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PDL 626-A

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 626-1090-1441-A



 

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PROPOSTE DI LEGGE

n. 626, d'iniziativa del deputato MAZZONI

Istituzione del difensore civico delle persone private della libertà personale

Presentata il 10 maggio 2006

n. 1090, d'iniziativa dei deputati

MASCIA, FORGIONE, DANIELE FARINA, FRIAS, FRANCO RUSSO

Istituzione del Garante dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale

Presentata il 12 giugno 2006


NOTA: La I Commissione permanente (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), il 6 dicembre 2006, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo unificato delle proposte di legge nn. 626, 1090 e 1441. In pari data la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Per i testi delle proposte di legge si vedano i relativi stampati.
 

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n. 1441, d'iniziativa del deputato BOATO

Istituzione del Garante dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale

Presentata il 21 luglio 2006

(Relatore: MASCIA)
 

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PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

        La II Commissione,

            esaminato il testo unificato delle proposte di legge n. 626 ed abbinate, recante l'istituzione del Garante dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, autorità garante autonoma e indipendente, di seguito denominato «Garante dei diritti»;

            sottolineato che, salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 2, le competenze attribuite dal provvedimento in esame al Garante dei diritti non si sovrappongono a quelle della magistratura di sorveglianza, ma si limitano ad integrarle al fine di garantire una effettiva ed efficace tutela dei diritti dei detenuti, degli internati, nonché dei soggetti sottoposti a custodia cautelare in carcere;

            in relazione ai requisiti richiesti per la scelta dei componenti del Garante dei diritti:

                osservato che l'articolo 2, comma 1, prevede che i componenti del Garante dei diritti debbano essere scelti tra persone che assicurino indipendenza e idoneità alla funzione e che possiedano, anche disgiuntamente, alcuni requisiti come l'esperienza pluriennale nel campo dei diritti umani delle persone detenute o private della libertà personale e la riconosciuta competenza nelle materie giuridiche afferenti alla salvaguardia dei diritti umani;

                sottolineata, in primo luogo, l'indeterminatezza di tali requisiti, che si riferiscono a qualità personali la cui ricorrenza nel caso concreto presuppone una valutazione che prescinde da parametri obiettivi;

                qualora comunque non si ritenga opportuno sostituire i requisiti di cui al comma 1 con requisiti maggiormente determinabili, non si ravvisa l'esigenza di ancorare il requisito dell'esperienza nel campo dei diritti umani alla sola esperienza relativa alle persone detenute o private della libertà personale, come previsto, invece dalla lettera a);

            in riferimento alle competenze attribuite al Garante dei diritti, rilevato che:

                il testo unificato affida alla nuova autorità indipendente il compito di verificare le modalità in concreto con cui è data esecuzione alla custodia dei detenuti, degli internati e dei soggetti sottoposti a custodia cautelare nonché le condizioni di coloro che sono trattenuti nelle camere di sicurezza eventualmente esistenti presso le caserme dell'Arma dei carabinieri, le caserme del Corpo della guardia di finanza ed i commissariati di pubblica sicurezza ovvero degli stranieri trattenuti presso centri di permanenza temporanea e assistenza;

 

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                le competenze attribuite al Garante dei diritti coincidono in parte con quelle che la legge conferisce al magistrato di sorveglianza, il quale, ai sensi del secondo comma dell'articolo 69 dell'ordinamento penitenziario, esercita la vigilanza diretta e di assicurare che l'esecuzione della custodia dei detenuti e dei soggetti sottoposti a custodia cautelare sia attuata in conformità delle leggi e dei regolamenti;

                la scelta di assegnare al Garante dei diritti competenze che la legge già attribuisce al magistrato di sorveglianza rischia di tradursi sostanzialmente in una riduzione della tutela dei diritti dei detenuti e dei soggetti sottoposti a custodia cautelare, quando ciò determini una sottrazione di competenze a danno dell'organo giudiziario (organo terzo appartenente ad un ordine autonomo ed indipendente), come avviene nel caso dell'articolo 10, comma 2, del provvedimento, che modifica l'articolo 35 dell'ordinamento penitenziario, sostituendo il magistrato di sorveglianza con il Garante dei diritti nell'ambito dei soggetti destinatari dei reclami dei detenuti;

