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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 1695 |
1. Il Ministero delle politiche agricole forestali, di seguito denominato: «Ministero», è l'autorità di indirizzo e coordinamento delle attività tecnico-scientifiche, amministrative e normative per l'agricoltura biologica a livello nazionale. Esso inoltre è l'Autorità competente nazionale per le attività inerenti l'attuazione del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, e successive modificazioni, di seguito denominato «regolamento».
1. Nel rispetto delle loro competenze, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono le autorità territorialmente preposte, nel territorio di competenza, alle attività tecnico-scientifiche, amministrative e normative per l'agricoltura biologica.
2. Il Ministero con proprio decreto individua l'autorità competente di cui all'articolo 2, numero 5), del regolamento (CE) n. 1788/2001 della Commissione, del 7 settembre 2001.
1. L'agricoltura biologica si prefigge gli obiettivi di produrre materie prime e alimenti
1. È prodotto proveniente da agricoltura biologica quello ottenuto conformemente al metodo di agricoltura biologica in ogni fase del processo di produzione e di preparazione.
1. È attività di importazione l'attività esercitata da un operatore ai fini dell'immissione in libera pratica o dell'immissione in commercio di prodotti da agricoltura biologica ai sensi del regolamento.
1. Sono distretti biologici i sistemi produttivi locali, anche a carattere interprovinciale
1. Gli enti locali promuovono e agevolano gli accordi tra le imprese volti a realizzare sistemi produttivi aggregati ed omogenei, estesi su territori anche non contigui e senza vincolo di mutualità, per la migliore pratica del metodo biologico.
1. Al fine di esercitare le funzioni di cui all'articolo 1 secondo i princìpi della sussidiarietà e della collaborazione istituzionale fra Stato, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, presso il Ministero è istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la Conferenza permanente per il coordinamento e la concertazione in agricoltura biologica, di seguito denominata: «Conferenza permanente».
2. Alla Conferenza permanente è attribuita competenza sulle tematiche concernenti l'agricoltura biologica d'interesse dell'Unione europea nonché sulle tematiche e le questioni che la legge demanda alla competenza concorrente dello Stato e delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, ovvero sulle tematiche e sulle questioni che la legge demanda alla competenza esclusiva delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano nel caso in cui queste tematiche formino oggetto di atti normativi e amministrativi che potrebbero avere effetto sulla uniforme applicazione a livello nazionale dei temi d'interesse dell'Unione europea, in particolare per ciò che riguarda l'attuazione degli articoli 8 e 9 del regolamento.
3. Nella ricorrenza dei casi di cui al comma 2 il Ministero, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano devono acquisire il parere della Conferenza
1. Presso il Ministero è istituito il Comitato nazionale per l'agricoltura biologica, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, cui è attribuita la competenza sui provvedimenti d'interesse per il settore della produzione agricola con metodo biologico. Il Comitato ha funzione consultiva ed assicura la concertazione con le parti sociali interessate alle tematiche e alle questioni inerenti l'agricoltura biologica.
2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono definite la composizione e le modalità di funzionamento del Comitato.
1. Al fine di assicurare il necessario supporto di carattere tecnico-scientifico, normativo e informativo per le attività delle autorità competenti di cui al titolo I e per gli organismi di concertazione permanente di cui al capo I del presente Titolo, con apposito decreto del Ministero sono istituite, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
1. Al fine di monitorare la situazione strutturale, di mercato e delle conoscenze scientifiche ed economiche relativamente al settore dell'agricoltura biologica, è istituito presso il Ministero l'Osservatorio nazionale per l'agricoltura biologica.
2. L'Osservatorio costituisce il riferimento nazionale per analoghe iniziative a livello europeo e regionale e può decentrare le proprie attività in sedi periferiche localizzate sull'intero territorio nazionale.
3. Il programma di attività dell'Osservatorio, anche a carattere pluriennale, è sottoposto al parere degli organismi di concertazione permanente di cui al capo I.
5. Con decreti del Ministero, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti le modalità di funzionamento, le competenze e il fabbisogno di risorse umane e strumentali dell'Osservatorio.
1. All'allegato 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, è inserito il settore: «M1 - Agricolo biologico», con numero di produttori: «50», fatto salvo quanto disposto dall'articolo 3 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102.
1. Il contratto di coltivazione o di filiera è un accordo sottoscritto da tutti i soggetti coinvolti nel processo di produzione, preparazione e commercializzazione di un prodotto da agricoltura biologica. Esso deve contenere almeno i seguenti elementi obbligatori:
a) i prodotti e i servizi oggetto del contratto e i loro parametri qualitativi;
b) le modalità di certificazione fino all'utilizzatore finale del prodotto;
c) il prezzo indicativo di acquisto o i criteri per definirlo;
d) gli impegni e le responsabilità delle parti.
2. Le amministrazioni pubbliche assumono le opportune iniziative per promuovere e valorizzare i contratti di coltivazione o di filiera.
1. All'articolo 59, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, le parole: «le istituzioni pubbliche che gestiscono mense scolastiche ed ospedaliere prevedono nelle diete giornaliere l'utilizzazione di prodotti biologici, tipici e tradizionali nonché di quelli
1. L'utilizzo del termine «biologico» nella etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento e dei termini derivati o diminutivi in uso, utilizzati singolarmente o combinati ad altri, è consentito esclusivamente per i prodotti alimentari che rispettano le norme del regolamento medesimo e quelle indicate nella presente legge. Quando in etichetta, presentazione e pubblicità si fa riferimento al metodo agricolo, i termini «allevamento biologico» e «apicoltura biologica» sono da ritenersi equivalenti ad «agricoltura biologica».
2. I prodotti alimentari ottenuti con metodo biologico devono riportare le indicazioni previste dall'allegato 1 della presente legge e dal regolamento. Salvo quanto prescritto da norme specifiche, le indicazioni devono figurare sugli imballaggi o sulle etichette dei prodotti alimentari ottenuti con metodo biologico nel momento in cui sono posti in vendita o sui documenti commerciali che accompagnano il prodotto, se si tratta di prodotti
1. Le diciture di cui all'allegato 1, lettere a) e b), della presente legge, qualora siano da apporre su etichette o imballaggi di prodotti il cui intero ciclo di preparazione è avvenuto nel territorio nazionale da parte di operatori iscritti nell'apposito elenco presso il Ministero di cui all'articolo 37, possono essere inserite in apposito logo le cui caratteristiche tecniche sono stabilite con decreto del Ministero da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Nel caso di produzioni zootecniche e vitivinicole il logo di cui al comma 1 può essere utilizzato solo se ottenute per l'intero ciclo di produzione e preparazione nel rispetto delle norme di cui alla presente legge.
3. Con decreto del Ministero possono essere introdotte disposizioni per assicurare una etichettatura corretta e trasparente dei prodotti alimentari ottenuti con metodo biologico appartenenti a particolari settori di produzione e ottenuti sul territorio nazionale.
1. In conformità all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento, sono adottati con decreto del Ministero, da emanare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, appositi disciplinari
1. In attesa dell'adozione di una normativa europea sul vino da agricoltura biologica è adottato con decreto del Ministero, da emanare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un apposito disciplinare di produzione ed etichettatura per le produzioni vitivinicole.
1. Fatte salve le disposizioni relative ai metodi e ai criteri per la gestione del suolo individuate nell'allegato 1 del regolamento, ulteriori indicazioni in merito alle modalità di conduzione di specifiche pratiche agronomiche o chimico-agrarie per l'agricoltura biologica, i tipi di fertilizzanti e i relativi requisiti, l'elenco dei formulati commercializzati e la relativa attività di gestione, verifica e controllo sono stabiliti con apposito decreto del Ministero da emanare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
1. Il Ministero tutela il patrimonio agrario costituito dalle risorse genetiche delle piante di cui al comma 2.
2. Si intendono per «varietà da conservazione» le varietà, le popolazioni, gli ecotipi, i cloni e le cultivar di interesse agricolo, relativi a specie di piante autoctone e non autoctone, purché integratesi da almeno dieci anni negli agroecosistemi locali minacciate da erosione genetica; oppure non più coltivate sul territorio
1. Al fine di ridurre l'impatto ambientale delle attività di acquacoltura di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 102, e successive modificazioni, e promuovere il miglioramento qualitativo e il benessere degli organismi allevati, in attesa della definizione di un quadro normativo europeo in materia, è riconosciuto il metodo di allevamento biologico per le produzioni dell'acquacoltura che rispettano il disciplinare previsto dall'allegato 2 della presente legge e che sono realizzate esclusivamente sul territorio nazionale.
