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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 1757 |
1. Per attività motorie e sportive si intendono le diverse forme di attività fisica che, esercitate in forma organizzata, in luoghi pubblici e privati, negli ambiti dello sport sociale, dello sport di competizione, dello sport per disabili, dei servizi turistico-ricreativi, di recupero post-riabilitativo, hanno come obiettivi il raggiungimento, il mantenimento o il ripristino del benessere psico-fisico, l'espressione e il miglioramento degli stili di vita, lo sviluppo delle relazioni sociali e l'ottenimento di prestazioni gratificanti o competitive. Restano ferme le attribuzioni degli operatori del settore sanitario ai sensi della legislazione vigente.
2. Ai fini della presente legge, per luoghi pubblici o privati si intendono:
a) le palestre, le piscine, gli impianti sportivi, i centri sportivi polivalenti, i centri socio-educativi, le strutture alberghiere e turistiche, le strutture termali, i centri per il benessere, i circoli privati o le abitazioni private, i centri di addestramento delle Forze armate e dei Corpi impiegati per la sicurezza e la difesa dello Stato e, in genere, gli spazi pubblici o privati all'aperto in cui sono effettuati lezioni o corsi, individuali o collettivi, di attività motorie, di promozione dello sviluppo della salute, di attività turistico-ricreative, educative e psico-motorie, rivolti a bambini, adulti, anziani e disabili, ad eccezione dei soggetti inseriti nelle strutture indicate alle lettere b), c) e d);
b) le strutture sanitarie e socio-pedagogiche, gli istituti di rieducazione e di pena, le comunità di recupero, in cui sono effettuate attività motorie e sportive rivolte a soggetti che necessitano di attività di
c) le palestre, gli impianti sportivi e le strutture in cui sono svolte attività sportive disciplinate dalle federazioni sportive nazionali e dagli enti di promozione sportiva riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI);
d) le strutture sanitarie, le palestre, le piscine, gli impianti sportivi, i centri sportivi polivalenti, le abitazioni private, gli spazi pubblici e privati all'aperto, in cui sono svolte attività motorie e sportive di recupero dell'efficienza psico-fisica.
Sono istituite le professioni di:
a) professionista delle attività motorie e sportive;
b) allenatore e preparatore fisico e atletico;
c) specialista dell'attività motoria per il benessere;
d) manager delle attività motorie e sportive.
1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituito, con legge regionale, in ciascuna regione un albo dei professionisti delle attività motorie e sportive, degli allenatori e preparatori fisici e atletici, degli specialisti dell'attività motoria per il benessere, dei manager delle attività motorie e sportive, di seguito denominato «albo».
2. Nell'albo sono istituite la sezione A e la sezione B.
a) scienze e tecniche dello sport;
b) scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattative;
c) organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie.
4. Agli iscritti nella sezione A spettano i seguenti titoli professionali:
a) agli iscritti nel settore scienze e tecniche dello sport spetta il titolo di allenatore e preparatore fisico e atletico;
b) agli iscritti nel settore scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattative spetta il titolo di specialista dell'attività motoria per il benessere;
c) agli iscritti nel settore organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie spetta il titolo di manager delle attività motorie e sportive.
5. Agli iscritti nella sezione B spetta il titolo di professionista delle attività motorie e sportive.
6. L'iscrizione all'albo professionale è accompagnata da una della seguenti dizioni:
a) sezione A - settore scienze e tecniche dello sport;
b) sezione A - settore scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattative;
c) sezione A - settore organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie;
d) sezione B.
1. Formano oggetto della competenza professionale degli iscritti all'albo, sezione A - settore scienze e tecniche dello sport, le seguenti attività:
a) progettazione, coordinamento e direzione tecnica delle attività tecnico-sportive
b) progettazione, coordinamento e direzione tecnica delle attività di preparazione fisica e atletica nei vari sport e ai vari livelli, fino a quello professionistico, presso associazioni e società sportive, enti di promozione sportiva, istituzioni e centri specializzati;
c) progettazìone, coordinamento e direzione tecnica dell'attività di preparazione fisica e atletica e delle attività sportive agonistiche per disabili;
d) progettazione, coordinamento e direzione tecnica delle attività di preparazione fisica presso i centri di addestramento delle Forze armate e dei Corpi impegnati, in senso ampio, a garantire la sicurezza e la difesa dello Stato;
e) preparazione fisica e tecnica personalizzata finalizzata all'agonismo individuale e di squadra.
