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PDL 1386

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1386


 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

LUCÀ, BAFILE, BOFFA, BRANDOLINI, BUCCHINO, BUGLIO, BURTONE, CARBONELLA, CASTAGNETTI, CIALENTE, CODURELLI, CRISCI, D'ANTONA, DE BRASI, DELBONO, DI GIROLAMO, FASCIANI, FEDI, FILIPPESCHI, FRANCI, FRIGATO, GIULIETTI, GRASSI, LAGANÀ FORTUGNO, LARATTA, LENZI, LO MONTE, LUCCHESE, MARIANI, GIORGIO MERLO, MIGLIOLI, NARDUCCI, OTTONE, PALOMBA, PEDULLI, PELLEGRINO, PINOTTI, QUARTIANI, RAITI, RAMPI, RIGONI, RUGGERI, SAMPERI, SANNA, SCHIRRU, SQUEGLIA, VANNUCCI, VILLARI, ZANOTTI

Modifiche alla legge 11 agosto 1991, n. 266,
in materia di organizzazioni di volontariato

Presentata il 14 luglio 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - È passato oltre un decennio dall'approvazione della legge quadro sul volontariato, legge 11 agosto 1991, n. 266. Sono stati anni importanti, sia sul piano della evoluzione legislativa che su quello dello sviluppo del volontariato e, nell'insieme, di tutto il Terzo settore.
      Il volontariato ha anticipato ed è alla base di questo processo. Infatti, la legge n. 266 del 1991 è stata il provvedimento iniziale di un lungo percorso legislativo, che ha visto successivamente l'approvazione della legge n. 381 del 1991 sulla cooperazione sociale, il decreto legislativo n. 460 del 1997 sulle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), la legge n. 383 del 2000 sull'associazionismo di promozione sociale, la legge n. 152 del 2001 sui patronati, l'aggiornamento della normativa sulla cooperazione internazionale e la protezione civile. Queste normative hanno sostanzialmente riguardato i soggetti del Terzo settore. Ad esse si sono
 

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aggiunti interventi normativi sui settori di impegno: la tutela dell'infanzia e dell'adolescenza, le problematiche della disabilità, dell'affidamento e dell'adozione, le politiche per la famiglia, il servizio civile, la tutela dei beni culturali, l'ambito dei servizi sociali con la nuova legge n. 328 del 2000, nota come «riforma dell'assistenza». In ultimo è ancora da richiamare la importante modifica del titolo V della parte seconda della Costituzione, che impegna Stato, regioni, città metropolitane, province e comuni a favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.
      Questo principio, che ha integrato il preesistente valore del libero pluralismo sociale di cui all'articolo 2 della Costituzione, tante volte richiamato dalla giurisprudenza costituzionale relativa agli organismi del volontariato, riafferma, con sufficiente chiarezza, la necessità che tutti i livelli istituzionali non solo devono rispettare, ma devono lasciare spazi adeguati alle forme espressive della libera vitalità sociale che operino nell'interesse generale. Da più parti, dopo l'approvazione di queste modifiche costituzionali, si è posto il problema della competenza a legiferare da parte dello Stato in materia di volontariato. Da un'attenta lettura del nuovo testo dell'articolo 117 della Costituzione appare chiaro che spetti in via esclusiva alla legge statale la competenza in tema di «ordinamento civile», espressione che notoriamente ricomprende anche il potere di definire la disciplina giuridica delle diverse figure soggettive operanti nei diversi settori. «Ciò significa in concreto - come ha ricordato il costituzionalista Ugo De Siervo - che in tema di ordinamento degli organismi di volontariato non solo resta pienamente in vigore la legge esistente, ma che ogni futura (ed opportuna) modificazione di questa spetterà solo al legislatore nazionale, mentre alle Regioni spetterà porre la disciplina sostanziale ai livelli essenziali delle prestazioni che saranno determinati dal legislatore statale».
      Spetta dunque al Parlamento legiferare in termini generali sulle materie riguardanti lo status del volontariato, anche per garantire il permanere di indicazioni quadro, valide su tutto il territorio nazionale, quali riferimento dell'attività legislativa di competenza delle regioni.
      Dopo quindici anni di applicazione della legge quadro si pone ora il problema di una sua revisione, non solo alla luce delle novità legislative di questi anni ma anche dello sviluppo del rapporto tra organizzazioni di volontariato ed enti pubblici. La legge n. 266 del 1991 ha indubbiamente incrementato tale rapporto ed è cresciuta nel mondo del volontariato la propensione a collaborare con le istituzioni locali e ad inserirsi nell'assetto dei loro servizi. Questa tendenza, tuttavia, ha messo in evidenza la difficoltà di molti soggetti a conciliarsi con la propria funzione creativa, critica e stimolatrice. Il volontariato organizzato, in pratica, si è più spesso ritrovato nel modello di integrazione piuttosto che in quello della partecipazione, con un crescente rischio di «istituzionalizzazione» e di perdita di autonomia. Si pone ora l'esigenza di rilanciare la capacità del volontariato di sostenere una funzione partecipativa.
      La coscienza critica e la volontà di diffusione di alcuni fondamentali valori di riferimento richiamano un'ipotesi di cittadino che sia parte viva ed attiva del tessuto sociale, che partecipi attivamente ai processi della vita pubblica, favorendo la crescita del sistema democratico. Ed è proprio in quest'ottica che è necessario potenziare anche un'altra funzione del volontariato, e cioè quella «promozionale», sia per quanto concerne la tutela dei diritti, che per sostenere la capacità di autorganizzazione solidale delle persone.
      Il sostegno alla partecipazione può servire a tutti come strumento per lavorare affinché la democrazia non venga ridotta a puro principio di maggioranza né, tantomeno, a mezzo di regolazione dei conflitti economici a favore dei più forti.
      Queste considerazioni non possono che condurci ad una visione «dinamica» del domani del volontariato: ri-progettare significa
 

