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PDL 1695

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1695



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

BELLOTTI, AMORUSO, BENEDETTI VALENTINI, BONO, BUONTEMPO, CASTIELLO, CICCIOLI, CIRIELLI, CONSOLO, COSENZA, GIUSEPPE FINI, HOLZMANN, LAMORTE, MANCUSO, MARTINELLO, MAZZOCCHI, MURGIA, ANGELA NAPOLI, NESPOLI, RAMPELLI, ULIVI, ZACCHERA

Disposizioni per la riorganizzazione e la promozione dell'agricoltura biologica

Presentata il 25 settembre 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - In questi anni si è venuta a creare man mano una nuova sensibilità verso le tematiche ambientali, sia nell'ottica di preservare l'ambiente in cui viviamo, sia nella considerazione che l'impatto di qualsiasi azione nei confronti della natura produce una reazione uguale e contraria verso l'essere umano. L'agricoltura, dopo anni in cui l'unico sforzo era improntato verso l'aumento di produttività delle coltivazioni, si unisce oggi in un nuovo connubio con il rispetto della natura e la tutela della salute per puntare all'eccellenza delle coltivazioni.
      L'agricoltura biologica è, così, assurta a nuova protagonista nella scena italiana ed europea, garantendo al consumatore la genuinità delle materie prime, il rispetto della biodiversità naturale e agricola, il benessere animale, la salvaguardia del paesaggio e del suolo, ma anche delle risorse naturali non rinnovabili, attribuendo all'agricoltura un ruolo di equilibrio per l'ecosistema ed annullando qualsiasi impatto negativo che possa nuocere alla sinergia che si crea tra uomo e natura.
      Questo tipo di atteggiamento, come accennato, già in larga parte è patrimonio comune dei consumatori che uniscono al desiderio di preservare il territorio e gli esseri viventi che in esso vivono il desiderio di nutrirsi di alimenti genuini che non
 

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possano in nessun modo compromettere la loro salute. Emergenze di recente emerse quali la diffusione del morbo di Creutzfeldt Jacob, più noto come «morbo della mucca pazza», e del virus H5N1, meglio conosciuto come «influenza aviaria», hanno ancor più rafforzato negli individui la sensibilità verso il tema nutrizionale e verso la tutela della salute tramite sicurezza alimentare.
      In un momento storico in cui un Paese come l'Italia, sia per la configurazione del tessuto produttivo del suo settore primario, sia per l'aumento dei costi di produzione, non è più in grado di gareggiare con le economie emergenti per ciò che concerne la quantità e il costo delle produzioni agricole, esso deve saper improntare la propria competitività sull'eccellenza delle proprie derrate, sulla tecnologia, sulla tipicità dei suoi prodotti, sul radicamento nella cultura, nella storia e nella tradizione dei suoi alimenti, sullo stile che essa riesce a trasmettere e ad esportare con essi. L'agricoltura biologica si configura, pertanto, come un possibile trampolino di lancio per una agricoltura moderna di un Paese industrializzato come l'Italia. Un processo come quello descritto già da tempo è iniziato, ma va rafforzato e sostenuto con i mezzi più adatti. La presente normativa non s'inserisce, pertanto, come un unicum, ma va a costituire le autorità statali quali cinghie di trasmissione e coordinamento tra il regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
      Più specificamente le presenti disposizioni partono dal presupposto che occorra prevedere un sistema di concertazione permanente fra l'Autorità competente nazionale, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per i temi d'interesse dell'Unione europea, d'interesse concorrente fra Autorità competente nazionale e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano o di competenza esclusiva di queste se rilevanti ai fini del corretto e uniforme funzionamento del sistema normativo e di controllo delle produzioni dell'agricoltura biologica, nonché della loro incentivazione a dimensione interregionale e nazionale. Nell'ottica, poi, di agevolare le suddette produzioni queste disposizioni vanno a semplificare gli adempimenti amministrativi per le imprese che producono, preparano, importano o commercializzano prodotti dell'agricoltura biologica.
      Le normative già presenti a riguardo vanno adeguate in modo da creare reti più solide, promuovendo organizzazioni e accordi fra produttori o di tipo interprofessionale, contratti di coltivazione e vendita per favorire il miglioramento dell'organizzazione economica del settore dell'agricoltura biologica, nonché definire strumenti finanziari, di garanzia del credito e assicurativi finalizzati anche alla riduzione dei rischi di mercato e a favorire il superamento da parte delle imprese del settore di situazioni di crisi determinate da eventi straordinari. Vanno altresì migliorate le disposizioni riguardo alla tracciabilità, all'etichettatura, alla promozione e alla repressione delle frodi relativamente alle produzioni alimentari e dei mangimi da agricoltura biologica, definendo apposite disposizioni applicative della normativa europea in particolare per i settori zootecnico, dei prodotti trasformati e vitivinicolo.
      Costituendo il presente testo un unicum organico, esso non può esimersi dal prevedere strumenti e interventi per l'indirizzo, il coordinamento e l'organizzazione delle attività di promozione dei prodotti dell'agricoltura biologica, in modo da assicurare, in raccordo con le regioni, la partecipazione degli operatori interessati, anche al fine di favorire la diffusione di tali prodotti sui mercati e, in definitiva, favorire la promozione, lo sviluppo, il sostegno e l'ammodernamento delle filiere agroalimentari e dei mangimi dell'agricoltura biologica.
      Si viene, pertanto, ad innovare la disciplina di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 220, e le disposizioni emanate in attuazione di tale decreto, oltre a dare nel migliore dei modi attuazione all'articolo 59 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni.
 

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      Una politica favorevole all'agricoltura biologica deve essere, di fatto, un obbiettivo comune per tutte le forze politiche dato che si ritiene inverosimile che possano sussistere interessi a porre ostacoli ad un settore che si è dimostrato tanto vitale nel corso di questi anni e riguardo cui non esiste e non può esistere una reale opposizione, costituendo esso risorsa economica, opportunità di crescita, sbocco occupazionale, promozione della preservazione ambientale, mezzo per garantire la salute pubblica. Un intervento della politica, in questo quadro, risulta pertanto obbligato nei confronti di tanti agricoltori che hanno posto in essere una scommessa imprenditoriale che fa il bene della società e per dare nuova linfa al settore primario del nostro Paese.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Titolo I
AUTORITÀ COMPETENTI

Art. 1.
(Autorità competente nazionale).

      1. Il Ministero delle politiche agricole forestali, di seguito denominato: «Ministero», è l'autorità di indirizzo e coordinamento delle attività tecnico-scientifiche, amministrative e normative per l'agricoltura biologica a livello nazionale. Esso inoltre è l'Autorità competente nazionale per le attività inerenti l'attuazione del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, e successive modificazioni, di seguito denominato «regolamento».

Art. 2.
(Autorità competenti locali).

      1. Nel rispetto delle loro competenze, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono le autorità territorialmente preposte, nel territorio di competenza, alle attività tecnico-scientifiche, amministrative e normative per l'agricoltura biologica.
      2. Il Ministero con proprio decreto individua l'autorità competente di cui all'articolo 2, numero 5), del regolamento (CE) n. 1788/2001 della Commissione, del 7 settembre 2001.

Titolo II
FINALITÀ E DEFINIZIONI

Art. 3.
(Agricoltura biologica).

      1. L'agricoltura biologica si prefigge gli obiettivi di produrre materie prime e alimenti

 

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nel rispetto dei cicli naturali, di tutelare la biodiversità naturale e agricola, di contribuire al benessere animale e alla salvaguardia del paesaggio e della fertilità del suolo, oltre che delle risorse naturali non rinnovabili, contribuendo in questo modo alla riduzione dell'impatto ambientale delle pratiche agricole e di allevamento, alla conservazione e al risanamento ambientale, oltre che all'applicazione delle politiche di sviluppo rurale.
      2. Il metodo di agricoltura biologica è il metodo di produzione agricola, di allevamento, di trasformazione e di preparazione alimentare e industriale mediante il quale sono ottenuti prodotti in applicazione del regolamento, nonché della normativa nazionale e regionale adottata in conformità a tale regolamentazione. Il metodo di agricoltura biologica esclude l'impiego di organismi geneticamente modificati (OGM) e loro derivati.

Art. 4.
(Prodotto da agricoltura biologica).

      1. È prodotto proveniente da agricoltura biologica quello ottenuto conformemente al metodo di agricoltura biologica in ogni fase del processo di produzione e di preparazione.

Art. 5.
(Importazione).

      1. È attività di importazione l'attività esercitata da un operatore ai fini dell'immissione in libera pratica o dell'immissione in commercio di prodotti da agricoltura biologica ai sensi del regolamento.

Art. 6.
(Distretti biologici).

      1. Sono distretti biologici i sistemi produttivi locali, anche a carattere interprovinciale

 

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e interregionale, a spiccata vocazione agricola ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, nei quali assumono carattere preminente l'agricoltura biologica e le attività connesse, o comunque mirate alla valorizzazione dei prodotti locali provenienti dall'agricoltura biologica.
      2. I distretti biologici hanno lo scopo di favorire lo sviluppo della pratica agricolo-zootecnica biologica e delle filiere collegate, la tutela e la preservazione delle tradizioni colturali locali e della biodiversità agricola e naturale, nonché di agevolare l'applicazione delle norme di certificazione ambientale e territoriale, oltre a quelle previste dal regolamento e dalla presente legge.
      3. Nel caso di aree contigue appartenenti a regioni diverse, le regioni interessate concordano metodi e termini per la gestione del distretto biologico interregionale.
      4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero, con proprio provvedimento, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominata: «Conferenza Stato-regioni», definisce le linee guida per l'istituzione dei distretti biologici nonché le modalità e le procedure per l'attuazione delle misure di coesistenza nelle zone di confine dei distretti biologici e anche all'interno degli stessi.

Art. 7.
(Accordi di comprensorio).

      1. Gli enti locali promuovono e agevolano gli accordi tra le imprese volti a realizzare sistemi produttivi aggregati ed omogenei, estesi su territori anche non contigui e senza vincolo di mutualità, per la migliore pratica del metodo biologico.

 

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Titolo III
ORGANISMI DI CONCERTAZIONE PERMANENTE, COMMISSIONI CONSULTIVE E OSSERVATORIO NAZIONALE

Capo I
ORGANISMI DI CONCERTAZIONE PERMANENTE

Art. 8.
(Conferenza permanente per il coordinamento e la concertazione in agricoltura biologica).

      1. Al fine di esercitare le funzioni di cui all'articolo 1 secondo i princìpi della sussidiarietà e della collaborazione istituzionale fra Stato, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, presso il Ministero è istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la Conferenza permanente per il coordinamento e la concertazione in agricoltura biologica, di seguito denominata: «Conferenza permanente».
      2. Alla Conferenza permanente è attribuita competenza sulle tematiche concernenti l'agricoltura biologica d'interesse dell'Unione europea nonché sulle tematiche e le questioni che la legge demanda alla competenza concorrente dello Stato e delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, ovvero sulle tematiche e sulle questioni che la legge demanda alla competenza esclusiva delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano nel caso in cui queste tematiche formino oggetto di atti normativi e amministrativi che potrebbero avere effetto sulla uniforme applicazione a livello nazionale dei temi d'interesse dell'Unione europea, in particolare per ciò che riguarda l'attuazione degli articoli 8 e 9 del regolamento.
      3. Nella ricorrenza dei casi di cui al comma 2 il Ministero, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano devono acquisire il parere della Conferenza

 

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permanente prima della adozione dei relativi atti normativi e amministrativi.
      4. Con decreto del Ministero, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, sono definite la composizione e le modalità di funzionamento della Conferenza permanente, in modo tale da assicurare la rappresentanza paritetica fra Stato, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 9.
(Comitato nazionale per l'agricoltura biologica).

      1. Presso il Ministero è istituito il Comitato nazionale per l'agricoltura biologica, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, cui è attribuita la competenza sui provvedimenti d'interesse per il settore della produzione agricola con metodo biologico. Il Comitato ha funzione consultiva ed assicura la concertazione con le parti sociali interessate alle tematiche e alle questioni inerenti l'agricoltura biologica.
      2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono definite la composizione e le modalità di funzionamento del Comitato.

Capo II
COMMISSIONI CONSULTIVE E OSSERVATORIO NAZIONALE

Art. 10.
(Commissioni consultive).