2. Formano oggetto della competenza professionale degli iscritti all'albo, sezione A - settore scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattative, le seguenti attività:
a) progettazione e attuazione di programmi di attività motorie e sportive finalizzati:
1) alla prevenzione delle malattie e al miglioramento della qualità della vita;
2) al recupero motorio post-riabilitativo finalizzato al mantenimento dell'efficienza fisica;
3) a interventi di promozione di stili di vita attivi finalizzati al raggiungimento e al mantenimento del benessere psico-fisico in relazione alle diversità di età, di genere e di condizioni fisiche dei soggetti interessati;
4) alla prevenzione e al recupero dei vizi posturali;
b) progettazione, coordinamento e controllo delle attività motorie e sportive finalizzate alla promozione della salute nelle comunità;
c) programmazione, coordinamento e valutazione di attività motorie e sportive adattate per persone diversamente abili o per individui in condizioni di salute clinicamente controllate.
3. Formano oggetto della competenza professionale degli iscritti all'albo, sezione A - settore organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie, le seguenti attività:
a) progettazione, organizzazione, gestione e verifica di qualità delle diverse tipologie di servizi per lo sport e le attività motorie;
b) organizzazione, gestione e verifica di qualità delle strutture per lo sport e le attività motorie;
c) organizzazione e gestione di eventi sportivi;
d) progettazione, coordinamento e direzione delle attività sportive nelle varie discipline presso associazioni e società sportive, enti di promozione sportiva e organizzazioni sportive in generale;
e) gestione, in un'ottica economico-aziendale, delle organizzazioni operanti nel settore dello sport e delle attività motorie e delle aziende che sviluppano o commercializzano strumenti, tecnologie, beni e servizi nell'ambito delle attività motorie e sportive;
f) consulenza, rappresentanza e assistenza dinanzi agli organi di giustizia sportiva nonché nell'attività di contrattazione per conto di soggetti operanti nel settore dello sport e delle attività motorie;
g) informazione e comunicazione nell'ambito delle attività motorie e sportive.
4. Formano oggetto della competenza professionale degli iscritti all'albo, sezione B, le seguenti attività:
a) conduzione e valutazione di attività motorie individuali e di gruppo a
b) conduzione e valutazione di attività motorie individuali e di gruppo a carattere ludico-ricreativo, finalizzate al mantenimento del benessere psico-fisico mediante la promozione di stili di vita attivi;
c) conduzione e valutazione di attività motorie individuali e di gruppo a carattere sportivo, finalizzate al mantenimento del benessere psico-fisico mediante la promozione di stili di vita attivi;
d) conduzione e valutazione di attività del fitness individuali e di gruppo.
1. L'iscrizione nella sezione A dell'albo è subordinata al superamento di apposito esame di Stato.
2. Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso della laurea specialistica o magistrale in una delle seguenti classi:
a) per l'iscrizione nel settore scienze e tecniche dello sport: Classe 75/S - scienze e tecnica dello sport;
b) per l'iscrizione nel settore scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattative: Classe 76/S - scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattative;
c) per l'iscrizione nel settore organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie: classe 53/S - organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie.
3. All'esame di Stato per l'iscrizione nella sezione A dell'albo possono partecipare i soggetti in possesso di laurea in
1. L'iscrizione nella sezione B dell'albo è subordinata al superamento di apposito esame di Stato.
2. Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso della laurea nella Classe 33 - scienze delle attività motorie e sportive.
3. All'esame di Stato per l'iscrizione nella sezione B dell'albo possono partecipare i soggetti in possesso di diploma di grado universitario rilasciato da un istituto superiore di educazione fisica.