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pensare alla costruzione di qualcosa di ancora migliore da costruire sulle fondamenta già esistenti. Ed è proprio in questa prospettiva che si innesta la necessità di modificare e integrare la legge n. 266 del 1991, per introdurre alcune innovazioni che l'evoluzione e il maturare dei tempi, nonché l'esperienza reale, possono suggerire.
      Il volontariato non può rinunciare all'impegno di promuovere una nuova cultura della cittadinanza e della partecipazione, di sostenere i diritti dei gruppi sociali svantaggiati, di sperimentare nuove forme di intervento dove l'impiego di risorse economiche risulta limitato.
      Monsignor Nervo aveva parlato di «coscienza critica per le istituzioni» nella formulazione delle leggi, nella loro attuazione e nel funzionamento dei servizi. A questa funzione critica il volontariato non intende rinunciare, anche se talvolta riceve dalle amministrazioni pubbliche le responsabilità di gestire servizi alla persona, per mantenere quegli spazi di libertà e di autonomia necessari per esercitare il ruolo di coscienza civile e di stimolo alle istituzioni. È quanto era emerso anche dal dibattito avviato nell'anno 2002 dalle organizzazioni del volontariato che si ritrovavano nella Conferenza permanente dei presidenti delle associazioni e federazioni nazionali di volontariato - CONVOL, nel Forum permanente del Terzo settore, nel Centro nazionale per il volontariato, insieme con il Collegamento nazionale dei centri di servizio per il volontariato, che aveva fatto emergere non solo una forte spinta per la revisione della legge n. 266 del 1991, ma anche una rivendicazione esplicita della soggettività promozionale e politica del volontariato, originale e distinta rispetto anche alle altre forme di presenza nell'ambito del Terzo settore.
      Nel documento approvato da quelle organizzazioni in vista della Assemblea «Essere volontari oggi», tenutasi a Roma il 20 aprile 2002, si richiamava, infatti, l'esigenza di «riflettere sulla soggettività politica riconosciuta al volontariato e sul chiaro favore che la legislazione sociale dell'ultimo decennio, almeno sulla carta, continua a riservargli: patrimonio giuridico, politico e culturale che ogni tentativo di riforma della legge 266 del 1991 deve recepire e sviluppare.
      In questo senso, il pericolo è che le affermazioni di principio e le dichiarazioni di intenti siano invece offuscate ed obliterate dalla parificazione normativa del volontariato agli altri enti del privato sociale (cooperative sociali, associazioni di promozione sociale) che di fatto verrebbe incentivata dall'accoglimento delle istanze di disciplina della cosiddetta impresa sociale e da un ipotetico testo unico sul Terzo settore. Al rifiuto di ogni tentativo di omologazione agli altri soggetti con cui condivide la collocazione nel Terzo settore, deve accompagnarsi altresì la consapevolezza della diversità qualitativa del ruolo relazionale che il volontariato è in grado di assolvere nell'attivazione degli interventi di rete».
      Con la presente proposta di legge si raccolgono le principali istanze avanzate dal volontariato in quel convegno, organizzato ai fini della Conferenza nazionale di Arezzo tenutasi l'11-13 ottobre 2002, a partire dalle seguenti premesse:

          a) non c'è bisogno di una nuova legge quadro, ma è sufficiente, per tutelare la specificità del volontariato, integrare la legge n. 266 del 1991;

          b) occorre scartare l'ipotesi di un testo unico sul Terzo settore, proprio per evitare ogni rischio di omologazione o di sovrapposizione del volontariato rispetto agli altri soggetti del privato sociale;

          c) bisogna evitare lo strumento della legge delega per valorizzare appieno la funzione e l'iniziativa parlamentari;

          d) è necessario potenziare la funzione promozionale del volontariato, sia per quanto riguarda la tutela dei diritti, sia per la capacità di autorganizzazione solidale delle persone e di sostegno alla partecipazione.

      Con l'articolo 1, nel confermare il testo originario del medesimo articolo della legge n. 266 del 1991 relativamente al

 

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riconoscimento del valore sociale e della funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, si estendono le finalità con riferimento alla «promozione e tutela dei diritti dei cittadini e la collaborazione con le istituzioni alla programmazione delle politiche sociali, sanitarie, ambientali, culturali e quelle inerenti i diritti civili», in coerenza con la legislazione nazionale e regionale prodotta nel corso di questi anni. Si introduce poi un comma aggiuntivo, al fine di segnalare l'obiettivo di «favorire il formarsi di nuove organizzazioni di volontariato» , accanto a quello di «consolidare e rafforzare quelle già esistenti», in un quadro di garanzia del pluralismo e dell'autonomia delle organizzazioni stesse.
      Con l'articolo 2 si conferma il principio della gratuità dell'attività e delle prestazioni del volontario, al quale possono essere rimborsate dall'organizzazione di appartenenza soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata. Si introduce, tuttavia, una maggiore discrezionalità nella definizione delle modalità con le quali l'organizzazione stabilisce i rimborsi. Inoltre si dispone che le somme percepite dal volontario a titolo di rimborso delle spese non costituiscono reddito imponibile.
      Con l'articolo 3 si estende la definizione di organizzazione di volontariato anche al coordinamento o alla federazione di organismi e, analogamente a quanto previsto dalla legge n. 383 del 2000 sulle associazioni di promozione sociale, si definiscono esplicitamente i soggetti che non sono da considerare organizzazioni di volontariato, e che sono: i partiti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni dei datori di lavoro, le associazioni professionali e di categoria, le associazioni di promozione sociale e tutte le associazioni che hanno come finalità la tutela esclusiva di interessi economici degli associati.
      Alla lettera f) del comma 3 novellato si conferma il principio della gratuità delle cariche associative e delle prestazioni fornite dagli aderenti, ma si introduce, per il solo responsabile di organizzazioni iscritte nel registro di cui all'articolo 5-bis, la possibilità di una deroga, motivata dalla gravosità dei compiti di direzione di una organizzazione presente e operante su tutto il territorio nazionale, che può comportare l'astensione dal lavoro e la disponibilità a tempo pieno del responsabile.
      Con l'articolo 4 viene modificato l'articolo 5 della legge n. 266 del 1991, introducendo per le organizzazioni di volontariato la possibilità di fruire dei proventi «derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi» e di «ogni altra entrata finalizzata al raggiungimento degli scopi e compatibile con le finalità» della legge.
      L'articolo 5 del provvedimento introduce l'articolo 5-bis della legge n. 266 del 1991, per mezzo del quale si istituisce, presso il Ministero della solidarietà sociale, il registro delle organizzazioni di volontariato a carattere nazionale, presenti in almeno cinque regioni e in almeno venti province. L'iscrizione nel registro rappresenta condizione necessaria per stipulare le convenzioni e per usufruire dei benefìci previsti dalla legge statale e dalle leggi regionali.
      L'articolo 6 prevede che il Ministro della solidarietà sociale e le regioni compiano controlli periodici volti a verificare che le organizzazioni di volontariato rispondano ai requisiti richiesti per permanere nei rispettivi registri.
      L'articolo 7 stabilisce che le convenzioni stipulate con gli enti pubblici devono prevedere forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità che garantiscano il coinvolgimento degli utenti, in una logica di responsabilizzazione dei destinatari delle attività di volontariato.
      Con l'articolo 8 viene introdotto nel testo in vigore della legge n. 266 del 1991, l'articolo 8-bis, in materia di tributi locali, che prevede per gli enti locali la possibilità di ridurre i tributi che rientrano nella loro competenza nei confronti delle organizzazioni di volontariato.
      Con l'articolo 10 è introdotto l'articolo 9-bis, che prevede, per le organizzazioni di volontariato, l'erogazione di benefìci in
 