      1. Al fine di assicurare il necessario supporto di carattere tecnico-scientifico, normativo e informativo per le attività delle autorità competenti di cui al titolo I e per gli organismi di concertazione permanente di cui al capo I del presente Titolo, con apposito decreto del Ministero sono istituite, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,

 

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Commissioni consultive competenti per specifiche materie.

Art. 11.
(Osservatorio nazionale per l'agricoltura biologica).

      1. Al fine di monitorare la situazione strutturale, di mercato e delle conoscenze scientifiche ed economiche relativamente al settore dell'agricoltura biologica, è istituito presso il Ministero l'Osservatorio nazionale per l'agricoltura biologica.
      2. L'Osservatorio costituisce il riferimento nazionale per analoghe iniziative a livello europeo e regionale e può decentrare le proprie attività in sedi periferiche localizzate sull'intero territorio nazionale.
      3. Il programma di attività dell'Osservatorio, anche a carattere pluriennale, è sottoposto al parere degli organismi di concertazione permanente di cui al capo I.
      5. Con decreti del Ministero, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti le modalità di funzionamento, le competenze e il fabbisogno di risorse umane e strumentali dell'Osservatorio.

Titolo IV
ORGANIZZAZIONI E STRUMENTI PER IL MERCATO

Capo I
ORGANIZZAZIONI

Art. 12.
(Organizzazioni dei produttori).

      1. All'allegato 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, è inserito il settore: «M1 - Agricolo biologico», con numero di produttori: «50», fatto salvo quanto disposto dall'articolo 3 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102.

 

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      2. Nel caso di associazione riconosciuta per il settore dell'agricoltura biologica il volume minimo di produzione di cui all'articolo 37, comma 3, del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, è calcolato con riferimento esclusivo alla produzione da agricoltura biologica certificata.

Capo II
MERCATO

Art. 13.
(Contratti di coltivazione o di filiera).

      1. Il contratto di coltivazione o di filiera è un accordo sottoscritto da tutti i soggetti coinvolti nel processo di produzione, preparazione e commercializzazione di un prodotto da agricoltura biologica. Esso deve contenere almeno i seguenti elementi obbligatori:

          a) i prodotti e i servizi oggetto del contratto e i loro parametri qualitativi;

          b) le modalità di certificazione fino all'utilizzatore finale del prodotto;

          c) il prezzo indicativo di acquisto o i criteri per definirlo;

          d) gli impegni e le responsabilità delle parti.

      2. Le amministrazioni pubbliche assumono le opportune iniziative per promuovere e valorizzare i contratti di coltivazione o di filiera.

Art. 14.
(Ristorazione collettiva).

      1. All'articolo 59, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, le parole: «le istituzioni pubbliche che gestiscono mense scolastiche ed ospedaliere prevedono nelle diete giornaliere l'utilizzazione di prodotti biologici, tipici e tradizionali nonché di quelli

 

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a denominazione protetta» sono sostituite dalle seguenti: «le istituzioni pubbliche e private in regime di convenzione che gestiscono mense scolastiche, universitarie ed ospedaliere prevedono nelle diete giornaliere l'utilizzazione di prodotti biologici, tipici e tradizionali nonché di quelli a denominazione protetta. Nei servizi di ristorazione prescolastica e nei servizi di ristorazione ospedaliera pediatrica gestiti da enti pubblici o da soggetti privati in regime di convenzione i prodotti forniti per la preparazione dei pasti sono costituiti da prodotti provenienti da coltivazioni biologiche, per tutte le tipologie merceologiche reperibili sul mercato».

Titolo V
ETICHETTATURA E LOGO NAZIONALE

Art. 15.
(Etichettatura e pubblicità).

      1. L'utilizzo del termine «biologico» nella etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento e dei termini derivati o diminutivi in uso, utilizzati singolarmente o combinati ad altri, è consentito esclusivamente per i prodotti alimentari che rispettano le norme del regolamento medesimo e quelle indicate nella presente legge. Quando in etichetta, presentazione e pubblicità si fa riferimento al metodo agricolo, i termini «allevamento biologico» e «apicoltura biologica» sono da ritenersi equivalenti ad «agricoltura biologica».
      2. I prodotti alimentari ottenuti con metodo biologico devono riportare le indicazioni previste dall'allegato 1 della presente legge e dal regolamento. Salvo quanto prescritto da norme specifiche, le indicazioni devono figurare sugli imballaggi o sulle etichette dei prodotti alimentari ottenuti con metodo biologico nel momento in cui sono posti in vendita o sui documenti commerciali che accompagnano il prodotto, se si tratta di prodotti

 

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sfusi o sigillati in confezioni neutre non destinate al consumatore finale.

Art. 16.
(Logo nazionale).

      1. Le diciture di cui all'allegato 1, lettere a) e b), della presente legge, qualora siano da apporre su etichette o imballaggi di prodotti il cui intero ciclo di preparazione è avvenuto nel territorio nazionale da parte di operatori iscritti nell'apposito elenco presso il Ministero di cui all'articolo 37, possono essere inserite in apposito logo le cui caratteristiche tecniche sono stabilite con decreto del Ministero da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      2. Nel caso di produzioni zootecniche e vitivinicole il logo di cui al comma 1 può essere utilizzato solo se ottenute per l'intero ciclo di produzione e preparazione nel rispetto delle norme di cui alla presente legge.
      3. Con decreto del Ministero possono essere introdotte disposizioni per assicurare una etichettatura corretta e trasparente dei prodotti alimentari ottenuti con metodo biologico appartenenti a particolari settori di produzione e ottenuti sul territorio nazionale.

Titolo VI
NORME DI PRODUZIONE

Capo I
PRODUZIONE AGRICOLA

Art. 17.
(Produzioni animali).

      1. In conformità all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento, sono adottati con decreto del Ministero, da emanare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, appositi disciplinari

 

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di produzione ed etichettatura per le specie zootecniche non disciplinate dalla normativa europea.

Art. 18
(Produzioni vitivinicole).

      1. In attesa dell'adozione di una normativa europea sul vino da agricoltura biologica è adottato con decreto del Ministero, da emanare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un apposito disciplinare di produzione ed etichettatura per le produzioni vitivinicole.

Art. 19.
(Ammendanti e fertilizzanti).

      1. Fatte salve le disposizioni relative ai metodi e ai criteri per la gestione del suolo individuate nell'allegato 1 del regolamento, ulteriori indicazioni in merito alle modalità di conduzione di specifiche pratiche agronomiche o chimico-agrarie per l'agricoltura biologica, i tipi di fertilizzanti e i relativi requisiti, l'elenco dei formulati commercializzati e la relativa attività di gestione, verifica e controllo sono stabiliti con apposito decreto del Ministero da emanare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 20.
(Sementi da conservazione).

      1. Il Ministero tutela il patrimonio agrario costituito dalle risorse genetiche delle piante di cui al comma 2.
      2. Si intendono per «varietà da conservazione» le varietà, le popolazioni, gli ecotipi, i cloni e le cultivar di interesse agricolo, relativi a specie di piante autoctone e non autoctone, purché integratesi da almeno dieci anni negli agroecosistemi locali minacciate da erosione genetica; oppure non più coltivate sul territorio

 

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nazionale, ma conservate presso orti botanici, istituti sperimentali, banche del germoplasma pubbliche o private, università e centri di ricerca di regioni o altri Paesi, o presso privati per le quali esiste un interesse economico, scientifico, culturale, paesaggistico a favorirne la reintroduzione se non iscritte a Registri nazionali delle varietà di specie agrarie e ortive di cui alla legge 25 novembre 1971, n. 1096, e successive modificazioni, e alla legge 20 aprile 1976, n. 195, e successive modificazioni.
      3. Con apposito decreto del Ministero, da emanare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, è istituito il Registro delle varietà da conservazione di cui al comma 2 e ne sono disciplinate le modalità di gestione.

Capo II
ACQUACOLTURA

Art. 21.
(Acquacoltura e sistema di controllo).

      1. Al fine di ridurre l'impatto ambientale delle attività di acquacoltura di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 102, e successive modificazioni, e promuovere il miglioramento qualitativo e il benessere degli organismi allevati, in attesa della definizione di un quadro normativo europeo in materia, è riconosciuto il metodo di allevamento biologico per le produzioni dell'acquacoltura che rispettano il disciplinare previsto dall'allegato 2 della presente legge e che sono realizzate esclusivamente sul territorio nazionale.
      2. Gli operatori che intendono avvalersi per le loro produzioni da acquacoltura della denominazione e del marchio di cui all'articolo 22 devono obbligatoriamente assoggettarsi al regime di controllo di cui al titolo VIII. Le regioni e le province autonome competenti per territorio istituiscono un apposito elenco degli operatori dell'acquacoltura biologica o dispongono

 

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la necessaria integrazione degli elenchi di cui all'articolo 36. Analogamente è istituito un apposito elenco nazionale o è integrato quello previsto all'articolo 37.
      3. Gli organismi di controllo autorizzati in base all'articolo 30 qualora intendano esercitare la loro attività anche in relazione ai prodotti di cui al comma 1 del presente articolo devono sottoporre all'Autorità nazionale competente un apposito piano di controllo comprensivo dell'indicazione del personale e delle strutture qualificate destinati alle attività in esso previste. Fatto salvo parere contrario e motivato da parte del Comitato di valutazione degli organismi di controllo di cui all'articolo 29 da comunicare entro due mesi dal ricevimento della documentazione, l'organismo è autorizzato ad operare.
      4. La vigilanza sugli organismi di controllo autorizzati è esercitata in conformità alle disposizioni del titolo VIII, capo VI.

Art. 22.
(Denominazione e marchio nazionale dell'acquacoltura).

      1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero con proprio decreto, sentiti gli organismi di concertazione permanente di cui al titolo III, capo I, approva la denominazione e il marchio di riconoscimento che contraddistinguono univocamente, per l'etichettatura, l'immissione in commercio e la pubblicità i prodotti di cui all'articolo 21, comma 1.
      2. L'utilizzazione non autorizzata o impropria della denominazione e del marchio di cui al comma 1 comporta l'applicazione delle sanzioni di cui al titolo VIII, capo VII.
      3. Gli operatori e gli organismi di controllo autorizzati sono sottoposti al sistema sanzionatorio di cui al titolo VIII, capo VII.

 

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Titolo VII
PROMOZIONE E INFORMAZIONE

Art. 23.
(Programma nazionale per l'informazione e la promozione).

      1. Al fine di favorire la commercializzazione e il consumo dei prodotti dell'agricoltura biologica, promuovere la cultura dell'agricoltura biologica, dell'alimentazione sana e della sostenibilità, il Ministero, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, assume iniziative in materia di relazioni pubbliche, informazione e promozione che mettano in rilievo le caratteristiche intrinseche e i vantaggi dell'agricoltura biologica e dei suoi prodotti in termini di qualità, sicurezza degli alimenti, metodi di produzione specifica, aspetti nutrizionali e sanitari, etichettatura, benessere degli animali e rispetto dell'ambiente. Nei messaggi da diffondere, qualsiasi riferimento agli effetti del consumo dei prodotti sulla salute deve essere fondato su dati scientifici generalmente riconosciuti. I messaggi devono essere accettati dall'autorità nazionale competente in materia di pubblica sanità.
      2. Con decreto del Ministero, da emanare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sentiti la Conferenza Stato-regioni e gli organismi di concertazione permanente di cui al titolo III, capo I, sono disciplinate le attività di cui al comma 1.
      3. Qualora le iniziative di cui al comma 1 interessino in maniera specifica i prodotti, queste sono riservate a quelli recanti in etichetta il logo previsto dalla normativa europea vigente, eventualmente abbinato a marchi nazionali e comunque a prodotti il cui intero ciclo di preparazione sia avvenuto presso operatori iscritti nell'elenco nazionale di cui all'articolo 37.

 

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Art. 24.
(Indirizzo e coordinamento nazionale delle attività promozionali).

      1. La definizione di interventi per l'indirizzo, il coordinamento e l'organizzazione delle attività di promozione dei prodotti dell'agricoltura biologica in modo da assicurare, in raccordo con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la partecipazione degli operatori interessati, anche al fine di favorire la diffusione di tali prodotti sui mercati internazionali, è realizzata nell'ambito della Conferenza permanente.

Titolo VIII
SISTEMA DI CONTROLLO E DI CERTIFICAZIONE

Capo I
SOGGETTI

Art. 25.
(Ministero).