                la Corte costituzionale - anche con la sentenza n. 26 del 1999 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli articoli 35 e 69 dell'ordinamento penitenziario nella parte ove non prevedono una tutela giurisdizionale nei confronti degli atti dell'amministrazione penitenziaria lesivi di diritti di coloro che sono sottoposti a restrizione della libertà personale - ha ribadito più volte che il procedimento di reclamo presso il magistrato di sorveglianza costituisce sede idonea alla proposizione della questione incidentale di legittimità costituzionale delle leggi;

                sarebbe più opportuno aggiungere tra gli organi destinatari dei reclami dei detenuti, di cui all'articolo 35 dell'ordinamento penitenziario, il Garante dei diritti, anziché escludervi il magistrato di sorveglianza, per il quale lo strumento del reclamo è direttamente funzionale ai compiti che la legge gli attribuisce;

                osservato che, in riferimento ai poteri attribuiti al Garante dei diritti, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lettera b), questi può prendere visione, previo consenso dell'interessato, degli atti e dei documenti contenuti nel fascicolo della persona privata della libertà, fatta eccezione di quelli coperti da segreto relativi alle indagini ed al procedimento penale, per cui potrebbe essere opportuno conformarsi alla normativa in materia di tutela della privacy, secondo cui il consenso per il trattamento dei dati personali deve essere espresso in forma specifica e documentata per iscritto, ai sensi dell'articolo 23, comma 4, del codice della privacy;

            in relazione ai procedimenti volti a tutelare i soggetti destinatari dell'attività del Garante dei diritti, ai sensi dell'articolo 10, rilevato che:

                l'articolo 11 disciplina il procedimento, attivabile d'ufficio o a seguito di istanze o reclami ritenuti fondati, attraverso il quale il Garante dei diritti tutela i soggetti destinatari della sua attività, ai sensi dell'articolo 10;

 

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                il procedimento di cui sopra si trasforma in procedimento giurisdizionale presso il tribunale di sorveglianza (articolo 12), qualora il Garante dei diritti non riesca ad ottenere dall'Amministrazione la soddisfazione dei diritti o degli interessi dei soggetti da esso tutelati, prevedendo l'articolo 11, comma 5, che questi può richiedere al tribunale di sorveglianza territorialmente competente di annullare l'atto che reputa illegittimo ovvero di ordinare all'amministrazione di tenere il comportamento dovuto;

                l'articolo 12, nel disciplinare il procedimento dinanzi al tribunale di sorveglianza istaurato su ricorso del Garante dei diritti, prevede che alla udienza in camera di consiglio possano parteciparvi anche il difensore dell'internato o del detenuto interessato ai fatti oggetto del ricorso, senza tuttavia consentire anche a questi ultimi di ricorrere per cassazione contro l'ordinanza nel caso in cui abbia partecipato all'udienza l'interessato;

            esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente condizione:

            all'articolo 10, sostituire il comma 2 con il seguente: «2. All'articolo 35, primo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo il numero 2), è inserito il seguente:

      "2-bis) al Garante dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale"»;

        e con le seguenti osservazioni:

            a) all'articolo 2, comma 1, la Commissione di merito valuti l'opportunità di sostituire i requisiti di nomina con altri maggiormente determinabili ovvero, qualora non si acceda a tale invito, di non ancorare il requisito dell'esperienza nel campo dei diritti umani alla sola esperienza relativa alle persone detenute o private della libertà personale;

            b) all'articolo 8, comma 2, lettera b), la Commissione di merito valuti l'opportunità di stabilire che il consenso della persona privata della libertà per il trattamento dei dati personali da parte del Garante dei diritti deve essere espresso in forma specifica e documentata per iscritto, ai sensi dell'articolo 23, comma 4, del codice della privacy;

            c) all'articolo 12, comma 1, capoverso 6, la Commissione di merito valuti l'opportunità di prevedere che il ricorso per cassazione contro l'ordinanza del tribunale di sorveglianza possa essere presentato, oltre che dal Garante dei diritti e dal pubblico ministero, anche dal difensore dell'internato o del detenuto interessato che abbia partecipato all'udienza in camera di consiglio.