2. Gli operatori che intendono avvalersi per le loro produzioni da acquacoltura della denominazione e del marchio di cui all'articolo 22 devono obbligatoriamente assoggettarsi al regime di controllo di cui al titolo VIII. Le regioni e le province autonome competenti per territorio istituiscono un apposito elenco degli operatori dell'acquacoltura biologica o dispongono
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero con proprio decreto, sentiti gli organismi di concertazione permanente di cui al titolo III, capo I, approva la denominazione e il marchio di riconoscimento che contraddistinguono univocamente, per l'etichettatura, l'immissione in commercio e la pubblicità i prodotti di cui all'articolo 21, comma 1.
2. L'utilizzazione non autorizzata o impropria della denominazione e del marchio di cui al comma 1 comporta l'applicazione delle sanzioni di cui al titolo VIII, capo VII.
3. Gli operatori e gli organismi di controllo autorizzati sono sottoposti al sistema sanzionatorio di cui al titolo VIII, capo VII.
1. Al fine di favorire la commercializzazione e il consumo dei prodotti dell'agricoltura biologica, promuovere la cultura dell'agricoltura biologica, dell'alimentazione sana e della sostenibilità, il Ministero, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, assume iniziative in materia di relazioni pubbliche, informazione e promozione che mettano in rilievo le caratteristiche intrinseche e i vantaggi dell'agricoltura biologica e dei suoi prodotti in termini di qualità, sicurezza degli alimenti, metodi di produzione specifica, aspetti nutrizionali e sanitari, etichettatura, benessere degli animali e rispetto dell'ambiente. Nei messaggi da diffondere, qualsiasi riferimento agli effetti del consumo dei prodotti sulla salute deve essere fondato su dati scientifici generalmente riconosciuti. I messaggi devono essere accettati dall'autorità nazionale competente in materia di pubblica sanità.
2. Con decreto del Ministero, da emanare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sentiti la Conferenza Stato-regioni e gli organismi di concertazione permanente di cui al titolo III, capo I, sono disciplinate le attività di cui al comma 1.
3. Qualora le iniziative di cui al comma 1 interessino in maniera specifica i prodotti, queste sono riservate a quelli recanti in etichetta il logo previsto dalla normativa europea vigente, eventualmente abbinato a marchi nazionali e comunque a prodotti il cui intero ciclo di preparazione sia avvenuto presso operatori iscritti nell'elenco nazionale di cui all'articolo 37.
1. La definizione di interventi per l'indirizzo, il coordinamento e l'organizzazione delle attività di promozione dei prodotti dell'agricoltura biologica in modo da assicurare, in raccordo con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la partecipazione degli operatori interessati, anche al fine di favorire la diffusione di tali prodotti sui mercati internazionali, è realizzata nell'ambito della Conferenza permanente.
1. In materia di agricoltura biologica, fatte salve le competenze delle province autonome di Trento e di Bolzano, il Ministero è l'autorità di indirizzo e coordinamento delle attività amministrative e di vigilanza per l'applicazione degli articoli 8 e 9 del regolamento.
2. Il Ministero esplica, in via esclusiva, attività di gestione amministrativa e vigilanza per le importazioni di prodotti ottenuti con metodo biologico provenienti da Paesi terzi di cui all'articolo 11 del regolamento.
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono le autorità territoriali preposte alla gestione delle attività tecnico-amministrative e di vigilanza
1. Gli organismi di controllo sono enti di diritto privato con personalità giuridica che, agendo con la struttura delle persone giuridiche di cui è attestata la rispondenza alle norme EN 45011 da organismi riconosciuti nell'ambito dell'European Cooperation for Accreditation o dell'International Accreditation Forum, svolgono attività di controllo e di certificazione sull'applicazione del metodo di produzione biologico da parte degli operatori assoggettati ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento.
2. Gli organismi di controllo verificano, presso gli operatori, almeno l'applicazione delle misure di controllo e precauzionali previste dal regolamento e la corretta applicazione del metodo biologico. Di conseguenza i medesimi organismi attestano la conformità degli operatori ai requisiti stabiliti dalla normativa europea vigente e dalla presente legge.
1. Gli operatori sono responsabili della veridicità delle indicazioni riportate nell'etichettatura dei prodotti e della conformità delle proprie attività alle prescrizioni della disciplina vigente.
1. Presso il Ministero opera il Comitato di valutazione degli organismi di controllo.
a) rilascio e rinnovo dell'autorizzazione agli organismi di controllo di cui all'articolo 30;
b) modifiche agli atti e documentazione presentata per la richiesta di autorizzazione;
c) proposte di provvedimenti sanzionatori nei confronti degli organismi di controllo.
2. Il Comitato di valutazione degli organismi di controllo è formato da dodici componenti, nominati con decreto del Ministero, di cui tre designati dal Ministero medesimo, tre designati rispettivamente dai Ministeri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, sei designati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome. I requisiti per la nomina dei componenti del Comitato sono definiti con apposito decreto del Ministero da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Il presidente e il segretario del Comitato di valutazione degli organismi di controllo sono nominati tra i rappresentanti del Ministero.
4. Il Comitato di valutazione degli organismi di controllo si avvale di un ufficio di segreteria composto da funzionari del Ministero.
5. Con decreto del Ministero a valere sul capitolo 1936 del bilancio di previsione della spesa del Ministero medesimo è determinata la misura dei compensi e dei rimborsi spese spettanti ai membri del Comitato di valutazione degli organismi di controllo e ai componenti dell'ufficio di segreteria.
1. Le persone giuridiche che chiedono l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività
1. Gli organismi di controllo autorizzati si attengono agli obblighi previsti dal regolamento e dalla presente legge e dall'allegato 5 della medesima legge.
2. Gli organismi di controllo autorizzati effettuano i controlli previsti dalle norme comunitarie secondo un piano tipo predisposto dall'organismo stesso ai sensi di quanto previsto dall'articolo 9, paragrafo 5, lettera a), del regolamento, e depositato al momento della istanza di autorizzazione.
3. Il piano di controllo annuale, predisposto secondo i criteri e le modalità previsti nel piano tipo approvato e in base alle indicazioni stabilite con decreto del Ministero, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è trasmesso, per l'attività relativa all'anno successivo, entro il 31 gennaio di ogni anno al Ministero, alle regioni e alle province autonome interessate anche su supporto informatico.
4. L'organismo di controllo è tenuto a svolgere la propria attività secondo il piano di controllo annuale predisposto tenendo conto delle richieste di modifica eventualmente formulate dal Ministero, anche sulla base delle osservazioni presentate dalle regioni e dalle province autonome interessate.
5. È compito degli organismi di controllo verificare che la documentazione tenuta dagli operatori sia gestita con modalità di registrazione che garantiscano l'immodificabilità dei dati e, comunque, conservino traccia delle modifiche effettuate.
1. L'organismo di controllo attesta l'idoneità dell'operatore entro tre mesi dalla data di ricezione della prima notifica ed entro i successivi trenta giorni invia, anche su supporto informatico, alle regioni e alle province autonome interessate l'attestato di idoneità.
2. I dati e le informazioni contenuti nell'attestato nonché le modalità di predisposizione e trasmissione sono stabiliti con il decreto di cui all'articolo 31, comma 3.
3. A seguito di esito favorevole delle ispezioni l'organismo autorizzato rilascia il certificato di conformità per gli operatori già assoggettati al sistema di controllo. I dati e le informazioni contenuti nel certificato sono stabiliti con il decreto di cui all'articolo 31, comma 3.
1. Gli operatori sono soggetti agli obblighi di cui all'articolo 8 del regolamento e notificano l'inizio delle attività alla regione o alla provincia autonoma nel cui territorio è ubicata la propria sede legale. Copia della notifica è trasmessa contestualmente all'organismo di controllo autorizzato ai sensi dell'articolo 30 cui l'operatore presenta dichiarazione di assoggettamento.
2. Gli operatori indipendentemente dal numero e dalle tipologie di attività sottoposte al sistema di controllo e certificazione sono tenuti ad assoggettarsi ad un unico organismo. Il passaggio da un organismo ad un altro deve avvenire senza soluzione di continuità.
3. Il modulo della notifica sottoscritto, ai sensi della normativa vigente, dal titolare
1. Nell'ambito dei distretti biologici di cui all'articolo 6 le autorità competenti territoriali o nazionale possono introdurre specifiche procedure di semplificazione amministrativa e organizzativa relativamente all'applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge. Qualora si tratti di aspetti riguardanti l'applicazione del sistema di controllo e di certificazione e i distretti abbiano dimensione regionale o provinciale è necessario acquisire il parere
1. Gli operatori che svolgono attività di importazione da Paesi terzi inviano la notifica nelle forme e secondo le modalità di cui all'articolo 33 al Ministero.
