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PDL 1757

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1757


 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

RONCHI, LA RUSSA, RAMPELLI

Istituzione e disciplina delle professioni di professionista delle attività motorie e sportive, di allenatore e preparatore fisico ed atletico, di specialista dell'attività motoria per il benessere e di manager delle attività motorie e sportive

Presentata il 3 ottobre 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - L'esercizio fisico, per unanime riconoscimento della comunità medico-scientifica, contribuisce al benessere psico-fisico dell'individuo ed è in grado di migliorare in modo significativo la qualità della vita e di attuare un'efficace attività di prevenzione di molte malattie e di recupero motorio post-riabilitativo, con una conseguente significativa riduzione della spesa pubblica sanitaria.
      Per contro, dall'esercizio non corretto delle attività motorie e sportive, svolto sotto il controllo di soggetti sprovvisti di competenze specifiche, possono derivare danni gravi ed irreparabili alla salute e all'integrità fisica degli utenti, senza dimenticare che il grave e diffuso fenomeno del doping si alimenta oggi sempre più spesso in contesti di inadeguata formazione e cultura sportiva divenendo da problema di etica sportiva problema di salute pubblica.
      È, dunque, evidente la necessità che tali attività siano svolte sotto la guida ed il controllo di soggetti altamente qualificati, affinché le persone a loro affidate traggano effettivo beneficio e non abbiano viceversa a subire danni psico-fisici.
      Il costante aumento, tra tutte le fasce sociali e di età, del numero di praticanti che si avvicinano alle attività fisiche e sportive accresce la suddetta esigenza di garantire che l'esercizio delle professioni connesse all'insegnamento delle attività di educazione motoria e sportiva sia limitato a soggetti in possesso di determinati requisiti professionali, affrancando l'utente
 

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dai fenomeni dì vero e proprio dilettantismo.
      D'altro canto la mancanza di un quadro regolamentare in questo specifico settore ha condizionato anche le dinamiche occupazionali che si presentano complessivamente inadeguate al mutamento dei contesti e delle necessità del mercato del lavoro.
      La presente proposta di legge si pone l'obiettivo di arrivare ad avere in tutto il territorio nazionale piena certezza sulle competenze degli operatori del settore ed un loro livello di qualificazione adeguato e diversificato rispetto alla diverse esigenze tali da garantire complessivamente l'utenza da interventi eseguiti da personale non adeguatamente formato.
      L'articolo 1 definisce l'ambito di applicazione della legge che si propone, recependo, con talune modifiche ed integrazioni, l'articolo 2 della Carta europea dello sport del Consiglio d'Europa, approvata dai Ministri europei per lo sport, riuniti a Rodi per la loro 7o conferenza (13-15 maggio 1992), che definisce lo sport «qualsiasi forma di attività fisica che, mediante una partecipazione organizzata o meno, abbia come obiettivo il miglioramento delle condizioni fisiche e psichiche, lo sviluppo delle relazioni sociali o il conseguimento di risultati nel corso di competizioni a tutti i livelli». Tale definizione mette in evidenza l'intreccio tra l'idea originaria dello sport di «performance» come prestazione assoluta per il primato e l'idea di sport per tutti inteso come diritto all'attività sportiva del cittadino in genere, nel rispetto delle aspirazioni e delle capacità di ciascuno e nella diversità delle pratiche sportive stesse.
      Il significato meno restrittivo, in termini sociali, di sport in quanto riservato non più solo agli atleti ma anche ai cosiddetti praticanti sportivi evidenzia, anche, i diversi scopi collegati all'attività sportiva che possono essere di natura sociale, salutistica, ovvero di prevenzione, riabilitazione e di benessere psico-fisico nonché di ottenimento di prestazioni gratificanti o competitive.
      Negli articoli 2 e seguenti della proposta di legge è dettata la disciplina dei princìpi fondamentali delle professioni dell'area motoria e sportiva. Infatti, le materie «professioni» ed «ordinamento sportivo» rientrano, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nell'ambito della potestà legislativa concorrente, con la conseguenza che all'intervento normativo statale è consentita unicamente la fissazione di princìpi fondamentali, mentre l'adozione di disposizioni attuative e di dettaglio è riservata alle regioni.
      Il testo proposto prevede, innanzitutto, l'istituzione delle professioni di professionista delle attività motorie e sportive, di allenatore e di preparatore fisico ed atletico, di specialista dell'attività motoria per il benessere, e di manager delle attività motorie e sportive.
      È prevista, poi, all'articolo 3, l'istituzione, con legge regionale, dell'Albo dei professionisti delle attività motorie e sportive, degli allenatori e preparatori fisici ed atletici, degli specialisti delle attività motorie per il benessere e dei manager delle attività motorie e sportive. Gli albi, istituiti, appunto, in ogni regione, rappresentano il fulcro della portata innovativa della proposta di legge con cui si assicura la preparazione tecnica degli operatori tutelandone la professionalità.
      Ciascun albo, è costituito da due sezioni, A e B, e ogni sezione da più settori. Agli iscritti nelle due sezioni spettano diversi titoli professionali. Sono poi descritte le attività che formano oggetto della competenza professionale degli iscritti alle due sezioni dell'albo.
      L'iscrizione alle due sezioni dell'albo è subordinata al superamento di un apposito esame di Stato, per l'ammissione al quale sono richiesti specifici titoli di studio. Precisamente per l'ammissione all'esame di Stato relativo all'iscrizione nella sezione A dell'albo è richiesta la laurea magistrale nelle classi elencate: Classe 75/S - Scienze e tecniche dello sport; Classe 76/S - Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattative; Classe 53/S - Organizzazione e gestione
 