 

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PARERE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE
(Difesa)

        La IV Commissione,

            esaminato il testo unificato della proposte di legge n. 626 Mazzoni ed abbinate, recante: «Garante dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale»;

            premesso che, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, il Garante è un organo collegiale e pertanto i poteri ad esso attribuiti non sono riferibili ai singoli componenti dell'organo stesso;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)

        La V Commissione,

        sul testo unificato elaborato dalla commissione di merito:

            considerato che gli oneri derivanti dall'attuazione del provvedimento sono configurati in termini di limite massimo di spesa e che ciononostante il testo reca, per fini cautelativi che appaiono condivisibili, una clausola di salvaguardia nell'eventualità che in sede di attuazione dovessero emergere ulteriori esigenze finanziarie;

            tenuto conto che l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di cui si prevede l'utilizzo reca le necessarie disponibilità;

            rilevata l'esigenza di riformulare parzialmente la clausola di copertura, trattandosi di oneri a regime;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

        all'articolo 15, comma 1, sostituire le parole da: «pari a 4.750.000 euro a decorrere dall'anno 2007, si provvede, per gli anni 2007 e 2008, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni» con le seguenti: «pari a 4.750.000 euro annui a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2007 e 2008».

 

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PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

        La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

            esaminato il testo unificato delle abbinate proposte di legge nn. 626 Mazzoni, 1090 Mascia e 1441 Boato, in corso di esame presso la I Commissione Affari costituzionali della Camera;

            rilevato che il testo in esame, che reca la disciplina del Garante dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, istituisce e regola una figura di garanzia di rilievo nazionale ascrivibile all'ambito della materia «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali», demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione;

            considerate le previsioni di cui all'articolo 7, per le quali il Garante dei diritti delle persone detenute coopera con analoghe figure istituite in ambito regionale, provinciale o comunale, senza poter delegare peraltro l'esercizio delle sue funzioni; rilevato inoltre, in merito alla disciplina dell'organizzazione territoriale del Garante prevista dalla medesima norma, che questi può avvalersi per l'esercizio delle sue funzioni degli uffici e del personale dei garanti regionali, provinciali e comunali, a seguito di apposita convenzione con gli stessi;

 

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            rilevato che non rientra nella competenza della Commissione parlamentare per le questioni regionali esprimere parere sul merito e sul ruolo della figura istituzionale del Garante;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE
 

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TESTO UNIFICATO
della Commissione

Istituzione del Garante dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale.

Art. 1.
(Garante dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale).

      1. È istituito il Garante dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, autorità garante autonoma e indipendente, di seguito denominato «Garante dei diritti».
      2. Il Garante dei diritti è organo collegiale costituito dal presidente, nominato con determinazione adottata di intesa dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, e da altri quattro componenti eletti, con voto limitato ad uno, in numero di due dal Senato della Repubblica e in numero di due dalla Camera dei deputati.
      3. Il presidente e gli altri componenti durano in carica quattro anni e non possono essere confermati per più di una volta. Almeno tre mesi prima della scadenza del mandato sono attivate le procedure per la nomina del nuovo presidente e per l'elezione dei nuovi componenti.
      4. All'atto dell'accettazione della nomina il presidente e gli altri componenti sono collocati fuori ruolo se dipendenti di pubbliche amministrazioni o magistrati in attività di servizio; se professori universitari di ruolo, sono collocati in aspettativa senza assegni ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni. Il personale collocato fuori ruolo o in aspettativa non può essere sostituito.
      5. Le indennità del presidente e degli altri componenti sono stabilite con il regolamento di cui all'articolo 5, comma 6, nell'ambito di una dotazione finanziaria complessiva non superiore a 1.300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2007.