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materia di lavoro, attraverso forme di flessibilità dell'orario e nuove forme di organizzazione del lavoro stesso. Con il comma 1, ad esempio, l'articolo in questione prevede la possibilità, per quanti fanno parte delle organizzazioni di volontariato, di usufruire di forme di flessibilità dell'orario, quali part-time reversibile, telelavoro e lavoro a domicilio, flessibilità sui turni (sempre secondo la disciplina prevista dai contratti o dagli accordi collettivi) e di organizzazione del lavoro per poter espletare le attività previste dalle convenzioni con gli enti pubblici.
      Con l'articolo 13 si prevede l'introduzione dell'articolo 11-bis, che permette alle organizzazioni di volontariato l'accesso alla comunicazione sociale radiotelevisiva, su segnalazione dell'Osservatorio nazionale per il volontariato, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.
      L'articolo 12 della legge n. 266 del 1991 viene interamente sostituito dall'articolo 14 della presente proposta di legge, e reca una pressoché totale ridefinizione dell'Osservatorio nazionale per il volontariato sia per quanto concerne la composizione che per le sue attribuzioni: esso, tra le altre funzioni, assume il compito di promuovere il coordinamento delle politiche di sviluppo delle attività di volontariato e di promozione sociale, esprime pareri e formula proposte riguardo alle normative sul volontariato in Italia e all'estero, e pubblica un rapporto biennale sullo stato complessivo del fenomeno e sullo stato di attuazione delle normative nazionali e regionali.
      Con l'articolo 15 viene introdotto l'articolo 12-bis, volto all'istituzione, presso il Ministero della solidarietà sociale, di un Fondo nazionale, finalizzato a sostenere le iniziative e i progetti delle organizzazioni di volontariato, con una dotazione pari a 10 milioni di euro.
      L'articolo 18, con l'introduzione dell'articolo 15-bis, si propone di attuare un deciso ampliamento delle competenze e del campo di azione dei centri di servizio per il volontariato che, finanziati dalle fondazioni, potranno sostenere l'attività del volontariato con servizi di formazione, di consulenza tecnica e fiscale nonché di sostegno generalizzato delle attività.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge 11 agosto 1991, n. 266, di seguito denominata «legge n. 266 del 1991», è sostituito dal seguente:

      «1. La Repubblica riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone l'autonomia e ne favorisce l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile, culturale, di promozione e di tutela dei diritti dei cittadini, nonché la collaborazione con le istituzioni alla programmazione delle politiche sociali, sanitarie, ambientali, culturali e quelle inerenti ai diritti civili».

      2. All'articolo 1 della legge n. 266 del 1991 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «2-bis. La presente legge ha, altresì, lo scopo di favorire il formarsi di nuove organizzazioni di volontariato e di consolidare quelle già esistenti, che rispondano agli obiettivi di cui al presente articolo».

Art. 2.

      1. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge n. 266 del 1991 è sostituito dal seguente:

      «1. Ai fini della presente legge per attività di volontariato deve intendersi quelle prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto e per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, comma 1».

 

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      2. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge n. 266 del 1991 è sostituito dal seguente:

      «2. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'organizzazione di appartenenza le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti e con modalità preventivamente stabiliti dalle organizzazioni stesse. Le somme percepite dal volontario a titolo di rimborso delle spese non valgono a costituire reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito».

Art. 3.

