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PDL 1651

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1651



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

LION, FUNDARÒ, CAMILLO PIAZZA

Disposizioni per l'incremento di trattamenti pensionistici di guerra

Presentata il 18 settembre 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - Da tempo il Parlamento ha riconosciuto più che legittima l'aspirazione dei titolari di trattamento pensionistico di guerra ad ottenere l'adeguamento economico delle proprie pensioni, adeguamento che riteniamo non sia ulteriormente procrastinabile, considerato che siamo ormai a sessant'anni dalla fine dell'ultimo conflitto mondiale.
      Nonostante la legislazione stessa abbia solennemente sancito il principio dell'equo risarcimento del danno subìto da cittadini che hanno sacrificato la loro integrità fisica al servizio della collettività nazionale, i provvedimenti approvati negli ultimi anni sono stati parziali e insoddisfacenti.
      Per quanto concerne i trattamenti pensionistici diretti, basti osservare che coloro che hanno perduto il 100 per cento della propria integrità fisica (1a categoria semplice) percepiscono attualmente solo 650,22 euro e che alle successive categorie, pur tenendo conto di una percentuale di invalidità via via inferiore, spettano somme che non esitiamo a definire irrisorie.
      Altrettanto dicasi per le vedove e gli orfani titolari dei trattamenti previsti dalle tabelle G e N, allegate al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, che percepiscono importi pensionistici per lo più assai lontani da quel 60 per cento della pensione del dante causa riconosciuto ai trattamenti ordinari.
 

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      Riteniamo inoltre doveroso proporre un analogo aumento anche per gli assegni di superinvalidità della tabella E allegata al medesimo testo unico, spettanti agli invalidi di 1a categoria colpiti da infermità particolarmente gravi (cecità, amputazione degli arti, infermità mentali, eccetera) e, di conseguenza, per gli assegni supplementari, pari al 50 per cento di quelli di superinvalidità, percepiti dalle vedove che hanno prestato con grande sacrificio assistenza al coniuge invalido fino al momento del decesso.
      Pur consapevoli che gli aumenti previsti dalla presente proposta di legge rispondono solo in minima parte alle aspettative dei pensionati di guerra, riteniamo che la loro approvazione, che auspichiamo avvenga celermente in considerazione dell'età ormai avanzata dei soggetti interessati e della costante e naturale diminuzione delle partite di pensione (attualmente il 15 per cento rispetto all'anno precedente), costituirebbe un primo segnale di una rinnovata attenzione da parte del Parlamento e del Governo alle richieste di una categoria particolarmente benemerita, la cui vita è stata segnata dalle sofferenze arrecate dalla guerra.

CALCOLO ONERE 20 PER CENTO

TABELLA N

Cat.
Aumento
20%
Numero
partite 2005
Onere
mensile
Onere
annuo
2a
33,34 8.003 266.820 3.201.840
3a
29,46 5.510 162.324 1.947.888
4a
25,85 8.429 217.889 2.614.668
5a
22,17 14.479 320.999 3.851.998
6a
18,47 20.763 383.492 4.601.904
7a
16,96 30.083 510.207 6.122.484
8a
16,50 51.656 852.324 10.227.888
        TOTALE 2.714.055 32.568.670
        TOTALE ONERE   32.568.670

TABELLA G

VEDOVE, ORFANI E VEDOVE DI GRANDI INVALIDI

Aumento 20%
Numero partite 2005
Onere mensile
Onere annuo
57,29
77.242
4.425.194
53.102.330
        TOTALE
4.425.194
53.102.330
        TOTALE ONERE
53.102.330
 

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TABELLA C

Cat.
Aumento
20%
Numero
partite 2005
Onere
mensile
Onere
annuo
1a
100,94 7.361 743.019 8.916.228
2a
90,83 4.900 445.067 5.340.804
3a
80,61 3.474 280.039 3.360.468
4a
70,76 4.896 346.440 4.157.280
5a
60,65 8.235 499.452 5.993.424
6a
50,55 12.689 641.428 7.697.136
7a
40,43 16.565 669.722 8.036.664
8a
30,32 29.552 896.016 10.752.192
        TOTALE 4.521.183 54.254.196
        TOTALE ONERE   54.254.196

GRANDI INVALIDI
ASSEGNO DI SUPERINVALIDITÀ

Lett.
Aumento
20%
Numero
partite 2005
Onere
mensile
Onere
annuo
A 290,99 1.054 306.703 3.680.436
A-bis 261,89 141 36.926 443.112
B 232,78 182 42.365 508.380
C 203,68 14 2.851 34.212
D 174,59 26 4.539 54.468
E 145,49 339 49.321 591.852
F 116,38 1.101 128.134 1.537.608
G 87,29 2.152 187.848 2.254.176
H 58,19 129 7.506 90.072
1a Int. 29,09 1.952 56.783 681.404
        TOTALE 822.976 9.875.720
        TOTALE ONERE 9.875.720
 

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VEDOVE DI GRANDI INVALIDI
ASSEGNO SUPPLEMENTARE

Lett.
Aumento
20%
Numero
partite 2005
Onere
mensile
Onere
annuo
A 145,49 706 102.715 1.232.580
A-bis 130,94 377 49.364 592.368
B 116,39 2.064 240.288 2.883.456
C 101,84 21 2.138 25.656
D 87,29 64 5.586 67.032
E 72,74 383 27.859 334.308
F 58,19 4.307 250.624 3.007.488
G 43,66 7.202 314.439 3.773.268
H 29,09 128 3.723 44.676
1a Int. 14,54 2.653 38.574 462.888
        TOTALE 1.035.310 12.423.720
        TOTALE ONERE 12.423.720
        ONERE COMPLESSIVO
162.224.636
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. I trattamenti economici previsti dalle tabelle C, G, N ed E allegate al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, sono aumentati del 20 per cento a decorrere dal 1o gennaio 2007.
      2. In conseguenza dell'aumento operato sugli importi relativi alla tabella E allegata al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, da ultimo, dal comma 1 del presente articolo, l'assegno supplementare spettante alle vedove dei grandi invalidi ai sensi dell'articolo 38, commi quarto e quinto, del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, e successive modificazioni, è aumentato del 20 per cento.

Art. 2.

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, determinato in 162.224.636 euro annui a decorrere dall'anno 2007, si provvede, per gli anni 2007 e 2008, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministro dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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