 

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Art. 2.
(Requisiti).

      1. I componenti del Garante dei diritti sono scelti tra persone che assicurino indipendenza e idoneità alla funzione e che possiedano, anche disgiuntamente, i seguenti requisiti:

          a) esperienza pluriennale nel campo dei diritti umani delle persone detenute o private della libertà personale;

          b) riconosciuta competenza nelle materie giuridiche afferenti alla salvaguardia dei diritti umani.

Art. 3.
(Incompatibilità).

      1. I componenti del Garante dei diritti, per tutta la durata dell'incarico, non possono ricoprire cariche elettive o governative o altri uffici pubblici di qualsiasi natura né svolgere attività lavorativa, subordinata o autonoma, imprenditoriale o libero-professionale, né ricoprire incarichi per conto di una associazione o di un partito o movimento politico.

Art. 4.
(Sostituzione).

      1. I componenti del Garante dei diritti sono immediatamente sostituiti in caso di dimissioni, morte, incompatibilità sopravvenuta, accertato impedimento fisico o psichico, grave violazione dei doveri inerenti all'incarico affidato o nel caso in cui riportino condanna penale definitiva per delitto. La valutazione circa l'effettiva esistenza dell'incompatibilità sopravvenuta, dell'impedimento fisico o psichico nonché della grave violazione dei doveri inerenti all'incarico affidato compete ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, che vi procedono di intesa e senza ritardo.

 

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      2. Alla nomina del sostituto provvedono, di intesa, i Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.
      3. Il componente nominato come sostituto resta in carica fino alla scadenza ordinaria del relativo mandato di componente del Garante dei diritti.

Art. 5.
(Ufficio del Garante dei diritti).

      1. Alle dipendenze del Garante dei diritti è istituito un ufficio composto da dipendenti dello Stato e di altre amministrazioni pubbliche, collocati fuori ruolo nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, il cui servizio presso il medesimo ufficio è equiparato ad ogni effetto di legge a quello prestato nelle rispettive amministrazioni di provenienza.
      2. L'organico dell'ufficio di cui al comma 1, in misura non superiore a cinquanta unità, è determinato, su proposta del Garante dei diritti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, entro tre mesi dalla data del primo insediamento del Garante dei diritti.
      3. Per l'attuazione dei commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di 1.650.000 euro annui a decorrere dall'anno 2007.
      4. Le spese di funzionamento dell'ufficio del Garante dei diritti sono poste a carico di un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il rendiconto della gestione finanziaria è soggetto al controllo della Corte dei conti.
      5. Per l'attuazione del comma 4 è autorizzata la spesa di 900.000 euro annui a decorrere dall'anno 2007.
      6. Le norme concernenti l'organizzazione dell'ufficio del Garante dei diritti nonché quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese, anche in deroga alle

 

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disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, sono adottate con regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'interno e con il Ministro della giustizia, previo parere del Garante dei diritti.

Art. 6.
(Consulenze).

      1. Il Garante dei diritti, nei casi in cui la natura tecnica o la delicatezza delle questioni sottoposte alla sua valutazione lo richiedano, può avvalersi, nel limite massimo di spesa di 300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2007, dell'opera di consulenti remunerati in base alle vigenti tariffe professionali.
      2. Il Garante dei diritti può avvalersi altresì del contributo di organizzazioni non governative, di centri universitari di studio e di ricerca nonché di associazioni che si occupano di diritti umani e di condizioni di detenzione.

Art. 7.
(Rapporti con i difensori civici e i garanti dei diritti delle persone private della libertà personale istituiti in ambito regionale o locale).