      1. All'articolo 3 della legge n. 266 del 1991 sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, dopo le parole: «ogni organismo» sono inserite le seguenti: «, coordinamento o federazione di organismi»;

          b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

      «2-bis. Non sono considerati organizzazioni di volontariato, ai fini e per gli effetti della presente legge, i partiti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni dei datori di lavoro, le associazioni professionali di categoria, le associazioni di promozione sociale e tutte le associazioni che hanno come finalità la tutela esclusiva di interessi economici degli associati»;

          c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

      «3. Le organizzazioni di volontariato si costituiscono con atto scritto nel quale, in particolare, deve essere indicata la sede legale. Nell'atto costitutivo o nello statuto, oltre a quanto disposto dal codice civile per le diverse forme giuridiche che l'organizzazione assume, devono essere espressamente previsti:

          a) la denominazione;

          b) l'oggetto sociale;

 

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          c) l'assenza di fini di lucro;

          d) l'attribuzione della rappresentanza legale;

          e) le norme sull'ordinamento interno ispirato a princìpi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli aderenti, con la previsione dell'elettività delle cariche associative;

          f) la gratuità delle cariche associative e delle prestazioni fornite dagli aderenti. Per il responsabile di organizzazioni di carattere nazionale, iscritte nel registro di cui all'articolo 5-bis, l'atto costitutivo o lo statuto possono prevedere una deroga alla presente lettera;

          g) i criteri per l'ammissione e l'esclusione degli aderenti nonché i loro obblighi e diritti;

          h) la redazione del bilancio, nonché le modalità di approvazione dello stesso da parte dell'assemblea degli aderenti;

          i) le modalità di scioglimento dell'organizzazione».

Art. 4.

      1. All'articolo 5 della legge n. 266 del 1991 sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, lettera a), sono premesse le seguenti parole: «quote e»;

          b) al comma 1, lettera c), dopo le parole: «contributi dello Stato» sono inserite le seguenti: «, delle regioni, degli enti locali,»;

          c) al comma 1, lettera d), dopo la parola: «contributi» sono inserite le seguenti: «dell'Unione europea e»;

          d) al comma 1, lettera f), la parola: «rimborsi» è sostituita dalla seguente: «entrate»;

          e) al comma 1, dopo la lettera g), sono aggiunte le seguenti:

              «g-bis) rendite derivanti da patrimoni;

 

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              g-ter) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;

              g-quater) ogni altra entrata finalizzata al raggiungimento degli scopi e compatibile con le finalità di cui agli articoli 1 e 2»;

          f) i commi 2 e 3 sono abrogati;

          g) al comma 4, le parole: «o analogo» sono soppresse.

Art. 5.

      1. Dopo l'articolo 5 della legge n. 266 del 1991, come modificato dall'articolo 4 della presente legge è inserito il seguente:

      «Art. 5-bis. - (Registro delle organizzazioni di volontariato a carattere nazionale). - 1. È istituito, presso il Ministero della solidarietà sociale, il registro delle organizzazioni di volontariato a carattere nazionale, al quale possono iscriversi, ai fini dell'applicazione della presente legge, le organizzazioni di volontariato a carattere nazionale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3.
      2. Per organizzazioni di volontariato, coordinamenti o federazioni di organismi di volontariato a carattere nazionale si intendono quelli che svolgono attività e sono presenti in almeno cinque regioni e in almeno venti province del territorio nazionale.

      3. L'iscrizione nel registro delle organizzazioni di volontariato a carattere nazionale comporta il diritto di automatica iscrizione nel registro medesimo dei relativi livelli di organizzazione territoriale.
      4. Il Ministro della solidarietà sociale adotta, con proprio decreto, un apposito regolamento che disciplina i procedimenti per l'iscrizione e la cancellazione nel registro di cui al presente articolo, nonché per la revisione periodica dello stesso, in conformità alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
      5. Il regolamento di cui al comma 4 stabilisce, altresì, i termini per la conclusione

 

