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PDL 1929

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1929



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato FOLENA

Istituzione della carta di credito formativa per i cittadini diciottenni

Presentata il 10 novembre 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - Con la presente proposta di legge si intende oggi sancire un nuovo diritto di cittadinanza individuale, nonché fornire ai giovani italiani uno strumento di crescita culturale e professionale. Si propone, quindi, l'istituzione di una carta di credito formativa per ogni cittadino diciottenne del nostro Paese, fornendogli così uno strumento per poter accedere alle nuove tecnologie, sperimentare nuove pratiche formative, programmare meglio il proprio futuro professionale e, in particolare, imprenditoriale.
      La proposta di legge prevede, altresì, l'attribuzione ad ogni cittadino diciottenne, in maniera universalista ed indipendentemente dalla posizione sociale o dal percorso scolastico fatto, di un credito di 6.000 euro a tasso zero da spendere tanto nell'acquisto di materiale informatico (hardware e software) quanto in programmi di formazione certificati, anche a distanza e on line; questi ultimi specificatamente rivolti verso l'apprendimento e l'uso professionale delle nuove tecnologie della comunicazione e dell'organizzazione.
      Crediamo che sia anche una importante occasione per il mercato italiano e soprattutto per le capacità competitive della nostra industria culturale ed innovativa. Quella stessa industria dell'innovazione e del digitale, per intenderci, che soffre in Italia di una cronica mancanza di figure professionali adeguate, in grado di tenersi costantemente aggiornate e comunque di specializzarsi.
      I rapporti pubblicati dalle stesse associazioni degli imprenditori parlano chiaro: mancano oggi migliaia di lavoratori qualificati nell'innovazione (dal web designer fino al controllore di sistema, allo specialista di networking, eccetera), e ne mancheranno ancora di più nel futuro.
      La proposta di legge va nella direzione di una grande alfabetizzazione tecnologica (e in seguito soprattutto di una specializzazione) delle giovani generazioni, puntando innanzitutto sulla formazione e
 

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sulla costruzione individuali di possibili percorsi educativi che lo stesso giovane potrà determinare autonomamente.
      Proponiamo il riconoscimento di un nuovo diritto (l'accesso e la formazione alle nuove tecnologie), di fatto premiando lo spirito imprenditoriale e individuale dei giovani (la carta di credito è strettamente personale e il suo utilizzo è libero all'interno delle convenzioni di certificazione), con oggettive ricadute sulle capacità produttive generali del «sistema Italia» e dell'industria tecnologica nostrana.
      Noi crediamo sia infatti interesse di tutti, a partire anche dal circuito bancario e delle imprese tecnologiche soprattutto italiane, poter contare su un «volano» sociale, culturale e formativo così imponente in termini quantitativi e qualitativi. Un «volano» che scommette sulla valorizzazione del capitale umano e dei giovani, attraverso pratiche e modalità atte a garantire trasparenza, qualità dell'offerta, ruolo delle regioni e degli enti locali.
      L'articolo 1 istituisce la carta di credito formativa, di seguito denominata «carta», sancendone il carattere sperimentale. La natura sperimentale è stata definita, non tanto per limiti di bilancio che pure vi sono, quanto per poter verificare, dopo il periodo di prova, l'utilità e soprattutto la modalità di utilizzo della carta, al fine di migliorarne le caratteristiche e di ampliare in prospettiva la platea dei beneficiari (l'idea di fondo è che tale carta possa essere estesa a tutti i cittadini di età inferiore a trenta anni).
      L'articolo 2 specifica le finalità e le possibilità di utilizzo del credito erogato tramite la carta, prevedendo l'utilizzo delle risorse anche a fini imprenditoriali da parte dei beneficiari, singoli o in forma associata. Stabilisce altresì le modalità di erogazione e di pagamento successivo del credito concesso.
      L'articolo 3 istituisce i fondi regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano per l'istituzione della carta, individuandone le caratteristiche e specificando ruolo e funzione delle regioni, delle province autonome e di altri enti pubblici. L'articolo incarica, inoltre, il Ministro dell'economia e delle finanze di promuovere le apposite convenzioni con il sistema industriale e imprenditoriale per l'erogazione del credito e per una maggiore efficienza possibile della stessa carta nonché di individuare con specifica convenzione le imprese e le agenzie formative (pubbliche e private) in cui il credito è spendibile.
      L'articolo 4, infine, prevede la copertura finanziaria necessaria per dare immediata attuazione alla legge.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Istituzione della carta di credito formativa).

      1. È istituita la carta di credito formativa, di seguito denominata «carta». Per un periodo sperimentale di due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la carta è destinata ai cittadini che hanno compiuto diciotto anni nel corso degli anni 2006 e 2007. La carta prevede l'attribuzione di una dotazione finanziaria di capitale pari a 6.000 euro, ovvero di una dotazione di importo superiore qualora previsto dai provvedimenti di cui al comma 3 dell'articolo 3, per l'acquisto, secondo una specifica convenzione stipulata ai sensi del comma 2 del citato articolo 3, di strumenti tecnologici e di corsi di formazione o per l'avviamento, singolarmente o in forma associata, di un'attività imprenditoriale o professionale.
      2. La dotazione finanziaria di capitale di cui al comma 1 è attribuita a titolo di credito senza interessi. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono stabilire che quota parte della dotazione finanziaria di capitale sia attribuita a titolo di contributo a fondo perduto con le modalità di cui all'articolo 3.
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze presenta annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della presente legge.
      4. Entro tre mesi dal termine del periodo sperimentale di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, può disporre il prolungamento del periodo sperimentale per un periodo non superiore a due anni.

 

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Art. 2.
(Utilizzo del credito erogato).

