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PDL 1949

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1949



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

ANGELA NAPOLI, LISI, GIULIO CONTI, MANCUSO, ULIVI

Disposizioni per assicurare ai laureati in odontoiatria l'accesso
ai concorsi a dirigente del Servizio sanitario nazionale

Presentata il 14 novembre 2006

      

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Onorevoli Colleghi! - Attualmente la legislazione vigente, il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, richiede, per poter accedere ai posti di dirigente medico del Servizio sanitario nazionale (nelle aziende ospedaliere e nelle aziende sanitarie locali), tra gli altri titoli, anche il diploma di specializzazione nelle materie oggetto della disciplina medica per cui si concorre. Tale specializzazione è richiesta anche per i laureati in odontoiatria per ricoprire i citati posti nell'ambito del Servizio sanitario nazionale. È necessario osservare che, mentre per gli altri settori medici è prevista una specializzazione ad hoc, per gli odontoiatri la specializzazione in odontoiatria è stata abolita e sostituita con la laurea in odontoiatria e protesi dentaria, che è di per sé specialistica. Per questo attualmente gli odontoiatri non possono concorrere a coprire posti vacanti in questa disciplina in quanto il diploma di specializzazione non esiste più essendo stato inglobato nella loro laurea.
      La presente proposta di legge vuole intervenire in questa materia consentendo a coloro che hanno la laurea in odontoiatria e protesi dentaria di partecipare ai concorsi a dirigente odontoiatra del Servizio sanitario nazionale, eliminando l'incongruenza rilevata che rappresenta una vera e propria ingiustizia ai danni degli odontoiatri.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. All'articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:

      «7-bis. La lettera b) del comma 1 e il comma 2 dell'articolo 28 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483, sono abrogati.
      7-ter. Per la categoria degli odontoiatri, l'articolo 5, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, non si applica nella parte in cui prevede come requisito per l'accesso al secondo livello dirigenziale del Servizio sanitario nazionale la specializzazione nella disciplina o in una disciplina equipollente ovvero l'anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina».


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