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PDL 1764

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1764



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

FRANCI, ZUCCHI, BELLILLO, BRANDOLINI, CECCUZZI, CESINI, FIORIO, FLUVI, FOGLIARDI, MADERLONI, MARIANI, ROTONDO, SERVODIO

Disposizioni in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi

Presentata il 4 ottobre 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - La XIII Commissione Agricoltura della Camera dei deputati, nel corso della XIV legislatura, avviò l'esame di più progetti di legge in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi, tra i quali un testo unificato già approvato dall'altro ramo del Parlamento (atto Senato n. 3906).
      Tale testo si proponeva di adeguare le norme contenute nella legge 16 dicembre 1985, n. 752, che definisce la normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio del tartufi freschi o conservati destinati al consumo, alla nuova ripartizione delle competenze fra lo Stato e le regioni in materia agricola, di tutela e salute dell'alimentazione e di tutela dell'ecosistema, operato con la riforma del titolo V della Costituzione.
      Il provvedimento si proponeva altresì di adeguare il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1982, n. 633, ad una nuova normativa fiscale in grado di fare emergere il sommerso del settore e di consentire nel contempo la piena tracciabilità del prodotto.
      La presente proposta di legge rappresenta, quindi, la conclusione del lavoro a cui era giunta la XIII Commissione, che unanimemente si riconosceva nel testo qui riproposto.
      I primi nove articoli modificano la legge n. 752 del 1985, adeguandola alla nuova ripartizione delle competenze tra Stato e regioni e tenendo conto dei cambiamenti determinatisi in un settore che annovera circa 200.000 raccoglitori ufficiali di tartufi, dei quali il 5 per cento
 

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proviene dal mondo agricolo, il 20 per cento svolge l'attività di ricerca in maniera personale e il restante 75 per cento appartiene alle più svariate categorie economiche.
      Gli articoli 8 e 9, in particolare, introducono norme più rigide e certe per quanto riguarda la messa in commercio dei prodotti a base di tartufo, fornendo garanzie e chiarezza al consumatore finale.
      Gli articoli 10 e 11 intervengono in materia fiscale, in primo luogo abrogando alcune norme della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (articolo 1, comma 109) e introducendo una disciplina in grado di tenere assieme la questione fiscale e la tracciabilità del prodotto. Su questo tema, sul quale si è concentrata l'attenzione del Parlamento e della Commissione Agricoltura, occorre compiere alcuni approfondimenti.
      Le richiamate norme della legge 30 dicembre 2004, n. 311, hanno modificato la disciplina relativa all'acquisto del tartufo fresco e alla relativa commercializzazione. Queste norme prevedono per i soggetti che nell'esercizio d'impresa si rendono acquirenti del prodotto dai raccoglitori (commercianti), la possibilità di autofatturare il prodotto senza indicarne il cedente (raccoglitore) né il luogo di provenienza. Tutto ciò, che a prima vista può apparire come un elemento di semplificazione amministrativa e fiscale, di fatto introduce una forte distorsione nel mercato e apre la strada alla possibilità, che già si sta verificando, di un commercio ingannevole nei confronti del consumatore e arreca pesanti danni economici ai territori vocati alla produzione di tartufi. Eliminare l'obbligo di indicare nella fattura il luogo di provenienza e l'acquirente significa non consentire nessuna tracciabilità del prodotto.
      Tutto questo appare quanto mai assurdo nel momento in cui le certificazioni di qualità e la tracciabilità dei prodotti, in particolar modo quelli agricoli e agroalimentari, rappresentano una garanzia importante per i consumatori, conferiscono valore aggiunto ai prodotti e sono al centro della legislazione in sede nazionale ed europea. Il mercato del tartufo in Italia è sempre stato sottoposto alla concorrenza dei prodotti di importazione dai Paesi comunitari ed extraeuropei (come la Cina, il Marocco, la Romania eccetera). Rimanendo così le cose, potremmo tranquillamente trovare nelle tavole tartufi «cinesi» o del nord Africa, commercializzati come tartufi italiani. Per tale motivo è opportuno che il legislatore intervenga su questa materia. Un altro motivo particolarmente importante è la promozione territoriale che tutti gli enti e territori riconducibili, e non solo, all'«Associazione nazionale città del tartufo» hanno impostato intorno al prodotto «tartufo»; prodotto di eccellenza e sinonimo di qualità ambientale, che fa da traino a tutti i prodotti agroalimentari, al turismo e più in generale all'economia locale. Non solo, il comma 109 dell'articolo 1 della citata legge n. 311 del 2004 disconosce completamente la figura del raccoglitore e del cercatore di tartufo. È utile ricordare che questo soggetto è l'elemento primo della catena di produzione tartufigena, è il soggetto che mantiene, tiene pulite e migliora le aree vocate, alleva e addestra i cani, ricerca il prodotto e fa in modo che l'arte del «tartufaio», che difficilmente si impara senza una sapiente conoscenza del territorio, venga tramandata di generazione in generazione.
      Queste semplici e basilari motivazioni ci inducono a proporre di abrogare il comma 109 dell'articolo 1 della legge n. 311 del 2004 e di introdurre una nuova normativa fiscale in grado di incentivare questa attività evidenziando la filiera di produzione del tartufo. Il comma 2 dell'articolo 10 della presente proposta di legge introduce a tal fine l'articolo 74-sexies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
      In particolare, il comma 4 del citato articolo 74-sexies obbliga i raccoglitori, autorizzati a praticare la ricerca del tartufo, a rilasciare una ricevuta contenente l'indicazione della natura del prodotto ceduto mentre il comma 5 della novella e il comma 3 dell'articolo 10 della proposta di legge obbligano le imprese che esercitano il commercio dei tartufi a certificare
 