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dei procedimenti ivi previsti nonché, decorsi inutilmente tali termini, che l'iscrizione si intenda comunque assentita.
      6. L'iscrizione nel registro di cui al presente articolo è condizione necessaria per stipulare le convenzioni e per usufruire dei benefìci previsti dalla presente legge e dalle leggi regionali vigenti in materia.
      7. Avverso i provvedimenti di rifiuto di iscrizione e di cancellazione nel registro di cui al presente articolo, è ammesso ricorso in via amministrativa al Ministro della solidarietà sociale, che decide previa acquisizione del parere vincolante dell'Osservatorio nazionale di cui all'articolo 12. Avverso i medesimi provvedimenti, è ammesso, in ogni caso, entro due mesi, ricorso al tribunale amministrativo regionale che decide, in camera di consiglio, entro un mese dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, sentiti i difensori delle parti che ne abbiano fatto richiesta. La decisione del tribunale è appellabile, entro un mese dalla sua notifica, al Consiglio di Stato, il quale decide con le stesse modalità entro due mesi».

      2. Il regolamento di cui al comma 4 dell'articolo 5-bis della legge n. 266 del 1991, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è adottato entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 6.

      1. All'articolo 6 della legge n. 266 del 1991 sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, le parole: «registri generali delle organizzazioni di volontariato» sono sostituite dalle seguenti: «registri regionali e provinciali delle organizzazioni di volontariato non a carattere nazionale»;

          b) al comma 2, le parole: «secondo le disposizioni di cui, rispettivamente, agli articoli 7 e 8» sono sostituite dalle seguenti:

 

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«nonché di ogni altro tipo di beneficio previsto dalla legislazione vigente in materia»;

          c) al comma 6 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il Ministro della solidarietà sociale invia ogni anno alle regioni e alle province autonome copia aggiornata del registro di cui all'articolo 5-bis. Il Ministero della solidarietà sociale e le regioni, ciascuno per le proprie competenze, svolgono periodicamente i controlli necessari alla verifica dei requisiti per il permanere delle organizzazioni di volontariato nei rispettivi registri».

Art. 7.

      1. All'articolo 7 della legge n. 266 del 1991 sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, le parole: «nei registri di cui all'articolo 6» sono sostituite dalle seguenti: «nei registri di cui agli articoli 5-bis e 6»;

          b) al comma 2, dopo le parole: «forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità» sono inserite le seguenti: «, che garantiscano il coinvolgimento degli utenti,».

Art. 8.

      1. Dopo l'articolo 8 della legge n. 266 del 1991 è inserito il seguente:

      «Art. 8-bis. - (Tributi locali). - 1. Gli enti locali possono deliberare riduzioni su tributi di propria competenza per le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui agli articoli 5-bis e 6 della presente legge, ad esclusione degli enti che si trovano in condizioni di dissesto ai sensi dell'articolo 244 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

 

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Art. 9.

      1. All'articolo 9, comma 1, della legge n. 266 del 1991, le parole: «nei registri di cui all'articolo 6» sono sostituite dalle seguenti: «nei registri di cui agli articoli 5-bis e 6».

Art. 10.

      1. Dopo l'articolo 9 della legge n. 266 del 1991, come modificato dall'articolo 9 della presente legge, è inserito il seguente:

      «Art. 9-bis. - (Benefìci in materia di lavoro). - 1. I lavoratori che fanno parte di organizzazioni iscritte nei registri di cui agli articoli 5-bis e 6 della presente legge e di associazioni di promozione sociale, di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, per poter espletare l'attività prevista da convenzioni stipulate con enti pubblici, hanno diritto di usufruire, compatibilmente con l'organizzazione aziendale o dell'amministrazione di appartenenza, di forme di flessibilità dell'orario e dell'organizzazione del lavoro, secondo la disciplina prevista dai contratti o dagli accordi collettivi, quali part time reversibile, telelavoro e lavoro a domicilio, orario flessibile, flessibilità sui turni, orario concentrato.
      2. A un rappresentante per ogni organizzazione di volontariato iscritta nel registro di cui all'articolo 5-bis della presente legge e per ogni associazione di promozione sociale iscritta nel registro di cui al comma 1 dell'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, che ricopre, secondo lo statuto, cariche dirigenziali elettive di carattere nazionale e che per l'espletamento dei compiti di istituto è costretto alla sospensione dell'esercizio dell'attività lavorativa, è riconosciuto, a richiesta, il collocamento in aspettativa non retribuita, per la durata del mandato.
      3. I periodi di aspettativa di cui al comma 2 sono considerati utili ai fini del riconoscimento di ogni prestazione connessa alla copertura assicurativa obbligatoria e, in particolare, del diritto e della