      1. Il Garante dei diritti coopera con i garanti dei diritti delle persone private della libertà personale, o figure analoghe, ove istituiti in ambito regionale, provinciale o comunale, nello svolgimento delle rispettive funzioni e prende in esame le segnalazioni da questi effettuate, anche avvalendosi dei loro uffici e del relativo personale sulla base di apposite convenzioni con l'ente interessato. In nessun caso il Garante dei diritti può delegare l'esercizio delle sue funzioni.

 

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Art. 8.
(Funzioni e poteri).

      1. Nell'esercizio della funzione di garanzia delle persone detenute o private della libertà personale, il Garante dei diritti:

          a) esercita la vigilanza diretta ad assicurare che l'esecuzione della custodia dei detenuti, degli internati e dei soggetti sottoposti a custodia cautelare in carcere o ad altre forme di limitazione della libertà personale sia attuata in conformità alle norme e ai princìpi stabiliti dalla Costituzione, dalle convenzioni internazionali sui diritti umani ratificate dall'Italia, dalle leggi dello Stato e dai regolamenti;

          b) adotta le proprie determinazioni in ordine alle istanze e ai reclami che gli sono rivolti dai detenuti e dagli internati ai sensi dell'articolo 35 della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificato dall'articolo 10, comma 2, della presente legge;

          c) verifica che le strutture edilizie pubbliche adibite alla restrizione della libertà delle persone siano idonee a salvaguardarne la dignità con riguardo al rispetto dei diritti fondamentali;

          d) verifica le procedure seguite nei confronti dei trattenuti e le condizioni di trattenimento dei medesimi presso le camere di sicurezza eventualmente esistenti presso le caserme dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza e presso i commissariati di pubblica sicurezza;

          e) verifica il rispetto degli adempimenti e delle procedure previste agli articoli 20, 21, 22 e 23 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, successive modificazioni presso i centri di permanenza temporanea e assistenza previsti dall'articolo 14 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni.

 

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      2. Nell'esercizio delle funzioni indicate al comma 1, lettere a) e b), il Garante dei diritti:

          a) visita, senza necessità di autorizzazione o di preavviso e in condizioni di sicurezza, gli istituti penitenziari, gli ospedali psichiatrici giudiziari, gli istituti penali, le comunità per minori e gli enti convenzionati con il Ministero della giustizia per l'esecuzione di misure privative della libertà personale che ospitano condannati che usufruiscono di misure alternative alla detenzione, accedendo, senza restrizione alcuna, in qualunque locale e incontrando liberamente chiunque vi sia privato della libertà, garantendo comunque la riservatezza del colloquio;

          b) prende visione, previo consenso dell'interessato, degli atti e dei documenti contenuti nel fascicolo della persona privata della libertà, fatta eccezione per quelli coperti da segreto relativi alle indagini e al procedimento penale;

          c) richiede alle amministrazioni responsabili delle strutture indicate alla lettera a) le informazioni e i documenti che ritenga necessari, fermo restando il divieto di cui alla lettera b);

          d) nel caso in cui l'amministrazione responsabile non fornisca risposta nel termine di trenta giorni alla richiesta di cui alla lettera c), informa il magistrato di sorveglianza territorialmente competente e può richiedergli di emettere ordine di esibizione dei documenti richiesti;

          e) nel caso in cui venga opposto il segreto di Stato, informa il magistrato di sorveglianza territorialmente competente, che valuta se richiedere l'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri per la conferma, entro sessanta giorni, dell'esistenza del segreto.

      3. Nell'esercizio delle funzioni indicate al comma 1, lettere c), d) ed e), il Garante dei diritti, senza necessità di autorizzazione o di preavviso, visita, in condizioni di sicurezza, i centri di permanenza temporanea e assistenza previsti dall'articolo

 

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14 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, accedendo senza restrizione alcuna in qualunque locale, nonché visita, senza che da ciò possa derivare danno per le attività investigative in corso, le camere di sicurezza eventualmente esistenti presso le caserme dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza e presso i commissariati di pubblica sicurezza.
      4. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 600.000 euro annui a decorrere dall'anno 2007.

Art. 9.
(Segreto d'ufficio).