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la data e il luogo o l'area di raccolta del prodotto.
      Il comma 5 dell'articolo 10 (che modifica il testo unico sulle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986) interessa i raccoglitori e introduce le disposizioni in materia di redditi derivanti dalla raccolta di tartufi, inserendo una norma transitoria valida per un biennio.
      La ricerca del tartufo è una tradizione popolare e una passione, come lo sono la pesca e la caccia, e un modo di vivere e di fare che si tramanda fra generazioni e che nel tempo ha conservato inalterato e forse accresciuto il suo fascino.
      Come tutti ben sanno, per praticare la raccolta il «tartufaio» deve munirsi di un apposito tesserino previo superamento di un esame che ne accerta l'idoneità. Tutto ciò però non consente di delineare un ruolo economico ed imprenditoriale chiaro, in quanto rappresenta una realtà nella quale è stata ed è forte l'evasione fiscale. La norma introdotta si propone di affrontare questo problema anche per la parte relativa alla tassazione dei redditi. Fino ad oggi non vi è normativa idonea ed efficace per fare in modo che il reddito derivante dalla cessione dei tartufi, possa, in qualche modo, essere soggetto a tassazione; meno che mai con l'introduzione del citato comma 109 dell'articolo 1 della legge n. 311 del 2004.
      La disposizione che si propone riconosce, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2009, una riduzione forfetaria del 50 per cento a regime della base imponibile sul reddito derivante dalla vendita del prodotto, riconoscendo con questa riduzione le spese che il raccoglitore sostiene per la manutenzione delle zone tartufigene, per l'allevamento e per l'addestramento dei cani.
      La norma propone di avviare questo percorso fiscale di emersione in maniera graduale. La previsione di riduzione forfetaria sulla base imponibile del 70 per cento per il periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2007 e del 60 per cento per il periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2008 persegue questo obiettivo.
      L'introduzione di tali norme si propone di estendere la base imponibile riducendo l'elusione e l'evasione fiscali spesso denunciate nel settore. Tali norme, largamente condivise sia dall'Associazione nazionale città del tartufo, che rappresenta la parte pubblica, sia dalla maggior parte delle associazioni dei cercatori italiane, consentono di tutelare la nostra produzione, di promuovere una integrazione sempre più forte fra prodotto e territorio, di garantire il consumatore e di valorizzare una figura emblematica nella filiera del tartufo rappresentata dal «tartufaio» che la normativa vigente di fatto annulla.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. All'articolo 1, primo comma, della legge 16 dicembre 1985, n. 752, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) le parole da: «la raccolta» fino a: «o conservati» sono soppresse;

          b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «la ricerca, la raccolta, la coltivazione e la commercializzazione dei tartufi freschi o conservati al fine di incentivare e di potenziare tale attività economica e di conservare adeguatamente, con idonee misure di tutela, l'ambiente tartufigeno naturale, nonché le modalità per il commercio delle piante micorizzate ed i relativi controlli, da effettuare anche avvalendosi di Istituti tecnici specializzati nazionali o interregionali».

      2. All'articolo 1 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, dopo il primo comma, è inserito il seguente:

      «Al fine di conservare l'ambiente tartufigeno naturale, le regioni incentivano le attività delle aziende agricole forestali volte al miglioramento ambientale».

Art. 2.