 

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misura della pensione a carico del fondo previdenziale di appartenenza, ivi comprese le gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi, qualora questi sospendano l'esercizio della loro attività per la durata del mandato.
      4. L'accertamento delle condizioni e dei requisiti per l'accesso ai benefìci di cui al presente articolo è demandato agli enti previdenziali, ai quali è inviata copia dell'istanza iniziale trasmessa al datore di lavoro. Verificata la regolarità del diritto all'aspettativa o alla sospensione dell'attività, l'ente previdenziale provvede all'accredito della contribuzione figurativa correlata alla retribuzione della categoria e alla qualifica professionale posseduta, di volta in volta adeguata in relazione alla dinamica salariale e di carriera, previa acquisizione di idonea documentazione. È prevista la possibilità di accredito ad integrazione, ai sensi del comma 5 dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564».

      2. L'articolo 19 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, è abrogato».

Art. 11.

      1. All'articolo 10 della legge n. 266 del 1991 sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

              «1. Le leggi regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano concorrono alla promozione e favoriscono lo sviluppo delle organizzazioni di volontariato, salvaguardandone l'autonomia di organizzazione e di iniziativa»;

          b) al comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

          «b) le forme di partecipazione delle organizzazioni iscritte nei registri di cui agli articoli 5-bis e 6 alla programmazione e alla realizzazione concreta degli interventi e dei servizi nei settori in cui esse operano»;

 

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          c) al comma 2, lettera f), le parole: «iscritte nei registri di cui all'articolo 6» sono sostituite dalle seguenti: «iscritte nei registri di cui agli articoli 5-bis e 6».

Art. 12.

      1. All'articolo 11, comma 1, della legge n. 266 del 1991, le parole: «iscritte nei registri di cui all'articolo 6» sono sostituite dalle seguenti: «iscritte nei registri di cui agli articoli 5-bis e 6».

Art. 13.

      1. Dopo l'articolo 11 della legge n. 266 del 1991, come modificato dall'articolo 13 della presente legge, è inserito il seguente:

      «Art. 11-bis. - (Messaggi di utilità sociale). - 1. Ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 giugno 2000, n. 150, la Presidenza del Consiglio dei ministri trasmette alla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo i messaggi di utilità sociale ricevuti dall'Osservatorio nazionale di cui all'articolo 12 della presente legge».

Art. 14.

      1. L'articolo 12 della legge n. 266 del 1991 è sostituito dal seguente:

      «Art. 12. - (Osservatorio nazionale per il volontariato). - 1. Con decreto del Ministro della solidarietà sociale è istituito l'Osservatorio nazionale per il volontariato, di seguito denominato "Osservatorio".
      2. L'Osservatorio è presieduto dal Ministro della solidarietà sociale o da un suo delegato ed è composto da ventiquattro membri, di cui dieci rappresentanti delle organizzazioni a carattere nazionale iscritte nel registro di cui all'articolo 5-bis, dieci rappresentanti delle altre organizzazioni iscritte nei registri di cui all'articolo 6, tre esperti e un rappresentante dei centri di servizio di cui all'articolo 15. Alle sedute dell'organo partecipano, in qualità

 

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di osservatori, tre membri delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale.
      3. L'Osservatorio elegge un vicepresidente, scelto tra i rappresentanti delle organizzazioni di volontariato, dura in carica tre anni e i suoi componenti non possono essere nominati per più di due mandati.
      4. Per lo svolgimento dei suoi compiti l'Osservatorio adotta un apposito regolamento.
      5. L'Osservatorio, che si avvale del personale, dei mezzi e dei servizi messi a disposizione dalla competente direzione generale del Ministero della solidarietà sociale ha in particolare i seguenti compiti:

          a) assiste il Ministro della solidarietà sociale nella tenuta e nell'aggiornamento del registro di cui all'articolo 5-bis;

          b) esprime pareri e formula proposte sulle norme di legge e di regolamento in materia di volontariato;

          c) promuove studi e ricerche sul volontariato in Italia e all'estero;

          d) approva progetti sperimentali elaborati, anche in collaborazione con enti locali, dalle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui agli articoli 5-bis e 6, finalizzati a fronteggiare emergenze sociali e a favorire l'applicazione di metodologie di intervento particolarmente avanzate;

          e) sostiene e promuove, anche con la collaborazione delle regioni e di altri soggetti istituzionali, iniziative di formazione e di aggiornamento per lo svolgimento delle attività delle organizzazioni di volontariato, nonché progetti di informatizzazione e di banche dati nei settori disciplinati dalla presente legge;

          f) pubblica un rapporto biennale sull'andamento del fenomeno e sullo stato di attuazione della legislazione nazionale, regionale e delle province autonome di Trento e di Bolzano vigente in materia di volontariato;