2. Per i prodotti provenienti da Paesi terzi non in regime di equivalenza, gli operatori inviano la richiesta di autorizzazione al Ministero. Le forme e i contenuti della richiesta sono individuati con il decreto di cui all'articolo 31, comma 3.
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono e gestiscono gli elenchi degli operatori dell'agricoltura biologica a seconda delle categorie di attività. Possono accedere agli elenchi di cui al presente articolo gli operatori che hanno effettuato le notifiche di cui all'articolo 33 e che sono stati riconosciuti idonei dagli organismi di controllo autorizzati ai sensi dell'articolo 30.
2. L'iscrizione negli elenchi regionali e nazionale, con l'attestazione di conformità di cui all'articolo 32, comporta l'attribuzione
1. È istituito presso il Ministero l'elenco nazionale degli operatori dell'agricoltura biologica.
2. L'elenco di cui al comma 1 è articolato in sezioni diverse a seconda delle categorie di operatori e ne fanno parte tutti gli operatori iscritti negli elenchi di cui all'articolo 36.
3. L'elenco di cui al comma 1 è pubblico.
1. È istituito presso il Ministero l'elenco degli organismi di controllo autorizzati ai sensi della presente legge.
2. L'elenco di cui al comma 1 è aggiornato entro il 31 marzo di ogni anno ed è pubblico.
1. La vigilanza sugli organismi di controllo autorizzati è esercitata dal Ministero
1. Per l'espletamento delle attività di cui all'articolo 39 è istituito presso il Ministero un Nucleo di vigilanza sugli organismi di controllo. Con successivo decreto del Ministero nominati i componenti del Nucleo e definite le modalità organizzative e le procedure operative.
2. Ai componenti del Nucleo di vigilanza è attribuita la qualifica di pubblico ufficiale di polizia amministrativa.
1. Salvo che il fatto costituisca reato, le violazioni delle disposizioni di cui al regolamento della normativa nazionale nonché dei relativi provvedimenti adottati dalle autorità competenti di cui al capo I del presente titolo costituiscono le fattispecie di non conformità indicate ai commi 2 e 3.
2. Costituisce irregolarità il mancato rispetto di adempimenti formali nella tenuta della documentazione, nonché la
a) l'inadempienza degli obblighi prescritti dalla normativa vigente che comportino effetti prolungati tali da inficiare l'affidabilità dell'organismo di controllo o dell'operatore nell'ambito del sistema di controllo;
b) la reiterazione della medesima irregolarità o la commissione di più irregolarità diverse nell'arco di dodici mesi;
c) la violazione da parte dell'operatore degli obblighi contrattuali sottoscritti con l'organismo di controllo.
4. Per le fattispecie previste ai commi 2 e 3 ai fini dell'irrogazione delle sanzioni graduabili si tiene conto della gravità della violazione.
1. Nei confronti degli organismi di controllo si applicano le sanzioni pecuniarie e la revoca dell'autorizzazione di cui all'articolo 30 per le fattispecie previste nell'allegato 6 della presente legge.
2. Il Ministero valutate la reiterazione e la gravità delle infrazioni commesse dall'organismo di controllo, in sede di rinnovo può negare l'autorizzazione di cui all'articolo 30.
3. La revoca dell'autorizzazione determina la cancellazione dall'elenco nazionale di cui all'articolo 38.
4. Gli importi delle sanzioni pecuniarie confluiscono in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero.
5. Nei confronti degli operatori si applicano le sanzioni per le fattispecie previste nell'allegato 7 della presente legge.
1. La competenza ad irrogare le sanzioni di cui all'articolo 42, comma 1, è attribuita al Ministero. Le sanzioni sono irrogate anche su proposta delle autorità competenti territoriali di cui all'articolo 26, acquisito il parere del Comitato di valutazione previsto dall'articolo 29.
2. La competenza ad irrogare le sanzioni di cui all'articolo 42, comma 4, è attribuita all'organismo di controllo a cui l'operatore è assoggettato. Nel caso di esclusione dal sistema di controllo le autorità titolari degli elenchi di cui agli articoli 36 e 37 provvedono alla cancellazione degli operatori dai rispettivi elenchi.
3. Con decreto del Ministero sono stabiliti i criteri, le modalità e le procedure da adottare ai fini dell'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 42, commi 1 e 4, nonché i meccanismi di conciliazione e arbitrato obbligatori. L'autorizzazione menziona l'obbligo di sottoporsi a tali procedure nel caso di contestazioni di irregolarità e di infrazioni.
1. Le informazioni di cui al presente titolo e di cui agli allegati della presente legge possono essere inviate alle autorità competenti attraverso comunicazione telematica avente la caratteristica di certezza ed univocità del datore della stessa informazione costituita dalla firma forte digitale.
1. In relazione all'evoluzione normativa e tecnica del settore gli allegati 1 e 2 della presente legge possono essere modificati con decreto del Ministero, da emanare in conformità a quanto disposto dall'articolo 8, comma 3.
1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogato il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 220, e successive modificazioni.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Allegato 1
(articolo 15, comma 2)
Le indicazioni seguenti devono obbligatoriamente figurare sugli imballaggi o sulle etichette dei prodotti alimentari ottenuti con metodo biologico nel momento in cui sono posti in vendita al consumatore; i prodotti destinati all'industria, agli utilizzatori commerciali intermedi e agli artigiani per i loro usi professionali ovvero per essere sottoposti a ulteriori lavorazioni nonché i semilavorati non destinati al consumatore devono riportare le indicazioni almeno sui documenti di accompagnamento.
Esse sono:
a) numero o codice alfanumerico di tre cifre, precedute dalla lettera IT, che identifichi l'organismo di controllo; il codice è attribuito dall'autorità competente all'atto del rilascio dell'autorizzazione all'attività di controllo e certificazione;
b) numero o codice alfanumerico di quattro cifre che identifichi l'operatore assoggettato al sistema di controllo che ha eseguito l'ultima operazione di preparazione, come definita dall'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991;
c) la dicitura «agricoltura biologica» oppure «allevamento biologico» o «apicoltura biologica», da utilizzare appresso alla denominazione di vendita nell'elenco degli ingredienti, in quest'ultimo caso in chiaro rapporto soltanto con gli ingredienti ottenuti secondo le norme del regolamento (CEE) n. 2092/91;
d) il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e la sede dello stabilimento di confezionamento che identifichi l'operatore assoggettato al sistema di controllo che ha eseguito l'ultima operazione di preparazione, come definita dall'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2092/91;
e) il numero di lotto che permette l'identificazione della partita attraverso un sistema di marcatura approvato a livello nazionale o dall'organismo di controllo autorizzato, che permetta di mettere in relazione la partita con il sistema di registrazione aziendale.
L'indicazione del lotto non è richiesta quando il termine minimo di conservazione o la data di scadenza figurino con la menzione almeno del giorno e del mese.
La commercializzazione di prodotti etichettati non in conformità con le presenti disposizioni, ma con la normativa previgente, è consentita fino a smaltimento delle scorte.
Allegato 2
(articolo 21, comma 1)
1. Princìpi generali.
1. L'acquacoltura biologica si propone di orientare le produzioni ittiche alla protezione degli equilibri ambientali, al risparmio e alla valorizzazione della risorsa idrica e al benessere degli organismi allevati, a beneficio dell'ecosistema e nell'interesse dei consumatori. A tale scopo l'acquacoltura biologica introduce i princìpi dell'allevamento biologico nei sistemi acquatici.
1.2. La produzione di pesce biologico richiede un ambiente privo di sostanze inquinanti che possano nuocere alla salute degli organismi acquatici allevati. La biomassa per unità di superficie o di volume è dimensionata in misura da consentire il benessere degli organismi e ridurre il rilascio di sostanze inquinanti, in particolare nel suolo e nelle acque superficiali e sotterranee.
1.3. Negli allevamenti che praticano l'acquacoltura biologica tutti i pesci appartenenti alla stessa unità di produzione devono essere allevati nel rispetto delle norme contenute nel presente disciplinare. Nello stesso allevamento non possono essere allevati contemporaneamente pesci appartenenti alla stessa specie con metodo biologico e con metodo convenzionale.
1.4. L'acquacoltura, intesa come l'insieme delle attività e delle tecnologie riguardanti la produzione di organismi acquatici attraverso il controllo di una o più fasi del loro ciclo biologico e dell'ambiente in cui si sviluppano, che comprende l'allevamento in vasche, in valli, in bacini ed in gabbie galleggianti o sommerse, deve essere specializzata secondo modalità tali da consentire il rispetto dell'ambiente acquatico e dell'ecosistema circostante.