      1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentiti i centri sperimentali di tartuficoltura e le istituzioni universitarie di studio specializzate in micologia, rivede con proprio decreto di natura non regolamentare, emanato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, l'elenco delle specie dei tartufi destinati al consumo da freschi, di cui all'articolo 2, primo comma, della

 

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legge 16 dicembre 1985, n. 752, e successive modificazioni. Nell'elenco di cui al citato articolo 2, primo comma, della legge n. 752 del 1985, e successive modificazioni, sono incluse esclusivamente specie di tartufi autoctone, rimanendo vietato il commercio di qualsiasi altro tipo di tartufo non incluso nel suddetto elenco.

Art. 3.

      1. Al terzo comma dell'articolo 2 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, dopo le parole: «dell'Università» sono inserite le seguenti: «o di altre strutture specializzate individuate dalle singole regioni o province autonome».

Art. 4.

      1. All'articolo 3 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il primo comma è sostituito dal seguente:

      «La ricerca e la raccolta dei tartufi sono libere nei boschi e nei terreni non coltivati. Le regioni, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, primo comma, provvedono a disciplinare la ricerca e la raccolta dei tartufi nei boschi e nei terreni non coltivati e ad istituire un registro in cui annotare annualmente la quantità di prodotto commercializzato nell'anno e raccolto nella regione stessa»;

          b) dopo il quinto comma, sono inseriti i seguenti:

      «Le regioni, al fine di consentire l'attività dei raccoglitori autorizzati non conduttori di tartufaie controllate o coltivate, provvedono a definire la percentuale massima su base provinciale del territorio a produzione tartufigena che è possibile destinare alla raccolta riservata.
      Le regioni, nell'ambito delle relative attribuzioni, individuano, altresì, le modalità per il controllo delle attestazioni di riconoscimento delle tartufaie coltivate o

 

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controllate, con particolare riferimento alla certificazione dell'impresa vivaistica relativa all'avvenuta micorizzazione».

Art. 5.

      1. All'articolo 4 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «Qualora le aziende consorziate di cui al primo comma interessino il territorio di più regioni tra loro confinanti, le regioni medesime possono stabilire d'intesa tra loro, per quanto di rispettiva competenza, apposite norme per garantire l'uniformità giuridica e regolamentare dell'attività del consorzio».

Art. 6.

      1. All'articolo 5, nono comma, lettera d), della legge 16 dicembre 1985, n. 752, le parole: «salve diverse disposizioni regionali in relazione ad usanze locali» sono sostituite dalle seguenti: «salve diverse disposizioni regionali in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, primo comma, e dall'articolo 3, primo comma».

Art. 7.

      1. Al quinto comma dell'articolo 7 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero con atto d'intesa tra le amministrazioni regionali, sentite le amministrazioni provinciali, quando la zona in questione comprenda territori di due regioni tra loro confinanti».

Art. 8.

      1. All'articolo 11 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, dopo il secondo comma è inserito il seguente:

      «Quando in un prodotto è utilizzata la parola "tartufato" oppure "a base di

 

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tartufo" o qualsiasi altra dicitura che esalta il prodotto stesso per la presenza di tartufo, deve essere chiaramente specificata nella etichettatura con lo stesso carattere e la medesima dimensione tipografica la specie del tartufo, nonché il relativo nome latino e la provenienza geografica, con facoltà di indicare, oltre al Paese, anche la regione e la località di origine. Nel prodotto deve essere presente una percentuale minima di tartufo pari al 3 per cento del peso totale del prodotto medesimo e tale percentuale deve essere riportata sull'etichetta con lo stesso carattere tipografico accanto alla denominazione di vendita. I prodotti contenenti aromi di sintesi al tartufo, ancorché utilizzati congiuntamente al tartufo, non possono evocare in alcun modo in etichetta, fatti salvi gli ingredienti, il nome "tartufo", né attraverso diciture né attraverso immagini e devono riportare bene in vista la dicitura "prodotto contenente aromi di sintesi". L'impiego di qualificazioni o designazioni diverse da quelle previste dalla presente legge è vietato».

Art. 9.

      1. All'articolo 18, secondo comma, della legge 16 dicembre 1985, n. 752, dopo la lettera i) è aggiunta la seguente:

          «i-bis) la messa in commercio di prodotti a base di tartufo o contenenti aromi di sintesi al tartufo non conformi alle previsioni di cui all'articolo 11, terzo comma».

Art. 10.