      1. I componenti del Garante dei diritti e il personale addetto all'ufficio nonché i consulenti di cui all'articolo 6 sono tenuti al segreto su ciò di cui sono venuti a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni.

Art. 10.
(Destinatari).

      1. Tutti i detenuti e gli altri soggetti comunque privati della libertà personale possono rivolgersi al Garante dei diritti senza vincoli di forma.
      2. All'articolo 35, numero 2), della legge 26 luglio 1975, n. 354, le parole: «al magistrato di sorveglianza» sono sostituite dalle seguenti: «al Garante dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale».

Art. 11.
(Procedimento).

      1. Il Garante dei diritti, quando verifica che le amministrazioni responsabili delle strutture indicate all'articolo 8, comma 2, lettera a), tengono comportamenti non conformi alle norme e ai princìpi indicati

 

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dal medesimo articolo 8, comma 1, lettera a), ovvero che le istanze e i reclami ad esso rivolti ai sensi dell'articolo 35 della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificato dall'articolo 10, comma 2, della presente legge, sono fondati, richiede all'amministrazione interessata di agire in conformità, anche formulando specifiche raccomandazioni.
      2. L'amministrazione interessata, se disattende la richiesta, deve comunicare il suo dissenso motivato nel termine di trenta giorni.
      3. Se l'amministrazione interessata omette di conformarsi e il dissenso motivato non è comunicato o non è ritenuto sufficiente, il Garante dei diritti si rivolge agli uffici sovraordinati a quelli originariamente interessati.
      4. Se gli uffici sovraordinati decidono di provvedere in conformità alla richiesta del Garante dei diritti, l'attivazione del procedimento disciplinare a carico del dipendente al quale risulta attribuibile l'inerzia è obbligatoria.
      5. Se gli uffici sovraordinati decidono di non accogliere la richiesta, il Garante dei diritti può richiedere al tribunale di sorveglianza territorialmente competente di annullare l'atto che reputa illegittimo ovvero di ordinare all'amministrazione di tenere il comportamento dovuto.
      6. Il tribunale di sorveglianza procede ai sensi dell'articolo 71-septies della legge 26 luglio 1975, n. 354, introdotto dall'articolo 12 della presente legge.
      7. Il Garante dei diritti, quando ritiene che le amministrazioni responsabili delle camere di sicurezza eventualmente esistenti presso le caserme dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza e presso i commissariati di pubblica sicurezza tengano comportamenti non conformi alle norme vigenti ovvero che le istanze e i reclami ad esso rivolti dai soggetti trattenuti in tali strutture siano fondati, richiede all'amministrazione interessata di determinare in conformità, anche formulando specifiche raccomandazioni.
      8. Fermo restando il procedimento previsto ai commi 2, 3 e 4, se gli uffici
 

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sovraordinati decidono di non accogliere la richiesta di cui al comma 7, il Garante dei diritti può richiedere l'intervento del questore e del prefetto territorialmente competenti.
      9. Il Garante dei diritti, quando ritiene che le amministrazioni responsabili delle strutture previste dall'articolo 14 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, tengano comportamenti non conformi agli articoli 20, 21, 22 e 23 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, ovvero che le istanze e i reclami ad esso rivolti dai soggetti trattenuti in tali strutture siano fondati, richiede all'amministrazione interessata di determinare in conformità, anche formulando specifiche raccomandazioni.
      10. Fermo restando il procedimento previsto ai commi 2, 3 e 4, se gli uffici sovraordinati decidono di non accogliere la richiesta di cui al comma 9, il Garante dei diritti può richiedere all'autorità giudiziaria competente di annullare l'atto che reputa illegittimo ovvero di ordinare all'amministrazione di tenere il comportamento dovuto.

Art. 12.
(Procedimento contenzioso).