      1. In materia di agricoltura biologica, fatte salve le competenze delle province autonome di Trento e di Bolzano, il Ministero è l'autorità di indirizzo e coordinamento delle attività amministrative e di vigilanza per l'applicazione degli articoli 8 e 9 del regolamento.
      2. Il Ministero esplica, in via esclusiva, attività di gestione amministrativa e vigilanza per le importazioni di prodotti ottenuti con metodo biologico provenienti da Paesi terzi di cui all'articolo 11 del regolamento.

Art. 26.
(Regioni e province autonome).

      1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono le autorità territoriali preposte alla gestione delle attività tecnico-amministrative e di vigilanza

 

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inerenti il sistema di controllo e l'applicazione della regolamentazione comunitaria di cui agli articoli 8 e 9 del regolamento.

Art. 27.
(Organismi di controllo).

      1. Gli organismi di controllo sono enti di diritto privato con personalità giuridica che, agendo con la struttura delle persone giuridiche di cui è attestata la rispondenza alle norme EN 45011 da organismi riconosciuti nell'ambito dell'European Cooperation for Accreditation o dell'International Accreditation Forum, svolgono attività di controllo e di certificazione sull'applicazione del metodo di produzione biologico da parte degli operatori assoggettati ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento.
      2. Gli organismi di controllo verificano, presso gli operatori, almeno l'applicazione delle misure di controllo e precauzionali previste dal regolamento e la corretta applicazione del metodo biologico. Di conseguenza i medesimi organismi attestano la conformità degli operatori ai requisiti stabiliti dalla normativa europea vigente e dalla presente legge.

Art. 28.
(Operatori).

      1. Gli operatori sono responsabili della veridicità delle indicazioni riportate nell'etichettatura dei prodotti e della conformità delle proprie attività alle prescrizioni della disciplina vigente.

Capo II
COMITATO DI VALUTAZIONE DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO

Art. 29.
(Comitato di valutazione).

      1. Presso il Ministero opera il Comitato di valutazione degli organismi di controllo.

 

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Il Comitato esprime entro due mesi pareri obbligatori in merito a:

          a) rilascio e rinnovo dell'autorizzazione agli organismi di controllo di cui all'articolo 30;

          b) modifiche agli atti e documentazione presentata per la richiesta di autorizzazione;

          c) proposte di provvedimenti sanzionatori nei confronti degli organismi di controllo.

      2. Il Comitato di valutazione degli organismi di controllo è formato da dodici componenti, nominati con decreto del Ministero, di cui tre designati dal Ministero medesimo, tre designati rispettivamente dai Ministeri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, sei designati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome. I requisiti per la nomina dei componenti del Comitato sono definiti con apposito decreto del Ministero da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      3. Il presidente e il segretario del Comitato di valutazione degli organismi di controllo sono nominati tra i rappresentanti del Ministero.
      4. Il Comitato di valutazione degli organismi di controllo si avvale di un ufficio di segreteria composto da funzionari del Ministero.
      5. Con decreto del Ministero a valere sul capitolo 1936 del bilancio di previsione della spesa del Ministero medesimo è determinata la misura dei compensi e dei rimborsi spese spettanti ai membri del Comitato di valutazione degli organismi di controllo e ai componenti dell'ufficio di segreteria.

Capo III
ORGANISMI DI CONTROLLO

Art. 30.
(Autorizzazione per l'attività degli organismi di controllo).

      1. Le persone giuridiche che chiedono l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività

 

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di controllo, di cui all'articolo 27, comma 1, devono proporre istanza al Ministero. I requisiti necessari e la documentazione da allegare all'istanza sono definiti rispettivamente agli allegati 3 e 4 della presente legge.
      2. L'autorizzazione per esercitare l'attività di controllo è subordinata, oltre che all'accertamento della regolarità e completezza della domanda, alla verifica del possesso dei requisiti previsti dal regolamento, nonché di quelli indicati nell'allegato e della presente legge. La sussistenza di tali requisiti deve perdurare per tutto il periodo di validità dell'autorizzazione di cui al comma 5.
      3. Gli organismi di controllo sono autorizzati con decreto del Ministero, entro quattro mesi dal ricevimento dell'istanza, acquisito il parere obbligatorio del Comitato di valutazione di cui all'articolo 29.
      4. Gli organismi di controllo autorizzati possono esercitare la propria attività su tutto il territorio nazionale.
      5. L'autorizzazione di cui al comma 3 non è trasferibile, ha validità triennale ed è rinnovabile con decreto del Ministero, acquisito il parere del Comitato di valutazione di cui all'articolo 29.
      6. Gli Organismi di controllo trasmettono al Ministero sei mesi prima della scadenza dell'autorizzazione di cui al comma 5, ed a pena di decadenza, la documentazione attestante la vigenza e l'attualità della documentazione prodotta in sede di autorizzazione precedente. Esaminata tale documentazione e acquisito il parere del Comitato di valutazione, il Ministero con apposito decreto rinnova l'autorizzazione. Durante le operazioni di verifica di cui al presente comma e comunque non oltre sei mesi dalla scadenza del decreto di autorizzazione di cui al comma 3, l'organismo di controllo continua ad operare.
      7. Qualora ricorrano i casi di revoca previsti dall'articolo 42, comma 1, su proposta del Comitato di valutazione di cui all'articolo 29 e con decreto del Ministero, l'autorizzazione di cui al comma 3 è revocata.
 

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      8. Le eventuali variazioni apportate alla documentazione richiesta per la concessione o il rinnovo dell'autorizzazione, previo parere del Comitato di valutazione di cui all'articolo 29, sono autorizzate dal Ministero dandone comunicazione all'organismo di controllo e alle regioni e alle province autonome interessate.

Art. 31.
(Obblighi degli organismi di controllo).

      1. Gli organismi di controllo autorizzati si attengono agli obblighi previsti dal regolamento e dalla presente legge e dall'allegato 5 della medesima legge.
      2. Gli organismi di controllo autorizzati effettuano i controlli previsti dalle norme comunitarie secondo un piano tipo predisposto dall'organismo stesso ai sensi di quanto previsto dall'articolo 9, paragrafo 5, lettera a), del regolamento, e depositato al momento della istanza di autorizzazione.
      3. Il piano di controllo annuale, predisposto secondo i criteri e le modalità previsti nel piano tipo approvato e in base alle indicazioni stabilite con decreto del Ministero, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è trasmesso, per l'attività relativa all'anno successivo, entro il 31 gennaio di ogni anno al Ministero, alle regioni e alle province autonome interessate anche su supporto informatico.
      4. L'organismo di controllo è tenuto a svolgere la propria attività secondo il piano di controllo annuale predisposto tenendo conto delle richieste di modifica eventualmente formulate dal Ministero, anche sulla base delle osservazioni presentate dalle regioni e dalle province autonome interessate.
      5. È compito degli organismi di controllo verificare che la documentazione tenuta dagli operatori sia gestita con modalità di registrazione che garantiscano l'immodificabilità dei dati e, comunque, conservino traccia delle modifiche effettuate.

 

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Art. 32.
(Attestato e certificato di conformità).

      1. L'organismo di controllo attesta l'idoneità dell'operatore entro tre mesi dalla data di ricezione della prima notifica ed entro i successivi trenta giorni invia, anche su supporto informatico, alle regioni e alle province autonome interessate l'attestato di idoneità.
      2. I dati e le informazioni contenuti nell'attestato nonché le modalità di predisposizione e trasmissione sono stabiliti con il decreto di cui all'articolo 31, comma 3.
      3. A seguito di esito favorevole delle ispezioni l'organismo autorizzato rilascia il certificato di conformità per gli operatori già assoggettati al sistema di controllo. I dati e le informazioni contenuti nel certificato sono stabiliti con il decreto di cui all'articolo 31, comma 3.

Capo IV
OPERATORI

Art. 33.
(Obblighi degli operatori).

      1. Gli operatori sono soggetti agli obblighi di cui all'articolo 8 del regolamento e notificano l'inizio delle attività alla regione o alla provincia autonoma nel cui territorio è ubicata la propria sede legale. Copia della notifica è trasmessa contestualmente all'organismo di controllo autorizzato ai sensi dell'articolo 30 cui l'operatore presenta dichiarazione di assoggettamento.
      2. Gli operatori indipendentemente dal numero e dalle tipologie di attività sottoposte al sistema di controllo e certificazione sono tenuti ad assoggettarsi ad un unico organismo. Il passaggio da un organismo ad un altro deve avvenire senza soluzione di continuità.
      3. Il modulo della notifica sottoscritto, ai sensi della normativa vigente, dal titolare

 

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o rappresentante legale dell'impresa deve contenere le informazioni di cui all'allegato IV del regolamento. Con apposito decreto del Ministero, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i contenuti e le modalità di compilazione della notifica.
      4. La data di spedizione delle notifiche individua il momento iniziale dell'assoggettamento dell'operatore al sistema di controllo.
      5. Le medesime disposizioni si applicano in caso di variazioni dei dati e delle informazioni. Le notifiche di variazione non sono soggette all'imposta di bollo.
      6. Al fine di consentire l'efficace svolgimento dell'attività di controllo presso gli operatori, con il decreto di cui al comma 3 sono stabilite le prescrizioni relative alle registrazioni aziendali obbligatorie.
      7. Entro il 30 novembre di ogni anno, gli operatori assoggettati a regime di controllo devono trasmettere all'organismo di controllo, per l'anno successivo, i programmi annuali di produzione, i cui contenuti e le cui modalità di compilazione sono definiti con il decreto di cui al comma 3.
      8. In caso di recesso dal sistema di controllo l'operatore ne dà comunicazione all'organismo di controllo e alla regione o alla provincia autonoma nel cui territorio è ubicata la sede legale.

Art. 34.
(Procedure amministrative e sistema di controllo).

      1. Nell'ambito dei distretti biologici di cui all'articolo 6 le autorità competenti territoriali o nazionale possono introdurre specifiche procedure di semplificazione amministrativa e organizzativa relativamente all'applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge. Qualora si tratti di aspetti riguardanti l'applicazione del sistema di controllo e di certificazione e i distretti abbiano dimensione regionale o provinciale è necessario acquisire il parere

 

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obbligatorio dell'autorità competente nazionale di cui all'articolo 25.
      2. In presenza di contratti di coltivazione o di filiera di cui all'articolo 13 le autorità competenti nazionale e territoriali possono introdurre, anche su iniziativa delle organizzazioni degli operatori e di categoria, specifiche disposizioni e iniziative volte alla semplificazione amministrativa e organizzativa della normativa europea, nazionale, regionale e provinciale con particolare riguardo al sistema di controllo e certificazione.

Art. 35.
(Importatore).

      1. Gli operatori che svolgono attività di importazione da Paesi terzi inviano la notifica nelle forme e secondo le modalità di cui all'articolo 33 al Ministero.
      2. Per i prodotti provenienti da Paesi terzi non in regime di equivalenza, gli operatori inviano la richiesta di autorizzazione al Ministero. Le forme e i contenuti della richiesta sono individuati con il decreto di cui all'articolo 31, comma 3.

Capo V
ELENCHI NAZIONALE E REGIONALI DEGLI OPERATORI DELL'AGRICOLTURA BIOLOGICA

Art. 36.
(Elenchi regionali).

      1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono e gestiscono gli elenchi degli operatori dell'agricoltura biologica a seconda delle categorie di attività. Possono accedere agli elenchi di cui al presente articolo gli operatori che hanno effettuato le notifiche di cui all'articolo 33 e che sono stati riconosciuti idonei dagli organismi di controllo autorizzati ai sensi dell'articolo 30.
      2. L'iscrizione negli elenchi regionali e nazionale, con l'attestazione di conformità di cui all'articolo 32, comporta l'attribuzione

 

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della qualifica di operatore biologico anche al fine di usufruire delle agevolazioni di cui alla normativa nazionale, regionale o provinciale per il settore agricolo e agroindustriale e comunque per ogni altro adempimento previsto dalle disposizioni nazionali e regionali relative all'agricoltura biologica.
      3. Al fine di costituire l'elenco nazionale di cui all'articolo 37, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 maggio di ogni anno, comunicano al Ministero, anche su supporto informatico, gli elenchi degli operatori iscritti negli elenchi regionali.
      4. Gli elenchi regionali di cui al presente articolo sono pubblici.

Art. 37.
(Elenco nazionale).

