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PDL 2018

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2018


 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato DE ZULUETA

Istituzione della Commissione italiana per la promozione e la tutela dei diritti umani, in attuazione della risoluzione n. 48/134 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 20 dicembre 1993

Presentata il 1o dicembre 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - Sono da tempo percepibili in Italia una accresciuta sensibilità della società civile e una rinnovata volontà politica nei confronti delle tematiche dei diritti umani. Esse non escludono tuttavia il permanere di vaste zone d'ombra in cui lo Stato può di fatto operare libero da controlli efficaci, mentre l'opinione pubblica, sottoposta a ondate d'informazione fortemente emotiva, rimane sprovvista di strumenti permanenti di riflessione e di intervento. Inutile aggiungere che gli avvenimenti che caratterizzano l'attuale congiuntura sia italiana che internazionale rendono la situazione ancora più preoccupante.
      Nel tentativo di evitare il perpetuarsi di questa situazione, sia pure in mezzo a un proliferare di iniziative politiche lodevoli ma settoriali o locali e spesso inefficaci o parziali, da più parti è venuta maturando la convinzione che occorra prevedere una istituzione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani.
      Quella proposta è un'istituzione autorevole, indipendente ed efficace, con funzioni di formazione e informazione, coordinamento, controllo e impulso legislativo della complessa materia dei diritti umani, diritti che sono innanzitutto universali, indivisibili, interdipendenti; che coinvolgono ambiti sempre nuovi, dai diritti civili e politici a quelli economici e sociali, culturali e ambientali.
      La competenza dell'istituzione, costituita e composta con caratteri di pluralismo e rappresentatività, si esplica sia in politica interna sia in politica estera, poiché lo Stato italiano, come ogni altro Stato, è responsabile delle violazioni dei diritti umani sia all'interno del proprio territorio che all'estero, sia nei confronti di chi possiede la cittadinanza italiana che di chi non la possiede.
 

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      In seguito alla Conferenza Mondiale per i diritti umani tenutasi a Vienna nel 1993, e l'Assemblea generale delle Nazioni Unite adottano, il 20 dicembre 1993, la risoluzione n. 48 del 1934, che impegna gli Stati membri ad istituire organismi nazionali, autorevoli ed indipendenti, per la promozione e la protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Dal 1993 diversi Stati hanno istituito questi organismi, altri sono impegnati nel farlo. L'Italia è uno dei pochi Paesi europei a non aver dato attuazione alla risoluzione ONU. L'Italia infatti, da un lato, non ha alcuna Istituzione nazionale del tipo descritto e propugnato dalle Nazioni Unite nella suddetta risoluzione, né dispone, d'altro lato, di una struttura a livello nazionale in grado di offrire almeno un punto di riferimento avverso i comportamenti delle Amministrazioni pubbliche commessi in violazione delle norme vigenti in materia di diritti umani, come quella del difensore civico nazionale. In tal modo il nostro Paese dovrebbe adeguarsi anche alle enunciazioni che sono contenute, per una effettiva applicazione dei principi di democrazia e trasparenza enunciati, nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
      La risoluzione ONU non è certamente rivolta solo ai Paesi nei quali si verificano violazioni dei diritti umani gravi e sistematiche, presumendo che Paesi come l'Italia che godono di un sistema democratico consolidato, dì un'opinione pubblica e di una società civile sensibili ai diritti e di un clima generale di libertà e di tolleranza possano astenersi dall'adempiere all'impegno assunto in sede ONU e fare a meno di un'Istituzione nazionale, autorevole ed indipendente, per la promozione e la protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali.
      Anche l'Italia, al pari di tutti gli altri Stati, non è immune da rischi di violazioni dei diritti umani. Inoltre, la creazione di tale Istituzione appare tanto più necessaria se guardiamo alla sua valenza esterna e al ruolo che l'Italia può e deve attuare per la promozione e la protezione dei diritti umani nel mondo. Gli accresciuti impegni internazionali dell'Italia, la sua partecipazione a numerose missioni umanitarie, il suo ruolo di punta nella battaglia contro la pena di morte e per l'istituzione della Corte penale internazionale permanente rendono tale istituzione imprescindibile ed improcrastinabile. Solo un'Istituzione nazionale indipendente, infatti, è in grado di contribuire a monitorare lo stato dei diritti umani nel mondo in modo coerente, costante ed obiettivo e non frammentario e soggetto a varie contingenze e convenienze.
      In Italia attualmente esistono tre organismi che, pur svolgendo un'apprezzabile attività in materia di diritti umani a livello nazionale, non rivestono però tali requisiti.
      La stessa mozione n. 1-00020 del 2 agosto 2001, istitutiva della Commissione Straordinaria del Senato per la tutela e la promozione dei diritti umani, sottolinea l'esigenza di procedere in futuro alla costituzione di un organismo con poteri, competenze e funzioni permanenti e non straordinari, cosi da dotare anche l'Italia di una istituzione nazionale corrispondente al profilo tracciato dalla citata risoluzione ONU. L'obiettivo diventa perciò quello di istituire e disciplinare le funzioni, la composizione, le attribuzioni e i poteri affidati alla Commissione italiana per la protezione e la promozione dei diritti umani, di seguito denominata: «Commissione».
      All'articolo 1, si individuano le forme di autonomia riconosciute alla Commissione, nonché le modalità per la sua istituzione. La Commissione, costituita come organismo autonomo ed indipendente avente lo scopo di proteggere e promuovere ì diritti fondamentali della persona, enunciati dalla Costituzione e generalmente riconosciuti dal diritto internazionale, «opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione». Si è ritenuto opportuno, al fine di inquadrare le peculiarità di tale organismo, ricorrere alla definizione utilizzata dal legislatore per disciplinare le autorità indipendenti di più recente istituzione, in particolare il Garante per la protezione dei dati personali,
 

