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PDL 1876

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1876



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

ALLASIA, FAVA, MONTANI, BRIGANDÌ, GRIMOLDI

Norme in materia di polizia locale

Presentata il 31 ottobre 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge ripropone il testo unificato delle proposte di legge in materia di polizia locale predisposto dalla I Commissione (Affari costituzionali) nella scorsa legislatura. Tale testo rappresenta l'esito di un lungo lavoro istruttorio svolto dalla I Commissione, nel corso dell'esame in sede referente, avviato già nel luglio del 2002, e finalizzato essenzialmente a individuare gli ambiti di competenza legislativa statale in materia, come definiti a seguito dell'entrata in vigore del nuovo titolo V della parte seconda della Costituzione.
      Va ricordato in proposito che, prima della riforma costituzionale del 2001, la «polizia locale, urbana e rurale» costituiva materia di competenza legislativa regionale concorrente per le regioni a statuto ordinario.
      Nel vigente testo dell'articolo 117, l'espressione «polizia locale, urbana e rurale» non è più presente e si fa invece riferimento - al secondo comma, lettera h) - alla «polizia amministrativa locale», per sottrarla alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza. Conseguentemente, è da ritenere che la polizia amministrativa locale rientri tra le materie di competenza regionale, dato che l'articolo 117, quarto comma, nel testo vigente, assegna «alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato».
      La riforma costituzionale ha, quindi, determinato un netto restringimento dell'ambito di intervento del legislatore statale che, tuttavia, pur non potendo più dettare norme di principio in materia di
 

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polizia amministrativa locale, conserva la possibilità di intervenire sulle funzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza che - attualmente in via ausiliaria e non istituzionale - sono attribuite al personale appartenente alla polizia locale. Ciò in forza della potestà legislativa esclusiva di cui lo Stato gode in materia di «giurisdizione e norme processuali; ordinamento (...) penale», ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, oltre che, come si è detto, in materia di ordine pubblico e sicurezza. Spetta, inoltre, al legislatore statale la disciplina dell'uso delle armi, attesa la competenza esclusiva allo stesso riconosciuta in materia di «armi, munizioni ed esplosivi» dalla lettera d) del citato secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione.
      È, dunque, in questo ambito di competenza del legislatore statale che si inserisce la presente proposta di legge, la quale si compone di quattro articoli.
      L'articolo 1 modifica l'articolo 57, comma 1, del codice di procedura penale, al fine di includere tra gli ufficiali di polizia giudiziaria, oltre ai soggetti ivi già previsti, anche gli ufficiali e i sottufficiali di polizia locale.
      Inoltre, modificando la lettera b) del comma 2 del medesimo articolo 57, si stabilisce che siano agenti di polizia giudiziaria gli agenti di polizia locale. Si ricorda in proposito che la vigente disposizione attribuisce tale qualifica, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza, alle guardie delle province e dei comuni quando sono in servizio.
      L'articolo 2 reca alcune modifiche alla legge quadro sull'ordinamento della polizia locale (legge 7 marzo 1986, n. 65).
      In primo luogo viene modificato il comma 5 dell'articolo 5, che reca disposizioni in materia di porto d'armi da parte degli addetti al servizio di polizia municipale. La normativa vigente prevede che gli addetti al servizio di polizia municipale possano portare le armi solamente previa deliberazione del consiglio comunale e limita comunque tale possibilità all'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e ai casi previsti dall'articolo 4 della medesima legge. Con le modifiche proposte si prevede, invece, che gli addetti al servizio di polizia municipale, ai quali è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza, portino, senza licenza, le armi di cui possono essere dotati in relazione al tipo di servizio, nei termini e nelle modalità previsti dai rispettivi regolamenti, anche fuori dal servizio.
      In secondo luogo si propone di inserire un nuovo articolo 5-bis, che disciplina la dotazione delle armi agli addetti alla polizia locale ai quali è conferita la qualifica di agente di pubblica sicurezza, prevedendo che tale arma sia la pistola semiautomatica o a rotazione, i cui modelli devono essere scelti fra quelli iscritti nel catalogo nazionale delle armi comuni da sparo di cui all'articolo 7 della legge 18 aprile 1975, n. 110.
      Si prevede, inoltre, che il modello, il tipo e il calibro di queste armi siano determinati con regolamento dell'ente di appartenenza, e che gli addetti alla polizia locale possano comunque essere dotati di una serie di armi, tipizzate al comma 3.
      L'articolo in esame introduce inoltre nella legge n. 65 del 1986 un nuovo articolo 7-bis, relativo all'area di contrattazione collettiva per il personale dei corpi di polizia locale. In particolare, si prevede che il contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dei corpi di polizia locale è stipulato nell'ambito di un'apposita area di contrattazione, alla quale sono ammesse le organizzazioni sindacali del medesimo personale aventi una rappresentatività non inferiore al 5 per cento, considerando a tale fine il dato associativo espresso dalla percentuale delle deleghe rilasciate nell'ambito del personale considerato.
      L'articolo 3 apporta modifiche alla legge 1o aprile 1981, n. 121, recante «Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza».
      Viene innanzitutto esteso agli ufficiali di polizia giudiziaria l'accesso e l'utilizzazione dei dati e delle informazioni conservati negli archivi automatizzati del
 