      1. È istituito presso il Ministero l'elenco nazionale degli operatori dell'agricoltura biologica.
      2. L'elenco di cui al comma 1 è articolato in sezioni diverse a seconda delle categorie di operatori e ne fanno parte tutti gli operatori iscritti negli elenchi di cui all'articolo 36.
      3. L'elenco di cui al comma 1 è pubblico.

Art. 38.
(Elenco nazionale degli organismi di controllo).

      1. È istituito presso il Ministero l'elenco degli organismi di controllo autorizzati ai sensi della presente legge.
      2. L'elenco di cui al comma 1 è aggiornato entro il 31 marzo di ogni anno ed è pubblico.

Capo VI
VIGILANZA SUGLI ORGANISMI DI CONTROLLO

Art. 39.
(Competenze).

      1. La vigilanza sugli organismi di controllo autorizzati è esercitata dal Ministero

 

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e dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per il territorio di propria competenza.
      2. In forza del principio della sussidiarietà il Ministero può intervenire qualora gli obiettivi dell'attività di vigilanza non siano raggiunti da parte delle regioni e delle province autonome.
      3. Con decreto del Ministero, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, sono stabiliti i criteri e le modalità delle attività di vigilanza.

Art. 40.
(Nucleo di vigilanza).

      1. Per l'espletamento delle attività di cui all'articolo 39 è istituito presso il Ministero un Nucleo di vigilanza sugli organismi di controllo. Con successivo decreto del Ministero nominati i componenti del Nucleo e definite le modalità organizzative e le procedure operative.
      2. Ai componenti del Nucleo di vigilanza è attribuita la qualifica di pubblico ufficiale di polizia amministrativa.

Capo VII
SANZIONI

Art. 41.
(Definizioni).

      1. Salvo che il fatto costituisca reato, le violazioni delle disposizioni di cui al regolamento della normativa nazionale nonché dei relativi provvedimenti adottati dalle autorità competenti di cui al capo I del presente titolo costituiscono le fattispecie di non conformità indicate ai commi 2 e 3.
      2. Costituisce irregolarità il mancato rispetto di adempimenti formali nella tenuta della documentazione, nonché la

 

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mancata applicazione delle disposizioni di cui alla normativa vigente che non comportino effetti prolungati tali da inficiare l'affidabilità dell'organismo di controllo o dell'operatore nell'ambito del sistema di controllo.
      3. Costituisce infrazione:

          a) l'inadempienza degli obblighi prescritti dalla normativa vigente che comportino effetti prolungati tali da inficiare l'affidabilità dell'organismo di controllo o dell'operatore nell'ambito del sistema di controllo;

          b) la reiterazione della medesima irregolarità o la commissione di più irregolarità diverse nell'arco di dodici mesi;

          c) la violazione da parte dell'operatore degli obblighi contrattuali sottoscritti con l'organismo di controllo.

      4. Per le fattispecie previste ai commi 2 e 3 ai fini dell'irrogazione delle sanzioni graduabili si tiene conto della gravità della violazione.

Art. 42.
(Sanzioni).

      1. Nei confronti degli organismi di controllo si applicano le sanzioni pecuniarie e la revoca dell'autorizzazione di cui all'articolo 30 per le fattispecie previste nell'allegato 6 della presente legge.
      2. Il Ministero valutate la reiterazione e la gravità delle infrazioni commesse dall'organismo di controllo, in sede di rinnovo può negare l'autorizzazione di cui all'articolo 30.
      3. La revoca dell'autorizzazione determina la cancellazione dall'elenco nazionale di cui all'articolo 38.
      4. Gli importi delle sanzioni pecuniarie confluiscono in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero.
      5. Nei confronti degli operatori si applicano le sanzioni per le fattispecie previste nell'allegato 7 della presente legge.

 

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Art. 43.
(Irrogazione delle sanzioni).

      1. La competenza ad irrogare le sanzioni di cui all'articolo 42, comma 1, è attribuita al Ministero. Le sanzioni sono irrogate anche su proposta delle autorità competenti territoriali di cui all'articolo 26, acquisito il parere del Comitato di valutazione previsto dall'articolo 29.
      2. La competenza ad irrogare le sanzioni di cui all'articolo 42, comma 4, è attribuita all'organismo di controllo a cui l'operatore è assoggettato. Nel caso di esclusione dal sistema di controllo le autorità titolari degli elenchi di cui agli articoli 36 e 37 provvedono alla cancellazione degli operatori dai rispettivi elenchi.
      3. Con decreto del Ministero sono stabiliti i criteri, le modalità e le procedure da adottare ai fini dell'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 42, commi 1 e 4, nonché i meccanismi di conciliazione e arbitrato obbligatori. L'autorizzazione menziona l'obbligo di sottoporsi a tali procedure nel caso di contestazioni di irregolarità e di infrazioni.

Capo VIII
DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 44.
(Trasmissione telematica).

      1. Le informazioni di cui al presente titolo e di cui agli allegati della presente legge possono essere inviate alle autorità competenti attraverso comunicazione telematica avente la caratteristica di certezza ed univocità del datore della stessa informazione costituita dalla firma forte digitale.

 

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Titolo IX
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 45.
(Modifiche agli allegati).

      1. In relazione all'evoluzione normativa e tecnica del settore gli allegati 1 e 2 della presente legge possono essere modificati con decreto del Ministero, da emanare in conformità a quanto disposto dall'articolo 8, comma 3.

Art. 46.
(Abrogazione).

      1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogato il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 220, e successive modificazioni.

Art. 47.
(Norme finali).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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Allegato 1
(articolo 15, comma 2)

      Le indicazioni seguenti devono obbligatoriamente figurare sugli imballaggi o sulle etichette dei prodotti alimentari ottenuti con metodo biologico nel momento in cui sono posti in vendita al consumatore; i prodotti destinati all'industria, agli utilizzatori commerciali intermedi e agli artigiani per i loro usi professionali ovvero per essere sottoposti a ulteriori lavorazioni nonché i semilavorati non destinati al consumatore devono riportare le indicazioni almeno sui documenti di accompagnamento.
      Esse sono:

          a) numero o codice alfanumerico di tre cifre, precedute dalla lettera IT, che identifichi l'organismo di controllo; il codice è attribuito dall'autorità competente all'atto del rilascio dell'autorizzazione all'attività di controllo e certificazione;

          b) numero o codice alfanumerico di quattro cifre che identifichi l'operatore assoggettato al sistema di controllo che ha eseguito l'ultima operazione di preparazione, come definita dall'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991;

          c) la dicitura «agricoltura biologica» oppure «allevamento biologico» o «apicoltura biologica», da utilizzare appresso alla denominazione di vendita nell'elenco degli ingredienti, in quest'ultimo caso in chiaro rapporto soltanto con gli ingredienti ottenuti secondo le norme del regolamento (CEE) n. 2092/91;

          d) il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e la sede dello stabilimento di confezionamento che identifichi l'operatore assoggettato al sistema di controllo che ha eseguito l'ultima operazione di preparazione, come definita dall'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2092/91;

          e) il numero di lotto che permette l'identificazione della partita attraverso un sistema di marcatura approvato a livello nazionale o dall'organismo di controllo autorizzato, che permetta di mettere in relazione la partita con il sistema di registrazione aziendale.

      L'indicazione del lotto non è richiesta quando il termine minimo di conservazione o la data di scadenza figurino con la menzione almeno del giorno e del mese.
      La commercializzazione di prodotti etichettati non in conformità con le presenti disposizioni, ma con la normativa previgente, è consentita fino a smaltimento delle scorte.

 

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Allegato 2
(articolo 21, comma 1)

DISCIPLINARE RELATIVO ALL'ACQUACOLTURA CON METODO BIOLOGICO

1. Princìpi generali.

      1. L'acquacoltura biologica si propone di orientare le produzioni ittiche alla protezione degli equilibri ambientali, al risparmio e alla valorizzazione della risorsa idrica e al benessere degli organismi allevati, a beneficio dell'ecosistema e nell'interesse dei consumatori. A tale scopo l'acquacoltura biologica introduce i princìpi dell'allevamento biologico nei sistemi acquatici.
      1.2. La produzione di pesce biologico richiede un ambiente privo di sostanze inquinanti che possano nuocere alla salute degli organismi acquatici allevati. La biomassa per unità di superficie o di volume è dimensionata in misura da consentire il benessere degli organismi e ridurre il rilascio di sostanze inquinanti, in particolare nel suolo e nelle acque superficiali e sotterranee.
      1.3. Negli allevamenti che praticano l'acquacoltura biologica tutti i pesci appartenenti alla stessa unità di produzione devono essere allevati nel rispetto delle norme contenute nel presente disciplinare. Nello stesso allevamento non possono essere allevati contemporaneamente pesci appartenenti alla stessa specie con metodo biologico e con metodo convenzionale.
      1.4. L'acquacoltura, intesa come l'insieme delle attività e delle tecnologie riguardanti la produzione di organismi acquatici attraverso il controllo di una o più fasi del loro ciclo biologico e dell'ambiente in cui si sviluppano, che comprende l'allevamento in vasche, in valli, in bacini ed in gabbie galleggianti o sommerse, deve essere specializzata secondo modalità tali da consentire il rispetto dell'ambiente acquatico e dell'ecosistema circostante.
      1.5. Il presente disciplinare si applica all'allevamento delle seguenti specie e ai prodotti ittici derivati: Sparus aurata, Dicentrarchus labrax, Puntazzo puntazzo, Diplodus s.p.p., Seriola dumerilii, Umbrina cirrosa, Argyrosomus regius, Acipenser s.p.p., Anguilla anguilla, Salmo trutta, Onchorhyncus mykiss, altre specie o ibridi appartenenti alle famiglie Mugilidae, Ciprynidae, Ictaluridae, Salmonidae, Sparidae. Le specie marine devono essere endemiche del Mediterraneo.

2. Sistema di gestione ambientale dell'azienda ittica biologica.

      2.1. Le unità di produzione devono essere localizzate ad una distanza di almeno 1 chilometro da fonti di contaminazione quali discariche o ex discariche pubbliche o private, depuratori pubblici o privati, punti di scarico delle acque provenienti da centrali per la produzione di energia termoelettrica e di altri insediamenti produttivi che influiscono negativamente sui parametri chimico-fisici delle acque.

 

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Qualora le unità di produzione prelevino l'acqua necessaria da fiumi, canali, laghi o mare, la loro localizzazione deve essere ad una distanza di almeno 2 chilometri da unità di produzione convenzionali poste a monte che scaricano l'acqua utilizzata in bacini di prelievo comuni.
      2.2. All'interno del medesimo allevamento le unità di produzione conformi alle presenti disposizioni e quelle adibite alla produzione convenzionale devono essere poste ad una distanza tale da evitare qualsiasi possibile contaminazione dovuta ai mezzi tecnici intermedi utilizzati o agli organismi stessi ottenuti secondo metodi fra loro diversi. In particolare, la distanza fra le unità convenzionali e quelle conformi alle presenti disposizioni deve essere di almeno 10 metri, mentre fra le unità in fase di conversione e quelle «biologiche» la distanza minima deve essere di almeno 2 metri qualora trattasi di vasche. Le acque destinate alla «linea di produzione biologica» non devono essere mai miscelate con quelle adibite alle «linee di produzione convenzionale» se non in fase di scarico terminale. Nel caso delle gabbie galleggianti o sommerse la distanza minima fra quelle convenzionali e le biologiche deve essere di almeno 25 metri, mentre fra quelle in conversione e quelle biologiche la distanza deve essere di almeno 10 metri.
      2.3. Tutti gli impianti di allevamento biologico devono attuare un programma permanente di monitoraggio ambientale teso a controllare gli eventuali impatti sull'ambiente; i parametri da monitorare obbligatoriamente e la relativa frequenza di controllo sono fissati dall'organismo di certificazione in relazione alle caratteristiche degli impianti. I dati del programma di monitoraggio costituiscono parte integrante della documentazione da produrre in occasione dei controlli dell'organismo di certificazione e delle autorità competenti.
      2.4. Tutti gli impianti di allevamento biologico devono attuare e predisporre delle misure preventive al fine di evitare fughe del pesce allevato.