1.5. Il presente disciplinare si applica all'allevamento delle seguenti specie e ai prodotti ittici derivati: Sparus aurata, Dicentrarchus labrax, Puntazzo puntazzo, Diplodus s.p.p., Seriola dumerilii, Umbrina cirrosa, Argyrosomus regius, Acipenser s.p.p., Anguilla anguilla, Salmo trutta, Onchorhyncus mykiss, altre specie o ibridi appartenenti alle famiglie Mugilidae, Ciprynidae, Ictaluridae, Salmonidae, Sparidae. Le specie marine devono essere endemiche del Mediterraneo.
2. Sistema di gestione ambientale dell'azienda ittica biologica.
2.1. Le unità di produzione devono essere localizzate ad una distanza di almeno 1 chilometro da fonti di contaminazione quali discariche o ex discariche pubbliche o private, depuratori pubblici o privati, punti di scarico delle acque provenienti da centrali per la produzione di energia termoelettrica e di altri insediamenti produttivi che influiscono negativamente sui parametri chimico-fisici delle acque.
3. Conversione.
3.1. L'intera unità di produzione deve essere convertita al metodo biologico nel rispetto delle presenti disposizioni.
3.2. Per convertire la produzione al metodo biologico l'azienda ittica interessata deve presentare preventivamente all'organismo di certificazione un piano di conversione. Tale piano deve includere la storia e la situazione esistente nel sito di allevamento, le modalità di conversione, le modifiche previste, la procedura di gestione ambientale e sanitaria.
3.3. Se una unità di produzione non è convertita contemporaneamente alle altre, l'operatore definisce, d'intesa con l'organismo di certificazione, le procedure per la gestione separata del processo e della documentazione relativa, al fine di prevenire mescolanze involontarie di materiali e di prodotto. Le unità devono essere chiaramente contraddistinte attraverso un opportuno sistema di identificazione.
3.4. I prodotti ittici possono essere venduti con la denominazione e il marchio dell'acquacoltura biologica soltanto se il loro allevamento
4. Origine degli animali.
4.1. Nella scelta delle specie si deve tenere conto della capacità degli animali di adattarsi alle condizioni locali, nonché della loro vitalità e resistenza alle malattie, preferendo specie autoctone; sono comunque esclusi gli organismi geneticamente modificati e i poliploidi.
4.2. Nella scelta delle specie si deve inoltre tenere conto dei principi del Codice di condotta per una pesca responsabile (Food and Agriculture Organization, FAO, 1995), con particolare riferimento all'articolo 9.
4.3. Gli animali devono provenire da unità di produzione gestite con metodo biologico che osservano le norme di produzione di cui al presente disciplinare o essere di origine selvatica. È consigliabile che ciascun impianto od organizzazione di produttori, a livello locale, sia dotato di un proprio centro di riproduzione, o che il seme e le uova provengano da avannotterie che adottano il metodo di produzione biologica e comunque certificate dal punto di vista sanitario.
4.4. I genitori già presenti nell'impianto di origine devono essere allevati per almeno sei mesi con il metodo di produzione biologico prima di essere utilizzati per la produzione di giovanili biologici. L'allevamento dei giovanili deve tendere a sviluppare un comportamento naturale, in particolare nella predazione e nella natazione.
4.5. In deroga a quanto disposto dal punto 4.3, il rinnovo o la prima costituzione del patrimonio sono autorizzati dall'organismo di certificazione, in mancanza di soggetti o uova embrionate ottenute con metodi biologici, solo nel caso in cui si verifichino elevate mortalità dei pesci a causa di problemi sanitari di gravi avversità ambientali, opportunamente documentate dall'autorità competente territorialmente purché non superino il peso o l'età successivamente indicate:
a) spigola, orata, sarago, ombrina e dentice 5-10 gr/avannotto;
b) trota 30 gr/trotella;
c) branzino 5 gr/avannotto;
d) anguilla:
1) ragano 2 mesi;
2) cieca 4 mesi;
e) pesce gatto 1 anno;
f) carpa 1 anno;
g) tinca 1 anno;
h) storione 5 gr/larva.
4.6. Ad ulteriore deroga, al fine di completare l'incremento naturale e di garantire il rinnovo del patrimonio, in mancanza di animali ottenuti con metodo biologico e unicamente con l'autorizzazione dell'organismo di certificazione, possono essere introdotti annualmente, entro un massimo del 20 per cento, giovanili o uova embrionate provenienti da allevamenti non biologici. La suddetta percentuale può essere maggiorata fino al 40 per cento, previo parete favorevole dell'organismo di certificazione, esclusivamente nei seguenti casi particolari:
a) estensione significativa dell'azienda;
b) cambiamento della specie;
c) sviluppo di una nuova produzione.
4.7. Qualora gli animali provengano da unità non conformi al presente disciplinare, secondo le condizioni e i limiti indicati nelle deroghe di cui ai punti 4.5 e 4.6, i relativi prodotti possono essere venduti con la denominazione e il marchio dell'acquacoltura biologica soltanto se sono state rispettate tutte le altre condizioni prescritte dal presente disciplinare.
4.8. Nel caso di giovanili ottenuti da unità non conformi al presente disciplinare si deve rivolgere particolare attenzione alle norme sanitarie. L'organismo di certificazione può prescrivere, a seconda della situazione locale, disposizioni particolari per il controllo preventivo della produzione.
4.9. Non è ammesso il cambiamento di sesso ricorrendo all'uso di medicinali veterinari allopatici.
5. Alimentazione.
5.1. L'alimentazione è finalizzata a una produzione di elevata qualità rispettando le esigenze nutrizionali del pesce allevato in relazione alle fasi del ciclo vitale e alle condizioni ambientali. Gli alimenti devono essere facilmente raggiungibili e le perdite nell'ambiente devono essere ridotte al minimo.
5.2. I pesci devono essere allevati con alimenti certificati secondo i princìpi ed i criteri definiti nei regolamenti (CEE) n. 2092/91 e (CE) n. 223/2003 della Commissione, del 5 febbraio 2003, o provenire da
6. Profilassi e cure veterinarie.
6.1. Nell'acquacoltura biologica devono essere preferiti i metodi preventivi atti ad impedire lo sviluppo di stati patologici o malattie ed atti a ridurre i fattori che possono ingenerare stress nel pesce ed indebolirne le difese immunitarie. La profilassi nella piscicoltura biologica è basata sui seguenti princìpi:
a) scelta di specie o popolazioni idonee;
b) applicazione di pratiche di allevamento adeguate alle esigenze di ciascuna specie che stimolino un'elevata resistenza alle malattie ed evitino le infezioni;
c) uso di alimenti di alta qualità, abbinato ad un ambiente mantenuto in condizioni ottimali con particolare riferimento alla qualità delle acque;
d) semina di avannotti di qualità certificata;
e) adeguata densità degli animali, evitando così il sovraffollamento e qualsiasi problema sanitario che ne potrebbe derivare.
6.2. Le procedure fisiche devono essere preferite all'utilizzo di sostanze chimiche per la disinfezione degli ambienti di allevamento: getto di acqua o vapore a pressione, messa a secco dei bacini e irradiazione (UV). In caso di utilizzo di sostanze per la sola disinfezione delle vasche o delle attrezzature possono essere impiegate le sostanze riportate nell'allegato II, parte E, del regolamento (CEE) n. 2092/91. Qualora possibile sono obbligatorie la pulizia e la disinfezione delle vasche e dei bacini di allevamento a ogni svuotamento e la messa a secco ad ogni fine ciclo produttivo.
6.3. La prevenzione delle patologie deve essere attuata anche mediante un monitoraggio continuo dello stato di salute dei pesci allevati, al fine di evidenziare in tempo l'eventuale insorgenza di patologie ed effettuare subito la diagnosi. La malattia deve essere registrata su un apposito registro che tenga conto delle patologie eventualmente presenti nell'allevamento.