4. I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea che intendono iscriversi nella sezione B dell'albo devono essere in possesso di titoli universitari dichiarati equipollenti ai sensi della normativa vigente.
1. Gli esami di Stato di cui agli articoli 5 e 6 della presente legge si svolgono secondo le modalità previste dall'articolo 3 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, e sono disciplinati con regolamento approvato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, sentito il parere del Consiglio universitario
1. Per l'iscrizione all'albo sono necessari i seguenti requisiti:
a) essere cittadino italiano o cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea;
b) non avere riportato condanne penali conseguenti a reati connessi con le attività professionali di cui alla presente legge ovvero non avere riportato condanne penali, passate in giudicato, a pena detentiva non inferiore a due anni per reato non colposo;
c) godimento dei diritti civili;
d) aver superato gli esami di Stato di abilitazione alla professione di cui agli articoli 5 e 6 della presente legge, in conformità con l'articolo 33, quinto comma, della Costituzione;
e) residenza o domicilio eletto nella regione di appartenenza.
1. I cittadini italiani possono chiedere l'iscrizione all'albo della regione in cui sono residenti ovvero ove hanno eletto domicilio. I cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea possono chiedere l'iscrizione all'albo della regione in cui sono domiciliati.
2. Per l'iscrizione all'albo l'interessato inoltra domanda al consiglio regionale dell'ordine, allegando il documento attestante il possesso del requisito di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 8, nonché le ricevute dei versamenti della tassa di iscrizione e della tassa di concessione governativa nella misura prevista dalle disposizioni vigenti in materia di iscrizione agli albi professionali.
3. Per i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea la prova del possesso
1. Il consiglio regionale dell'ordine, d'ufficio o su richiesta del pubblico ministero, pronuncia la cancellazione dall'albo in caso di:
a) rinuncia da parte dell'iscritto;
b) esercizio di libera professione in situazione di incompatibilità;
c) accertata mancanza anche di uno solo dei requisiti di cui agli articoli 5, 6 e 8;
d) perdita del godimento dei diritti civili;
e) condanna penale conseguente a reati connessi con le attività professionali di cui alla presente legge, ovvero condanna penale, passata in giudicato, a pena
f) cessazione dell'attività professionale da almeno cinque anni.
2. Il consiglio regionale dell'ordine pronuncia la cancellazione dopo avere sentito l'interessato, salvo in caso di irreperibilità o nel caso di cui alla lettera a) del comma 1.
1. Il professionista cancellato dall'albo può, a sua richiesta, essere riammesso quando sono cessate le ragioni che hanno determinato la cancellazione.
2. Se la cancellazione dall'albo è avvenuta a seguito di condanna penale, la domanda di nuova iscrizione può essere proposta quando si è ottenuta la riabilitazione.
1. Una copia dell'albo deve essere depositata ogni anno entro il mese di gennaio, a cura dei consigli regionali dell'ordine, presso la cancelleria del procuratore della Repubblica presso il tribunale nella cui circoscrizione ha sede il consiglio dell'ordine nonché presso la segreteria del Consiglio nazionale dell'ordine e presso il Ministero della giustizia.
2. Ogni nuova iscrizione o cancellazione deve essere comunicata entro due mesi al Ministero della giustizia e alla cancelleria del procuratore della Repubblica presso il tribunale nella cui circoscrizione ha sede il consiglio regionale dell'ordine nonché al Consiglio nazionale dell'ordine.
1. L'iscritto all'albo che si rende colpevole di abuso nell'esercizio della professione
1. Le sanzioni disciplinari che possono essere inflitte all'iscritto da parte del consiglio regionale dell'ordine di appartenenza sono le seguenti:
a) avvertimento;
b) censura;
c) sospensione dall'esercizio professionale per un periodo non superiore ad un anno;
d) radiazione.
1. Avverso le decisioni in materia di iscrizione all'albo, di cancellazione dal medesimo,
1. Il professionista delle attività motorie sportive, l'allenatore e preparatore fisico e atletico, lo specialista dell'attività motoria per il benessere, il manager delle attività motorie e sportive hanno l'obbligo di rendere noto per iscritto, al pubblico e alla clientela, la sezione dell'albo presso la quale sono iscritti.