3. Conversione.

      3.1. L'intera unità di produzione deve essere convertita al metodo biologico nel rispetto delle presenti disposizioni.
      3.2. Per convertire la produzione al metodo biologico l'azienda ittica interessata deve presentare preventivamente all'organismo di certificazione un piano di conversione. Tale piano deve includere la storia e la situazione esistente nel sito di allevamento, le modalità di conversione, le modifiche previste, la procedura di gestione ambientale e sanitaria.
      3.3. Se una unità di produzione non è convertita contemporaneamente alle altre, l'operatore definisce, d'intesa con l'organismo di certificazione, le procedure per la gestione separata del processo e della documentazione relativa, al fine di prevenire mescolanze involontarie di materiali e di prodotto. Le unità devono essere chiaramente contraddistinte attraverso un opportuno sistema di identificazione.
      3.4. I prodotti ittici possono essere venduti con la denominazione e il marchio dell'acquacoltura biologica soltanto se il loro allevamento

 

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è stato condotto in conformità alle presenti disposizioni per un periodo di almeno sei mesi per il pesce ed i molluschi e di quattro mesi per i crostacei. In ogni caso le presenti norme devono essere state applicate durante un periodo corrispondente ad almeno i 2/3 del ciclo produttivo condotto con metodo di produzione biologica.
      3.5. Le unità di allevamento che dovessero tornare al metodo convenzionale possono ritornare a quello biologico solamente dopo aver superato nuovamente il periodo di conversione.
      3.6. Negli impianti a terra, prima della conversione al metodo biologico, le vasche ed i bacini in terra e materiale inerte nei quali sono allevati pesci secondo il metodo biologico, devono essere completamente svuotati, messi a secco per un periodo minimo di trenta giorni e deve essere eseguito un trattamento adeguato di disinfezione. I sistemi di allevamento in vasche o bacini in terra devono passare attraverso una fase di conversione della durata di almeno un ciclo produttivo, durante la quale sono applicati i metodi di produzione biologica. Il prodotto ottenuto nella fase di conversione non può essere commercializzato con la denominazione e il marchio dell'acquacoltura biologica.

4. Origine degli animali.

      4.1. Nella scelta delle specie si deve tenere conto della capacità degli animali di adattarsi alle condizioni locali, nonché della loro vitalità e resistenza alle malattie, preferendo specie autoctone; sono comunque esclusi gli organismi geneticamente modificati e i poliploidi.
      4.2. Nella scelta delle specie si deve inoltre tenere conto dei principi del Codice di condotta per una pesca responsabile (Food and Agriculture Organization, FAO, 1995), con particolare riferimento all'articolo 9.
      4.3. Gli animali devono provenire da unità di produzione gestite con metodo biologico che osservano le norme di produzione di cui al presente disciplinare o essere di origine selvatica. È consigliabile che ciascun impianto od organizzazione di produttori, a livello locale, sia dotato di un proprio centro di riproduzione, o che il seme e le uova provengano da avannotterie che adottano il metodo di produzione biologica e comunque certificate dal punto di vista sanitario.
      4.4. I genitori già presenti nell'impianto di origine devono essere allevati per almeno sei mesi con il metodo di produzione biologico prima di essere utilizzati per la produzione di giovanili biologici. L'allevamento dei giovanili deve tendere a sviluppare un comportamento naturale, in particolare nella predazione e nella natazione.
      4.5. In deroga a quanto disposto dal punto 4.3, il rinnovo o la prima costituzione del patrimonio sono autorizzati dall'organismo di certificazione, in mancanza di soggetti o uova embrionate ottenute con metodi biologici, solo nel caso in cui si verifichino elevate mortalità dei pesci a causa di problemi sanitari di gravi avversità ambientali, opportunamente documentate dall'autorità competente territorialmente purché non superino il peso o l'età successivamente indicate:

          a) spigola, orata, sarago, ombrina e dentice 5-10 gr/avannotto;

          b) trota 30 gr/trotella;

 

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          c) branzino 5 gr/avannotto;

          d) anguilla:

              1) ragano 2 mesi;

              2) cieca 4 mesi;

          e) pesce gatto 1 anno;

          f) carpa 1 anno;

          g) tinca 1 anno;

          h) storione 5 gr/larva.

      4.6. Ad ulteriore deroga, al fine di completare l'incremento naturale e di garantire il rinnovo del patrimonio, in mancanza di animali ottenuti con metodo biologico e unicamente con l'autorizzazione dell'organismo di certificazione, possono essere introdotti annualmente, entro un massimo del 20 per cento, giovanili o uova embrionate provenienti da allevamenti non biologici. La suddetta percentuale può essere maggiorata fino al 40 per cento, previo parete favorevole dell'organismo di certificazione, esclusivamente nei seguenti casi particolari:

          a) estensione significativa dell'azienda;

          b) cambiamento della specie;

          c) sviluppo di una nuova produzione.

      4.7. Qualora gli animali provengano da unità non conformi al presente disciplinare, secondo le condizioni e i limiti indicati nelle deroghe di cui ai punti 4.5 e 4.6, i relativi prodotti possono essere venduti con la denominazione e il marchio dell'acquacoltura biologica soltanto se sono state rispettate tutte le altre condizioni prescritte dal presente disciplinare.
      4.8. Nel caso di giovanili ottenuti da unità non conformi al presente disciplinare si deve rivolgere particolare attenzione alle norme sanitarie. L'organismo di certificazione può prescrivere, a seconda della situazione locale, disposizioni particolari per il controllo preventivo della produzione.
      4.9. Non è ammesso il cambiamento di sesso ricorrendo all'uso di medicinali veterinari allopatici.

5. Alimentazione.

      5.1. L'alimentazione è finalizzata a una produzione di elevata qualità rispettando le esigenze nutrizionali del pesce allevato in relazione alle fasi del ciclo vitale e alle condizioni ambientali. Gli alimenti devono essere facilmente raggiungibili e le perdite nell'ambiente devono essere ridotte al minimo.
      5.2. I pesci devono essere allevati con alimenti certificati secondo i princìpi ed i criteri definiti nei regolamenti (CEE) n. 2092/91 e (CE) n. 223/2003 della Commissione, del 5 febbraio 2003, o provenire da

 

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risorse naturali. Quando l'alimento proviene da risorse naturali selvatiche deve essere ottenuto nel rispetto del Codice di condotta per la pesca responsabile (FAO, 1995) e deve essere accompagnato da documentazione di origine, ponendo attenzione a che non provenga da stock ittici sovrasfruttati sulla base delle analisi e delle statistiche annuali pubblicate dalla FAO.
      5.3. Alimenti, materie prime per mangimi, mangimi composti, additivi per mangimi, ausiliari di fabbricazione dei mangimi e ogni altro componente usato nell'alimentazione dei pesci non devono essere stati prodotti con rimpiego di organismi geneticamente modificati o di elementi da essi derivati.
      5.4. Non possono essere somministrati componenti alimentari derivanti dalla stessa specie o genere o famiglia degli animali allevati.
      5.5. Qualora non siano disponibili alimenti biologici o derivati da risorse naturali selvatiche, in deroga a quanto previsto al punto 5.2, l'organismo di certificazione può consentire l'utilizzo di componenti di origine convenzionale sino ad un massimo del 5 per cento in sostanza secca.
      5.6. Possono essere usati come additivi solo i prodotti elencati nell'allegato II, parte D, sezione 1.5, del regolamento (CEE) n. 2092/91.
      5.7. Le materie prime di origine agricola per mangimi convenzionali possono essere usate per l'alimentazione degli animali solo se elencate nell'allegato II, parte C, sezione 1 del regolamento (CEE) n. 2092/91, fatte salve le restrizioni quantitative previste dal presente disciplinare e solo se sono prodotte senza uso di solventi chimici. Possono essere inoltre usati per l'alimentazione i prodotti elencati nell'allegato II, parte C, sezione 3, e parte D.
      5.8. Solo i prodotti elencati nell'allegato II, parte D, sezioni 1.3, 1.4, 1.6, 2 e 3, del regolamento (CEE) n. 2092/91, possono essere usati nell'alimentazione degli animali per gli scopi indicati per le suddette categorie. Si consente altresì l'utilizzo di pigmenti esclusivamente di origine naturale.
      5.9. Antibiotici ad uso auxinico, medicinali veterinari allopatici ottenuti per sintesi chimica, stimolanti della crescita, ormoni o altre sostanze intese a stimolare la produzione, antiossidanti e conservanti sintetici, agenti coloranti di origine sintetica, esaltatori di sapidità di origine sintetica, aminoacidi puri, non possono comunque essere utilizzati nell'alimentazione degli animali in ogni fase dell'allevamento.
      5.10. Gli organismi devono essere alimentati almeno una volta al giorno prestando attenzione al fatto che gli alimenti siano consumati e non contribuiscano ad intasare i filtri; nel caso degli avannotti è consentito distribuire gli alimenti con una frequenza che al massimo può raggiungere dieci interventi al giorno.
      5.11. Durante le fasi di ingrasso la quantità giornaliera di alimenti distribuita non può eccedere l'1,5 per cento del peso vivo dei soggetti alimentati.
      5.12. L'alimentazione umida non è permessa ad eccezione dell'allevamento in valle delle anguille e nelle avannotterie.
      5.13. La farina di pesce è ammessa solamente se proveniente interamente da pesce «selvatico» o naturale da considerare equivalente al prodotto proveniente da agricoltura biologica.
 

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      5.14. La razione alimentare, la tipologia e la quantità degli alimenti usati devono essere opportunamente registrate su appositi documenti. Tali registrazioni devono avvenire separatamente per ogni unità produttiva avendo cura di separare le registrazioni relative alle unità condotte con metodo biologico rispetto a quelle condotte con metodo convenzionale.

6. Profilassi e cure veterinarie.

      6.1. Nell'acquacoltura biologica devono essere preferiti i metodi preventivi atti ad impedire lo sviluppo di stati patologici o malattie ed atti a ridurre i fattori che possono ingenerare stress nel pesce ed indebolirne le difese immunitarie. La profilassi nella piscicoltura biologica è basata sui seguenti princìpi:

          a) scelta di specie o popolazioni idonee;

          b) applicazione di pratiche di allevamento adeguate alle esigenze di ciascuna specie che stimolino un'elevata resistenza alle malattie ed evitino le infezioni;

          c) uso di alimenti di alta qualità, abbinato ad un ambiente mantenuto in condizioni ottimali con particolare riferimento alla qualità delle acque;

          d) semina di avannotti di qualità certificata;

          e) adeguata densità degli animali, evitando così il sovraffollamento e qualsiasi problema sanitario che ne potrebbe derivare.

      6.2. Le procedure fisiche devono essere preferite all'utilizzo di sostanze chimiche per la disinfezione degli ambienti di allevamento: getto di acqua o vapore a pressione, messa a secco dei bacini e irradiazione (UV). In caso di utilizzo di sostanze per la sola disinfezione delle vasche o delle attrezzature possono essere impiegate le sostanze riportate nell'allegato II, parte E, del regolamento (CEE) n. 2092/91. Qualora possibile sono obbligatorie la pulizia e la disinfezione delle vasche e dei bacini di allevamento a ogni svuotamento e la messa a secco ad ogni fine ciclo produttivo.
      6.3. La prevenzione delle patologie deve essere attuata anche mediante un monitoraggio continuo dello stato di salute dei pesci allevati, al fine di evidenziare in tempo l'eventuale insorgenza di patologie ed effettuare subito la diagnosi. La malattia deve essere registrata su un apposito registro che tenga conto delle patologie eventualmente presenti nell'allevamento.
      6.4. L'uso di presidi chimico-farmaceutici nella piscicoltura biologica deve essere conforme ai seguenti princìpi:

          a) è fatto obbligo di utilizzare per la profilassi e le cure veterinarie solo prodotti autorizzati nel rispetto delle norme sull'utilizzo e la distribuzione del farmaco veterinario di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, e successive modificazioni, e del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990;

 

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          b) è vietato l'uso di medicinali veterinari allopatici ottenuti per sintesi chimica o di antibiotici per trattamenti preventivi;

          c) i prodotti fitosanitari (esclusi gli antibiotici), omeopatici, gli oligoelementi, sono da preferire agli antibiotici o ai medicinali veterinari allopatici ottenuti per sintesi chimica, purché abbiano efficacia terapeutica per la specie ittica e tenuto conto delle circostanze che hanno richiesto la cura;

          d) qualora l'uso dei prodotti di cui alla lettera c) risulti inefficace e qualora la cura sia essenziale per evitare sofferenze o disagi nei pesci, possono essere utilizzati antibiotici allopatici ottenuti per sintesi chimica, sotto la responsabilità di un veterinario, nei limiti previsti dal punto 6.8;

          e) è vietato l'uso di sostanze chimiche di sintesi destinate a stimolare la crescita, nonché l'uso di ormoni di sintesi o sostanze analoghe destinate a controllare la riproduzione o ad altri scopi;

          f) sono autorizzati i vaccini e le sostanze ad azione immunostimolante ad uso veterinario se è riconosciuta la presenza di malattie nella zona in cui è situato l'allevamento.