6.4. L'uso di presidi chimico-farmaceutici nella piscicoltura biologica deve essere conforme ai seguenti princìpi:
a) è fatto obbligo di utilizzare per la profilassi e le cure veterinarie solo prodotti autorizzati nel rispetto delle norme sull'utilizzo e la distribuzione del farmaco veterinario di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, e successive modificazioni, e del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990;
b) è vietato l'uso di medicinali veterinari allopatici ottenuti per sintesi chimica o di antibiotici per trattamenti preventivi;
c) i prodotti fitosanitari (esclusi gli antibiotici), omeopatici, gli oligoelementi, sono da preferire agli antibiotici o ai medicinali veterinari allopatici ottenuti per sintesi chimica, purché abbiano efficacia terapeutica per la specie ittica e tenuto conto delle circostanze che hanno richiesto la cura;
d) qualora l'uso dei prodotti di cui alla lettera c) risulti inefficace e qualora la cura sia essenziale per evitare sofferenze o disagi nei pesci, possono essere utilizzati antibiotici allopatici ottenuti per sintesi chimica, sotto la responsabilità di un veterinario, nei limiti previsti dal punto 6.8;
e) è vietato l'uso di sostanze chimiche di sintesi destinate a stimolare la crescita, nonché l'uso di ormoni di sintesi o sostanze analoghe destinate a controllare la riproduzione o ad altri scopi;
f) sono autorizzati i vaccini e le sostanze ad azione immunostimolante ad uso veterinario se è riconosciuta la presenza di malattie nella zona in cui è situato l'allevamento.
6.5. Qualora debbano essere impiegati medicinali veterinari il loro impiego deve essere preventivamente notificato all'organismo di certificazione autorizzato ed è necessario specificare in modo chiaro nel registro aziendale:
a) la diagnosi;
b) il tipo di prodotto;
c) la posologia;
d) il metodo di somministrazione;
e) il tempo di sospensione stabilito.
6.6. È comunque vietato l'uso di tali sostanze per trattamenti preventivi. Gli animali trattati devono essere inoltre chiaramente identificati per gruppi.
6.7. Il tempo di sospensione tra l'ultima somministrazione di medicinali veterinari allopatici e l'utilizzazione di un pesce ottenuto con metodi biologici deve essere di durata doppia rispetto al termine stabilito dalla legge. Nel caso in cui si ricorra a farmaci per i quali non è previsto alcun periodo di sospensione, si deve applicare un periodo di sospensione pari ad almeno due settimane.
6.8. Ad eccezione delle vaccinazioni e di eventuali piani di eradicazione attuati negli Stati membri, nel caso in cui un pesce o un gruppo di pesci sia sottoposto, con medicinali veterinari allopatici ottenuti per sintesi chimica o antibiotici, a più di due cicli di trattamenti in un anno o a più di un ciclo di trattamenti se la sua vita produttiva è inferiore a un anno e per frazioni di vita inferiori ad un semestre, non possono essere venduti come prodotti ottenuti conformemente alle disposizioni del presente disciplinare.
7. Metodi di gestione degli allevamenti biologici.
7.1. La riproduzione di specie ittiche allevate con metodi biologici deve basarsi su metodi naturali. È tuttavia consentita la riproduzione per spremitura.
7.2. Il trasporto dei pesci deve effettuarsi in modo da stressarli il meno possibile e le operazioni di carico e scarico devono svolgersi con cautela. È vietato l'uso di anestetici prima e nel corso del trasporto. Prima del trasferimento nelle aree di destinazione è necessario effettuare gli opportuni controlli di temperatura e di salinità al fine di ridurre al minimo lo stress.
7.3. Il prodotto, prima del trasporto, deve essere sottoposto ad un periodo di digiuno appropriato alla specie e alla taglia.
7.4. È ammesso il trasporto contemporaneo di organismi acquatici ottenuti in conformità alle presenti disposizioni e di organismi ottenuti secondo metodi convenzionali, purché le vasche ed i contenitori siano opportunamente identificati e diano garanzia di separazione.
7.5. Il prodotto deve essere ucciso in modo rapido al fine di minimizzare le sofferenze e con sistemi che ne mantengano la freschezza e non ne alterino le carni.
7.6. Gli impianti devono essere provvisti di sistemi di produzione o di stoccaggio di ghiaccio. Il quantitativo di ghiaccio durante le fasi di incassettamento e trasporto deve essere almeno pari al peso del pesce.
7.7. I contenitori del prodotto devono rispondere ai requisiti di igienicità e devono essere realizzati preferibilmente con materiali riciclabili.
7.8. I dati relativi allo stato dell'allevamento devono essere annotati in un registro e tenuti permanentemente a disposizione degli organi di controllo e dell'organismo di certificazione presso la sede sociale dell'azienda. Detti registri, che forniscono una descrizione completa delle modalità di conduzione dell'allevamento, devono contenere almeno i seguenti dati:
a) per ciascuna specie, i soggetti in entrata: origine, data di entrata, periodo di conversione, marchio d'identificazione, antecedenti veterinari;
b) per i soggetti in uscita: età, numero di capi, peso in caso di macellazione, marchio d'identificazione e destinazione;
c) le eventuali perdite di animali e la relativa giustificazione;
d) alimentazione: tipo di alimenti, inclusi gli integratori alimentari; tabella di alimentazione;
e) profilassi, trattamenti e cure veterinarie: diagnosi, natura dei prodotti somministrati, modalità di trattamento, prescrizioni del veterinario con relativa giustificazione e periodi di attesa imposti per la commercializzazione dei prodotti ittici.
7.9. L'identificazione dei lotti e delle partite di prodotti ittici deve essere pertanto garantita per tutto il ciclo di produzione, preparazione, trasporto e commercializzazione. In deroga a questa prescrizione i contingenti ittici introdotti in ambienti estensivi naturali o seminaturali devono garantire la loro identificazione a partire dalla fase di raccolta e preparazione.
7.10. Per l'etichettatura, i prodotti ittici biologici devono rispettare quanto previsto dal regolamento (CEE) n. 2092/91 e dalla normativa nazionale derivata. Deve essere prevista inoltre la marcatura e l'identificazione per singolo individuo e per ogni porzione da esso derivata, ad eccezione dell'anguilla viva, e sull'etichettatura deve essere precisata la denominazione scientifica della specie.
7.11. Le aziende che praticano il metodo di produzione biologico devono dimostrare di rispettare i limiti imposti dalla normativa vigente per quanto concerne gli scarichi di acque reflue.
7.12. Gli impianti di allevamento in vasche devono prevedere sistemi per l'accumulo del sedimento raccolto da eventuali apparati di filtrazione dei reflui, o vasche di decantazione e lagunaggio di dimensioni appropriate all'effluente e con accorgimenti che consentano di effettuare interventi di pulizia periodici. Devono comunque prevedere sistemi autorizzati per lo smaltimento dei fanghi.
7.13. Le strutture di allevamento per le produzioni ittiche biologiche possono essere a substrati naturali (bacini naturali, vasche in terra, e così via) o realizzate con materiali atossici.
7.14. L'acqua utilizzata, oltre ad essere conforme alla legislazione vigente, deve soddisfare i requisiti delle specie allevate (pH, temperatura, O2 disciolto, durezza, contenuto in metalli pesanti, salinità, e così via); il richiedente la certificazione deve provvedere ad effettuare un'analisi fisico-chimica almeno ogni sei mesi determinandone tutti i parametri necessari per una corretta gestione dell'allevamento.
7.15. La densità di allevamento deve assicurare il rispetto delle peculiarità fisiologiche ed etologiche e il benessere del pesce, in particolare in funzione della specie e della taglia dei soggetti allevati. La densità massima è fissata come di seguito per le specie ittiche indicate:
a) Sparus aurata, Dicentrarchus labrax, Puntazzo puntazzo, Diplodus s.p.p., Umbrina cirrosa, Argyrosomus regius, Seriola dumerilii e altre specie appartenenti alla famiglia Sparidae: per gli impianti a terra 20 kg/m3, per gli impianti a mare 12 kg/m3;
b) Salmo trutta e Onchorbyncus mykiss: 25 Kg/m3;
c) altre specie appartenenti alla famiglia Salmonidae e Acipenser s.p.p.: 10 Kg/m3;
d) Anguilla anguilla: 25 Kg/m2;
e) specie appartenenti alle famiglie Ciprynidae, Ictaluridae e Mugilidae: 5.000 individui per ettaro.
7.16. I fabbricati, le vasche, le attrezzature e gli utensili devono essere puliti e disinfettati per evitare contaminazioni e la proliferazione di organismi patogeni. Le operazioni di disinfezione devono essere effettuate in modo tale da evitare ogni contatto tra i prodotti utilizzati e gli animali allevati. Le deiezioni zootecniche rimosse dalle vasche, le alghe e gli altri prodotti degli interventi di pulizia devono essere opportunamente trattati al fine di limitare gli odori ed evitare di attirare insetti o roditori.
7.17. Gli impianti estensivi posti in aree dove le condizioni climatiche, per periodi transitori, possono mettere a rischio le specie ittiche allevate devono realizzare opportune strutture per la protezione dei contingenti ittici (peschiere di sverno, frangivento, e così via). Le aziende devono inoltre garantire la difesa degli stock ittici dagli uccelli ittiofagi con metodi passivi che non causino mortalità negli uccelli. Qualora l'allevamento avvenga in stagni, la fertilizzazione degli stessi in fase di asciutta al fine di favorire e mantenere le catene alimentari deve avvenire ricorrendo ai prodotti elencati all'allegato II, parte A, del regolamento (CEE) n. 2092/91.