2. Nei luoghi pubblici e privati di cui all'articolo 1, comma 2, lettere b), c) e d), è vietato lo svolgimento di tutte le attività motorie e sportive, disciplinate dalla presente legge, in assenza di un responsabile di settore scelto tra gli iscritti alla sezione A dell'albo.
3. Le strutture indicate al comma 2, già operanti alla data di entrata in vigore della presente legge, devono adeguarsi alla disposizione di cui al citato comma 2 entro tre anni dalla medesima data.
4. I titolari o gli esercenti delle strutture indicate al comma 2 sono obbligati a rendere al comune, prima dell'inizio dell'esercizio dell'attività, per le strutture di nuova istituzione, ed entro il termine di cui al comma 3, per le strutture già operanti, apposita dichiarazione di inizio attività, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui sia attestata l'assunzione da parte della struttura interessata di almeno un responsabile di settore in conformità a quanto previsto al comma 2 del presente articolo.
5. L'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 comporta, a carico della struttura interessata, la revoca, con
1. Gli iscritti all'albo costituiscono l'ordine professionale dei professionisti delle attività motorie e sportive, degli allenatori e preparatori fisici e atletici, degli specialisti dell'attività motoria per il benessere e dei manager delle attività motorie e sportive, di seguito denominato «ordine».
2. L'ordine si articola nel Consiglio nazionale e nei consigli regionali, secondo i princìpi fissati dalla presente legge.
3. In ogni regione sono istituiti con legge regionale i consigli regionali dell'ordine.
4. Ai consigli regionali e al Consiglio nazionale dell'ordine sono attribuiti poteri finalizzati alla realizzazione e alla tutela di interessi generali, nonché ad indirizzare le professioni di cui all'articolo 2 verso fini sociali e alla tutela dei praticanti.
1. Ciascun consiglio regionale dell'ordine è formato da: sette componenti se il
1. Il consiglio regionale dell'ordine esercita le seguenti funzioni:
a) elegge, al suo interno, entro un mese dalla sua costituzione, il presidente, il vicepresidente, il segretario e il tesoriere;
b) conferisce eventuali incarichi ai consiglieri, ove necessario;
c) provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell'ordine, cura il patrimonio mobiliare e immobiliare dell'ordine e provvede alla compilazione annuale del bilancio preventivo e del conto consuntivo che propone all'approvazione dell'assemblea;
d) cura l'osservanza delle leggi e delle disposizioni concernenti la professione;
e) cura la tenuta dell'albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni;
f) provvede alla trasmissione di copia dell'albo e degli aggiornamenti annuali al Ministero della giustizia, nonché al procuratore della Repubblica presso il tribunale nella cui circoscrizione ha sede il consiglio regionale dell'ordine;
g) designa, a richiesta, i rappresentanti dell'ordine negli enti e nelle commissioni a livello regionale o provinciale, ove richiesti;
h) vigila per la tutela del titolo professionale e svolge le attività dirette a impedire l'esercizio abusivo della professione;
i) adotta i provvedimenti disciplinari previsti dall'articolo 14;
l) emana il regolamento interno, destinato al funzionamento dell'ordine, tenuto conto delle norme sul funzionamento adottate ai sensi dell'articolo 21;
m) determina i contributi annuali degli iscritti per la copertura delle spese di
n) su indicazione del Consiglio nazionale dell'ordine, promuove e organizza annualmente uno o più corsi di formazione professionale, in collaborazione con l'università e con il CONI, per gli iscritti all'albo;
o) comunica preventivamente al Ministro dell'università e della ricerca, che fornisce le indicazioni e gli orientamenti intesi a dare omogeneità a tali iniziative, l'effettuazione dei corsi di cui alla lettera n) nonché i relativi programmi;
p) esercita ogni altra funzione non espressamente attribuita al Consiglio nazionale dell'ordine.
