultivo per le produzioni biologiche.
      2. Il comitato di cui al comma 1 è composto da dodici membri, di cui tre in rappresentanza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, tre in rappresentanza delle regioni designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sei in rappresentanza delle organizzazioni di categoria e delle associazioni interessate alla produzione biologica.
      3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono definite la composizione e le modalità di funzionamento del comitato di cui al comma 1.
      4. Il comitato di cui al comma 1 può costituire, anche facendo ricorso ad esperti esterni ad esso, gruppi di lavoro per sviluppare specifiche tematiche di interesse del settore della produzione biologica.

Art. 31.
(Organizzazioni di produttori biologici e sviluppo delle filiere biologiche).

      1. Si intende per «organizzazione di produttori biologici», ogni persona giuridica:

          a) costituita per iniziativa di produttori dei prodotti di cui all'articolo 1, comma 3, della presente legge;

          b) che ha in particolare lo scopo di svolgere le seguenti attività nei confronti dei suoi soci:

              1) assicurare la programmazione della produzione e l'adeguamento della stessa alla domanda, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo;

              2) promuovere la concentrazione dell'offerta e l'immissione sul mercato della loro produzione;

              3) ridurre i costi di produzione e stabilizzare i prezzi alla produzione;

 

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              4) promuovere, in coerenza con gli obiettivi fissati all'articolo 3, pratiche colturali, tecniche di produzione e tecniche di gestione dei rifiuti che rispettino l'ambiente, in particolare per tutelare la qualità delle acque, dei suoli e del paesaggio e per preservare e favorire la biodiversità.

      2. Le organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi del comma 3 devono avere la possibilità di comminare ai loro soci adeguate sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi statutari.
      3. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, riconosce le organizzazioni di produttori biologici di cui ai commi 1 e 4 del presente articolo e che corrispondono altresì ai requisiti di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo n. 102 del 2005.
      4. Ai fini del riconoscimento di cui al comma 3, le organizzazioni di produttori biologici devono, tra l'altro, comprovare:

          a) che hanno un numero minimo di soci pari a cinquanta. Le regioni e le province autonome, sentiti i comitati di cui agli articoli 29 e 30, possono stabilire un numero diverso di soci;

          b) che realizzano un volume minimo di produzione commercializzabile calcolata con riferimento esclusivo ai prodotti biologici certificati;

          c) che offrono sufficienti garanzie circa la realizzazione, la durata e l'efficacia della loro attività;

          d) che mettono effettivamente in grado i loro soci di usufruire dell'assistenza tecnica necessaria per poter realizzare pratiche colturali rispettose dell'ambiente.

      5. Alle organizzazioni di produttori biologici si applicano le norme di cui agli articoli da 4 a 14 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102.

 

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Art. 32.
(Elenco nazionale dei produttori biologici).

      1. È istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, l'elenco nazionale dei produttori biologici. Tale elenco è articolato in sezioni diverse a seconda delle categorie di operatori di cui all'articolo 1, comma 4.
      2. Le regioni e le province autonome possono istituire propri elenchi di produttori biologici, secondo le categorie di operatori di cui all'articolo 1, comma 4.
      3. I produttori compresi negli elenchi di cui al comma 2, ove istituiti, devono essere contenuti anche nell'elenco nazionale di cui al comma 1; a tale fine, la regione o provincia interessata comunica al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali i nominativi dei produttori presenti nel proprio elenco e i relativi aggiornamenti.

Art. 33.
(Programma nazionale per l'informazione e la promozione).

      1. Al fine di favorire la commercializzazione e il consumo dei prodotti biologici e di promuovere la diffusione e la conoscenza del regime di produzione biologica, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, adotta iniziative in materia di comunicazione istituzionale, informazione e promozione, volte ad accrescere la reputazione e la conoscenza delle caratteristiche specifiche, nonché degli eventuali vantaggi, del regime di produzione biologica e dei prodotti biologici, evidenziando in particolare, gli aspetti riguardanti la qualità, la sicurezza degli alimenti, i metodi di produzione specifica, gli aspetti nutrizionali e sanitari, l'etichettatura, il benessere degli animali e il rispetto dell'ambiente.
      2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da

 

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adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e i comitati di cui agli articoli 29 e 30, è approvato il programma relativo alle iniziative di cui al comma 1 del presente articolo.
      3. Qualora le iniziative di cui al comma 1 interessino in maniera specifica i prodotti di cui all'articolo 1, comma 3, tali iniziative devono essere rivolte ai prodotti la cui etichetta reca il logo previsto dalla normativa europea vigente, eventualmente abbinato al marchio nazionale, e comunque ai prodotti il cui intero ciclo di produzione è stato realizzato dai produttori iscritti nell'elenco nazionale di cui all'articolo 32.

Art. 34.
(Varietà da conservazione).

      1. Si intendono per «varietà da conservazione» le varietà, le popolazioni, gli ecotipi, i cloni e le cultivar di interesse agricolo, relativi a specie di piante autoctone e non autoctone, purché integratesi da almeno trenta anni negli agroecosistemi locali, minacciate da erosione genetica, oppure non più coltivate sul territorio nazionale, ma conservate presso orti botanici, istituti sperimentali, banche del germoplasma pubbliche o private, università e centri di ricerca nazionali, regionali e di altri Stati, nonché presso soggetti privati, per le quali esiste un interesse economico, scientifico, culturale o paesaggistico volto a favorirne la reintroduzione, e che non sono iscritte ai registri nazionali delle varietà di specie agrarie e ortive, previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e successive modificazioni, e dalla legge 20 aprile 1976, n. 195, e successive modificazioni.
      2. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali tutela il patrimonio

 

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agrario costituito dalle risorse genetiche delle piante di cui al comma 1.
      3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è istituito il Registro delle varietà di cui al comma 1 e ne sono disciplinate le modalità di gestione.

TITOLO VIII
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 35.
(Libera circolazione dei prodotti biologici).

      1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali non può, per motivi concernenti il metodo di produzione, l'etichettatura o l'indicazione del metodo stesso, vietare o limitare la commercializzazione dei prodotti biologici che sono conformi alle disposizioni recate dalla presente legge.

Art. 36.
(Norme di attuazione).

      1. Le norme della presente legge si applicano decorsi sei mesi dalla data della sua entrata in vigore.
      2. Ai fini dell'attuazione dei princìpi, dei criteri e delle norme generali della presente legge, si applicano, ove necessario, le disposizioni di cui agli articoli 6 e 6-bis del regolamento (CEE) n. 2092/91, del Consiglio del 24 giugno 1991.
      3. Nel caso in cui determinate disposizioni contenute nella presente legge contrastino con quelle previste dal citato regolamento (CEE) n. 2092/91, fino a quando l'Unione europea non decide altrimenti o non approva un regolamento che le preveda si applicano le norme

 

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previste dal medesimo regolamento (CEE) 2092/91.
      4. Le regioni, nelle materie di propria competenza, disciplinano le norme di cui alla presente legge secondo i princìpi e i criteri che la stessa legge prevede.
      5. Le regioni a statuto speciale e le province autonome disciplinano la materia oggetto della presente legge ai sensi delle rispettive norme statutarie e delle relative norme di attuazione.
      6. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è autorizzato ad adottare tutti i provvedimenti che si rendono necessari per l'attuazione della presente legge.
      7. Ai fini del comma 6, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede a uniformare le norme vigenti in materia di regime di produzione biologica, di rango legislativo e regolamentare ai princìpi e alle norme recate dalla presente legge. A decorrere dalla data di entrata in vigore del medesimo regolamento sono abrogate tutte le norme previgenti.


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
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