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dei servizi per lo sport e le attività motorie, ognuna necessaria all'iscrizione ad uno dei diversi settori in cui è ripartita la sezione A dell'albo, ovvero, sempre per l'iscrizione nella sezione A, la laurea in scienze motorie. Per l'ammissione all'esame di Stato relativo all'iscrizione nella sezione B dell'albo è richiesto il possesso della laurea nella Classe 33 - Scienze delle attività motorie e sportive ovvero il diploma di grado universitario rilasciato da un istituto superiore di educazione fisica.
      È, altresì, previsto che i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea devono essere in possesso di titoli universitari dichiarati equipollenti ai sensi delle normativa vigente.
      L'esame di Stato è disciplinato con regolamento approvato con decreto del Ministro per beni e le attività culturali di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, sentito il parere del Consiglio universitario nazionale, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge.
      Per l'iscrizione all'albo sono richiesti specifici requisiti. La proposta di legge detta, poi, norme di principio relative alla modalità di iscrizione, alle cause di cancellazione e di riammissione nonché agli obblighi di deposito e comunicazione degli albi. Sono dettate anche norme disciplinanti il procedimento disciplinare, le relative sanzioni disciplinari ed è prevista la possibilità di ricorso giurisdizionale.
      La tutela di coloro che praticano sport, che rappresenta una finalità della presente proposta di legge, è l'oggetto dell'articolo 16, che prevede, tra l'altro, l'obbligo per il professionista di rendere noto per iscritto, al pubblico e alla clientela, la sezione dell'albo presso la quale è iscritto.
      Gli iscritti all'albo costituiscono l'ordine dei professionisti delle attività motorie e sportive, degli allenatori e preparatori fisici e atletici, degli specialisti dell'attività motoria per il benessere e dei manager delle attività motorie e sportive. L'ordine è articolato a vari livelli mediante la istituzione, con legge regionale, di consigli regionali dell'ordine e di un Consiglio nazionale dell'ordine.
      L'istituzione di un albo e di un ordine professionale non è anacronistica e non costituisce un'indebita restrizione della concorrenza in quanto risponde ad esigenze di tutela di interessi costituzionalmente rilevanti, in quanto la diffusione e lo sviluppo della pratica motoria e sportiva nella popolazione rientrano nelle politiche di prevenzione sanitaria e di salvaguardia della salute psico-fisica dei cittadini e della loro incolumità.
      Enfatizza tale volontà di garanzia del fruitore degli insegnamenti impartiti dai soggetti iscritti all'albo proprio la sopra citata disposizione che detta espressamente norme per la tutela dei praticanti.
      La proposta di legge contiene norme di principio relative alla composizione ed alle funzioni dei consigli regionali dell'ordine, rimettendo la disciplina del funzionamento e delle elezioni dei consigli medesimi alla normativa regionale.
      Tra le funzioni del consiglio regionale dell'ordine, oltre alla tenuta dell'albo ed all'espletamento degli adempimenti ad esso inerenti, vi è l'esercizio del potere disciplinare verso gli iscritti, la tutela del titolo professionale, la determinazione dei contributi annuali posti a carico degli iscritti e la promozione ed organizzazione annuale di corsi di formazione professionale su indicazione del Consiglio nazionale ed in collaborazione con l'università e con il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI).
      Riguardo al Consiglio nazionale dell'ordine la proposta di legge fissa anche per esso alcuni princìpi fondamentali relativi alla composizione ed alle funzioni, delegando il Governo a dettare le norme per la disciplina del funzionamento e delle elezioni del Consiglio stesso nonché i princìpi relativi alle tariffe ed alla deontologia professionale.
      Tra le funzioni del Consiglio nazionale dell'ordine vi è la predisposizione del codice deontologico, del codice di autoregolamentazione per l'astensione collettiva dall'esercizio della professione, l'esercizio del potere di vigilanza, indirizzo e coordinamento dei consigli regionali dell'ordine, la proposizione di tabelle minime e
 

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massime delle tariffe professionali, tenuto conto dei princìpi fissati in materia dal Governo, degli onorari e delle indennità; proposte tutte da approvare con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali di concerto con il Ministro della giustizia.
      Un collegio dei revisori presso ciascun ordine è diretto a garantire il controllo sul buon andamento gestionale dei consigli.
      L'alta vigilanza sull'ordine è affidata, invece, al Ministero della giustizia.
      Norme transitorie disciplinano la fase di prima applicazione della legge con la previsione di un commissario straordinario di nomina regionale che provvede alla prima formazione dell'albo ed ad indire le elezioni per la formazione del consiglio regionale.
      È istituito, inoltre, un elenco ad esaurimento, allegato all'albo, distinto in tre sezioni, alle quali possono chiedere di essere iscritti coloro che, pur non avendo i titoli previsti per sostenere l'esame di Stato per l'iscrizione all'albo, sostengono con esito favorevole la sessione speciale di esami di Stato prevista dalla stessa normativa. Peraltro, tale iscrizione è subordinata all'esercizio dell'attività professionale limitatamente a quella indicata dalla proposta di legge e nelle strutture ivi individuate. Inoltre, l'iscrizione ad esaurimento dà diritto all'iscritto a fare parte del Consiglio dell'ordine ma non dà diritto all'elettorato passivo nel Consiglio dell'ordine regionale e nel Consiglio nazionale dell'ordine. L'iscritto in tale elenco non può fregiarsi del titolo di professionista delle attività motorie e sportive, di allenatore e preparatore fisico e atletico, di specialista dell'attività motoria per il benessere e di manager delle attività motorie e sportive.
      La copertura finanziaria delle previsioni della legge è data dai contributi versati dagli iscritti ai consigli regionali dell'ordine ed è conseguentemente escluso ogni onere a carico del bilancio dello Stato.
      Infine, la proposta di legge detta norme relative ai rapporti con la legislazione regionale. In particolare è disposto che alle finalità della legge provvedono, per il rispettivo territorio, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi delle competenze alle stesse attribuite dallo statuto e dalle relative norme di attuazione, anche con riferimento alle disposizioni del titolo V della parte seconda della Costituzione, per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Definizioni).