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istituito con la legge n. 675 del 1996 ed ora designato dal decreto legislativo n. 196 del 2003. Alla Commissione, in quanto organismo indipendente, è garantita autonomia contabile, organizzativa, patrimoniale, finanziaria e gestionale. Essa è composta da undici membri, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, per adeguare la composizione alle richieste della citata risoluzione delle Nazioni Unite del 1993, in modo che sia «assicurata la rappresentanza pluralistica delle forze sociali (di società civile) coinvolte nella promozione e nella protezione dei diritti umani, particolarmente con poteri che rendano effettiva la cooperazione che deve essere stabilita con, o attraverso la presenza, di rappresentanti di: a) Organizzazioni non governative responsabili per i diritti umani.., sindacati, organizzazioni sociali e professionali interessate, per esempio, associazioni di avvocati, ricercatori, giornalisti ed eminenti scienziati; b) Tendenze nel pensiero filosofico e religioso; c) Università ed esperti qualificati; d) Parlamento; e) Dipartimenti del Governo (se questi sono inclusi, i loro rappresentanti dovrebbero partecipare alle deliberazioni solo in veste consultiva)». La designazione sarà quindi effettuata, con modalità da stabilirsi successivamente, dalle associazioni ed organi rappresentativi (Presidenti delle Camere, organizzazioni non governative maggiormente rappresentative nell'attività nazionale ed internazionale a difesa dei diritti umani e protezione contro la discriminazione, organizzazioni sindacali, Consiglio superiore della magistratura, Consiglio nazionale forense, Ordine nazionale dei medici e Ordine nazionale dei giornalisti, Consiglio universitario nazionale).
      I componenti della Commissione (che durano in carica cinque anni) eleggono nel loro ambito un presidente ed un vice presidente. Il mandato del presidente e del vice presidente, che può essere rinnovato per una sola volta, ha durata quadriennale. Per l'intera durata dell'incarico, il presidente ed i componenti della Commissione non possono, pena la revoca dalla carica, esercitare attività professionale e di consulenza, né essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati. Se dipendenti di pubbliche amministrazioni, essi sono collocati in aspettativa.
      All'articolo 2 si definiscono i compiti della Commissione, tra i quali si segnalano: promuovere la cultura dei diritti umani, avvalendosi di tutti gli strumenti idonei; creare un foro permanente di pubblico confronto e discussione nel settore della tutela dei diritti umani; istituire, al proprio interno, un osservatorio per il monitoraggio del rispetto dei diritti umani in Italia ed all'estero; formulare, anche di propria iniziativa, proposte al Governo sulla materia; promuovere la firma di accordi internazionali in materia di diritti umani; cooperare con analoghi organismi internazionali o istituzioni di altri paesi; ricevere da singoli soggetti (o da associazioni) segnalazioni relative a specifiche violazioni o limitazioni dei diritti umani e adottare i conseguenti provvedimenti; promuovere l'adozione di codici di condotta da parte delle categorie professionali; predisporre annualmente una relazione sull'attività svolta e sulla situazione relativa all'attuazione ed al rispetto dei diritti umani in Italia ed all'estero.
      All'articolo 3 i individuano i poteri attribuiti alla Commissione, che sono articolati in poteri di accertamento, controllo e denunzia. In primo luogo, è prevista una generale facoltà di richiedere informazioni e documenti a soggetti pubblici e privati, fatti salvi i casi di segreto professionale d'ufficio o di Stato previsti dai relativi articoli del codice di procedura penale. Inoltre, si stabilisce che la Commissione, qualora ne ricorra la necessità, possa disporre accessi, ispezioni e verifiche dei luoghi, previa autorizzazione, in mancanza della collaborazione del/dei soggetto/i tenuti a farli effettuare, del presidente del tribunale competente per territorio, in relazione al luogo in cui le stesse devono essere effettuate.
      In relazione a specifiche ipotesi di denuncia, la Commissione può istruire un vero e proprio procedimento, al termine del quale può adottare provvedimenti intesi a far cessare il comportamento censurato. La
 