      1. Il comma 109 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è abrogato.
      2. Dopo l'articolo 74-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è inserito il seguente:

      «Art. 74-sexies - (Disposizioni relative al commercio dei tartufi). - 1. L'imposta sul valore aggiunto relativa alla cessione, nell'esercizio di imprese, di tartufi acquistati

 

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da raccoglitori autorizzati a praticare la ricerca, i quali non sono soggetti all'applicazione dell'imposta medesima ai sensi del presente decreto, è commisurata alla differenza tra il prezzo dovuto dal cessionario e quello relativo all'acquisto. L'imposta è liquidata ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, e successive modificazioni, ovvero dell'articolo 27 del presente decreto.
      2. I contribuenti che applicano il regime speciale di cui al comma 1 possono comunque, per ciascuna cessione, applicare l'imposta nei modi ordinari a norma dei titoli I e II, dandone comunicazione all'Agenzia delle entrate nella relativa dichiarazione annuale.
      3. I contribuenti che applicano il regime speciale di cui al comma 1 non possono indicare nella fattura, salvo il caso di cui al comma 2, l'ammontare dell'imposta separatamente dal corrispettivo.
      4. I raccoglitori autorizzati a praticare la ricerca, qualora cedano tartufi ai sensi del comma 1, devono rilasciare al cessionario una ricevuta contenente l'indicazione della loro natura, qualità, quantità, data e luogo o area di raccolta, nonché del corrispettivo ricevuto.
      5. I contribuenti che applicano il regime speciale di cui al comma 1 devono annotare in apposito registro gli acquisti, con indicazione della data e del luogo o area di raccolta, e le cessioni dei tartufi, riportando per ciascuna operazione la natura, la qualità, la quantità, il prezzo d'acquisto e il corrispettivo, comprensivo dell'imposta, relativo alla cessione, nonché la differenza tra questi ultimi due importi. Le annotazioni relative agli acquisti devono essere eseguite entro quindici giorni dall'acquisto medesimo, ma comunque non oltre la data di annotazione della rivendita; quelle relative alle cessioni devono essere eseguite con le modalità e nei termini di cui all'articolo 24, primo comma.
      6. I contribuenti che applicano il regime speciale di cui al comma 1 devono conservare le ricevute di cui al comma 4
 

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e tenere il registro di cui al comma 5 a norma dell'articolo 39».

      2. L'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 74-sexies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è subordinata all'autorizzazione prevista dall'articolo 27 della direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977.
      3. I soggetti che, nell'esercizio di imprese, esercitano il commercio di tartufi certificano, al momento della vendita, la data e il luogo o l'area di raccolta del prodotto.
      4. I soggetti di cui al comma 3 comunicano annualmente alla regione nella quale ha sede l'impresa, nei termini e con le modalità stabiliti dalla regione stessa, la quantità di prodotto immessa in commercio e la sua provenienza territoriale.
      5. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 71, dopo il comma 2-bis, è aggiunto il seguente:

      «2-ter. In deroga alla disposizione di cui al comma 2, per i raccoglitori di tartufi autorizzati a praticare la ricerca, il reddito derivante dall'attività di raccolta dei tartufi è costituito dall'ammontare dei proventi percepiti dalla loro vendita nel periodo d'imposta, quale risulta dalle ricevute rilasciate ai sensi dell'articolo 74-sexies, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ridotto del 50 per cento a titolo di deduzione forfetaria delle spese»;

          b) dopo l'articolo 191 è aggiunto il seguente:

      «Art. 191-bis - (Disposizioni transitorie in materia di redditi derivanti dalla raccolta dei tartufi). - 1. Le disposizioni dell'articolo 71, comma 2-ter, si applicano dal periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2007. La misura della riduzione forfetaria ivi indicata si applica dal periodo d'imposta

 

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in corso al 1o gennaio 2009. Per favorire l'emersione del settore, la medesima deduzione forfetaria è stabilita nella misura del 70 per cento per il periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2007 e nella misura del 60 per cento per i periodi d'imposta in corso al 1o gennaio 2008 e al 1o gennaio 2009».

Art. 11.

      1. Alla tabella A, parte I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al numero 15), le parole: «esclusi i tartufi» sono sostituite dalle seguenti: «compresi i prodotti spontanei di pregio del sottosuolo quali i tartufi»;

          b) dopo il numero 41) è inserito il seguente:

      «41-bis) funghi e tartufi preparati o comunque conservati, ma non nell'alcool od acido acetico».

      2. Alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al numero 21), le parole: «esclusi i tartufi» sono sostituite dalle seguenti: «compresi i prodotti spontanei di pregio del sottosuolo quali i tartufi»;

          b) dopo il numero 21) è inserito il seguente:

      «21-bis) tartufi freschi, refrigerati, presentati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo immediato; disseccati, disidratati o evaporati, anche tagliati in pezzi o in fette, ma non altrimenti preparati»;

 

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          c) al numero 70), le parole: «esclusi i tartufi» sono sostituite dalle seguenti: «compresi i prodotti spontanei di pregio del sottosuolo quali i tartufi».

      3. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2007.

Art. 12.

      l. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 11, valutate in 5.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2007, si provvede per gli anni 2007 e 2008 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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