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PDL 1940

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1940



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato RUVOLO

Disposizioni in materia di attività professionali dei laureati
in farmacia e in chimica e tecnologia farmaceutiche

Presentata il 13 novembre 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - Come è noto, oggi la professione di farmacista, tenuto anche conto della direttiva 85/432/CEE del Consiglio, del 16 settembre 1985, recepita con il decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 258, ha un più vasto campo d'azione, che non è più esclusivamente quello di dispensatore del farmaco in farmacia.
      Uno degli effetti della riforma sull'autonomia didattica degli atenei (introdotta dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, successivamente abrogato, e ora disciplinata dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270) è stato quello di sancire la specificità dei corsi di laurea in farmacia e in chimica e tecnologia farmaceutiche (CTF). Pur in presenza di un ordinamento riformato che prevede corsi di laurea articolati su due livelli (3+2), farmacia e CTF hanno infatti mantenuto la struttura di corsi quinquennali a ciclo unico.
      Tale organizzazione, dettata dal rispetto di normative soprannazionali, risponde all'esigenza di garantire una formazione scientifica di altissimo livello a professionisti che, come i laureati in farmacia e in CTF, sono destinati ad operare prevalentemente nell'area sanitaria.
      Ciò premesso, si pone l'esigenza di prevedere opportunità professionali per i laureati in farmacia e in CTF, allo scopo di migliorare la qualità e l'efficienza dei servizi offerti ai cittadini e di utilizzare al meglio figure professionali tra le più qualificate nell'ambito dell'ordinamento accademico,
 

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ricavandone il massimo ritorno sociale.
      In relazione a tale nuova condizione, appare giustificato studiare la possibilità di nuove opportunità professionali per i laureati in farmacia, tenuto anche in considerazione che vi sono luoghi e situazioni ove è necessaria una professionalità che abbia specifiche conoscenze chimico-farmacologiche.
      La preparazione universitaria e la specifica predisposizione culturale possedute dal farmacista fanno sì che egli sia il professionista deputato a questa attività.
      Per questo motivo con la presente proposta di legge (articolo 1) si ravvisa la necessità di consentire al laureato in farmacia e in CTF la possibilità di operare presso i laboratori privati di analisi cliniche.
      Un'altra opportunità è quella di prevedere la presenza di un farmacista nelle strutture riservate ai tossicodipendenti o ai malati affetti da AIDS (articolo 2); l'inserimento del farmacista è indubbiamente utile nelle strutture del Servizio sanitario nazionale preposte ai trattamenti di tali patologie e, in particolare, nei servizi per le tossicodipendenze (SERT).
      Di particolare rilevanza risulta, inoltre, l'istituzione del servizio farmaceutico negli istituti penitenziari, al fine di garantire un'adeguata assistenza farmaceutica (con compiti di dispensazione, conservazione e controllo del farmaco oltre che di educazione sanitaria) a favore della popolazione residente, in gran parte oggi tossicodipendente o affetta da HIV, e di coloro che prestano servizio presso la struttura (agenti di custodia, addetti ai servizi eccetera) (articolo 3).
      Analogo problema emerge all'interno delle case di cura private (articolo 4), con un elevato numero di posti letto. La figura del farmacista in tali realtà è necessaria, essendo impensabile consentire che il farmaco, peraltro in elevate quantità, sia gestito da persone non qualificate.
      Necessaria appare, inoltre, la presenza del farmacista presso le aree di servizio della rete autostradale, le navi in crociera ed i treni a lunga percorrenza (articoli 5
e 6).
      Da ultimo è necessario consentire al laureato in farmacia e in CTF (articolo 7), l'insegnamento nelle scuole secondarie di primo e di secondo piano delle seguenti materie: chimica e tecnologie cliniche, scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali, scienze naturali, chimica e geografia, microbiologia.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Ai laureati in farmacia e in chimica e tecnologia farmaceutiche è consentito di svolgere la professione nei laboratori privati di analisi cliniche.

Art. 2.

      1. Presso i servizi per le tossicodipendenze (SERT), istituiti nelle aziende sanitarie locali, ai sensi dell'articolo 118 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché del regolamento di cui al decreto dei Ministro della sanità 30 novembre 1990, n. 444, è assicurata la presenza di un laureato in farmacia o in chimica e tecnologia farmaceutiche, al quale è affidato il compito di curare l'assistenza farmaceutica dei soggetti assistiti.

Art. 3.

      1. Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro della salute, con proprio decreto, provvede all'istituzione di un servizio farmaceutico all'interno di ogni istituto penitenziario con una popolazione non inferiore a duecento individui, tra agenti di custodia, personale addetto e detenuti, affidato a un laureato in farmacia o in chimica e tecnologia farmaceutiche con il compito di provvedere all'assistenza farmaceutica.
      2. Il servizio istituito ai sensi del comma 1, frazionato per turni, deve essere garantito 24 ore su 24.

Art. 4.

      1. Presso le case di cura private con almeno cento posti letto deve essere istituito il servizio di farmacia.
      2. Il servizio di farmacia di cui al comma 1 deve essere gestito da un laureato in farmacia o in chimica e tecnologia

 

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farmaceutiche con il compito di procedere all'acquisto e alla conservazione dei farmaci, alla tenuta dei registri, ove richiesti, nonché alle attività di farmacovigilanza.

Art. 5.

      1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono attivare dispensari farmaceutici, ai sensi dell'articolo 1 della legge 8 marzo 1968, n. 221, e successive modificazioni, ancorché non previsti in pianta organica, negli aeroporti, nelle stazioni ferroviarie e nelle aree di servizio della rete autostradale.

Art. 6.

      1. Sulle navi che svolgono servizio di crociera e sui treni a lunga percorrenza è prevista la presenza di un medico e di un farmacista per garantire l'assistenza sanitaria di emergenza ai passeggeri, nonché per assicurare la disponibilità di medicinali di uso comune e di pronto soccorso, già confezionati.

Art. 7.

      1. I laureati in farmacia e in chimica e tecnologie farmaceutiche hanno accesso alle seguenti classi di insegnamento previste dal decreto del Ministro della pubblica istruzione 24 novembre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 16 del 20 gennaio 1995, e successive modificazioni:

          a) chimica e tecnologie cliniche;

          b) scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali, nelle scuole secondarie di primo grado;

          c) scienze naturali, chimica e geografia, microbiologia.


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