 

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          g) promuove iniziative di informazione e di comunicazione nonché ogni altra iniziativa finalizzata alla circolazione delle notizie attinenti l'attività di volontariato;

          h) stabilisce raccordi con altri organismi istituzionali e soggetti nazionali e degli enti locali che perseguono analoghe finalità, anche allo scopo di promuovere il coordinamento delle politiche di sviluppo delle attività di volontariato e di promozione sociale nella lotta all'esclusione sociale e nella tutela del patrimonio ambientale e culturale. In particolare, l'Osservatorio svolge la sua attività in collaborazione con l'Osservatorio nazionale dell'associazionismo di cui all'articolo 11 della legge 7 dicembre 2000, n. 383;

          i) promuove, con cadenza triennale, una conferenza nazionale del volontariato, alla quale partecipano i soggetti istituzionali, le organizzazioni e gli operatori interessati;

          l) esamina i messaggi di utilità sociale redatti dalle organizzazioni iscritte nei registri di cui agli articoli 5-bis e 6, e li trasmette alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

          m) promuove iniziative volte al monitoraggio e alla verifica del funzionamento dei centri di servizio per il volontariato di cui all'articolo 15.

      6. Per gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo è autorizzata una spesa massima di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007».

Art. 15.

      1. Dopo l'articolo 12 della legge n. 266 del 1991, come modificato dall'articolo 14 della presente legge, è inserito il seguente:

      «Art. 12-bis. - (Fondo nazionale per il volontariato). - 1. È istituito, presso il Ministero della solidarietà sociale, il Fondo nazionale per il volontariato, finalizzato al sostegno delle iniziative e dei

 

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progetti di cui alle lettere d) ed e) del comma 5 dell'articolo 12.
      2. Per il funzionamento del Fondo di cui al comma 1 è autorizzata una spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007, utilizzando una percentuale dell'ammontare complessivo delle vincite dei concorsi pronostici non riscosse dai vincitori».

Art. 16.

      1. All'articolo 13, comma 1, della legge n. 266 del 1991, le parole: «e a quelle connesse con il servizio civile sostitutivo di cui alla legge 15 dicembre 1972, n. 772» sono sostituite dalle seguenti: «e del servizio civile nazionale».

Art. 17.

      1. L'articolo 14 della legge n. 266 del 1991 è sostituito dal seguente:

      «Art. 14. - (Copertura finanziaria). - 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Art. 18.

      1. Dopo l'articolo 15 della legge n. 266 del 1991, è inserito il seguente:

      «Art. 15-bis. - (Centri di servizio per il volontariato). - 1. I centri di servizio per il volontariato, di cui al comma 1 dell'articolo

 

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15, hanno la funzione di sostenere e di qualificare l'attività delle organizzazioni di volontariato, iscritte nei registri di cui agli articoli 5-bis e 6, attraverso la erogazione di servizi di:

          a) formazione;

          b) informazione e documentazione;

          c) collaborazione alla promozione di nuove iniziative di volontariato e consolidamento delle iniziative già in atto;

          d) consulenza tecnica, fiscale e amministrativa;

          e) sostegno alla progettazione, all'avvio e alla realizzazione di specifiche attività e progetti delle organizzazioni di volontariato.

      2. I centri di servizio di cui al comma 1 redigono bilanci preventivi e consultivi e li trasmettono al comitato di gestione competente per territorio e all'Osservatorio.
      3. Al fine di riequilibrare le risorse a disposizione in ciascun ambito regionale, presso il Ministero della solidarietà sociale è istituito il fondo di perequazione nazionale, alimentato da un quinto dei fondi di cui al comma 1 dell'articolo 15.
      4. Con il decreto di cui al comma 3 dell'articolo 15 sono altresì stabilite le modalità di attuazione delle norme di cui al comma 3 del presente articolo».


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