      1. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 70, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

      «8-bis. Il tribunale di sorveglianza giudica altresì dei ricorsi presentati dal Garante dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, di seguito denominato "Garante dei diritti", nell'esercizio dei poteri ad esso conferiti dalla legge»;

          b) al titolo I, capo II-bis, dopo l'articolo 71-sexies è aggiunto il seguente:

      «Art. 71-septies. - (Procedimento contenzioso). - 1. Il Garante dei diritti, nei

 

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casi in cui il relativo potere gli è conferito espressamente dalla legge, introduce il procedimento con ricorso al tribunale di sorveglianza.
      2. Il presidente del tribunale di sorveglianza, con decreto motivato, dichiara l'inammissibilità del ricorso quando esso è stato presentato fuori dai casi previsti dalla legge ovvero quando ripropone una questione già decisa. Contro il decreto può essere proposto ricorso per cassazione ai sensi del comma 6.
      3. Quando il presidente del tribunale di sorveglianza dichiara ammissibile il ricorso, con decreto nomina il relatore e fissa la data dell'udienza in camera di consiglio. Il ricorso e il decreto, almeno trenta giorni prima dell'udienza, sono notificati congiuntamente all'amministrazione interessata e all'internato o detenuto eventualmente interessato a cura del ricorrente. Fino a dieci giorni prima dell'udienza possono essere depositate memorie in cancelleria.
      4. L'udienza si svolge con la partecipazione del pubblico ministero e del Garante dei diritti. All'udienza può partecipare anche il difensore dell'internato o del detenuto interessato ai fatti oggetto del ricorso.
      5. Il tribunale di sorveglianza decide con ordinanza notificata alle parti a cura della cancelleria.
      6. Il Garante dei diritti e il pubblico ministero possono proporre ricorso per cassazione entro trenta giorni dalla notificazione dell'ordinanza. La Corte di cassazione, osservate le forme dell'articolo 611 del codice di procedura penale, decide con ordinanza».

Art. 13.
(Obbligo di denuncia).

      1. Il Garante dei diritti ha l'obbligo di presentare rapporto all'autorità giudiziaria competente ogniqualvolta venga a conoscenza di fatti che possano costituire reato.

 

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Art. 14.
(Relazione annuale).

      1. Il Garante dei diritti presenta al Parlamento, entro il 30 aprile di ogni anno e ogni qualvolta ne ravvisi la necessità, una relazione sull'attività svolta, relativa all'anno precedente, indicando il tipo e la natura degli interventi messi in atto, gli esiti degli stessi, le risposte dei responsabili delle strutture interessate, le proposte utili a migliorare le condizioni di detenzione nonché lo stato dei diritti umani negli istituti di pena e negli altri luoghi visitati in attuazione dell'articolo 8. Nel caso di mancata trasmissione della relazione annuale entro il termine previsto dal presente comma, fermo restando l'obbligo della relativa presentazione, il Garante dei diritti riferisce oralmente alle competenti Commissioni parlamentari entro i trenta giorni successivi.
      2. La relazione annuale è altresì trasmessa al Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, di cui all'articolo 1 della Convenzione europea adottata a Strasburgo il 26 novembre 1987, resa esecutiva dalla legge 2 gennaio 1989, n. 7, e al Comitato contro la tortura delle Nazioni Unite, di cui all'articolo 17 della Convenzione firmata a New York il 10 dicembre 1986, resa esecutiva dalla legge 3 novembre 1988, n. 498.
      3. La relazione annuale è inviata al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'interno, al Ministro della giustizia, al Ministro della salute, al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e al Ministro della solidarietà sociale.
      4. Il Garante dei diritti promuove la pubblicazione di un bollettino nel quale sono riportati gli atti, i documenti e le attività più significativi di cui si ritiene opportuna la pubblicità. Il bollettino può essere edito anche attraverso strumenti telematici.
      5. Nei programmi di formazione delle scuole di tutte le Forze di polizia deve essere oggetto di insegnamento il sistema

 

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delle garanzie poste a tutela dei diritti umani delle persone detenute o private della libertà personale e la figura del Garante dei diritti.

Art. 15.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 4.750.000 euro annui a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2007 e 2008 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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