7.18 Lo spazio dei moduli di ingrasso negli allevamenti a terra deve favorire le attività motorie del prodotto in allevamento e per tale ragione le dimensioni minime dei moduli devono essere pari a 200 m2. Per la stessa ragione negli impianti a mare il volume minimo delle reti delle gabbie deve essere pari a 300 m3.
7.19. Negli impianti a mare gli eventuali trattamenti cui sono sottoposti i materiali non devono essere tossici o danneggiare il prodotto in allevamento o causare impatti sulle comunità naturali. In particolare è vietato il trattamento «anti-fouling». Le gabbie non possono essere collocate in siti dove interferiscono con praterie di fanerogame marine o habitat coralligeni.
7.20. Il ricambio idrico deve essere di qualità e quantità appropriate ad assicurare il benessere delle specie ittiche allevate. Il flusso nelle vasche di allevamento deve garantire un movimento dell'acqua tale da sollecitare la corretta attività natatoria della specie allevata. L'allevamento deve possedere un sistema di fornitura dell'acqua tale da permettere almeno 1 ricambio giornaliero completo. Per l'attività di allevamento che si realizza in laghi o stagni, il sistema di ricambio deve consentire che almeno il 10 per cento dell'acqua venga ricambiata giornalmente con nuova acqua al fine di mantenere qualità e caratteristiche adeguate. Il pH deve essere compreso fra 6,0 e 9,0 e deve essere mantenuto il più stabile possibile allo scopo di minimizzare gli stress ambientali e permettere ai batteri nitrificanti di rimuovere efficacemente l'azoto accumulato nei sedimenti. A tal fine
Allegato 3
(articolo 30, comma 1)
L'organismo di controllo deve possedere i seguenti requisiti:
1) una struttura che salvaguardi l'imparzialità del comportamento e delle determinazioni adottate nonché permetta la partecipazione di tutte le parti interessate ai momenti dell'attività di controllo e della certificazione;
2) un'organizzazione che consenta la scelta dei membri dell'organo direttivo anche tra i settori interessati alle attività di controllo e certificazione solo a condizione che sia evitata la predominanza di singoli interessi settoriali;
3) personale che operi sotto la supervisione di un soggetto responsabile nei confronti dell'organo di controllo, non legato da alcun rapporto professionale, economico e di consulenza, anche indiretto, con gli operatori soggetti al controllo;
4) personale tecnico dotato di competenza specifica ed adeguata alle funzioni attribuite;
5) adeguata dotazione di strutture destinate all'esercizio dell'attività di controllo (sedi, dotazioni tecniche, strutture informatiche);
6) essere rappresentato ed amministrato da soggetti, come attestato da correlative autocertificazioni, nei casi previsti dalla legge:
a) che non abbiano riportato condanne definitive per delitti non colposi per i quali la legge commini la pena della reclusione non inferiore ad anni due salvo i casi di riabilitazione;
b) che non abbiano riportato condanne definitive per i delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, di cui al libro II, titolo VIII, del codice penale, nonché per i reati previsti e perseguiti dagli articoli 640, 640-bis e 640-ter del codice penale, salvo i casi di riabilitazione;
c) che non abbiano riportato condanne definitive per le quali abbiano espiato pene detentive in misura superiore a mesi dodici, salvo i casi di riabilitazione;
d) che non siano stati sottoposti o siano sottoposti a misure di prevenzione;
e) che non siano stati dichiarati falliti, salvo i casi di riabilitazione.
Allegato 4
(articolo 30, comma 1)
L'istanza per ottenere l'autorizzazione ministeriale di cui all'articolo 30 per l'esercizio dell'attività di controllo e di certificazione è proposta dal legale rappresentante dell'Ente richiedente con atto sottoscritto con firma autenticata.
All'istanza devono essere allegati i seguenti documenti e atti:
1) copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente;
2) indicazione dell'articolazione delle strutture operative;
3) attestazione di rispondenza alle norme EN 45011, rilasciata da organismo riconosciuto nell'ambito dell'European Cooperation for Accreditation (EA) o International Accreditation Forum (IAF); in assenza di tale attestazione l'organismo richiedente puó allargare copia della domanda di accreditamento;
4) copia del marchio dell'organismo depositato presso il Ministero dello sviluppo economico con le caratteristiche del logo impiegato nonché registrato presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi;
5) piano tipo di controllo e certificazione, corredato dalla illustrazione documentata del proprio sistema di qualità implementato: manuale della qualità, procedure operative, istruzioni, registrazioni, e cosi via;
6) tariffario che si intende applicare nei confronti degli operatori assoggettati;
7) bilancio di previsione costi/ricavi riferito al triennio di autorizzazione con annessa relazione economica nella quale siano evidenziati in particolare gli oneri finanziari connessi all'esercizio dell'attività nel triennio di autorizzazione;
8) elenco dei laboratori di prova accreditati ai sensi della norma ISO/IEC 17025 di cui il soggetto istante ha stipulato apposita convenzione, nonché copia della convenzione stessa;
9) elenco del personale utilizzato con relativo organigramma e indicazioni del titolo di studio e del curriculum professionale aggiornati;
10) atto d'impegno a comunicare alle autorità di cui agli articoli 25 e 26 tutte le informazioni legittimamente richieste o dovute nell'ambito dei poteri di vigilanza;
11) dichiarazione di consenso all'accesso nelle proprie strutture del personale incaricato di effettuare le ispezioni e i controlli di cui all'articolo al capo VI del titolo VIII;
12) atto di impegno ad applicare le sanzioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 2092/91, e successive modificazioni, nei casi di accertata non conformità;
13) dichiarazione d'impegno ad utilizzare, ai fini delle indagini analitiche e previa sottoscrizione di convenzioni tipo, i laboratori di cui all'elenco di cui al numero 8) e, in ogni caso, all'impiego di laboratori che risultino accreditati ai sensi della norma ISO IEC 17025 da Enti all'uopo autorizzati;
14) atto d'impegno a mantenere la segretezza sulle informazioni e sui dati acquisiti nell'esercizio dell'attività di controllo;
15) atto di impegno all'osservanza delle procedure di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, circa il trattamento dei dati sensibili riguardanti gli operatori assoggettati;
16) atto di impegno a garantire l'accesso ai propri servizi a tutti i richiedenti, in condizioni di pariteticità, qualora sia tecnicamente possibile.
Allegato 5
(articolo 31, comma 1)
Gli organismi di controllo riconosciuti ed iscritti nell'elenco di cui all'articolo 38 sono tenuti a:
1) comunicare al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano le sanzioni irrogate nei confronti degli operatori assoggettati in caso di infrazioni;
2) trasmettere al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano:
a) entro il 31 gennaio di ogni anno, l'elenco dei produttori che, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, hanno effettuato la notifica delle proprie attività;
b) entro il 31 marzo di ciascun anno, l'elenco degli operatori riconosciuti alla data del 31 dicembre dell'anno precedente;
c) entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione dettagliata sull'attività esercitata, sui controlli eseguiti, sul personale impiegato nell'attività ispettiva e sugli eventuali provvedimenti adottati d'intesa con le regioni nell'anno precedente, corredata del programma dell'attività di controllo che si intende svolgere nell'anno in corso;
3) mantenere un sistema di registrazione e di archiviazione con l'iter di ciascuna procedura di certificazione, comprese le fasi di sospensione e ritiro dei certificati e delle diciture di conformità, per un periodo minimo di cinque anni;
4) adottare apposite procedure per la selezione, la formazione e l'addestramento del personale utilizzato e istituire un apposito registro con i dati e le informazioni aggiornate sulla qualificazione ed esperienza professionale del personale impiegato;
5) fornire al personale impiegato istruzioni documentate ed aggiornate sui propri compiti e responsabilità;
6) consegnare, in caso di scioglimento o revoca dell'autorizzazione, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali la documentazione inerente il sistema di controllo e le procedure di certificazione;
7) redigere e tenere aggiornato un elenco degli operatori a cui è stato rilasciato il certificato di conformità e di quelli autorizzati ad utilizzare la dicitura di conformità di cui all'allegato V del regolamento (CEE) 2092/91, e successive modificazioni; ogni nominativo elencato deve essere seguito dalla denominazione delle categorie di prodotti per le quali è valido il certificato e l'elenco deve essere accessibile al pubblico;
8) attuare verifiche interne e riesami periodici della propria conformità ai criteri della norma EN 45011 conservandone evidenza documentale.