      1. Per attività motorie e sportive si intendono le diverse forme di attività fisica che, esercitate in forma organizzata, in luoghi pubblici e privati, negli ambiti dello sport sociale, dello sport di competizione, dello sport per disabili, dei servizi turistico-ricreativi, di recupero post-riabilitativo, hanno come obiettivi il raggiungimento, il mantenimento o il ripristino del benessere psico-fisico, l'espressione e il miglioramento degli stili di vita, lo sviluppo delle relazioni sociali e l'ottenimento di prestazioni gratificanti o competitive. Restano ferme le attribuzioni degli operatori del settore sanitario ai sensi della legislazione vigente.
      2. Ai fini della presente legge, per luoghi pubblici o privati si intendono:

          a) le palestre, le piscine, gli impianti sportivi, i centri sportivi polivalenti, i centri socio-educativi, le strutture alberghiere e turistiche, le strutture termali, i centri per il benessere, i circoli privati o le abitazioni private, i centri di addestramento delle Forze armate e dei Corpi impiegati per la sicurezza e la difesa dello Stato e, in genere, gli spazi pubblici o privati all'aperto in cui sono effettuati lezioni o corsi, individuali o collettivi, di attività motorie, di promozione dello sviluppo della salute, di attività turistico-ricreative, educative e psico-motorie, rivolti a bambini, adulti, anziani e disabili, ad eccezione dei soggetti inseriti nelle strutture indicate alle lettere b), c) e d);

          b) le strutture sanitarie e socio-pedagogiche, gli istituti di rieducazione e di pena, le comunità di recupero, in cui sono effettuate attività motorie e sportive rivolte a soggetti che necessitano di attività di

 

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assistenza e di rieducazione sociale e civile;

          c) le palestre, gli impianti sportivi e le strutture in cui sono svolte attività sportive disciplinate dalle federazioni sportive nazionali e dagli enti di promozione sportiva riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI);

          d) le strutture sanitarie, le palestre, le piscine, gli impianti sportivi, i centri sportivi polivalenti, le abitazioni private, gli spazi pubblici e privati all'aperto, in cui sono svolte attività motorie e sportive di recupero dell'efficienza psico-fisica.

Art. 2.
(Istituzione delle professioni di professionista delle attività motorie e sportive, di allenatore e preparatore fisico e atletico, di specialista dell'attività motoria per il benessere e di manager delle attività motorie e sportive).

      Sono istituite le professioni di:

          a) professionista delle attività motorie e sportive;

          b) allenatore e preparatore fisico e atletico;

          c) specialista dell'attività motoria per il benessere;

          d) manager delle attività motorie e sportive.

Art. 3.
(Istituzione dell'albo professionale).

      1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituito, con legge regionale, in ciascuna regione un albo dei professionisti delle attività motorie e sportive, degli allenatori e preparatori fisici e atletici, degli specialisti dell'attività motoria per il benessere, dei manager delle attività motorie e sportive, di seguito denominato «albo».
      2. Nell'albo sono istituite la sezione A e la sezione B.

 

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      3. La sezione A è ripartita nei seguenti settori:

          a) scienze e tecniche dello sport;

          b) scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattative;

          c) organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie.

      4. Agli iscritti nella sezione A spettano i seguenti titoli professionali:

          a) agli iscritti nel settore scienze e tecniche dello sport spetta il titolo di allenatore e preparatore fisico e atletico;

          b) agli iscritti nel settore scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattative spetta il titolo di specialista dell'attività motoria per il benessere;

          c) agli iscritti nel settore organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie spetta il titolo di manager delle attività motorie e sportive.

      5. Agli iscritti nella sezione B spetta il titolo di professionista delle attività motorie e sportive.
      6. L'iscrizione all'albo professionale è accompagnata da una della seguenti dizioni:

          a) sezione A - settore scienze e tecniche dello sport;

          b) sezione A - settore scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattative;

          c) sezione A - settore organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie;

          d) sezione B.

Art. 4.
(Attività professionali).

      1. Formano oggetto della competenza professionale degli iscritti all'albo, sezione A - settore scienze e tecniche dello sport, le seguenti attività:

          a) progettazione, coordinamento e direzione tecnica delle attività tecnico-sportive

 

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in ambito agonistico nei vari livelli, fino a quelli di massima competizione, presso associazioni e società sportive, enti di promozione sportiva, istituzioni e centri specializzati;

          b) progettazione, coordinamento e direzione tecnica delle attività di preparazione fisica e atletica nei vari sport e ai vari livelli, fino a quello professionistico, presso associazioni e società sportive, enti di promozione sportiva, istituzioni e centri specializzati;

          c) progettazìone, coordinamento e direzione tecnica dell'attività di preparazione fisica e atletica e delle attività sportive agonistiche per disabili;

          d) progettazione, coordinamento e direzione tecnica delle attività di preparazione fisica presso i centri di addestramento delle Forze armate e dei Corpi impegnati, in senso ampio, a garantire la sicurezza e la difesa dello Stato;

          e) preparazione fisica e tecnica personalizzata finalizzata all'agonismo individuale e di squadra.

      2. Formano oggetto della competenza professionale degli iscritti all'albo, sezione A - settore scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattative, le seguenti attività:

          a) progettazione e attuazione di programmi di attività motorie e sportive finalizzati:

              1) alla prevenzione delle malattie e al miglioramento della qualità della vita;

              2) al recupero motorio post-riabilitativo finalizzato al mantenimento dell'efficienza fisica;

              3) a interventi di promozione di stili di vita attivi finalizzati al raggiungimento e al mantenimento del benessere psico-fisico in relazione alle diversità di età, di genere e di condizioni fisiche dei soggetti interessati;

              4) alla prevenzione e al recupero dei vizi posturali;

 

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          b) progettazione, coordinamento e controllo delle attività motorie e sportive finalizzate alla promozione della salute nelle comunità;

          c) programmazione, coordinamento e valutazione di attività motorie e sportive adattate per persone diversamente abili o per individui in condizioni di salute clinicamente controllate.