1. Il presidente del consiglio regionale dell'ordine, eletto ai sensi dell'articolo 18, comma 5, deve essere iscritto alla sezione A dell'albo ed è rieleggibile.
2. Il presidente ha la rappresentanza dell'ordine, di cui convoca e presiede il consiglio e l'assemblea, ed esercita le funzioni conferitegli dalla presente legge, da altre disposizioni normative ovvero dal consiglio regionale dell'ordine.
3. Il presidente è tenuto a convocare l'assemblea quando la maggioranza dei componenti del consiglio regionale dell'ordine ovvero un quarto degli iscritti all'albo lo richiede.
4. Il presidente rilascia i certificati e le attestazioni relativi agli iscritti.
1. Le regioni stabiliscono le norme relative alla disciplina del funzionamento e delle elezioni dei consigli regionali del
l. Il Consiglio nazionale dell'ordine ha sede in Roma ed è costituito da quindici componenti, che restano in carica cinque anni, ripartiti tra gli iscritti nella sezione A e nella sezione B dell'albo.
2. I consiglieri del Consiglio nazionale rappresentano istituzionalmente tutti i professionisti iscritti negli albi tenuti dagli ordini regionali, sono eletti senza distinzione riguardo alle sezioni o settori di appartenenza e sono rieleggibili.
3. Le cariche di consigliere nazionale e di consigliere regionale sono incompatibili.
4. Il Consiglio nazionale elegge nel proprio seno un presidente tra i componenti iscritti nella sezione A dell'albo.
5. Al presidente del Consiglio nazionale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 20, commi 2 e 3.
1. Il Consiglio nazionale dell'ordine esercita le seguenti funzioni:
a) emana il regolamento interno, destinato al funzionamento dell'ordine, tenuto conto delle norme adottate ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera a);
b) ferme restando le attribuzioni dei consigli regionali dell'ordine per la gestione a livello regionale, provvede alla ordinaria e alla straordinaria amministrazione dell'ordine, cura il patrimonio mobiliare e immobiliare dell'ordine e provvede alla compilazione annuale del bilancio preventivo e del conto consuntivo;
c) predispone, entro un anno dalla sua prima elezione, il codice deontologico, vincolante per tutti gli iscritti, al quale è
d) cura l'osservanza delle leggi e delle disposizioni concernenti la professione relativamente alle questioni di rilevanza nazionale;
e) designa, a richiesta, i rappresentanti dell'ordine negli enti e nelle commissioni a livello nazionale, ove richiesti;
f) esprime pareri, su richiesta degli enti pubblici ovvero di propria iniziativa, anche sulla qualificazione di istituzioni non pubbliche per la formazione professionale;
g) esercita funzioni di vigilanza, indirizzo e coordinamento degli ordini regionali e adotta atti sostitutivi in caso di inerzia dei medesimi ordini;
h) adotta, entro un anno dalla sua prima elezione, il codice di autoregolamentazione per l'astensione collettiva dall'esercizio della professione, ai sensi dell'articolo 2-bis della legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni;
i) propone le tabelle minime e massime delle tariffe professionali degli onorari e delle indennità, tenendo conto dei princìpi fissati ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera b), e i criteri per il rimborso delle spese, da approvare con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro della giustizia;
l) determina e provvede alla riscossione del contributo annuale degli iscritti all'albo per la copertura delle spese relative all'esercizio delle funzioni di cui al presente comma. Determina le tasse da corrispondere dagli iscritti all'albo per il rilascio dei certificati e dei pareri sulla liquidazione degli onorari. I contributi e le tasse devono essere contenuti nei limiti
m) redige i regolamenti interni per gli affari di sua competenza;
n) indica e coordina le attività dei consigli regionali dell'ordine per la formazione e l'aggiornamento professionale degli iscritti all'ordine.
1. Il Governo è autorizzato ad emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento per definire:
a) le norme relative alla disciplina del funzionamento e delle elezioni del Consiglio nazionale dell'ordine, assicurando che alle elezioni si proceda presso ciascun consiglio regionale;
b) i princìpi relativi alle tariffe e alla deontologia professionale.