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Centro elaborazione dati istituito presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 8 della predetta legge n. 121 del 1981.
      In secondo luogo, si propone di modificare l'articolo 16 della medesima legge nel senso di prevedere che siano Forze di polizia, fermi restando i rispettivi ordinanti locali e dipendenze locali, anche le Forze di polizia locale.
      Da ultimo, l'articolo 4 specifica che all'attuazione della legge si provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio dello Stato e degli enti interessati e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Modifiche all'articolo 57 del codice di procedura penale).

      1. All'articolo 57 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, dopo la lettera b) è inserita la seguente:

          «b-bis) gli ufficiali e i sottufficiali di polizia locale»;

          b) al comma 2, lettera b), le parole: «, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza, le guardie delle province e dei comuni quando sono in servizio» sono sostituite dalle seguenti: «gli agenti di polizia locale».

Art. 2.
(Modifiche alla legge 7 marzo 1986, n. 65).

      1. Alla legge 7 marzo 1986, n. 65, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 5, comma 5, primo periodo, le parole: «possono, previa deliberazione in tal senso del consiglio comunale, portare, senza licenza, le armi, di cui possono essere dotati in relazione al tipo di servizio nei termini e nelle modalità previsti dai rispettivi regolamenti, anche fuori dal servizio, purché nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei casi di cui all'articolo 4» sono sostituite dalle seguenti: «portano, senza licenza, le armi di cui possono essere dotati in relazione al tipo di servizio nei termini e con le modalità previsti dai rispettivi regolamenti, anche fuori dal servizio»;

 

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          b) all'articolo 5, comma 5, terzo periodo, sono aggiunte le seguenti parole: «, fermo restando quanto disposto dall'articolo 5-bis»;

          c) dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

      «Art. 5-bis. - (Armi in dotazione agli addetti alla polizia locale ai quali è conferita la qualifica di agente di pubblica sicurezza). - 1. L'arma in dotazione agli addetti alla polizia locale ai quali è conferita la qualifica di agente di pubblica sicurezza è la pistola semi-automatica o la pistola a rotazione, i cui modelli devono essere scelti fra quelli iscritti nel catalogo nazionale delle armi comuni da sparo di cui all'articolo 7 della legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive modificazioni.
      2. Il modello, il tipo e il calibro delle armi di cui al comma 1 sono determinati con regolamento dell'ente di appartenenza, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
      3. Gli addetti alla polizia locale possono comunque essere dotati:

          a) della sciabola per i soli servizi di guardia d'onore in occasione di feste o di funzioni pubbliche;

          b) di un'arma lunga da sparo;

          c) di ausili tattico-difensivi a basso deterrente visivo;

          d) del bastone estensibile;

          e) dello spray antiaggressione a base di peperoncino naturale»;

          d) dopo l'articolo 7 è inserito il seguente:

      «Art. 7-bis. - (Area di contrattazione collettiva per il personale dei corpi di polizia locale). - 1. Il contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dei corpi di polizia locale è stipulato nell'ambito di un'apposita area di contrattazione, alla quale sono ammesse le organizzazioni sindacali del medesimo personale aventi una rappresentatività non inferiore al 5 per cento, considerando a tale fine il dato

 

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associativo espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'ambito del personale considerato».

Art. 3.
(Modifiche alla legge 1o aprile 1981, n. 121).

      1. Alla legge 1o aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 9, primo comma, dopo le parole: «agli ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti alle forze di polizia,» sono inserite le seguenti: «agli ufficiali di polizia locale,»;

          b) all'articolo 16, primo comma, sono apportate le seguenti modificazioni:

          1) all'alinea, le parole: «i rispettivi ordinamenti e dipendenze» sono sostituite dalle seguenti: «i rispettivi ordinamenti statali o locali e dipendenze statali o locali»;

          2) alla lettera b), dopo le parole: «guardia di finanza» sono inserite le seguenti: «e la polizia locale».

Art. 4.
(Disposizioni finanziarie).

      1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio dello Stato e degli enti interessati e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.    


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