      3. Formano oggetto della competenza professionale degli iscritti all'albo, sezione A - settore organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie, le seguenti attività:

          a) progettazione, organizzazione, gestione e verifica di qualità delle diverse tipologie di servizi per lo sport e le attività motorie;

          b) organizzazione, gestione e verifica di qualità delle strutture per lo sport e le attività motorie;

          c) organizzazione e gestione di eventi sportivi;

          d) progettazione, coordinamento e direzione delle attività sportive nelle varie discipline presso associazioni e società sportive, enti di promozione sportiva e organizzazioni sportive in generale;

          e) gestione, in un'ottica economico-aziendale, delle organizzazioni operanti nel settore dello sport e delle attività motorie e delle aziende che sviluppano o commercializzano strumenti, tecnologie, beni e servizi nell'ambito delle attività motorie e sportive;

          f) consulenza, rappresentanza e assistenza dinanzi agli organi di giustizia sportiva nonché nell'attività di contrattazione per conto di soggetti operanti nel settore dello sport e delle attività motorie;

          g) informazione e comunicazione nell'ambito delle attività motorie e sportive.

      4. Formano oggetto della competenza professionale degli iscritti all'albo, sezione B, le seguenti attività:

          a) conduzione e valutazione di attività motorie individuali e di gruppo a

 

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carattere educativo, finalizzate al mantenimento del benessere psico-fisico mediante la promozione di stili di vita attivi;

          b) conduzione e valutazione di attività motorie individuali e di gruppo a carattere ludico-ricreativo, finalizzate al mantenimento del benessere psico-fisico mediante la promozione di stili di vita attivi;

          c) conduzione e valutazione di attività motorie individuali e di gruppo a carattere sportivo, finalizzate al mantenimento del benessere psico-fisico mediante la promozione di stili di vita attivi;

          d) conduzione e valutazione di attività del fitness individuali e di gruppo.

Art. 5.
(Esami di Stato per l'iscrizione
nella sezione A dell'albo).

      1. L'iscrizione nella sezione A dell'albo è subordinata al superamento di apposito esame di Stato.
      2. Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso della laurea specialistica o magistrale in una delle seguenti classi:

          a) per l'iscrizione nel settore scienze e tecniche dello sport: Classe 75/S - scienze e tecnica dello sport;

          b) per l'iscrizione nel settore scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattative: Classe 76/S - scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattative;

          c) per l'iscrizione nel settore organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie: classe 53/S - organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie.

      3. All'esame di Stato per l'iscrizione nella sezione A dell'albo possono partecipare i soggetti in possesso di laurea in

 

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scienze motorie, conseguita al termine dei corsi quadriennali istituiti ai sensi del decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178, e successive modificazioni, e del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 15 gennaio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 1999.
      4. I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea che intendono iscriversi nella sezione A dell'albo devono essere in possesso di titoli universitari dichiarati equipollenti ai sensi della normativa vigente.

Art. 6.
(Esame di Stato per l'iscrizione
nella sezione B dell'albo).

      1. L'iscrizione nella sezione B dell'albo è subordinata al superamento di apposito esame di Stato.
      2. Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso della laurea nella Classe 33 - scienze delle attività motorie e sportive.
      3. All'esame di Stato per l'iscrizione nella sezione B dell'albo possono partecipare i soggetti in possesso di diploma di grado universitario rilasciato da un istituto superiore di educazione fisica.
      4. I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea che intendono iscriversi nella sezione B dell'albo devono essere in possesso di titoli universitari dichiarati equipollenti ai sensi della normativa vigente.

Art. 7.
(Modalità di svolgimento
degli esami di Stato).

      1. Gli esami di Stato di cui agli articoli 5 e 6 della presente legge si svolgono secondo le modalità previste dall'articolo 3 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, e sono disciplinati con regolamento approvato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, sentito il parere del Consiglio universitario

 

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nazionale, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 8.
(Condizioni generali
per l'iscrizione all'albo).

      1. Per l'iscrizione all'albo sono necessari i seguenti requisiti:

          a) essere cittadino italiano o cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea;

          b) non avere riportato condanne penali conseguenti a reati connessi con le attività professionali di cui alla presente legge ovvero non avere riportato condanne penali, passate in giudicato, a pena detentiva non inferiore a due anni per reato non colposo;

          c) godimento dei diritti civili;

          d) aver superato gli esami di Stato di abilitazione alla professione di cui agli articoli 5 e 6 della presente legge, in conformità con l'articolo 33, quinto comma, della Costituzione;

          e) residenza o domicilio eletto nella regione di appartenenza.

Art. 9.
(Iscrizione all'albo).

