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PDL 1424

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1424



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PEDRIZZI

Nuove norme per l'esercizio del diritto di voto
da parte delle persone disabili

Presentata il 19 luglio 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - La legge 5 febbraio 1992, n. 104 (legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), nel suo spirito più ampio ha individuato tutta una serie di situazioni nelle quali (o per le quali) è necessario intervenire al fine di rimuovere le eventuali «cause invalidanti», in modo da garantire l'effettivo godimento dei diritti civili, politici e patrimoniali.
      Come per tutte le leggi-quadro, si tratta di uno schema generale che, sebbene dettagliato e preciso, con il tempo necessita di integrazioni (anche normative) volte alla sua specifica applicazione; via via nel tempo, ci si accorge, infatti, che, sul piano pratico, l'applicazione della norma risulta meno ampia di quanto non fosse nello spirito della legge.
      L'argomento che si intende affrontare con la presente proposta di legge attiene al «diritto di voto». L'articolo 29 della citata legge-quadro n. 104 del 1992 coinvolge solo una parte dei soggetti portatori di handicap; solo una parte di essi può beneficiare di queste disposizioni ed esprimere così il proprio voto secondo le modalità ivi descritte.
      Neppure la legge 15 gennaio 1991, n. 15, recante norme intese a favorire la votazione degli elettori non deambulanti, ha potuto migliorare la situazione; certo sono state redatte norme che agevolano comunque gli elettori non deambulanti a «recarsi» in seggi diversi per poter esprimere il voto, ma essi devono comunque «recarsi», e moltissimi rimangono esclusi, moltissimi che hanno la sventura di trovarsi in uno stato di salute tale da non
 

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consentire loro di recarsi al seggio elettorale e depositare la propria scheda nella specifica urna. Purtroppo non si tratta di casi sporadici, ma di realtà abbastanza consistenti: le cifre parlano da sole e basta citare un solo (parziale) esempio a suo tempo riportato dalla stampa. Si parla di Roma, della capitale: nelle consultazioni provinciali di novembre 1998 solamente l'8 per cento dei seggi era stato attrezzato per consentire il voto ai disabili; in cifre esatte, significa 288 seggi su un totale di 3.600. È tristemente corrispondente al vero che delle difficoltà nell'espressione del voto la stampa parla ampiamente, ma quasi nulla si dice delle difficoltà, degli ostacoli che i disabili devono affrontare per poter raggiungere i seggi elettorali. E neppure si conoscono i numeri di quanti sono costretti a uno stato di immobilità tale da non poter uscire di casa; essi sono genericamente ricompresi fra i non votanti. E allora sembra doveroso assumere la presente iniziativa di legge, proponendo una soluzione immediata e non dispendiosa, al fine di avere il giusto e normale rispetto e senso civico che ci fa ribellare a questo stato di cose.
      Come si è già detto, adottare un sistema di «seggi mobili» mira ad ottenere un risultato più veloce e sicuramente molto meno impegnativo dal punto di vista strettamente economico. Non da ultimo va sottolineato che lo spirito di questa iniziativa legislativa è quello di muoversi nella direzione di agevolare e di rendere possibile l'esercizio del voto proprio da parte dei malati più gravi; infatti si può ben aggiungere che, attraverso questo strumento, saranno molti di più gli elettori che riusciranno ad esercitare ed esprimere il loro diritto di voto attivo.
      La delicatezza dell'argomento e la necessità di un intervento che risolva il problema, senza frapporre ulteriori discriminazioni nei confronti di quanti già soffrono quotidianamente per il loro stato di salute, saranno le motivazioni portanti e il filo conduttore di un dibattito politico costruttivo per una rapida approvazione della presente proposta di legge.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Dopo il comma 3 dell'articolo 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono aggiunti i seguenti commi:

      «3-bis. Per i casi di accertata e documentata impossibilità degli elettori, affetti da handicap, invalidità o debilitazione fisica, a raggiungere il seggio elettorale, è istituito il seggio mobile per la raccolta del voto a domicilio.
      3-ter. L'utilizzo del seggio elettorale mobile deve essere richiesto, dagli aventi diritto o dai congiunti, entro quindici giorni dalla data di apertura della campagna elettorale, all'ufficio elettorale comunale competente per territorio. La richiesta deve essere corredata dalla attestazione medica di cui all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1991, n. 15, e successive modificazioni, rilasciata dal medico curante ed asseverata da uno dei medici autorizzati al rilascio dei certificati di accompagnamento.
      3-quater. Ai fini dell'esercizio del voto tramite il seggio mobile, agli elettori aventi diritto è consentito l'affiancamento di un accompagnatore di fiducia secondo le modalità di cui al comma 3.
      3-quinquies. Il seggio elettorale mobile è composto da:

              a) un presidente nominato dal presidente della competente corte d'appello;

              b) un segretario nominato dal presidente della competente corte d'appello;

              c) un medico autorizzato al rilascio di certificati di accompagnamento;

              d) un ufficiale giudiziario, o un altro soggetto abilitato a funzioni simili, delegato dal presidente della competente

 

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corte d'appello a ricevere e sigillare, in apposita busta contenitrice, le schede votate;

              e) un militare autista o vigile urbano autista, designato dal Comando di appartenenza e dotato di apposita autovettura.

      3-sexies. Lo scrutinio delle schede raccolte dal seggio elettorale mobile avviene presso il seggio elettorale centrale, allo scopo integrato dai componenti di cui alle lettere a), b) e d) del comma 3-quinquies.
      3-septies. Ove richiesto dall'elettore avente diritto o dall'eventuale suo accompagnatore, il presidente del seggio elettorale provvede a fornire le necessarie indicazioni circa le modalità di espressione del voto astenendosi da ogni qualificazione politica dei riferimenti usati.
      3-octies. Il sindaco del comune interessato, entro dieci giorni dalla data di apertura della campagna elettorale, fissa il numero dei seggi elettorali mobili in relazione al dato oggettivo delle richieste valide pervenute e della loro dislocazione.
      3-nonies. Il prefetto, in caso di numero ridotto di elettori che facciano richiesta di esprimere il voto a domicilio, ai sensi del presente articolo, può disporre che il presidente ed il segretario del seggio elettorale possano rendersi disponibili per i soggetti richiedenti».

Art. 2.

      1. Agli oneri relativi all'attuazione dei commi da3-bis a 3-nonies dell'articolo 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, introdotti dall'articolo 1 della presente legge, si fa fronte con le risorse ordinariamente previste per le diverse consultazioni elettorali e sono certificati dalla prefettura - ufficio territoriale del Governo competente per territorio che provvede, per delega, al saldo, se e in quanto dovuto.


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