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PDL 1906

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1906



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato GRECO

Norme in materia di giudizi innanzi alla Corte dei conti

Presentata l'8 novembre 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - Alla preziosa opera di repressione degli abusi del personale amministrativo, aventi riflessi sulla finanza pubblica, compiuta dalla Corte dei conti, non corrisponde un concreto rientro nelle casse dello Stato e degli enti pubblici delle somme determinate nelle sentenze come crediti erariali.
      Assai spesso nel passato le amministrazioni danneggiate, pur dopo l'accertamento della responsabilità del loro funzionario, burocratico ovvero onorario, hanno trascurato un tempestivo recupero del credito. Da qualche anno a questa parte le procure contabili cercano di seguire la fase del concreto recupero, mettendo in mora gli uffici che dovrebbero provvedervi, ma l'esiguità del personale non consente una sistematica attività in tale senso.
      A questi fattori si aggiunge quello della lunga durata dei processi di responsabilità per danno erariale. L'azione, infatti, può essere esercitata entro dieci anni e, per i fatti occorsi dal febbraio del 1994, entro cinque anni dal procurato danno: e già questa circostanza dà luogo talvolta alla nascita di giudizi su fatti dannosi già carichi di «anzianità».
      Più ancora rileva che, a causa della frequente presenza di una pluralità di responsabili e delle difficoltà dell'accertamento delle singole responsabilità, il processo penda per molti anni (tra primo e secondo grado anche otto-dieci anni) e sempre più si allontani dal momento del procurato danno, mentre la depauperazione patrimoniale subita dall'erario pubblico risulta ormai a poco a poco superata nei numerosi esercizi finanziari successivi e può dirsi sostanzialmente quasi del tutto cessato l'allarme sociale che l'episodio di danno erariale aveva procurato.
      Tutto quanto precede ha causato l'accumularsi di un arretrato di credito erariale che può dirsi assai notevole: né è possibile ritenere oggi, e nemmeno sperare, che la pubblica amministrazione e la
 

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stessa Corte dei conti siano in condizione di garantire un rientro dei risarcimenti, che pure all'erario pubblico spettano, in un arco temporale ragionevole.
      La presente proposta di legge affronta i problemi appena enunciati e prefigura una soluzione che, allo stato, appare l'unica funzionalmente ordinata ad un sollecito incasso di somme nel loro complesso ben rilevanti e al riordinamento definitivo del settore del recupero del credito erariale derivante da procurato danno.
      Anche il problema delle pendenze di credito eccessivamente protratte nel tempo rispetto ai fatti produttivi di danno erariale trova equa soluzione nella proposta di legge, che si compone di un solo articolo.
      Il comma 1 delimita l'area di applicabilità dell'accordo transattivo sull'estinzione del debito di colui che abbia subito una condanna al risarcimento del danno da parte della Corte dei conti.
      Il comma 2 fissa in un arco tra il 30 per cento ed il 50 per cento la misura del risarcimento oggetto dell'accordo concluso tra l'interessato e l'amministrazione titolare del credito di cui alla condanna della Corte dei conti. Non incidono i crediti accessori per rivalutazione ed interessi.
      Il comma 3 definisce il contenzioso non ancora sfociato in una sentenza di condanna, prevedendo anche in questo caso l'accordo, parametrato tuttavia in un importo base pari al 60 per cento di quello indicato nell'atto di citazione del procuratore regionale o nell'atto di appello presentato avverso la sentenza di assoluzione.
      Il comma 4 detta una norma perequativa nei casi di sentenze che siano state pronunciate o di citazioni spedite oltre diciotto anni dopo il fatto o i fatti di danno: l'accordo si raggiunge il tal caso con l'applicazione di percentuali che non possono superare il 20 per cento.
      Il comma 5 esclude dalla possibilità dell'accordo per i soggetti che hanno riportato una condanna passata in giudicato per reati contro la pubblica amministrazione.
      Il comma 6 regola la domanda di parte e fissa il termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge per la sua presentazione all'amministrazione interessata.
      Il comma 7 disciplina gli effetti estintivi del debito derivanti dal pagamento della somma determinata nell'accordo. Rileva, altresì, la norma sulla decadenza del beneficio nel caso di omesso pagamento della somma oggetto di accordo amministrativo entro quaranta giorni dalla conclusione dell'accordo.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. I crediti per danno erariale vantati dallo Stato o dagli enti pubblici e derivanti da sentenze della Corte dei conti, anche se passate in giudicato alla data di entrata in vigore della presente legge, possono formare oggetto di accordo transattivo tra l'amministrazione creditrice e il debitore individuato nell'ultima sentenza emessa dalla medesima Corte dei conti.
      2. La misura del risarcimento oggetto dell'accordo ai sensi del comma 1 è non inferiore al 30 per cento e non superiore al 50 per cento dell'importo per sorte capitale indicato nella sentenza di cui al medesimo comma 1, con esclusione degli interessi e di qualsiasi altra somma accessoria.
      3. Il contenzioso sui crediti per danno erariale dedotti in giudizio dall'ufficio di procura della Corte dei conti, pendente alla data di entrata in vigore della presente legge, può essere estinto mediante l'accordo transattivo di cui ai commi 1 e 2, con l'applicazione delle percentuali minima e massima ivi indicate. L'importo base da prendere in considerazione corrisponde in tale caso al 60 per cento di quello indicato nell'atto di citazione del procuratore regionale o nell'atto d'appello presentato avverso la sentenza di assoluzione del convenuto.
      4. Qualora il giudizio innanzi alla Corte dei conti si sia concluso o sia ancora pendente dopo oltre diciotto anni dalla verificazione del fatto produttivo del danno erariale, gli importi percentuali di cui ai commi 2 e 3 non possono superare il 20 per cento della somma indicata in sentenza, con esclusione degli interessi e di qualsiasi altra somma accessoria.
      5. Non possono beneficiare dell'accordo transattivo di cui al comma 4 gli interessati che sono stati condannati con sentenza

 

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passata in giudicato per reati contro la pubblica amministrazione con riferimento a fatti connessi a quelli posti a base della sentenza di condanna della Corte dei conti.
      6. L'interessato, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, può notificare a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento al legale rappresentante dell'amministrazione creditrice la dichiarazione di volersi avvalere della facoltà di cui ai commi da 1 a 4. L'amministrazione, verificate la tempestività e l'ammissibilità della domanda, l'accoglie dandone notizia per conoscenza all'ufficio della procura regionale competente presso la Corte dei conti.
      7. Il pagamento della somma oggetto di accordo amministrativo, nel rispetto delle modalità ivi precisate, deve avere luogo a cura dell'interessato in unica soluzione entro quaranta giorni dalla sua conclusione. L'omesso pagamento, da qualsiasi causa dipendente, entro il suddetto termine comporta la decadenza dal beneficio previsto dal presente articolo. Il pagamento tempestivo della somma oggetto di accordo estingue ogni credito erariale relativo al caso contenzioso considerato.


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