      6.5. Qualora debbano essere impiegati medicinali veterinari il loro impiego deve essere preventivamente notificato all'organismo di certificazione autorizzato ed è necessario specificare in modo chiaro nel registro aziendale:

          a) la diagnosi;

          b) il tipo di prodotto;

          c) la posologia;

          d) il metodo di somministrazione;

          e) il tempo di sospensione stabilito.

      6.6. È comunque vietato l'uso di tali sostanze per trattamenti preventivi. Gli animali trattati devono essere inoltre chiaramente identificati per gruppi.
      6.7. Il tempo di sospensione tra l'ultima somministrazione di medicinali veterinari allopatici e l'utilizzazione di un pesce ottenuto con metodi biologici deve essere di durata doppia rispetto al termine stabilito dalla legge. Nel caso in cui si ricorra a farmaci per i quali non è previsto alcun periodo di sospensione, si deve applicare un periodo di sospensione pari ad almeno due settimane.
      6.8. Ad eccezione delle vaccinazioni e di eventuali piani di eradicazione attuati negli Stati membri, nel caso in cui un pesce o un gruppo di pesci sia sottoposto, con medicinali veterinari allopatici ottenuti per sintesi chimica o antibiotici, a più di due cicli di trattamenti in un anno o a più di un ciclo di trattamenti se la sua vita produttiva è inferiore a un anno e per frazioni di vita inferiori ad un semestre, non possono essere venduti come prodotti ottenuti conformemente alle disposizioni del presente disciplinare.

 

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      6.9. I pesci morti devono essere eliminati, con cadenza almeno giornaliera, dagli ambienti di allevamento e smaltiti secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
      6.10. Nell'allevamento devono essere registrati tutti gli interventi eseguiti a scopo profilattico e di cura riportando almeno la data dell'intervento, la causa, la giustificazione dell'intervento, il formulato commerciale utilizzato ed il principio attivo, la quantità ed il riferimento al lotto trattato. Parimenti analoghe indicazioni devono essere riportate sulle vasche o gabbie contenenti gli organismi oggetto di intervento veterinario. Tali registrazioni devono avvenire separatamente per ogni unità produttiva avendo cura di separare le registrazioni relative alle unità condotte con metodo biologico rispetto a quelle condotte con metodo convenzionale.

7. Metodi di gestione degli allevamenti biologici.

      7.1. La riproduzione di specie ittiche allevate con metodi biologici deve basarsi su metodi naturali. È tuttavia consentita la riproduzione per spremitura.
      7.2. Il trasporto dei pesci deve effettuarsi in modo da stressarli il meno possibile e le operazioni di carico e scarico devono svolgersi con cautela. È vietato l'uso di anestetici prima e nel corso del trasporto. Prima del trasferimento nelle aree di destinazione è necessario effettuare gli opportuni controlli di temperatura e di salinità al fine di ridurre al minimo lo stress.
      7.3. Il prodotto, prima del trasporto, deve essere sottoposto ad un periodo di digiuno appropriato alla specie e alla taglia.
      7.4. È ammesso il trasporto contemporaneo di organismi acquatici ottenuti in conformità alle presenti disposizioni e di organismi ottenuti secondo metodi convenzionali, purché le vasche ed i contenitori siano opportunamente identificati e diano garanzia di separazione.
      7.5. Il prodotto deve essere ucciso in modo rapido al fine di minimizzare le sofferenze e con sistemi che ne mantengano la freschezza e non ne alterino le carni.
      7.6. Gli impianti devono essere provvisti di sistemi di produzione o di stoccaggio di ghiaccio. Il quantitativo di ghiaccio durante le fasi di incassettamento e trasporto deve essere almeno pari al peso del pesce.
      7.7. I contenitori del prodotto devono rispondere ai requisiti di igienicità e devono essere realizzati preferibilmente con materiali riciclabili.
      7.8. I dati relativi allo stato dell'allevamento devono essere annotati in un registro e tenuti permanentemente a disposizione degli organi di controllo e dell'organismo di certificazione presso la sede sociale dell'azienda. Detti registri, che forniscono una descrizione completa delle modalità di conduzione dell'allevamento, devono contenere almeno i seguenti dati:

          a) per ciascuna specie, i soggetti in entrata: origine, data di entrata, periodo di conversione, marchio d'identificazione, antecedenti veterinari;

 

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          b) per i soggetti in uscita: età, numero di capi, peso in caso di macellazione, marchio d'identificazione e destinazione;

          c) le eventuali perdite di animali e la relativa giustificazione;

          d) alimentazione: tipo di alimenti, inclusi gli integratori alimentari; tabella di alimentazione;

          e) profilassi, trattamenti e cure veterinarie: diagnosi, natura dei prodotti somministrati, modalità di trattamento, prescrizioni del veterinario con relativa giustificazione e periodi di attesa imposti per la commercializzazione dei prodotti ittici.

      7.9. L'identificazione dei lotti e delle partite di prodotti ittici deve essere pertanto garantita per tutto il ciclo di produzione, preparazione, trasporto e commercializzazione. In deroga a questa prescrizione i contingenti ittici introdotti in ambienti estensivi naturali o seminaturali devono garantire la loro identificazione a partire dalla fase di raccolta e preparazione.
      7.10. Per l'etichettatura, i prodotti ittici biologici devono rispettare quanto previsto dal regolamento (CEE) n. 2092/91 e dalla normativa nazionale derivata. Deve essere prevista inoltre la marcatura e l'identificazione per singolo individuo e per ogni porzione da esso derivata, ad eccezione dell'anguilla viva, e sull'etichettatura deve essere precisata la denominazione scientifica della specie.
      7.11. Le aziende che praticano il metodo di produzione biologico devono dimostrare di rispettare i limiti imposti dalla normativa vigente per quanto concerne gli scarichi di acque reflue.
      7.12. Gli impianti di allevamento in vasche devono prevedere sistemi per l'accumulo del sedimento raccolto da eventuali apparati di filtrazione dei reflui, o vasche di decantazione e lagunaggio di dimensioni appropriate all'effluente e con accorgimenti che consentano di effettuare interventi di pulizia periodici. Devono comunque prevedere sistemi autorizzati per lo smaltimento dei fanghi.
      7.13. Le strutture di allevamento per le produzioni ittiche biologiche possono essere a substrati naturali (bacini naturali, vasche in terra, e così via) o realizzate con materiali atossici.
      7.14. L'acqua utilizzata, oltre ad essere conforme alla legislazione vigente, deve soddisfare i requisiti delle specie allevate (pH, temperatura, O2 disciolto, durezza, contenuto in metalli pesanti, salinità, e così via); il richiedente la certificazione deve provvedere ad effettuare un'analisi fisico-chimica almeno ogni sei mesi determinandone tutti i parametri necessari per una corretta gestione dell'allevamento.
      7.15. La densità di allevamento deve assicurare il rispetto delle peculiarità fisiologiche ed etologiche e il benessere del pesce, in particolare in funzione della specie e della taglia dei soggetti allevati. La densità massima è fissata come di seguito per le specie ittiche indicate:

          a) Sparus aurata, Dicentrarchus labrax, Puntazzo puntazzo, Diplodus s.p.p., Umbrina cirrosa, Argyrosomus regius, Seriola dumerilii e altre specie appartenenti alla famiglia Sparidae: per gli impianti a terra 20 kg/m3, per gli impianti a mare 12 kg/m3;

 

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          b) Salmo trutta e Onchorbyncus mykiss: 25 Kg/m3;

          c) altre specie appartenenti alla famiglia Salmonidae e Acipenser s.p.p.: 10 Kg/m3;

          d) Anguilla anguilla: 25 Kg/m2;

          e) specie appartenenti alle famiglie Ciprynidae, Ictaluridae e Mugilidae: 5.000 individui per ettaro.

      7.16. I fabbricati, le vasche, le attrezzature e gli utensili devono essere puliti e disinfettati per evitare contaminazioni e la proliferazione di organismi patogeni. Le operazioni di disinfezione devono essere effettuate in modo tale da evitare ogni contatto tra i prodotti utilizzati e gli animali allevati. Le deiezioni zootecniche rimosse dalle vasche, le alghe e gli altri prodotti degli interventi di pulizia devono essere opportunamente trattati al fine di limitare gli odori ed evitare di attirare insetti o roditori.
      7.17. Gli impianti estensivi posti in aree dove le condizioni climatiche, per periodi transitori, possono mettere a rischio le specie ittiche allevate devono realizzare opportune strutture per la protezione dei contingenti ittici (peschiere di sverno, frangivento, e così via). Le aziende devono inoltre garantire la difesa degli stock ittici dagli uccelli ittiofagi con metodi passivi che non causino mortalità negli uccelli. Qualora l'allevamento avvenga in stagni, la fertilizzazione degli stessi in fase di asciutta al fine di favorire e mantenere le catene alimentari deve avvenire ricorrendo ai prodotti elencati all'allegato II, parte A, del regolamento (CEE) n. 2092/91.
      7.18 Lo spazio dei moduli di ingrasso negli allevamenti a terra deve favorire le attività motorie del prodotto in allevamento e per tale ragione le dimensioni minime dei moduli devono essere pari a 200 m2. Per la stessa ragione negli impianti a mare il volume minimo delle reti delle gabbie deve essere pari a 300 m3.
      7.19. Negli impianti a mare gli eventuali trattamenti cui sono sottoposti i materiali non devono essere tossici o danneggiare il prodotto in allevamento o causare impatti sulle comunità naturali. In particolare è vietato il trattamento «anti-fouling». Le gabbie non possono essere collocate in siti dove interferiscono con praterie di fanerogame marine o habitat coralligeni.
      7.20. Il ricambio idrico deve essere di qualità e quantità appropriate ad assicurare il benessere delle specie ittiche allevate. Il flusso nelle vasche di allevamento deve garantire un movimento dell'acqua tale da sollecitare la corretta attività natatoria della specie allevata. L'allevamento deve possedere un sistema di fornitura dell'acqua tale da permettere almeno 1 ricambio giornaliero completo. Per l'attività di allevamento che si realizza in laghi o stagni, il sistema di ricambio deve consentire che almeno il 10 per cento dell'acqua venga ricambiata giornalmente con nuova acqua al fine di mantenere qualità e caratteristiche adeguate. Il pH deve essere compreso fra 6,0 e 9,0 e deve essere mantenuto il più stabile possibile allo scopo di minimizzare gli stress ambientali e permettere ai batteri nitrificanti di rimuovere efficacemente l'azoto accumulato nei sedimenti. A tal fine

 

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è ammesso l'utilizzo di carbonato di calcio, previsto all'allegato II, parte A, del regolamento (CEE) n. 2092/91.
      7.21. Il prodotto ittico biologico deve essere allevato in condizioni di illuminazione naturali, ad eccezione dei primi stadi di allevamento, dove è possibile utilizzare sorgenti luminose artificiali per un massimo di 16 ore al giorno ad eccezione delle fasi d'allevamento per gli avannotti di spigola ed orata. È possibile prevedere la copertura parziale dei moduli di allevamento con reti ombreggianti al fine di mantenere condizioni ambientali ottimali.
      7.22. Nei moduli di allevamento è possibile installare equipaggiamenti per l'aerazione dell'acqua o per l'ossigenazione, per il mantenimento di condizioni ottimali, ed in particolare per garantire la migliore digeribilità dell'alimento, la minimizzazione dell'impatto ambientale, la qualità dei reflui. Nell'acqua il livello dell'ossigeno non deve scendere al di sotto dell'85 per cento del livello di saturazione e la sua concentrazione non deve essere inferiore ai 5 mg/l.
      7.23. Il pesce in allevamento deve essere salvaguardato da eventuali guasti al sistema di captazione delle acque, quando previsto con elettropompe; allo scopo è indispensabile prevedere l'installazione di meccanismi di aerazione o di ossigenazione.
 

