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PDL 2073

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2073



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

LA RUSSA, FILIPPONIO TATARELLA, GAMBA, MENIA, ALBERTO GIORGETTI, MIGLIORI, ANTONIO PEPE, LAMORTE, AIRAGHI, ALEMANNO, AMORUSO, ANGELI, ARMANI, ASCIERTO, BELLOTTI, BENEDETTI VALENTINI, BOCCHINO, BONGIORNO, BONO, BRIGUGLIO, BUONFIGLIO, BUONTEMPO, CASTELLANI, CASTIELLO, CATANOSO, CICCIOLI, CIRIELLI, CONSOLO, GIORGIO CONTE, CONTENTO, GIULIO CONTI, COSENZA, DE CORATO, GIANFRANCO FINI, FOTI, FRASSINETTI, GARNERO SANTANCHÈ, GASPARRI, GERMONTANI, HOLZMANN, LANDOLFI, LEO, LISI, LO PRESTI, MANCUSO, MARTINELLI, MAZZOCCHI, MELONI, MINASSO, MOFFA, MURGIA, ANGELA NAPOLI, NESPOLI, PATARINO, PEDRIZZI, PERINA, PEZZELLA, PORCU, PROIETTI COSIMI, RAISI, RAMPELLI, RONCHI, ROSITANI, SAGLIA, SALERNO, SCALIA, SILIQUINI, TAGLIALATELA, TREMAGLIA, ULIVI, URSO, ZACCHERA

Norme in materia di incompatibilità degli incarichi presso gli uffici e le strutture di diretta collaborazione della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri per i magistrati ordinari, amministrativi e contabili e per gli avvocati e i procuratori dello Stato

Presentata il 15 dicembre 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - L'ordinamento giuridico italiano si caratterizza per essere afflitto da una grave emergenza politico-istituzionale che occorre affrontare e risolvere senza indugi. Tale emergenza è rappresentata dal potere di conferimento di incarichi al quale ogni Governo ricorre in occasione delle nomine, nell'ambito degli uffici e delle strutture di diretta collaborazione del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri, a segretario generale, a capo di gabinetto, a capo dell'ufficio legislativo, a consigliere giuridico e a capo dipartimento. Accade, infatti, in
 

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modo troppo frequente, che, a ricoprire tali incarichi, vengano chiamati, per ragioni non condivisibili sotto il profilo politico-istituzionale, magistrati ordinari, magistrati amministrativi e contabili, avvocati e procuratori dello Stato. È una prassi, questa, sempre più in voga negli ultimi anni ed alimentata da una perdurante ed irresponsabile sottovalutazione della professionalità della classe dirigente di ruolo dello Stato, la quale, nel frattempo, ha subìto un significativo ricambio generazionale. Si tratta di una constatazione che induce, in primo luogo, a riflettere sulla posizione in cui vengono a trovarsi soprattutto quei magistrati amministrativi e contabili che, senza essere stati collocati in posizione di fuori ruolo da parte degli uffici di presidenza delle rispettive magistrature, versano, di conseguenza, in una oggettiva ed inaccettabile posizione di conflitto di interesse, dal momento che è evidente la commistione in capo ai medesimi del ruolo di giudice e di consigliere del Governo e dell'amministrazione.
      Da molto tempo, peraltro, si discute, non solo in dottrina, sia sulla necessità di modificare la Costituzione nella parte in cui, ad esempio, cumula nel Consiglio di Stato le funzioni di alta consulenza giuridico-amministrativa nei confronti del Governo con quelle giurisdizionali - al riguardo, deve essere ben chiaro che il Costituente, nell'attribuire entrambe le funzioni al Consiglio di Stato, non ha mai inteso consentire ai singoli magistrati amministrativi di svolgere funzioni di diretta collaborazione con l'autorità politica -, sia sulla esigenza di introdurre una nuova normativa volta a sancire, in modo inequivocabile, la totale incompatibilità tra l'esercizio di ogni funzione magistratuale e l'esercizio delle funzioni derivanti dall'assunzione di incarichi negli uffici di diretta collaborazione del Governo.
      La garanzia dell'imparzialità dei magistrati in genere richiede, infatti, che questi non siano «prevenuti» e che ogni loro convincimento sull'oggetto della causa si formi all'interno del processo e nel contraddittorio delle parti e, pertanto, il persistente collegamento strutturale della magistratura con il Governo si configura come una grave lesione delle posizioni giuridiche soggettive dei cittadini a favore della loro esigenza di ottenere una piena e rapida tutela giurisdizionale nei confronti dell'amministrazione. Non può, quindi, più tollerarsi che chi partecipa, in veste di consulente del Governo, alla redazione di atti normativi e provvedimentali del Governo stesso si pronunci, successivamente, nelle aule di giustizia, in merito alla loro legittimità. Tale pericolo deve essere scongiurato non tanto attraverso la risoluzione delle situazioni personali di ogni singolo magistrato, quanto, piuttosto, attraverso la realizzazione di un'assoluta indifferenza istituzionale del giudice rispetto alle parti in causa, così da spezzare quella solidarietà di «corpo» fra gli appartenenti alla medesima istituzione che rende inevitabili i perversi condizionamenti. Ciò che maggiormente nuoce alla immagine di imparzialità dei magistrati è l'utilizzazione, per certi versi «politica», del potere di conferimento di incarichi extragiudiziari da parte del Governo, il che non può non richiamare alla memoria le parole che un illustre giurista, Aldo Sandulli, pronunciò molti anni or sono. Questi, infatti, rilevando come il conferimento di tali incarichi potesse minare l'indipendenza e l'imparzialità dei magistrati ebbe ad osservare che «generalmente questo pericolo è bilanciato dalla probità dei magistrati. Ma la moglie di Cesare non deve essere neppure sospettata. E una coerente e puntuale applicazione dei principi costituzionali esigerebbe che i giudici dell'amministrazione non venissero mai in alcun modo utilizzati come ausiliari del potere o della pubblica amministrazione». È per questi fondati motivi, dunque, che il Gruppo parlamentare di Alleanza nazionale chiede, nell'interesse supremo dei cittadini, per i quali è essenziale che il giudice, oltre ad esserlo, appaia imparziale, una rapida approvazione della presente proposta di legge finalizzata a limitare al minimo l'impiego di siffatti servitori dello Stato negli uffici e nelle strutture di diretta collaborazione dell'autorità politica.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Non possono ricoprire incarichi negli uffici e nelle strutture di diretta collaborazione del Presidente del Consiglio dei ministri, dei Ministri, dei Vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato i magistrati ordinari, amministrativi e contabili e gli avvocati e procuratori dello Stato. Tale divieto non si applica nei casi di collocamento in posizione di fuori ruolo che può essere disposto nei seguenti limiti numerici: magistrati amministrativi: cinque unità; magistrati contabili: tre unità; magistrati ordinari: cinque unità; avvocati e procuratori dello Stato: tre unità.
      2. Le disposizioni della presente legge prevalgono su ogni altra norma anche di natura speciale e si applicano anche agli incarichi già conferiti alla data della sua entrata in vigore.


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