      1. I cittadini italiani possono chiedere l'iscrizione all'albo della regione in cui sono residenti ovvero ove hanno eletto domicilio. I cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea possono chiedere l'iscrizione all'albo della regione in cui sono domiciliati.
      2. Per l'iscrizione all'albo l'interessato inoltra domanda al consiglio regionale dell'ordine, allegando il documento attestante il possesso del requisito di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 8, nonché le ricevute dei versamenti della tassa di iscrizione e della tassa di concessione governativa nella misura prevista dalle disposizioni vigenti in materia di iscrizione agli albi professionali.
      3. Per i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea la prova del possesso

 

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dei requisiti di cui agli articoli 5, comma 4, 6, comma 4, e 8 può essere fornita attraverso idonea certificazione, di data non anteriore a tre mesi, rilasciata a tale fine dalle competenti autorità giudiziarie o amministrative dello Stato membro di origine o di provenienza del richiedente.
      4. I pubblici impiegati devono dimostrare se è loro consentito l'esercizio della libera professione. Ove tale esercizio sia precluso, ne è riportata sull'albo annotazione con la relativa motivazione.
      5. Il consiglio regionale dell'ordine esamina le domande entro due mesi dalla data del loro ricevimento e delibera con decisione motivata.
      6. L'iscrizione all'albo avviene secondo l'ordine cronologico della deliberazione.
      7. L'anzianità di iscrizione é determinata dalla data di iscrizione all'albo.
      8. L'albo reca un indice alfabetico che riporta il numero d'ordine di iscrizione.
      9. Nell'albo devono essere precisati, per ciascun iscritto, il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita, la residenza e il domicilio, la data e il numero d'ordine di iscrizione, nonché, per i sospesi dall'esercizio professionale, la relativa indicazione.

Art. 10.
(Cancellazione dall'albo).

      1. Il consiglio regionale dell'ordine, d'ufficio o su richiesta del pubblico ministero, pronuncia la cancellazione dall'albo in caso di:

          a) rinuncia da parte dell'iscritto;

          b) esercizio di libera professione in situazione di incompatibilità;

          c) accertata mancanza anche di uno solo dei requisiti di cui agli articoli 5, 6 e 8;

          d) perdita del godimento dei diritti civili;

          e) condanna penale conseguente a reati connessi con le attività professionali di cui alla presente legge, ovvero condanna penale, passata in giudicato, a pena

 

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detentiva non inferiore a due anni per reato non colposo;

          f) cessazione dell'attività professionale da almeno cinque anni.

      2. Il consiglio regionale dell'ordine pronuncia la cancellazione dopo avere sentito l'interessato, salvo in caso di irreperibilità o nel caso di cui alla lettera a) del comma 1.

Art. 11.
(Riammissione all'albo).

      1. Il professionista cancellato dall'albo può, a sua richiesta, essere riammesso quando sono cessate le ragioni che hanno determinato la cancellazione.
      2. Se la cancellazione dall'albo è avvenuta a seguito di condanna penale, la domanda di nuova iscrizione può essere proposta quando si è ottenuta la riabilitazione.

Art. 12.
(Obbligo di deposito e comunicazione).

      1. Una copia dell'albo deve essere depositata ogni anno entro il mese di gennaio, a cura dei consigli regionali dell'ordine, presso la cancelleria del procuratore della Repubblica presso il tribunale nella cui circoscrizione ha sede il consiglio dell'ordine nonché presso la segreteria del Consiglio nazionale dell'ordine e presso il Ministero della giustizia.
      2. Ogni nuova iscrizione o cancellazione deve essere comunicata entro due mesi al Ministero della giustizia e alla cancelleria del procuratore della Repubblica presso il tribunale nella cui circoscrizione ha sede il consiglio regionale dell'ordine nonché al Consiglio nazionale dell'ordine.

Art. 13.
(Procedimento disciplinare).

      1. L'iscritto all'albo che si rende colpevole di abuso nell'esercizio della professione

 

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o che comunque si comporta in modo non conforme alla dignità e al decoro professionale o che compie fatti che compromettono la propria reputazione o la dignità dell'ordine, a seconda della gravità del fatto è sottoposto a procedimento disciplinare.
      2. Il consiglio regionale dell'ordine inizia il procedimento disciplinare d'ufficio o su istanza del procuratore della Repubblica competente per territorio.
      3. Nessuna sanzione disciplinare può essere inflitta senza la notifica all'interessato dell'accusa mossagli, con l'invito a presentarsi, in un termine che non può essere inferiore a un mese, innanzi al consiglio regionale dell'ordine per essere sentito. L'interessato può avvalersi dell'assistenza di un legale.
      4. Le sanzioni disciplinari, pronunciate con decisione motivata, sono notificate entro venti giorni all'interessato e al procuratore della Repubblica competente per territorio.
      5. In caso di irreperibilità, le comunicazioni di cui ai commi 3 e 4 avvengono mediante affissione del provvedimento per dieci giorni nella sede del consiglio regionale dell'ordine e nell'albo pretorio del comune dell'ultima residenza dell'interessato.

Art. 14.
(Sanzioni disciplinari).

      1. Le sanzioni disciplinari che possono essere inflitte all'iscritto da parte del consiglio regionale dell'ordine di appartenenza sono le seguenti:

          a) avvertimento;

          b) censura;

          c) sospensione dall'esercizio professionale per un periodo non superiore ad un anno;

          d) radiazione.

Art. 15.
(Ricorso giurisdizionale).

      1. Avverso le decisioni in materia di iscrizione all'albo, di cancellazione dal medesimo,

 

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di elezione nei consigli regionali dell'ordine e di provvedimenti disciplinari è ammesso il ricorso giurisdizionale.

Art. 16.
(Tutela dei praticanti).