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Allegato 3
(articolo 30, comma 1)

      L'organismo di controllo deve possedere i seguenti requisiti:

          1) una struttura che salvaguardi l'imparzialità del comportamento e delle determinazioni adottate nonché permetta la partecipazione di tutte le parti interessate ai momenti dell'attività di controllo e della certificazione;

          2) un'organizzazione che consenta la scelta dei membri dell'organo direttivo anche tra i settori interessati alle attività di controllo e certificazione solo a condizione che sia evitata la predominanza di singoli interessi settoriali;

          3) personale che operi sotto la supervisione di un soggetto responsabile nei confronti dell'organo di controllo, non legato da alcun rapporto professionale, economico e di consulenza, anche indiretto, con gli operatori soggetti al controllo;

          4) personale tecnico dotato di competenza specifica ed adeguata alle funzioni attribuite;

          5) adeguata dotazione di strutture destinate all'esercizio dell'attività di controllo (sedi, dotazioni tecniche, strutture informatiche);

          6) essere rappresentato ed amministrato da soggetti, come attestato da correlative autocertificazioni, nei casi previsti dalla legge:

              a) che non abbiano riportato condanne definitive per delitti non colposi per i quali la legge commini la pena della reclusione non inferiore ad anni due salvo i casi di riabilitazione;

              b) che non abbiano riportato condanne definitive per i delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, di cui al libro II, titolo VIII, del codice penale, nonché per i reati previsti e perseguiti dagli articoli 640, 640-bis e 640-ter del codice penale, salvo i casi di riabilitazione;

              c) che non abbiano riportato condanne definitive per le quali abbiano espiato pene detentive in misura superiore a mesi dodici, salvo i casi di riabilitazione;

              d) che non siano stati sottoposti o siano sottoposti a misure di prevenzione;

              e) che non siano stati dichiarati falliti, salvo i casi di riabilitazione.

 

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Allegato 4
(articolo 30, comma 1)

      L'istanza per ottenere l'autorizzazione ministeriale di cui all'articolo 30 per l'esercizio dell'attività di controllo e di certificazione è proposta dal legale rappresentante dell'Ente richiedente con atto sottoscritto con firma autenticata.
      All'istanza devono essere allegati i seguenti documenti e atti:

          1) copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente;

          2) indicazione dell'articolazione delle strutture operative;

          3) attestazione di rispondenza alle norme EN 45011, rilasciata da organismo riconosciuto nell'ambito dell'European Cooperation for Accreditation (EA) o International Accreditation Forum (IAF); in assenza di tale attestazione l'organismo richiedente puó allargare copia della domanda di accreditamento;

          4) copia del marchio dell'organismo depositato presso il Ministero dello sviluppo economico con le caratteristiche del logo impiegato nonché registrato presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi;

          5) piano tipo di controllo e certificazione, corredato dalla illustrazione documentata del proprio sistema di qualità implementato: manuale della qualità, procedure operative, istruzioni, registrazioni, e cosi via;

          6) tariffario che si intende applicare nei confronti degli operatori assoggettati;

          7) bilancio di previsione costi/ricavi riferito al triennio di autorizzazione con annessa relazione economica nella quale siano evidenziati in particolare gli oneri finanziari connessi all'esercizio dell'attività nel triennio di autorizzazione;

          8) elenco dei laboratori di prova accreditati ai sensi della norma ISO/IEC 17025 di cui il soggetto istante ha stipulato apposita convenzione, nonché copia della convenzione stessa;

          9) elenco del personale utilizzato con relativo organigramma e indicazioni del titolo di studio e del curriculum professionale aggiornati;

          10) atto d'impegno a comunicare alle autorità di cui agli articoli 25 e 26 tutte le informazioni legittimamente richieste o dovute nell'ambito dei poteri di vigilanza;

          11) dichiarazione di consenso all'accesso nelle proprie strutture del personale incaricato di effettuare le ispezioni e i controlli di cui all'articolo al capo VI del titolo VIII;

          12) atto di impegno ad applicare le sanzioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 2092/91, e successive modificazioni, nei casi di accertata non conformità;

 

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          13) dichiarazione d'impegno ad utilizzare, ai fini delle indagini analitiche e previa sottoscrizione di convenzioni tipo, i laboratori di cui all'elenco di cui al numero 8) e, in ogni caso, all'impiego di laboratori che risultino accreditati ai sensi della norma ISO IEC 17025 da Enti all'uopo autorizzati;

          14) atto d'impegno a mantenere la segretezza sulle informazioni e sui dati acquisiti nell'esercizio dell'attività di controllo;

          15) atto di impegno all'osservanza delle procedure di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, circa il trattamento dei dati sensibili riguardanti gli operatori assoggettati;

          16) atto di impegno a garantire l'accesso ai propri servizi a tutti i richiedenti, in condizioni di pariteticità, qualora sia tecnicamente possibile.

 

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Allegato 5
(articolo 31, comma 1)

      Gli organismi di controllo riconosciuti ed iscritti nell'elenco di cui all'articolo 38 sono tenuti a:

          1) comunicare al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano le sanzioni irrogate nei confronti degli operatori assoggettati in caso di infrazioni;

          2) trasmettere al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano:

              a) entro il 31 gennaio di ogni anno, l'elenco dei produttori che, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, hanno effettuato la notifica delle proprie attività;

              b) entro il 31 marzo di ciascun anno, l'elenco degli operatori riconosciuti alla data del 31 dicembre dell'anno precedente;

              c) entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione dettagliata sull'attività esercitata, sui controlli eseguiti, sul personale impiegato nell'attività ispettiva e sugli eventuali provvedimenti adottati d'intesa con le regioni nell'anno precedente, corredata del programma dell'attività di controllo che si intende svolgere nell'anno in corso;

          3) mantenere un sistema di registrazione e di archiviazione con l'iter di ciascuna procedura di certificazione, comprese le fasi di sospensione e ritiro dei certificati e delle diciture di conformità, per un periodo minimo di cinque anni;
          4) adottare apposite procedure per la selezione, la formazione e l'addestramento del personale utilizzato e istituire un apposito registro con i dati e le informazioni aggiornate sulla qualificazione ed esperienza professionale del personale impiegato;
          5) fornire al personale impiegato istruzioni documentate ed aggiornate sui propri compiti e responsabilità;
          6) consegnare, in caso di scioglimento o revoca dell'autorizzazione, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali la documentazione inerente il sistema di controllo e le procedure di certificazione;
          7) redigere e tenere aggiornato un elenco degli operatori a cui è stato rilasciato il certificato di conformità e di quelli autorizzati ad utilizzare la dicitura di conformità di cui all'allegato V del regolamento (CEE) 2092/91, e successive modificazioni; ogni nominativo elencato deve essere seguito dalla denominazione delle categorie di prodotti per le quali è valido il certificato e l'elenco deve essere accessibile al pubblico;
          8) attuare verifiche interne e riesami periodici della propria conformità ai criteri della norma EN 45011 conservandone evidenza documentale.

 

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Allegato 6
(articolo 42, comma 1)

A. Irregolarità.

        Sono considerate irregolarità commesse dagli organismi di controllo autorizzati e iscritti nell'elenco di cui all'articolo 38 le seguenti fattispecie, sanzionate come di seguito descritto:

Irregolarità
Sanzione
1. Omissioni nella rilevazione di errori o omissioni dell'operatore nella compilazione, nell'invio e nella conservazione dei documenti aziendali   minimo 300,00 euro
  massimo 600,00 euro
2. Omissioni nel dare evidenza presso gli operatori dell'attività di controllo esercitata   minimo 300,00 euro
  massimo 600,00 euro
3. Omissioni nell'accertamento dell'effettivo stato aziendale riguardo la separazione da unità produttive convenzionali o nell'ambito di strutture di lavorazione e magazzinaggio e riguardo ai confini a rischio per le possibili contaminazioni con sostanze non ammesse   minimo 600,00 euro
  massimo 3.600,00 euro
4. Omissioni nell'avvio di azioni correttive nei confronti degli operatori a seguito dei rilievi evidenziati dal tecnico ispettore nel corso dell'attività ispettiva   minimo 600,00 euro
  massimo 3.600,00 euro
5. Omissioni nella rilevazione di errori o incompletezze nelle etichette o nei documenti di accompagnamento dei prodotti   minimo 300,00 euro
  massimo 1,800,00 euro
6. Carenze nella gestione della documentazione inerente all'attività di controllo esercitata   minimo 300,00 euro
  massimo 1.800,00 euro
7. Mancato aggiornamento o carenze nella tenuta dell'elenco degli operatori autorizzati   minimo 300,00 euro
  massimo 600,00 euro
8. Omissioni nell'irrogazione delle sanzioni agli operatori inadempienti riguardo agli obblighi normativi vigenti e al pagamento delle tariffe dell'organismo di controllo medesimo   minimo 600,00 euro
  massimo 3.600,00 euro
9. Omissioni nelle comunicazioni all'autorità competente nazionale o alle autorità competenti territoriali in merito alle sanzioni adottate nei confronti di operatori   minimo 300,00 euro
  massimo 1.800,00 euro

 

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Irregolarità
Sanzione
10. Omissioni e carenze nell'informazione agli operatori sugli obblighi e le condizioni relative alla normativa vigente e al rapporto contrattuale con l'organismo di controllo medesimo   minimo 300,00 euro
  massimo 1.800,00 euro
11. Mancato invio, nei tempi stabiliti, della documentazione e degli elenchi previsti all'autorità competente nazionale o territoriale   minimo 300,00 euro
  massimo 1.800,00 euro
12. Omissioni, carenze o comportamenti non uniformi nell'applicazione delle procedure previste dal piano tipo di controllo o da altri documenti organizzativi interni nonché mancato rispetto di quanto previsto dal piano di controllo annuale anche in relazione alle osservazioni ricevute dalle autorità competenti nazionale e territoriali   minimo 600,00 euro
  massimo 3.600,00 euro
13. Omissione nella segnalazione alle autorità competenti della sospensione o ritiro della certificazione di conformità per produzioni anche già commercializzate, in particolare se con presenza di sostanze non ammesse   minimo 1.000,00 euro
  massimo 6.000,00 euro
14. Omissioni o carenze nella gestione della documentazione relativa alle visite di controllo effettuate presso gli operatori   minimo 300,00 euro
  massimo 1.800,00 euro

B. Infrazioni.

        Sono considerate infrazioni commesse dagli organismi di controllo autorizzati e iscritti nell'elenco di cui all'articolo 38 le seguenti fattispecie, sanzionate come di seguito descritto:

Irregolarità
Sanzione
1. Violazione degli obblighi derivanti dalla normativa vigente in materia di agricoltura biologica   minimo 5.000,00 euro
  massimo 30.000,00 euro
  revoca autorizzazione
2. Mancata richiesta del prescritto parere dell'autorità competente territoriale in merito alla riduzione del periodo di conversione   minimo 500,00 euro
  massimo 3.000,00 euro
3. Mancata rilevazione della presenza di mezzi tecnici non ammessi in unità produttive condotte con metodo biologico   minimo 500,00 euro
  massimo 3.000,00 euro

 

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Irregolarità
Sanzione
4. Mancata rilevazione dell'impiego di sementi o di materiali di riproduzione vegetativa non conformi alle normative vigenti   minimo 500,00 euro
  massimo 3.000,00 euro
5. Mancata rilevazione dell'impiego di sostanze non ammesse o della violazione delle condizioni d'uso   minimo 1.000,00 euro
  massimo 6.000,00 euro
6. Mancata rilevazione di scostamenti significativi rispetto al programma annuale di produzione   minimo 1.000,00 euro
  massimo 6.000,00 euro
7. Mancata rilevazione di etichettatura dei prodotti con diciture non autorizzate   minimo 3.000,00 euro
  massimo 18.000,00 euro
8. Rilascio di attestazioni o certificazioni in situazioni di non conformità aziendali o dei prodotti   minimo 5.000,00 euro
  massimo 30.000,00 euro
  revoca autorizzazione
9. Mancata rilevazione dell'assenza di un idoneo sistema documentato di identificazione, rintracciabilità e separazione delle produzioni presso l'operatore   minimo 5.000,00 euro
  massimo 30.000,00 euro
10. Mancata rilevazione dell'assenza della documentazione di conformità delle materie prime utilizzate presso l'operatore e di un adeguato sistema di registrazione   minimo 5.000,00 euro
  massimo 30.000,00 euro
11. Mancato svolgimento delle attività e violazione delle procedure previste nel piano tipo di controllo o nel piano annuale di controllo   minimo 5.000,00 euro
  massimo 30.000,00 euro
  revoca autorizzazione
12. Mancato adeguamento della propria struttura o delle proprie procedure o del piano tipo di controllo alle prescrizioni normative vigenti o a quelle ricevute dall'autorità competente nazionale   minimo 5.000,00 euro
  minimo 30.000,00 euro
  revoca autorizzazione
13. Mancato invio della documentazione o delle informazioni o degli elenchi previsti all'autorità competente nazionale o territoriale   minimo 1.000,00 euro
  massimo 6.000,00 euro
14. Mancata attuazione delle verifiche ispettive interne e dei riesami periodici sul proprio sistema qualità ai sensi della norma UNI EN 45011   minimo 3.000,00 euro
  massimo 18.000,00 euro
15. Mancata irrogazione o irrogazione con ritardo delle sanzioni agli operatori che siano incorsi in non conformità o mancato rispetto delle procedure di irrogazione e di revoca autorizzazione gestione dei ricorsi   minimo 5.000,00 euro
  massimo 30.000,00 euro
  revoca autorizzazione