Allegato 6
(articolo 42, comma 1)
A. Irregolarità.
Sono considerate irregolarità commesse dagli organismi di controllo autorizzati e iscritti nell'elenco di cui all'articolo 38 le seguenti fattispecie, sanzionate come di seguito descritto:
1. Omissioni nella rilevazione di errori o omissioni dell'operatore nella compilazione, nell'invio e nella conservazione dei documenti aziendali | minimo 300,00 euro
massimo 600,00 euro |
2. Omissioni nel dare evidenza presso gli operatori dell'attività di controllo esercitata | minimo 300,00 euro
massimo 600,00 euro |
3. Omissioni nell'accertamento dell'effettivo stato aziendale riguardo la separazione da unità produttive convenzionali o nell'ambito di strutture di lavorazione e magazzinaggio e riguardo ai confini a rischio per le possibili contaminazioni con sostanze non ammesse | minimo 600,00 euro
massimo 3.600,00 euro |
4. Omissioni nell'avvio di azioni correttive nei confronti degli operatori a seguito dei rilievi evidenziati dal tecnico ispettore nel corso dell'attività ispettiva | minimo 600,00 euro
massimo 3.600,00 euro |
5. Omissioni nella rilevazione di errori o incompletezze nelle etichette o nei documenti di accompagnamento dei prodotti | minimo 300,00 euro
massimo 1,800,00 euro |
6. Carenze nella gestione della documentazione inerente all'attività di controllo esercitata | minimo 300,00 euro
massimo 1.800,00 euro |
7. Mancato aggiornamento o carenze nella tenuta dell'elenco degli operatori autorizzati | minimo 300,00 euro
massimo 600,00 euro |
8. Omissioni nell'irrogazione delle sanzioni agli operatori inadempienti riguardo agli obblighi normativi vigenti e al pagamento delle tariffe dell'organismo di controllo medesimo | minimo 600,00 euro
massimo 3.600,00 euro |
9. Omissioni nelle comunicazioni all'autorità competente nazionale o alle autorità competenti territoriali in merito alle sanzioni adottate nei confronti di operatori | minimo 300,00 euro
massimo 1.800,00 euro |
10. Omissioni e carenze nell'informazione agli operatori sugli obblighi e le condizioni relative alla normativa vigente e al rapporto contrattuale con l'organismo di controllo medesimo | minimo 300,00 euro
massimo 1.800,00 euro |
11. Mancato invio, nei tempi stabiliti, della documentazione e degli elenchi previsti all'autorità competente nazionale o territoriale | minimo 300,00 euro
massimo 1.800,00 euro |
12. Omissioni, carenze o comportamenti non uniformi nell'applicazione delle procedure previste dal piano tipo di controllo o da altri documenti organizzativi interni nonché mancato rispetto di quanto previsto dal piano di controllo annuale anche in relazione alle osservazioni ricevute dalle autorità competenti nazionale e territoriali | minimo 600,00 euro
massimo 3.600,00 euro |
13. Omissione nella segnalazione alle autorità competenti della sospensione o ritiro della certificazione di conformità per produzioni anche già commercializzate, in particolare se con presenza di sostanze non ammesse | minimo 1.000,00 euro
massimo 6.000,00 euro |
14. Omissioni o carenze nella gestione della documentazione relativa alle visite di controllo effettuate presso gli operatori | minimo 300,00 euro
massimo 1.800,00 euro |
B. Infrazioni.
Sono considerate infrazioni commesse dagli organismi di controllo autorizzati e iscritti nell'elenco di cui all'articolo 38 le seguenti fattispecie, sanzionate come di seguito descritto:
1. Violazione degli obblighi derivanti dalla normativa vigente in materia di agricoltura biologica | minimo 5.000,00 euro
massimo 30.000,00 euro revoca autorizzazione |
2. Mancata richiesta del prescritto parere dell'autorità competente territoriale in merito alla riduzione del periodo di conversione | minimo 500,00 euro
massimo 3.000,00 euro |
3. Mancata rilevazione della presenza di mezzi tecnici non ammessi in unità produttive condotte con metodo biologico | minimo 500,00 euro
massimo 3.000,00 euro |
4. Mancata rilevazione dell'impiego di sementi o di materiali di riproduzione vegetativa non conformi alle normative vigenti | minimo 500,00 euro
massimo 3.000,00 euro |
5. Mancata rilevazione dell'impiego di sostanze non ammesse o della violazione delle condizioni d'uso | minimo 1.000,00 euro
massimo 6.000,00 euro |
6. Mancata rilevazione di scostamenti significativi rispetto al programma annuale di produzione | minimo 1.000,00 euro
massimo 6.000,00 euro |
7. Mancata rilevazione di etichettatura dei prodotti con diciture non autorizzate | minimo 3.000,00 euro
massimo 18.000,00 euro |
8. Rilascio di attestazioni o certificazioni in situazioni di non conformità aziendali o dei prodotti | minimo 5.000,00 euro
massimo 30.000,00 euro revoca autorizzazione |
9. Mancata rilevazione dell'assenza di un idoneo sistema documentato di identificazione, rintracciabilità e separazione delle produzioni presso l'operatore | minimo 5.000,00 euro
massimo 30.000,00 euro |
10. Mancata rilevazione dell'assenza della documentazione di conformità delle materie prime utilizzate presso l'operatore e di un adeguato sistema di registrazione | minimo 5.000,00 euro
massimo 30.000,00 euro |
11. Mancato svolgimento delle attività e violazione delle procedure previste nel piano tipo di controllo o nel piano annuale di controllo | minimo 5.000,00 euro
massimo 30.000,00 euro revoca autorizzazione |
12. Mancato adeguamento della propria struttura o delle proprie procedure o del piano tipo di controllo alle prescrizioni normative vigenti o a quelle ricevute dall'autorità competente nazionale | minimo 5.000,00 euro
minimo 30.000,00 euro revoca autorizzazione |
13. Mancato invio della documentazione o delle informazioni o degli elenchi previsti all'autorità competente nazionale o territoriale | minimo 1.000,00 euro
massimo 6.000,00 euro |
14. Mancata attuazione delle verifiche ispettive interne e dei riesami periodici sul proprio sistema qualità ai sensi della norma UNI EN 45011 | minimo 3.000,00 euro
massimo 18.000,00 euro |
15. Mancata irrogazione o irrogazione con ritardo delle sanzioni agli operatori che siano incorsi in non conformità o mancato rispetto delle procedure di irrogazione e di revoca autorizzazione gestione dei ricorsi | minimo 5.000,00 euro
massimo 30.000,00 euro revoca autorizzazione |
Allegato 7
(articolo 42, comma 5)