      1. Il professionista delle attività motorie sportive, l'allenatore e preparatore fisico e atletico, lo specialista dell'attività motoria per il benessere, il manager delle attività motorie e sportive hanno l'obbligo di rendere noto per iscritto, al pubblico e alla clientela, la sezione dell'albo presso la quale sono iscritti.
      2. Nei luoghi pubblici e privati di cui all'articolo 1, comma 2, lettere b), c) e d), è vietato lo svolgimento di tutte le attività motorie e sportive, disciplinate dalla presente legge, in assenza di un responsabile di settore scelto tra gli iscritti alla sezione A dell'albo.
      3. Le strutture indicate al comma 2, già operanti alla data di entrata in vigore della presente legge, devono adeguarsi alla disposizione di cui al citato comma 2 entro tre anni dalla medesima data.
      4. I titolari o gli esercenti delle strutture indicate al comma 2 sono obbligati a rendere al comune, prima dell'inizio dell'esercizio dell'attività, per le strutture di nuova istituzione, ed entro il termine di cui al comma 3, per le strutture già operanti, apposita dichiarazione di inizio attività, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui sia attestata l'assunzione da parte della struttura interessata di almeno un responsabile di settore in conformità a quanto previsto al comma 2 del presente articolo.
      5. L'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 comporta, a carico della struttura interessata, la revoca, con

 

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effetto immediato, dei provvedimenti autorizzativi connessi allo svolgimento delle attività motorie e sportive di cui alla presente legge.
      6. Le regioni, le province e i comuni con oltre 5.000 abitanti nonché gli enti e le strutture pubblici che svolgono od organizzano sotto qualunque forma le attività motorie e sportive di cui alla presente legge, o che sovrintendono alle stesse, anche in deroga alle norme in vigore, non possono procedere a nuove assunzioni né bandire nuovi concorsi se non procedono previamente all'assunzione di almeno un iscritto nella sezione A dell'albo da adibire al settore sportivo e motorio.

Art. 17.
(Istituzione dell'ordine professionale dei professionisti delle attività motorie e sportive, degli allenatori e preparatori fisici e atletici, degli specialisti dell'attività motoria per il benessere e dei manager delle attività motorie e sportive).

      1. Gli iscritti all'albo costituiscono l'ordine professionale dei professionisti delle attività motorie e sportive, degli allenatori e preparatori fisici e atletici, degli specialisti dell'attività motoria per il benessere e dei manager delle attività motorie e sportive, di seguito denominato «ordine».
      2. L'ordine si articola nel Consiglio nazionale e nei consigli regionali, secondo i princìpi fissati dalla presente legge.
      3. In ogni regione sono istituiti con legge regionale i consigli regionali dell'ordine.
      4. Ai consigli regionali e al Consiglio nazionale dell'ordine sono attribuiti poteri finalizzati alla realizzazione e alla tutela di interessi generali, nonché ad indirizzare le professioni di cui all'articolo 2 verso fini sociali e alla tutela dei praticanti.

Art. 18.
(Consiglio regionale dell'ordine).

      1. Ciascun consiglio regionale dell'ordine è formato da: sette componenti se il

 

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numero complessivo degli iscritti è inferiore a 100; nove componenti se il numero complessivo degli iscritti è compreso tra 101 e 500; undici componenti se il numero complessivo degli iscritti è compreso tra 501 e 1.500; quindici componenti se il numero complessivo degli iscritti è superiore a 1.500.
      2. La rappresentanza degli iscritti nella sezione A dell'albo è determinata in misura non inferiore al 50 per cento dei componenti del consiglio regionale. La rappresentanza degli iscritti nella sezione B dell'albo è determinata in misura proporzionale alla quota degli iscritti nella medesima sezione rispetto al totale degli iscritti all'albo con la garanzia della presenza di almeno un componente del consiglio regionale appartenente alla sezione B, in base al seguente criterio: la quota di iscritti nella sezione B è data dal numero dei rappresentanti della sezione B moltiplicato per 100 e diviso per il numero totale dei componenti del consiglio, pari alla somma del numero dei rappresentanti della sezione A e di quello dei rappresentanti della sezione B. Gli iscritti all'elenco speciale di cui all'articolo 28 sono rappresentati dai consiglieri eletti tra gli iscritti nelle sezioni A e B dell'albo.
      3. I consiglieri dell'ordine rappresentano tutti i professionisti appartenenti all'albo nonché all'elenco speciale di cui all'articolo 28 e sono eletti dagli iscritti senza distinzione di sezioni o settori di appartenenza.
      4. Il consiglio regionale dura in carica quattro anni dalla data della proclamazione. Ciascun componente non è eleggibile per più di due mandati consecutivi.
      5. Ciascun consiglio regionale elegge al proprio interno un presidente, un segretario e un tesoriere. Il presidente ha la funzione di rappresentanza dell'ordine di cui convoca e presiede l'assemblea. Il presidente deve convocare l'assemblea quando ne è richiesto dalla maggioranza dei componenti del consiglio ovvero da un quarto degli iscritti all'albo.
 

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Art. 19.
(Funzioni del consiglio regionale
dell'ordine).

      1. Il consiglio regionale dell'ordine esercita le seguenti funzioni:

          a) elegge, al suo interno, entro un mese dalla sua costituzione, il presidente, il vicepresidente, il segretario e il tesoriere;

          b) conferisce eventuali incarichi ai consiglieri, ove necessario;

          c) provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell'ordine, cura il patrimonio mobiliare e immobiliare dell'ordine e provvede alla compilazione annuale del bilancio preventivo e del conto consuntivo che propone all'approvazione dell'assemblea;

          d) cura l'osservanza delle leggi e delle disposizioni concernenti la professione;

          e) cura la tenuta dell'albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni;

          f) provvede alla trasmissione di copia dell'albo e degli aggiornamenti annuali al Ministero della giustizia, nonché al procuratore della Repubblica presso il tribunale nella cui circoscrizione ha sede il consiglio regionale dell'ordine;

          g) designa, a richiesta, i rappresentanti dell'ordine negli enti e nelle commissioni a livello regionale o provinciale, ove richiesti;

          h) vigila per la tutela del titolo professionale e svolge le attività dirette a impedire l'esercizio abusivo della professione;

          i) adotta i provvedimenti disciplinari previsti dall'articolo 14;

          l) emana il regolamento interno, destinato al funzionamento dell'ordine, tenuto conto delle norme sul funzionamento adottate ai sensi dell'articolo 21;

          m) determina i contributi annuali degli iscritti per la copertura delle spese di

 

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funzionamento e provvede agli adempimenti per la riscossione degli stessi;

          n) su indicazione del Consiglio nazionale dell'ordine, promuove e organizza annualmente uno o più corsi di formazione professionale, in collaborazione con l'università e con il CONI, per gli iscritti all'albo;

          o) comunica preventivamente al Ministro dell'università e della ricerca, che fornisce le indicazioni e gli orientamenti intesi a dare omogeneità a tali iniziative, l'effettuazione dei corsi di cui alla lettera n) nonché i relativi programmi;

          p) esercita ogni altra funzione non espressamente attribuita al Consiglio nazionale dell'ordine.