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procedura relativa, nel rispetto del principio di trasparenza, avrà particolare riguardo alle modalità con cui assicurare le necessarie garanzie a tutela della vittima. La procedura che si svolge avanti alla Commissione ha natura giustiziale ma non giurisdizionale e pertanto, qualora dovessero riscontrarsi ipotesi di reato queste sarebbero di competenza degli organi giudiziari.
      All'articolo 4 si definiscono i criteri per l'assunzione di personale pubblico da parte della Commissione (ricorrendo anche all'istituto del collocamento fuori ruolo), nonché per la redazione dei bilanci consuntivi.
      All'articolo 5, si introducono norme di carattere sanzionatorio, destinate a indicare le pene amministrative comminate a coloro che violino gli obblighi di informazione e di documentazione posti all'articolo 3. Le sanzioni amministrative sono modulate secondo importi pecuniari differenziati, in base alla circostanza che i soggetti obbligati possano rifiutare di fornire informazioni e documenti ovvero possano fornire informazioni non veritiere. Sanzioni sono inoltre previste nel caso di inosservanza dei provvedimenti adottati dalla Commissione per far cessare il comportamento lamentato.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Costituzione della Commissione italiana per la promozione e la tutela dei diritti umani).

      1. È istituita la Commissione italiana per la promozione e la tutela dei diritti umani, di seguito denominata: «Commissione», con lo scopo di promuovere e proteggere i diritti fondamentali della persona, in particolare quelli enunciati dalla Costituzione e quelli individuati e riconosciuti nelle convenzioni internazionali di cui l'Italia è parte.
      2. La Commissione opera in piena autonomia, anche finanziaria e gestionale, e con indipendenza di giudizio e di valutazione.
      3. La Commissione è organo collegiale ed è costituita da undici componenti nominati dal Presidente della Repubblica scelti tra persone che offrano garanzie di altissima levatura morale, di riconosciuta indipendenza e che siano forniti della necessaria capacità e competenza, in particolare per aver svolto attività volte alla protezione dei diritti della persona.
      4. Per garantire il pluralismo e la rappresentatività della Commissione, i suoi componenti sono designati nel modo seguente:

          a) due componenti scelti tra i membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, dai rispettivi Presidenti;

          b) tre componenti scelti nell'ambito delle organizzazioni non governative e della società civile maggiormente rappresentative nell'attività nazionale ed internazionale a difesa dei diritti umani e protezione contro la discriminazione;

          c) due componenti scelti dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

 

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          d) due componenti scelti dalle istituzioni e dagli organi di rispettiva rappresentanza tra le seguenti categorie professionali: magistrati, avvocati, medici e giornalisti;

          e) due rappresentanti scelti fra docenti universitari ed esperti di chiara fama in particolare in discipline pertinenti allo studio dei diritti umani, della filosofia e delle religioni.

      5. L'individuazione delle specifiche modalità e criteri per la designazione da parte delle associazioni, collegi e consigli professionali è effettuata con apposito regolamento, da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le associazioni e le categorie interessate.
      6. I componenti della Commissione durano in carica cinque anni ed il loro mandato è rinnovabile per una sola volta In ogni caso gli stessi restano in carica fino alla nomina dei nuovi componenti.
      7. Oltre che per la naturale scadenza del mandato o per decesso, l'incarico di componente cessa esclusivamente in caso di dimissioni o sopravvenuta accertata mancanza dei requisiti e delle qualità richiesti per la nomina.
      8. I componenti della Commissione eleggono, con la maggioranza dei due terzi, nel loro ambito un Presidente ed un vicepresidente. Il Presidente è scelto di regola tra i membri di cui al comma 4, lettera a). Il mandato del Presidente e del vicepresidente ha durata quadriennale, prorogabile di un anno, ed è rinnovabile per una sola volta.
      9. Per tutta la durata dell'incarico il presidente e i membri della Commissione non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, né essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, né ricoprire cariche elettive. All'atto dell' accettazione della nomina il presidente e i membri della Commissione sono collocati fuori ruolo se dipendenti di pubbliche amministrazioni o magistrati in attività di