A. Irregolarità.
Sono considerate irregolarità commesse dagli operatori iscritti negli elenchi di cui agli articoli 36 e 37 le seguenti fattispecie:
1. Errori o omissioni nella compilazione della notifica di variazione | 2. Omissioni nella notifica di appezzamenti o strutture aziendali
| 3. Errori o omissioni nella compilazione dei programmi di produzione o del piano delle postazioni apistiche o delle loro varianti
| 4. Ritardo nella spedizione delle notifiche, dei piani di produzione e di altri documenti obbligatori
| 5. Mancata registrazione delle produzioni da raccolta separata o scarti di produzione o produzioni declassate
| 6. Errori o omissioni nella compilazione o mancato aggiornamento delle registrazioni aziendali e di altri documenti obbligatori
| 7. Errata o mancata indicazione dei riferimenti alla certificazione di conformità del prodotto nei documenti accompagnatori
| 8. Mancanza della dichiarazione di prodotto non proveniente da OGM, ove necessario
| 9. Non corretta archiviazione dei documenti aziendali
| 10. Mancata richiesta delle deroghe previste dalla normativa vigente
| 11. Mancata evidenza della gestione di un reclamo da parte dei clienti
| 12. Mancanze o ritardi nella richiesta della documentazione di conformità dei prodotti ai fornitori
| 13. Mancata o parziale adozione delle azioni preventive o di adeguamento prescritte dall'organismo di controllo, senza effetti sulla certificazione dei prodotti
| |
14. Non corretta separazione dei mezzi tecnici nei magazzini in aziende miste | 15. Presenza non autorizzata di mezzi tecnici non ammessi in azienda completamente convertita
| 16. Superamento dei limiti consentiti nell'utilizzo del rame per la difesa delle colture
| 17. Inadeguata identificazione dei prodotti e degli imballaggi
| 18. Mancato rispetto del carico massimo di animali per unità di superficie
| 19. Mancato rispetto delle superfici minime per animale nei casi non previsti in deroga o con deroga negata
| 20. Presenza di edifici zootecnici, pavimentazione o lettiera di stabulazione divenuti inadeguati
| 21. Inadeguata identificazione degli animali
| 22. Condizioni di benessere degli animali divenute insufficienti
| 23. Periodo di finissaggio in stalla non conforme
| 24. Mancato rispetto del piano di utilizzo delle deiezioni zootecniche
| 25. Mancato aggiornamento della scheda razione alimentare
| 26. Non corretta separazione del prodotto confezionato o comunque identificato
| 27. Inadeguata identificazione o inadeguata separazione del prodotto nelle fasi di stoccaggio e di processo
| 28. Importazione da Paese in regime di equivalenza in assenza di notifica all'autorità competente
| 29. Omessa archiviazione, da parte dell'importatore, dell'originale del certificato di controllo e delle copie degli estratti dello stesso
| 30. Configurazione dell'etichetta in maniera diversa dalla bozza autorizzata, ma senza variazioni sostanziali di contenuto
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31. Utilizzo erroneo delle etichette autorizzate dall'organismo di controllo | 32. Utilizzo erroneo del marchio e dei riferimenti dell'organismo di controllo
| 33. Utilizzo erroneo del certificato di conformità rilasciato dall'organismo di controllo
| 34. Omesso pagamento dei corrispettivi dovuti all'organismo di controllo
| 35. Omesso invio dei dati richiesti per il computo dei corrispettivi dovuti all'organismo di controllo
| 36. Mancata compilazione dei programmi di produzione o del piano delle postazioni e delle loro variazioni
| 37. Mancata compilazione o aggiornamento delle registrazioni aziendali o degli altri documenti obbligatori
| 38. Errori nella classificazione del prodotto sui documenti accompagnatori
| 39. Incompleta trasmissione, da parte dell'operatore, dei documenti richiesti dall'organismo di controllo
| 40. Assenza del piano di utilizzo delle deiezioni zootecniche
| 41. Assenza del piano di gestione dell'allevamento
| 42. Mancata richiesta dei documenti accompagnatori dei prodotti ai fornitori
| 43. Presenza di etichette o documenti accompagnatori non corrispondenti al prodotto
| 44. Mancata attuazione del piano di conversione
| 45. Mancato rispetto delle condizioni per l'uso di un mezzo tecnico
| 46. Utilizzo di materiale di riproduzione convenzionale, in regime di deroga, senza richiesta di deroga o con deroga negata (sementi e materiale di moltiplicazione vegetativa)
| 47. Non corretta separazione dei prodotti durante le fasi di stoccaggio
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48. Ricorso a natiche agronomiche non adeguate | 49. Origine degli animali o delle api non conforme per i casi non previsti in deroga o con deroga negata
| 50. Mancata attuazione del piano di adeguamento per le strutture non conformi
| 51. Mancata attuazione della pratica del pascolo nelle condizioni previste
| 52. Ricorso a pratiche zootecniche non adeguate
| 53. Uso di prodotti o di tecniche nella disinfezione e nella disinfestazione dei locali e delle attrezzature che possono contaminare il prodotto biologico
| 54. Ricorso a pratiche aziendali non adeguate
| 55. Assenza dell'originale del certificato di conformità
| 56. Assenza dell'estratto del certificato di controllo, vidimato dalla dogana, per le produzioni importate
| 57. Utilizzo di prodotti diversi da quelli indicati nelle comunicazioni all'organismo di controllo sulle transazioni effettuate, senza effetti sulla certificazione
| 58. Configurazione dell'etichetta in maniera diversa dalla bozza autorizzata, con variazioni sostanziali di contenuto
| 59. Produzione di etichette o di documentazione accompagnatoria dei prodotti senza autorizzazione da parte dell'organismo di controllo
| 60. Mancato rispetto di un richiamo per omesso pagamento o invio dati
| 61. Mancata comunicazione di presenza di altri organismi di controllo operanti presso lo stesso operatore
| 62. Recidiva dopo due richiami (alla rilevazione della terza non conformità dello stesso tipo)
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B. Infrazioni.
Sono considerate infrazioni commesse dagli operatori iscritti negli elenchi di cui agli articoli 36 e 37 le seguenti fattispecie, sanzionate come di seguito descritto:
1. Mancata sedizione della notifica all'autorità competente | 2. Assenza del piano HACCP (hazard analysis critical contral point) se obbligatorio
| 3. Mancata trasmissione dei documenti o dei dati a seguito di richiesta dell'organismo di controllo e successivi solleciti documentati
| 4. Mancata o parziale adozione di azioni preventive prescritte, con effetti sulla certificazione dei prodotti
| 5. Presenza di varietà parallele senza piano di conversione
| 6. Utilizzo di piantine orticole convenzionali
| 7. Impossibilità di identificazione dei prodotti o degli imballaggi
| 8. Impossibilità di identificazione degli animali
| 9. Mancato rispetto dei temi di conversione
| 10. Mancato rispetto dell'età minima di macellazione
| 11. Utilizzo di alimenti non autorizzati dalla normativa vigente
| 12. Impiego di sostanze non ammesse nella produzione zootecnica
| 13. Mancata separazione da produzioni non certificabili
| 14. Ricorso a pratiche di profilassi o a terapie in zootecnia non conformi, con effetti sulla certificazione dei prodotti
| 15. Utilizzo di ingredienti e di ausiliari di fabbricazione non presenti nell'allegato VI del regolamento CEE n. 2092/91
| 16. Utilizzo di OGM, di prodotti che li contengano o ne siano derivati
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17. Impossibilità di identificazione e rintracciabilità dei prodotti nelle fasi di stoccaggio e di preparazione | 18. Non rispondenza dei prodotti importati con l'autorizzazione all'importazione
| 19. Importazione da Paese non in regime di equivalenza in assenza dell'autorizzazione ministeriale
| 20. Utilizzo di prodotti diversi da quelli indicati nelle comunicazioni all'organismo di controllo sulle transazioni effettuate, con effetti sulla certificazione
| 21. Presenza nei prodotti ottenuti dall'operatore di residui di sostanze non ammesse o DNA modificato in quantità superiore alle soglie ammesse
| 22. Presenza nei mezzi tecnici utilizzati dall'operatore di residui di sostanze non ammesse o di DNA modificato
| 23. Utilizzo di etichette o di documentazione accompagnatoria dei prodotti senza autorizzazione da parte dell'organismo di controllo
| 24. Mancato rispetto di una diffida da parte dell'organismo di controllo
| 25. Recidiva dopo tre richiami (alla rilevazione della quarta non conformità dello stesso tipo)
| 26. Recidiva dopo una diffida (alla rilevazione della seconda non conformità dello stesso tipo)
| 27. Manomissione o falsificazione di documenti o false comunicazioni all'organismo di controllo
| 28. Accesso alle strutture aziendali impedito all'organismo di controllo
| 29. Accesso alla documentazione o alle registrazioni aziendali non consentito all'organismo di controllo
| 30. Assenza delle autorizzazioni igienico-sanitarie necessarie allo svolgimento delle attività aziendali
| 31. Impiego di mezzi tecnici non consentiti con effetti sulla certificazione dei prodotti
| 32. Utilizzo fraudolento delle etichette o dei documenti accompagnatori dei prodotti autorizzati dall'organismo di controllo
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33. Utilizzo fraudolento del marchio o dei riferimenti dell'organismo di controllo | 34. Utilizzo fraudolento del certificato di conformità rilasciato dall'organismo di controllo
| 35. Mancato rispetto di una diffida per omesso pagamento o invio dati
| 36. Mancato rispetto delle prescrizioni per la soppressione delle indicazioni di conformità sui prodotti
| 37. Mancato rispetto della sospensione del certificato di conformità
| 38. Recidiva dopo quattro richiami (alla rilevazione della quinta non conformità dello stesso tipo)
| 39. Recidiva dopo cinque richiami (alla rilevazione della sesta non conformità dello stesso tipo)
| 40. Recidiva dopo due diffide (alla rilevazione della terza non conformità dello stesso tipo)
| 41. Recidiva dopo tre diffide (alla rilevazione della quarta non conformità dello stesso tipo)
| 42. Recidiva dopo due soppressioni (alla rilevazione della terza non conformità dello stesso tipo)
| 43. Recidiva dopo tre soppressioni (alla rilevazione della quarta non conformità dello stesso tipo)
| 44. Recidiva dopo due sospensioni (alla rilevazione della terza non conformità dello stesso tipo)
| 45. Recidiva dopo due diffide (alla rilevazione della terza non conformità dello stesso tipo)
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