Frontespizio Relazione Progetto di Legge

Nascondi n. pagina

Stampa

PDL 1855

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1855



 

Pag. 1

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

ROCCO PIGNATARO, BARANI, CIOFFI, GIUDITTA, GOZI, GRASSI, LO MONTE, SATTA, TUCCI

Disposizioni in materia di costituzione di partenariati locali di pubblico interesse

Presentata il 25 ottobre 2006


      

torna su
Onorevoli Colleghi! - La riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione (legge costituzionale n. 3 del 2001) ha ridisegnato uno Stato «policentrico» dove comuni, città metropolitane, province e regioni si relazionano allo Stato stesso in termini di «sussidiarietà orizzontale» ed assumono, all'interno della loro potestà legislativa e delle loro competenze delegate, iniziative utili allo sviluppo del territorio e coerenti con le loro peculiarità locali. Collaborano, ormai, a questo processo anche soggetti pubblici, pubblici-privati e privati che, o singolarmente o in forma di partenariato, si muovono da attori di sistema integrando l'azione amministrativa della regione e dell'ente locale. Tale nuovo scenario viene rafforzato dal processo di integrazione europea che favorisce e, talvolta, costringe a delineare strategie di «governance» locale collegate a quelle di una «governance» europea di maggiore dimensione. Si ricorda, solo per fare un esempio, che ormai da anni l'accesso alle risorse finanziarie dell'Unione europea, siano esse Fondi strutturali o Programmi di iniziativa comunitaria, viene favorito quando il richiedente si costituisce in termini di partenariato locale o transregionale di tipo misto pubblico-privato. Addirittura, nella prossima programmazione dei Fondi strutturali 2007-2013 alla dimensione regionale e sub-regionale viene riconosciuto un ruolo di più marcata «politica esterna» attraverso i programmi di prossimità e la cooperazione
 

Pag. 2

decentrata, oltre che una dotazione finanziaria senza precedenti. Le regioni, le province e finanche i comuni avranno la possibilità, costituendosi in partenariato con altri attori-soggetti del territorio e con altri soggetti appartenenti a Paesi «frontalieri», di vedersi co-finanziare progetti e iniziative ritenuti decisivi per lo sviluppo economico e utili alla convivenza e alla crescita dei popoli. È, quindi, necessario che lo Stato provveda al riconoscimento di un ruolo stabile per queste forme di aggregazione pubblico-privato e ad enucleare i criteri per un necessario processo di accreditamento di quelle entità che vengono indicate nella presente proposta di legge come partenariati locali di pubblico interesse. L'accreditamento garantirà una presenza stabile e qualitativa dei partenariati all'interno di aree geografiche limitate al contesto provinciale all'interno del quale essi si rendono disponibili per azioni e strategie utili allo sviluppo e, soprattutto, in un'ottica di «governance» locale moderna ed efficace.
 

Pag. 3


torna su
PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. È definito «partenariato locale di pubblico interesse» un gruppo stabile di istituzioni locali, di enti e di soggetti pubblici, pubblici-privati e privati che concorrono e cooperano allo sviluppo economico, sociale e culturale del territorio di una provincia.

Art. 2.

      1. Possono aderire a un partenariato locale di pubblico interesse le regioni, le province, le città metropolitane, i comuni, le università degli studi, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, gli istituti e gli enti di ricerca, le fondazioni, gli enti morali e religiosi, i consorzi, le società di capitali e di persone, le associazioni, le organizzazioni non governative e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

Art. 3.

      1. Il partenariato locale di pubblico interesse è costituito mediante scrittura privata con firme autenticate ed è composto da un minimo di tre soggetti aderenti.
      2. All'atto della costituzione, i soggetti aderenti al partenariato provvedono a nominare il soggetto capofila e a stabilire l'ammontare del singolo conferimento in conto al fondo capitale che non può essere in totale inferiore a 10.000 euro.

Art. 4.

      1. All'atto della costituzione del partenariato di cui all'articolo 3, comma 2, il

 

Pag. 4

soggetto capofila provvede a nominare la persona fisica che assume la rappresentanza legale del partenariato locale di pubblico interesse e a fissare i poteri di amministrazione alla stessa delegati.

Art. 5.

      1. Il partenariato locale di pubblico interesse non può perseguire fini di lucro e ad esso si applica la normativa contabile e fiscale vigente per le associazioni senza fini di lucro.

Art. 6.

      1. Entro due mesi dalla costituzione del partenariato locale di pubblico interesse, il rappresentante legale nominato ai sensi dell'articolo 4 ha l'obbligo di presentare istanza di accreditamento presso l'ufficio competente dell'amministrazione provinciale del territorio entro il quale ha sede legale il soggetto capofila.
      2. L'istanza di accreditamento di cui al comma 1 è valutata da una apposita commissione permanente nominata dal presidente della giunta provinciale competente, la quale si esprime sull'accoglimento o sul rigetto della medesima istanza entro e non oltre due mesi dalla sua data di deposito.

Art. 7.

      1. Sono cause di rigetto dell'istanza di accreditamento presentata ai sensi dell'articolo 6:

          a) la mancata costituzione del partenariato locale di pubblico interesse nei modi e nelle forme previsti dagli articoli 3, 4, 5 e 6;

          b) l'esistenza di situazioni di commissariamento, di liquidazione coatta amministrativa o di procedure fallimentari;

 

Pag. 5

          c) l'esistenza di condanne penali in capo ad uno o più rappresentanti legali di uno dei soggetti aderenti;

          d) la mancanza della sede legale di uno o più soggetti aderenti all'interno del territorio della provincia presso cui è stata depositata l'istanza di accreditamento.

Art. 8.

      1. Presso ogni amministrazione provinciale è istituito il registro dei partenariati locali di pubblico interesse, al quale sono iscritti i partenariati accreditati ai sensi dell'articolo 6.

Art. 9.

      1. I partenariati locali di pubblico interesse accreditati ed iscritti nei registri provinciali di cui all'articolo 8 possono ricevere dalle amministrazioni regionali, provinciali e comunali, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale vigente in materia, affidamenti diretti per la realizzazione di servizi di particolare interesse per il territorio e per la collettività nel limite di 100.000 euro per ogni singola commessa e fino ad una concorrenza massima annuale di 500.000 euro per ogni singolo partenariato locale di pubblico interesse.


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
torna su