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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 1351 |
a) completare l'opera, ove ancora possibile;
b) adattare l'opera per altre destinazioni compatibili;
c) proporre, in ultima analisi, l'alienazione della stessa ai privati, qualora ogni altra strada non si riveli percorribile.
Per realizzare quanto proposto è necessario uno studio preliminare su ogni singola opera che preveda, sulla base di severe valutazioni in fatto di costi, funzionalità, adattabilità, impatto ambientale e benefìci secondari, una valutazione assegnando dei coefficienti unificati.
Sulla base di tali coefficienti verrà stilato un elenco-anagrafe di tutte le opere pubbliche classificate come «incompiute», che sarà tenuto a cura del Ministero delle infrastrutture.
I Ministeri interessati alla realizzazione di nuove opere saranno obbligati alla consultazione di tale elenco-anagrafe al fine di realizzare nuove iniziative utilizzando le citate opere. Solo se ciò non fosse assolutamente possibile, sulla base di valutazioni economiche, funzionali e tabellari, i medesimi Ministeri potranno procedere alla stessa realizzazione usando i consueti iter progettuali.
Su base territoriale, anche le regioni interessate avranno l'obbligo della consultazione della parte dell'elenco-anagrafe di loro pertinenza, seguendo la stessa prassi indicata per i Ministeri.
1. Per opera pubblica incompiuta si intende l'opera che non è stata completata:
a) per mancanza di fondi;
b) per cause tecniche;
c) per sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge;
d) per il fallimento dell'impresa appaltatrice;
e) per il mancato interesse al completamento da parte del gestore.
2. In ogni caso si considera incompiuta un'opera pubblica che non è rispondente a tutti i requisiti previsti dal capitolato e dalla relazione tecnica, la cui mancanza comporta la non fruibilità dell'opera stessa da parte della collettività.
1. È istituito presso il Ministero delle infrastrutture l'elenco-anagrafe nazionale delle opere pubbliche incompiute, come definite ai sensi dell'articolo 1.
2. L'elenco-anagrafe di cui al comma 1 è articolato a livello regionale mediante l'istituzione di elenchi-anagrafe presso gli assessorati regionali competenti per le opere pubbliche.
1. Le opere pubbliche classificate incompiute sono iscritte nell'elenco-anagrafe di cui all'articolo 2 secondo una
1. Presso il Ministero delle infrastrutture è istituito un apposito fondo per la prosecuzione e per il completamento delle opere pubbliche incompiute iscritte negli elenchi-anagrafe nazionale e regionali la cui realizzazione ha i caratteri della necessità e dell'urgenza.
1. I Ministeri, gli assessorati regionali e gli enti pubblici interessati alla realizzazione di nuove opere pubbliche sono tenuti, prima di procedere all'avvio delle stesse, ad accertare la possibilità di utilizzare, per le iniziative di loro interesse, opere pubbliche iscritte negli elenchi-anagrafe nazionale e regionali.
1. Le opere pubbliche iscritte negli elenchi-anagrafe nazionale e regionali le quali, nell'ultimo triennio a decorrere dalla data della loro iscrizione, non sono state ritenute idonee per interventi di riadattamento o di riuso o per le quali tali interventi risultano comunque economicamente non convenienti, sono cancellate dai medesimi elenchi-anagrafe e iscritte nell'elenco degli immobili alienabili dello Stato, delle regioni e degli enti pubblici di pertinenza.
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