1. Il Consiglio nazionale dell'ordine e ciascun consiglio regionale dell'ordine hanno un collegio dei revisori dei conti, costituito da tre componenti, che controlla la gestione dei fondi e verifica i bilanci predisposti dal rispettivo consiglio, riferendone all'assemblea.
1. Il Ministro della giustizia esercita la vigilanza sull'ordine.
1. In via transitoria, in fase di prima attuazione della presente legge ed entro un mese dalla data della sua entrata in vigore, ciascun presidente di giunta regionale nomina un commissario straordinario che provvede ai sensi e per gli effetti delle norme transitorie di cui alla presente legge.
2. Il commissario straordinario di cui al comma 1, entro un mese dalla pubblicazione dei risultati della prima sessione degli esami di Stato di cui agli articoli 5 e 6, provvede alla prima formazione dell'albo, in cui iscrive tutti i soggetti che hanno presentato domanda di iscrizione e che sono in possesso dei requisiti di cui all'articolo 8.
3. Il commissario straordinario provvede alla tenuta dell'albo fino all'insediamento del consiglio regionale dell'ordine.
4. Il commissario straordinario, entro un mese dalla formazione dell'albo, indìce le elezioni, cui partecipano tutti gli iscritti all'albo, per la nomina dei componenti del consiglio regionale dell'ordine, che restano in carica per due anni e provvedono alla costituzione del Consiglio nazionale dell'ordine in base alle norme emanate ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera a); le nuove elezioni si svolgono secondo le norme emanate ai sensi dell'articolo 21.
5. Il commissario straordinario, per procedere alle elezioni di cui al comma 4, provvede a nominare un presidente di seggio, un vicepresidente, due scrutatori e un segretario, scegliendoli tra funzionari della pubblica amministrazione.
1. È istituito un elenco ad esaurimento allegato all'albo, distinto in tre sezioni, alle quali possono chiedere di essere iscritti
3. Gli iscritti nell'elenco ad esaurimento, sezioni 1 e 2, possono esercitare le attività indicate all'articolo 4, comma 4, lettere a), b) e c), esclusivamente nelle palestre, negli impianti sportivi e nelle strutture in cui sono svolte attività sportive disciplinate dalle federazioni sportive nazionali e dagli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, purché supervisionati da personale iscritto all'albo, sezioni A e B, e limitatamente alla disciplina sportiva per la quale hanno conseguito la qualifica tecnica.
4. Gli iscritti nell'elenco ad esaurimento, sezione 3, possono esercitare le attività indicate all'articolo 4, comma 4, lettere a), b) e c), esclusivamente in funzione di coadiutori del personale iscritto all'albo, sezioni A e B.
5. Per l'iscrizione nell'elenco ad esaurimento, oltre al superamento della sessione speciale di esami di Stato di cui all'articolo 27, è necessario il possesso dei requisiti di cui all'articolo 8, comma 1, lettere a), b), c) ed e).
6. L'iscrizione nell'elenco ad esaurimento dà diritto a fare parte del consiglio regionale dell'ordine e del Consiglio nazionale dell'ordine, ma non dà diritto all'elettorato passivo nei medesimi consi
1. In fase di prima applicazione della presente legge si tiene una sessione speciale di esami di Stato per titoli riservata ai soggetti indicati all'articolo 28, comma 2, lettere a), b) e c).
2. Il Consiglio nazionale dell'ordine valuta i titoli necessari da esibire per la iscrizione nelle tre sezioni dell'elenco ad esaurimento allegato all'albo.
1. Tutte le spese derivanti dall'attuazione della presente legge sono finanziate con i contributi versati dagli iscritti ai consigli dell'ordine e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
1. Le disposizioni della presente legge costituiscono princìpi generali dell'ordinamento in materia di professioni intellettuali e pertanto non possono essere derogate o modificate dalle leggi regionali adottate ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, in sede di esercizio della potestà legislativa concorrente.
2. Alle finalità di cui alla presente legge provvedono, per il rispettivo territorio, le regioni a statuto speciale e le province
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