 

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servizio; se professori universitari di ruolo, sono collocati in aspettativa senza assegni.
      10. Al presidente compete una indennità di funzione non eccedente, nel massimo, la retribuzione spettante al presidente della altre autorità amministrative indipendenti. Ai membri compete un'indennità di funzione non eccedente quella spettante ai componenti delle autorità amministrative indipendenti.
      11. La Commissione, qualora le questioni da esaminare presentino specifiche problematiche, può chiamare a partecipare alle sue riunioni, con funzioni consultive e senza voto deliberativo, rappresentanti delle amministrazioni dello Stato nonché i rappresentanti del Governo italiano negli organismi internazionali che sono deputati al controllo dell'adempimento degli obblighi assunti dall'Italia con la ratifica delle convenzioni internazionali in materia di diritti umani.
      12. La Commissione può avvalersi, con funzioni consultive e di consulenza specialistica, di funzionari in servizio presso amministrazioni pubbliche nonché di esperti del settore. La Commissione, con sua delibera, fissa la misura dei compensi da erogare.

Art. 2.
(Compiti della Commissione).

      1. La Commissione ha il compito di:

          a) promuovere la cultura dei diritti umani e curare la conoscenza tra il pubblico delle norme che regolano la materia e delle relative finalità. A tal fine la Commissione, anche avvalendosi delle opportunità offerte dalla sua costituzione pluralista e rappresentativa, provvede ad adottare le iniziative idonee alla creazione di un foro permanente di pubblico confronto;

          b) istituire un osservatorio per il monitoraggio del rispetto dei diritti umani in Italia ed all'estero;

          c) formulare, anche di propria iniziativa e sulla base degli elementi tratti

 

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dall'osservatorio di cui alla lettera b), pareri, raccomandazioni e proposte al Governo ed al Parlamento su tutte le questioni concernenti il rispetto dei diritti umani, sia interne sia internazionali. La Commissione può in particolare proporre al Governo, nelle materie di propria competenza, l'adozione di iniziative legislative nonché di regolamenti ed atti amministrativi e promuovere la firma o la ratifica degli accordi internazionali in materia di diritti umani. Il Governo, a tal fine, sottopone alla Commissione i progetti di atti legislativi e regolamentari, che possono avere un'incidenza diretta o indiretta su tali diritti;

          d) esprimere pareri e formulare proposte al Governo ai fini della definizione della posizione italiana nel corso di negoziati multilaterali, nonché di accordi bilaterali, che abbiano ad oggetto, in tutto od in parte, materie di competenza della Commissione o che, comunque, possano incidere, anche indirettamente, sul livello di tutela garantito dai vigenti strumenti in materia di diritti umani per assicurare che, nell'adozione delle determinazioni di politica estera, sia tenuta in adeguata considerazione la protezione e la promozione dei diritti umani. I pareri espressi dalla Commissione devono risultare nel relativo procedimento decisionale;

          e) verificare l'attuazione delle convenzioni e degli accordi internazionali in materia di diritti umani già ratificati dall'Italia e contribuire alla redazione dei rapporti periodici che l'Italia è tenuta a sottoporre, nell'adempimento di specifici obblighi da essi derivanti, ai competenti organismi internazionali. Le osservazioni della Commissione formano parte integrante dei rapporti ufficiali inviati dall'Italia e la stessa è informata sull'esito della discussione avutasi;

          f) promuovere gli opportuni contatti con le autorità e le istituzioni e gli organismi pubblici come i difensori civici cui la legge italiana attribuisce, a livello centrale

 

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o locale, specifiche competenze in relazione alla tutela dei diritti umani;

          g) cooperare, nel rispetto delle competenze attribuite dalla legge ad altre istituzioni, con gli organismi internazionali e con le istituzioni che in altri Paesi, europei ed extra-europei, agiscono nei settori della promozione d della protezione dei diritti umani;

          h) ricevere dagli interessati o dalle associazioni che li rappresentano segnalazioni relative a specifiche violazioni o limitazioni dei diritti riconosciuti negli strumenti internazionali in vigore e provvedere sulle stesse, attivando i poteri di accertamento, controllo e denunzia di cui all'articolo 3;

          i) fissare un termine per la cessazione dei comportamenti di cui alla lettera h), ove la natura della violazione lo consenta;

          l) adottare i provvedimenti previsti dalla legge e dai regolamenti;