Art. 20.
(Funzioni del presidente del consiglio
regionale dell'ordine).

      1. Il presidente del consiglio regionale dell'ordine, eletto ai sensi dell'articolo 18, comma 5, deve essere iscritto alla sezione A dell'albo ed è rieleggibile.
      2. Il presidente ha la rappresentanza dell'ordine, di cui convoca e presiede il consiglio e l'assemblea, ed esercita le funzioni conferitegli dalla presente legge, da altre disposizioni normative ovvero dal consiglio regionale dell'ordine.
      3. Il presidente è tenuto a convocare l'assemblea quando la maggioranza dei componenti del consiglio regionale dell'ordine ovvero un quarto degli iscritti all'albo lo richiede.
      4. Il presidente rilascia i certificati e le attestazioni relativi agli iscritti.

Art. 21.
(Disciplina del funzionamento delle elezioni dei consigli regionali dell'ordine).

      1. Le regioni stabiliscono le norme relative alla disciplina del funzionamento e delle elezioni dei consigli regionali del

 

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l'ordine assicurando la partecipazione democratica di tutti gli iscritti all'albo.

Art. 22.
(Consiglio nazionale dell'ordine).

      l. Il Consiglio nazionale dell'ordine ha sede in Roma ed è costituito da quindici componenti, che restano in carica cinque anni, ripartiti tra gli iscritti nella sezione A e nella sezione B dell'albo.
      2. I consiglieri del Consiglio nazionale rappresentano istituzionalmente tutti i professionisti iscritti negli albi tenuti dagli ordini regionali, sono eletti senza distinzione riguardo alle sezioni o settori di appartenenza e sono rieleggibili.
      3. Le cariche di consigliere nazionale e di consigliere regionale sono incompatibili.
      4. Il Consiglio nazionale elegge nel proprio seno un presidente tra i componenti iscritti nella sezione A dell'albo.
      5. Al presidente del Consiglio nazionale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 20, commi 2 e 3.

Art. 23.
(Funzioni del Consiglio nazionale
dell'ordine).

      1. Il Consiglio nazionale dell'ordine esercita le seguenti funzioni:

          a) emana il regolamento interno, destinato al funzionamento dell'ordine, tenuto conto delle norme adottate ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera a);

          b) ferme restando le attribuzioni dei consigli regionali dell'ordine per la gestione a livello regionale, provvede alla ordinaria e alla straordinaria amministrazione dell'ordine, cura il patrimonio mobiliare e immobiliare dell'ordine e provvede alla compilazione annuale del bilancio preventivo e del conto consuntivo;

          c) predispone, entro un anno dalla sua prima elezione, il codice deontologico, vincolante per tutti gli iscritti, al quale è

 

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assoggettato l'esercizio professionale sia quando è reso senza vincolo di subordinazione sia quando è regolato sulla base di rapporti di lavoro dipendente, pubblico e privato, al fine di garantire il corretto esercizio dell'attività professionale, secondo i princìpi dettati ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera b). Provvede, ove necessario, all'aggiornamento del codice deontologico;

          d) cura l'osservanza delle leggi e delle disposizioni concernenti la professione relativamente alle questioni di rilevanza nazionale;

          e) designa, a richiesta, i rappresentanti dell'ordine negli enti e nelle commissioni a livello nazionale, ove richiesti;

          f) esprime pareri, su richiesta degli enti pubblici ovvero di propria iniziativa, anche sulla qualificazione di istituzioni non pubbliche per la formazione professionale;

          g) esercita funzioni di vigilanza, indirizzo e coordinamento degli ordini regionali e adotta atti sostitutivi in caso di inerzia dei medesimi ordini;

          h) adotta, entro un anno dalla sua prima elezione, il codice di autoregolamentazione per l'astensione collettiva dall'esercizio della professione, ai sensi dell'articolo 2-bis della legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni;

          i) propone le tabelle minime e massime delle tariffe professionali degli onorari e delle indennità, tenendo conto dei princìpi fissati ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera b), e i criteri per il rimborso delle spese, da approvare con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro della giustizia;

          l) determina e provvede alla riscossione del contributo annuale degli iscritti all'albo per la copertura delle spese relative all'esercizio delle funzioni di cui al presente comma. Determina le tasse da corrispondere dagli iscritti all'albo per il rilascio dei certificati e dei pareri sulla liquidazione degli onorari. I contributi e le tasse devono essere contenuti nei limiti

 

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necessari per coprire le spese per una regolare gestione dell'ordine;

          m) redige i regolamenti interni per gli affari di sua competenza;

          n) indica e coordina le attività dei consigli regionali dell'ordine per la formazione e l'aggiornamento professionale degli iscritti all'ordine.

Art. 24.
(Disciplina del funzionamento e delle elezioni del Consiglio nazionale dell'ordine e definizione dei princìpi relativi alle tariffe e alla deontologia professionale).

      1. Il Governo è autorizzato ad emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento per definire:

          a) le norme relative alla disciplina del funzionamento e delle elezioni del Consiglio nazionale dell'ordine, assicurando che alle elezioni si proceda presso ciascun consiglio regionale;

          b) i princìpi relativi alle tariffe e alla deontologia professionale.