 

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Allegato 7
(articolo 42, comma 5)

A. Irregolarità.

        Sono considerate irregolarità commesse dagli operatori iscritti negli elenchi di cui agli articoli 36 e 37 le seguenti fattispecie:

Irregolarità
Tipologia
1. Errori o omissioni nella compilazione della notifica di variazione
lieve
2. Omissioni nella notifica di appezzamenti o strutture aziendali
lieve
3. Errori o omissioni nella compilazione dei programmi di produzione o del piano delle postazioni apistiche o delle loro varianti
lieve
4. Ritardo nella spedizione delle notifiche, dei piani di produzione e di altri documenti obbligatori
lieve
5. Mancata registrazione delle produzioni da raccolta separata o scarti di produzione o produzioni declassate
lieve
6. Errori o omissioni nella compilazione o mancato aggiornamento delle registrazioni aziendali e di altri documenti obbligatori
lieve
7. Errata o mancata indicazione dei riferimenti alla certificazione di conformità del prodotto nei documenti accompagnatori
lieve
8. Mancanza della dichiarazione di prodotto non proveniente da OGM, ove necessario
lieve
9. Non corretta archiviazione dei documenti aziendali
lieve
10. Mancata richiesta delle deroghe previste dalla normativa vigente
lieve
11. Mancata evidenza della gestione di un reclamo da parte dei clienti
lieve
12. Mancanze o ritardi nella richiesta della documentazione di conformità dei prodotti ai fornitori
lieve
13. Mancata o parziale adozione delle azioni preventive o di adeguamento prescritte dall'organismo di controllo, senza effetti sulla certificazione dei prodotti
lieve

 

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Irregolarità
Tipologia
14. Non corretta separazione dei mezzi tecnici nei magazzini in aziende miste
lieve
15. Presenza non autorizzata di mezzi tecnici non ammessi in azienda completamente convertita
lieve
16. Superamento dei limiti consentiti nell'utilizzo del rame per la difesa delle colture
lieve
17. Inadeguata identificazione dei prodotti e degli imballaggi
lieve
18. Mancato rispetto del carico massimo di animali per unità di superficie
lieve
19. Mancato rispetto delle superfici minime per animale nei casi non previsti in deroga o con deroga negata
lieve
20. Presenza di edifici zootecnici, pavimentazione o lettiera di stabulazione divenuti inadeguati
lieve
21. Inadeguata identificazione degli animali
lieve
22. Condizioni di benessere degli animali divenute insufficienti
lieve
23. Periodo di finissaggio in stalla non conforme
lieve
24. Mancato rispetto del piano di utilizzo delle deiezioni zootecniche
lieve
25. Mancato aggiornamento della scheda razione alimentare
lieve
26. Non corretta separazione del prodotto confezionato o comunque identificato
lieve
27. Inadeguata identificazione o inadeguata separazione del prodotto nelle fasi di stoccaggio e di processo
lieve
28. Importazione da Paese in regime di equivalenza in assenza di notifica all'autorità competente
lieve
29. Omessa archiviazione, da parte dell'importatore, dell'originale del certificato di controllo e delle copie degli estratti dello stesso
lieve
30. Configurazione dell'etichetta in maniera diversa dalla bozza autorizzata, ma senza variazioni sostanziali di contenuto
lieve

 

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Irregolarità
Tipologia
31. Utilizzo erroneo delle etichette autorizzate dall'organismo di controllo
lieve
32. Utilizzo erroneo del marchio e dei riferimenti dell'organismo di controllo
lieve
33. Utilizzo erroneo del certificato di conformità rilasciato dall'organismo di controllo
lieve
34. Omesso pagamento dei corrispettivi dovuti all'organismo di controllo
lieve
35. Omesso invio dei dati richiesti per il computo dei corrispettivi dovuti all'organismo di controllo
lieve
36. Mancata compilazione dei programmi di produzione o del piano delle postazioni e delle loro variazioni
grave
37. Mancata compilazione o aggiornamento delle registrazioni aziendali o degli altri documenti obbligatori
grave
38. Errori nella classificazione del prodotto sui documenti accompagnatori
grave
39. Incompleta trasmissione, da parte dell'operatore, dei documenti richiesti dall'organismo di controllo
grave
40. Assenza del piano di utilizzo delle deiezioni zootecniche
grave
41. Assenza del piano di gestione dell'allevamento
grave
42. Mancata richiesta dei documenti accompagnatori dei prodotti ai fornitori
grave
43. Presenza di etichette o documenti accompagnatori non corrispondenti al prodotto
grave
44. Mancata attuazione del piano di conversione
grave
45. Mancato rispetto delle condizioni per l'uso di un mezzo tecnico
grave
46. Utilizzo di materiale di riproduzione convenzionale, in regime di deroga, senza richiesta di deroga o con deroga negata (sementi e materiale di moltiplicazione vegetativa)
grave
47. Non corretta separazione dei prodotti durante le fasi di stoccaggio
grave

 

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Irregolarità
Tipologia
48. Ricorso a natiche agronomiche non adeguate
grave
49. Origine degli animali o delle api non conforme per i casi non previsti in deroga o con deroga negata
grave
50. Mancata attuazione del piano di adeguamento per le strutture non conformi
grave
51. Mancata attuazione della pratica del pascolo nelle condizioni previste
grave
52. Ricorso a pratiche zootecniche non adeguate
grave
53. Uso di prodotti o di tecniche nella disinfezione e nella disinfestazione dei locali e delle attrezzature che possono contaminare il prodotto biologico
grave
54. Ricorso a pratiche aziendali non adeguate
grave
55. Assenza dell'originale del certificato di conformità
grave
56. Assenza dell'estratto del certificato di controllo, vidimato dalla dogana, per le produzioni importate
grave
57. Utilizzo di prodotti diversi da quelli indicati nelle comunicazioni all'organismo di controllo sulle transazioni effettuate, senza effetti sulla certificazione
grave
58. Configurazione dell'etichetta in maniera diversa dalla bozza autorizzata, con variazioni sostanziali di contenuto
grave
59. Produzione di etichette o di documentazione accompagnatoria dei prodotti senza autorizzazione da parte dell'organismo di controllo
grave
60. Mancato rispetto di un richiamo per omesso pagamento o invio dati
grave
61. Mancata comunicazione di presenza di altri organismi di controllo operanti presso lo stesso operatore
grave
62. Recidiva dopo due richiami (alla rilevazione della terza non conformità dello stesso tipo)
grave

 

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B. Infrazioni.

        Sono considerate infrazioni commesse dagli operatori iscritti negli elenchi di cui agli articoli 36 e 37 le seguenti fattispecie, sanzionate come di seguito descritto:

Infrazioni
Tipologia
1. Mancata sedizione della notifica all'autorità competente
lieve
2. Assenza del piano HACCP (hazard analysis critical contral point) se obbligatorio
lieve
3. Mancata trasmissione dei documenti o dei dati a seguito di richiesta dell'organismo di controllo e successivi solleciti documentati
lieve
4. Mancata o parziale adozione di azioni preventive prescritte, con effetti sulla certificazione dei prodotti
lieve
5. Presenza di varietà parallele senza piano di conversione
lieve
6. Utilizzo di piantine orticole convenzionali
lieve
7. Impossibilità di identificazione dei prodotti o degli imballaggi
lieve
8. Impossibilità di identificazione degli animali
lieve
9. Mancato rispetto dei temi di conversione
lieve
10. Mancato rispetto dell'età minima di macellazione
lieve
11. Utilizzo di alimenti non autorizzati dalla normativa vigente
lieve
12. Impiego di sostanze non ammesse nella produzione zootecnica
lieve
13. Mancata separazione da produzioni non certificabili
lieve
14. Ricorso a pratiche di profilassi o a terapie in zootecnia non conformi, con effetti sulla certificazione dei prodotti
lieve
15. Utilizzo di ingredienti e di ausiliari di fabbricazione non presenti nell'allegato VI del regolamento CEE n. 2092/91
lieve
16. Utilizzo di OGM, di prodotti che li contengano o ne siano derivati
lieve

 

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Infrazioni
Tipologia
17. Impossibilità di identificazione e rintracciabilità dei prodotti nelle fasi di stoccaggio e di preparazione
lieve
18. Non rispondenza dei prodotti importati con l'autorizzazione all'importazione
lieve
19. Importazione da Paese non in regime di equivalenza in assenza dell'autorizzazione ministeriale
lieve
20. Utilizzo di prodotti diversi da quelli indicati nelle comunicazioni all'organismo di controllo sulle transazioni effettuate, con effetti sulla certificazione
lieve
21. Presenza nei prodotti ottenuti dall'operatore di residui di sostanze non ammesse o DNA modificato in quantità superiore alle soglie ammesse
lieve
22. Presenza nei mezzi tecnici utilizzati dall'operatore di residui di sostanze non ammesse o di DNA modificato
lieve
23. Utilizzo di etichette o di documentazione accompagnatoria dei prodotti senza autorizzazione da parte dell'organismo di controllo
lieve
24. Mancato rispetto di una diffida da parte dell'organismo di controllo
lieve
25. Recidiva dopo tre richiami (alla rilevazione della quarta non conformità dello stesso tipo)
lieve
26. Recidiva dopo una diffida (alla rilevazione della seconda non conformità dello stesso tipo)
lieve
27. Manomissione o falsificazione di documenti o false comunicazioni all'organismo di controllo
grave
28. Accesso alle strutture aziendali impedito all'organismo di controllo
grave
29. Accesso alla documentazione o alle registrazioni aziendali non consentito all'organismo di controllo
grave
30. Assenza delle autorizzazioni igienico-sanitarie necessarie allo svolgimento delle attività aziendali
grave
31. Impiego di mezzi tecnici non consentiti con effetti sulla certificazione dei prodotti
grave
32. Utilizzo fraudolento delle etichette o dei documenti accompagnatori dei prodotti autorizzati dall'organismo di controllo
grave

 

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Infrazioni
Tipologia
33. Utilizzo fraudolento del marchio o dei riferimenti dell'organismo di controllo
grave
34. Utilizzo fraudolento del certificato di conformità rilasciato dall'organismo di controllo
grave
35. Mancato rispetto di una diffida per omesso pagamento o invio dati
grave
36. Mancato rispetto delle prescrizioni per la soppressione delle indicazioni di conformità sui prodotti
grave
37. Mancato rispetto della sospensione del certificato di conformità
grave
38. Recidiva dopo quattro richiami (alla rilevazione della quinta non conformità dello stesso tipo)
grave
39. Recidiva dopo cinque richiami (alla rilevazione della sesta non conformità dello stesso tipo)
grave
40. Recidiva dopo due diffide (alla rilevazione della terza non conformità dello stesso tipo)
grave
41. Recidiva dopo tre diffide (alla rilevazione della quarta non conformità dello stesso tipo)
grave
42. Recidiva dopo due soppressioni (alla rilevazione della terza non conformità dello stesso tipo)
grave
43. Recidiva dopo tre soppressioni (alla rilevazione della quarta non conformità dello stesso tipo)
grave
44. Recidiva dopo due sospensioni (alla rilevazione della terza non conformità dello stesso tipo)
grave
45. Recidiva dopo due diffide (alla rilevazione della terza non conformità dello stesso tipo)
grave


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