      1. Il credito erogato ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, è destinato ad uno o più dei seguenti scopi:

          a) acquisto di strumenti tecnologici, quali personal computer, connessioni a INTERNET, software grafici o di calcolo, in base alla convenzione di cui all'articolo 3, comma 2;

          b) partecipazione a corsi di formazione, con l'acquisizione di specifiche conoscenze e competenze professionali, mediante frequentazione di corsi di formazione, anche a distanza, riconosciuti in base alla convenzione di cui all'articolo 3, comma 2;

          c) avviamento di un'attività imprenditoriale nel campo dell'innovazione tecnologica.

      2. Ai fini dell'erogazione del credito è possibile l'associazione tra due o più soggetti beneficiari della carta per il perseguimento degli scopi di cui al comma 1, lettera c).
      3. I soggetti beneficiari, all'atto della domanda per l'attribuzione della relativa dotazione finanziaria di capitale di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, specificano:

          a) quando intendono ricevere il credito;

          b) a quali finalità e attraverso quale piano di spesa annuale intendono destinare il credito.

      4. I benefìci previsti dalla presente legge sono cumulabili con i benefìci previsti da altre norme di legge e di regolamento per i medesimi soggetti e, in particolare, con i benefìci previsti dal titolo II del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, e successive modificazioni.
      5. I soggetti beneficiari provvedono al rimborso della dotazione finanziaria di capitale di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, entro dieci anni dalla data di erogazione

 

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completa del credito, al netto dell'eventuale quota parte del credito erogato a titolo di contributo a fondo perduto, secondo le modalità previste dai provvedimenti di cui al comma 3 dell'articolo 3. Qualora la somma non sia restituita entro il termine stabilito, il beneficiario corrisponde alla banca o all'istituto di credito di cui al comma 1 del citato articolo 3, oltre ad una somma equivalente al credito ricevuto, gli interessi correnti per il ritardato rimborso a un tasso pari all'interesse legale.

Art. 3.
(Fondi regionali e delle province autonome per l'istituzione della carta).

      1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore delle presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze stipula una convenzione con l'Associazione bancaria italiana relativa all'erogazione, da parte di banche e istituti finanziari, della dotazione finanziaria di capitale di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, ai beneficiari individuati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi del comma 3 presente articolo. La convenzione stabilisce, altresì, un tasso di interesse sui crediti uguale per tutto il territorio nazionale. L'onere degli interessi e la garanzia per la copertura dei rischi sui crediti, nonché dell'eventuale erogazione di parte del credito a titolo di contributo a fondo perduto, è a carico dei fondi di cui al comma 3.
      2. Entro il medesimo termine di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze promuove la stipula di una convenzione tra le imprese del settore delle tecnologie della informazione e della comunicazione, le imprese del credito bancario e il Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di ottenere le migliori condizioni di utilizzo della carta per l'acquisto, con particolare riguardo alle iniziative economiche in forma associativa, di beni e di servizi nel settore e di corsi di formazione, per un ammontare

 

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pari a 6.000 euro. La convenzione individua, altresì, i prodotti e i servizi ammissibili all'acquisto e indica specificatamente i servizi formativi a cui i beneficiari possono accedere, verificandone l'effettiva qualità e certificandone la validità ai fini dell'inserimento professionale dei soggetti interessati.
      3. Entro tre mesi dall'attribuzione delle somme ripartite secondo le modalità di cui al comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con propri provvedimenti, provvedono:

          a) a istituire con le risorse previste dalla presente legge un fondo per l'attuazione della carta, di seguito denominato «fondo», destinato alla copertura degli oneri relativi agli interessi e ai rischi sui crediti erogati ai sensi del comma 1 e degli oneri derivanti dalla eventuale erogazione di parte di capitale a titolo di contributo a fondo perduto;

          b) a stabilire le modalità per il cofinanziamento del fondo da parte di altri soggetti pubblici locali nonché da parte di privati cittadini, società, associazioni ed enti, tra cui le fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, e successive modificazioni;

          c) all'indicazione delle modalità di attribuzione della dotazione finanziaria di capitale di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, in base alla graduatoria regionale di cui alla lettera e) del presente comma, fino all'esaurimento delle risorse del fondo per la copertura degli oneri relativi agli interessi e ai rischi sui crediti, nonché per la copertura degli oneri relativi all'eventuale attribuzione di parte dei crediti a titolo di contributo a fondo perduto;

          d) a stabilire, in casi particolari, derivanti da specifiche e limitate condizioni, eventuali deroghe agli scopi di cui al comma 1 dell'articolo 2;

          e) a definire le modalità per la formazione delle graduatorie regionali e provinciali, da pubblicare ogni due mesi ed entro un mese dal termine di presentazione delle domande;

 

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          f) a definire i criteri per monitorare e valutare l'effettivo utilizzo delle dotazioni finanziarie di capitale erogate per le finalità di cui alla presente legge, nonché le ricadute occupazionali;

          g) a definire le modalità per il rimborso del credito tenendo conto del reddito dichiarato dai beneficiari nel periodo d'imposta precedente alla data prevista per il rimborso e prevedendo eventuali dilazioni e rateizzazioni.

      4. Al comma 2 dell'articolo 100 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, relativo agli oneri di utilità sociale, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

          «o-bis) le erogazioni liberali in denaro a favore dei fondi regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano per l'istituzione della carta di credito formativa».

      5. Entro il 30 settembre di ogni anno, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede alla ripartizione delle risorse dei fondi non utilizzate entro il 31 dicembre dell'anno precedente tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che hanno utilizzato interamente le somme attribuite ai sensi del presente articolo.

Art. 4.
(Copertura finanziaria).

      1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 950 milioni di euro per l'anno 2007 e a 950 milioni di euro per l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di

 

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parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando le risorse relative al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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