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PDL 1865

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1865



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

D'AGRÒ, DELFINO, D'IPPOLITO VITALE, FORMISANO, FRANZOSO, GRECO, LUCCHESE, MELE, MILANATO, RAISI, RUVOLO, TASSONE, TOLOTTI, VOLONTÈ, ZINZI

Modifica all'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, in materia di esenzione dall'ICI di immobili realizzati tramite concessioni di lavori pubblici

Presentata il 27 ottobre 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - L'articolo 7, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, esenta dal pagamento dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) gli immobili posseduti da determinati enti pubblici destinati esclusivamente agli scopi istituzionali dei medesimi; la successiva lettera i) esenta gli immobili utilizzati da enti non commerciali (soggetti di cui all'articolo 87 - ora 73 -, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986) esclusivamente per determinati scopi («destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative, sportive nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222»).
      Con la legge n. 109 del 1994 (legge quadro in materia di lavori pubblici, cosiddetta «Merloni-quater», le cui norme sono ora confluite nel codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006) si è previsto che per realizzare opere pubbliche o di pubblica utilità si possa ricorrere al project financing, cioè affidando in concessione a soggetti privati la «progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e la progettazione dei lavori pubblici o di pubblica utilità, e di lavori ad essi strutturalmente e direttamente collegati, nonché la loro gestione funzionale ed economica», verso un corrispettivo rappresentato dal diritto di gestire funzionalmente e sfruttare economicamente l'opera pubblica realizzata. In tale modo, opere pubbliche obiettivamente destinate agli scopi istituzionali di cui alle citate lettere a) e i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 504 del 1992 possono essere realizzate attingendo a finanziamenti privati, superando le difficoltà
 

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derivanti dalla carenza di risorse finanziarie dell'amministrazione pubblica.
      Si realizza così la medesima situazione che le suddette norme intendono agevolare; tuttavia, il requisito di «possesso diretto» da parte della pubblica amministrazione non viene soddisfatto in tutti i casi in cui, per assicurare il finanziamento dei privati che realizzano l'opera, si attribuisce agli stessi - in funzione di garanzia patrimoniale dei prestiti dai medesimi ottenuti dagli istituti bancari - la proprietà degli immobili costruiti.
      Sotto altro profilo, il diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente l'opera può sembrare incompatibile con la destinazione esclusiva di esso agli scopi suddetti anche quando lo sfruttamento consista nel mettere l'opera a disposizione dell'ente concedente verso il pagamento di tariffe o canoni.
      Questa non coincidenza con i requisiti previsti dalla legge per l'esenzione (articolo 7, comma 1, lettere a) e i), del decreto legislativo n. 504 del 1992) rischia di comportare una palese dissuasione dall'impiego di una forma di finanziamento delle opere pubbliche che il legislatore intende, al contrario, favorire, e una conseguente penalizzazione di situazioni in realtà del tutto corrispondenti a quelle per cui l'esenzione spetta.
      Ad esempio, un ospedale costruito mediante project financing con finanziamento in parte della regione, in parte dell'azienda sanitaria locale (ASL), nel quale l'attività sanitaria è svolta dalla ASL medesima, non godrebbe dell'esenzione solo perché ne è proprietaria la società concessionaria che, per recuperare i costi della realizzazione dell'opera, riceve dalla ASL un canone o delle tariffe (economicamente costituenti «pagamento differito» dei lavori pubblici eseguiti).
      Non vi è chi non veda tuttavia che si tratta pur sempre di un ospedale destinato ai medesimi scopi di «sanità pubblica» che l'esenzione mira a favorire. Onde appare ingiustificato che tale opera sia gravata dal peso dell'ICI, in conseguenza della mera titolarità della proprietà in capo a un soggetto diverso dalla ASL (dovuta, come si è detto, alla necessità di assicurare la garanzia dei prestiti che il costruttore ha ottenuto per realizzare i lavori).
      La modifica prevista dalla presente proposta di legge al citato articolo 4 del decreto legislativo n. 504 del 1992 mira ad evitare siffatta disparità di trattamento a fronte di situazioni egualmente meritevoli di esenzione, rimuovendo un ostacolo ad una forma di finanziamento spesso necessaria per la realizzazione stessa dell'opera pubblica e voluta espressamente dal legislatore come forma di realizzazione della medesima.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Al comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

          «i-bis) gli immobili, con le loro pertinenze, realizzati mediante concessioni di lavori pubblici ai sensi dell'articolo 43 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 14 aprile 2006, n. 163, se e nella parte in cui sono utilizzati per gli scopi che, ai sensi delle lettere a) e i), comportano esenzione, ancorché posseduti e gestiti dal soggetto concessionario. Sono altresì esenti le aree fabbricabili destinate alla costruzione dei suddetti immobili, dal momento in cui tale destinazione risulta dagli strumenti urbanistici generali o attuativi».


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