Art. 25.
(Collegio dei revisori dei conti).

      1. Il Consiglio nazionale dell'ordine e ciascun consiglio regionale dell'ordine hanno un collegio dei revisori dei conti, costituito da tre componenti, che controlla la gestione dei fondi e verifica i bilanci predisposti dal rispettivo consiglio, riferendone all'assemblea.

Art. 26.
(Vigilanza del Ministro della giustizia).

      1. Il Ministro della giustizia esercita la vigilanza sull'ordine.

 

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Art. 27.
(Norme transitorie).

      1. In via transitoria, in fase di prima attuazione della presente legge ed entro un mese dalla data della sua entrata in vigore, ciascun presidente di giunta regionale nomina un commissario straordinario che provvede ai sensi e per gli effetti delle norme transitorie di cui alla presente legge.
      2. Il commissario straordinario di cui al comma 1, entro un mese dalla pubblicazione dei risultati della prima sessione degli esami di Stato di cui agli articoli 5 e 6, provvede alla prima formazione dell'albo, in cui iscrive tutti i soggetti che hanno presentato domanda di iscrizione e che sono in possesso dei requisiti di cui all'articolo 8.
      3. Il commissario straordinario provvede alla tenuta dell'albo fino all'insediamento del consiglio regionale dell'ordine.
      4. Il commissario straordinario, entro un mese dalla formazione dell'albo, indìce le elezioni, cui partecipano tutti gli iscritti all'albo, per la nomina dei componenti del consiglio regionale dell'ordine, che restano in carica per due anni e provvedono alla costituzione del Consiglio nazionale dell'ordine in base alle norme emanate ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera a); le nuove elezioni si svolgono secondo le norme emanate ai sensi dell'articolo 21.
      5. Il commissario straordinario, per procedere alle elezioni di cui al comma 4, provvede a nominare un presidente di seggio, un vicepresidente, due scrutatori e un segretario, scegliendoli tra funzionari della pubblica amministrazione.

Art. 28.
(Istituzione di un elenco
ad esaurimento allegato all'albo).

      1. È istituito un elenco ad esaurimento allegato all'albo, distinto in tre sezioni, alle quali possono chiedere di essere iscritti

 

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coloro che sostengono con esito favorevole la sessione speciale di esami di Stato prevista dall'articolo 27.
      2. Possono essere iscritti nell'elenco ad esaurimento rispettivamente: a) nella sezione 1: i soggetti che sono in possesso del titolo di maestro di sport; b) nella sezione 2: i tecnici sportivi del sistema di formazione del CONI; c) nella sezione 3: i soggetti che, sprovvisti di diploma di laurea o altro titolo equipollente, sono in possesso di diploma di istruzione secondaria e documentano di avere prestato attività lavorativa nella qualità di istruttore per almeno cinque anni nelle strutture o negli impianti di cui all'articolo 1, comma 2. La partecipazione alla sessione speciale di esame di Stato è subordinata al superamento di specifico corso di formazione post-secondaria, istituito e gestito dagli atenei del territorio.

      3. Gli iscritti nell'elenco ad esaurimento, sezioni 1 e 2, possono esercitare le attività indicate all'articolo 4, comma 4, lettere a), b) e c), esclusivamente nelle palestre, negli impianti sportivi e nelle strutture in cui sono svolte attività sportive disciplinate dalle federazioni sportive nazionali e dagli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, purché supervisionati da personale iscritto all'albo, sezioni A e B, e limitatamente alla disciplina sportiva per la quale hanno conseguito la qualifica tecnica.
      4. Gli iscritti nell'elenco ad esaurimento, sezione 3, possono esercitare le attività indicate all'articolo 4, comma 4, lettere a), b) e c), esclusivamente in funzione di coadiutori del personale iscritto all'albo, sezioni A e B.
      5. Per l'iscrizione nell'elenco ad esaurimento, oltre al superamento della sessione speciale di esami di Stato di cui all'articolo 27, è necessario il possesso dei requisiti di cui all'articolo 8, comma 1, lettere a), b), c) ed e).
      6. L'iscrizione nell'elenco ad esaurimento dà diritto a fare parte del consiglio regionale dell'ordine e del Consiglio nazionale dell'ordine, ma non dà diritto all'elettorato passivo nei medesimi consi

 

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gli dell'ordine. L'iscritto nell'elenco ad esaurimento allegato all'albo non può fregiarsi del titolo di professionista delle attività motorie e sportive, di allenatore e preparatore fisico e atletico, di specialista dell'attività motoria per il benessere o di manager delle attività motorie e sportive.

Art. 29.
(Sessione speciale di esami di Stato).

      1. In fase di prima applicazione della presente legge si tiene una sessione speciale di esami di Stato per titoli riservata ai soggetti indicati all'articolo 28, comma 2, lettere a), b) e c).
      2. Il Consiglio nazionale dell'ordine valuta i titoli necessari da esibire per la iscrizione nelle tre sezioni dell'elenco ad esaurimento allegato all'albo.

Art. 30.
(Copertura finanziaria).

      1. Tutte le spese derivanti dall'attuazione della presente legge sono finanziate con i contributi versati dagli iscritti ai consigli dell'ordine e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Art. 31.
(Rapporti con la legislazione regionale).

      1. Le disposizioni della presente legge costituiscono princìpi generali dell'ordinamento in materia di professioni intellettuali e pertanto non possono essere derogate o modificate dalle leggi regionali adottate ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, in sede di esercizio della potestà legislativa concorrente.
      2. Alle finalità di cui alla presente legge provvedono, per il rispettivo territorio, le regioni a statuto speciale e le province

 

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autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi delle competenze alle stesse attribuite dagli statuti e dalle relative norme di attuazione, anche con riferimento alle disposizioni del titolo V della parte seconda della Costituzione, per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite.
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