PDL 2081
XV LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 2081
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DISEGNO DI LEGGE
APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 19 dicembre 2006 (v. stampato Senato n. 1179)
presentato dal ministro degli affari esteri
(D'ALEMA)
e dal ministro per i beni e le attività culturali
(RUTELLI)
di concerto con il ministro dell'interno
(AMATO)
con il ministro della giustizia
(MASTELLA)
con il ministro dell'economia e delle finanze
(PADOA SCHIOPPA)
con il ministro delle comunicazioni
(GENTILONI SILVERI)
con il ministro della pubblica istruzione
(FIORONI)
con il ministro dell'università e della ricerca
(MUSSI)
con il ministro per gli affari regionali e le autonomie locali
(LANZILLOTTA)
e con il ministro per le politiche europee
(BONINO)
Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla protezione e la promozione delle diversità delle espressioni culturali, fatta a Parigi il 20 ottobre 2005
Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 19 dicembre 2006
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DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione sulla protezione e la promozione delle diversità delle espressioni culturali, fatta a Parigi il 20 ottobre 2005.
Art. 2.
(Ordine di esecuzione).
1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 29 della Convenzione stessa.
Art. 3.
(Copertura finanziaria).
1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 14.130 per l'anno 2007, di euro 7.870 per l'anno 2008 e di euro 14.130 annui a decorrere dal 2009. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4.
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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