          m) denunciare i fatti configurabili come reati dei quali viene a conoscenza nell'esercizio o a causa delle sue funzioni e, se del caso, intervenire a sostegno degli interessati nelle controversie aventi ad oggetto le violazioni lamentate alla lettera h);

          n) promuovere nell'ambito delle categorie interessate, nell'osservanza del principio di rappresentatività, la sottoscrizione di codici di deontologia e di buona condotta per determinati settori, verificarne la conformità alle leggi e ai regolamenti anche attraverso l'esame di osservazioni di soggetti interessati e contribuire a garantirne la diffusione e il rispetto;

          o) predisporre annualmente una relazione sull'attività svolta e sulla situazione relativa all'attuazione ed al rispetto dei diritti umani in Italia ed all'estero, che è presentata al Parlamento ed al Governo entro il 30 marzo dell'anno successivo a quello cui si riferisce, ed è discussa pubblicamente.

 

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Art. 3.
(Poteri di accertamento, controllo
e denunzia).

      1. Per l'espletamento dei compiti di cui all'articolo 2, lettere h) ed i), la Commissione può richiedere a soggetti pubblici e privati di fornire informazioni e di esibire documenti.
      2. La Commissione, qualora ne ricorra la necessità, ai fini del riscontro delle segnalazioni di cui all'articolo 2, lettera h), può disporre accessi, ispezioni e verifiche dei luoghi ove la lamentata violazione ha avuto luogo per effettuare rilevazioni utili ai riscontri, avvalendosi, ove necessario, della collaborazione di altri organi dello Stato.
      3. I soggetti interessati agli accertamenti sono tenuti a farli eseguire.
      4. Gli accertamenti di cui al comma 2 sono disposti, ove necessario, previa autorizzazione del presidente del tribunale competente per territorio in relazione al luogo dell'accertamento, il quale provvede senza ritardo sulla richiesta della Commissione, con decreto motivato. Le modalità di svolgimento sono individuate dalla Commissione con apposito regolamento.
      5. Resta fermo quanto previsto dall' articolo 220 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
      6. In ogni caso, la Commissione può presentare all'autorità giudiziaria, anche agendo per conto di singoli soggetti, denunzia di fatti e comportamenti che ritiene penalmente rilevanti e dei quali abbia avuto in qualsiasi modo conoscenza.
      7. Qualora la Commissione proceda ad accertamenti in relazione alla presentazione di una istanza o denuncia da parte di un soggetto per assenta violazione dei diritti riconosciuti dalle leggi in vigore, come previsto dalla lettera h) dell'articolo 2, la stessa è tenuta, salvo i casi in cui per la delicatezza delle situazioni rappresentate o per l'urgenza di procedere tale comunicazione possa essere effettuata successivamente,

 

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a dare notizia alle parti interessate dell'apertura del procedimento.
      8. Nel procedimento dinanzi alla Commissione, le parti interessate hanno la possibilità di essere sentite, personalmente o per mezzo di procuratore speciale, e hanno facoltà di presentare memorie o documenti.
      9. Assunte le necessarie informazioni la Commissione, se ritiene fondata l'istanza o la denuncia, fissa al responsabile un termine per la cessazione del comportamento lamentato, indicando le misure necessarie a tutela dei diritti dell'interessato e assegnando un termine per la loro adozione. Il provvedimento è comunicato senza ritardo alle parti interessate, a cura dell'ufficio.
      10. Avverso il provvedimento della Commissione può essere proposta opposizione al tribunale competente.
      11. Un apposito regolamento disciplina le fasi e le modalità del procedimento indicato.

Art. 4.
(Personale della Commissione
e funzionamento).

      1. Per l'espletamento dei compiti ad essa affidati, alle dipendenze della Commissione è posto un ufficio composto di personale di ruolo, il cui organico iniziale è fissato in 100 unità e che può essere successivamente variato con il regolamento di cui al comma 5. Per facilitare l'avvio dell'attività della Commissione la stessa può avvalersi di dipendenti pubblici collocati fuori ruolo nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, il cui servizio è equiparato ad ogni effetto di legge a quello prestato presso le amministrazioni di provenienza. Il relativo contingente è determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su conforme proposta della Commissione.
      2. L'accesso al ruolo organico della Commissione avviene per pubblico concorso e le modalità di svolgimento, da definirsi con il regolamento di cui al

 

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comma 5, devono tener conto delle competenze e delle caratteristiche della Commissione.
      3. La Commissione può inoltre avvalersi di un contingente di dipendenti dello Stato e pubblici collocati in posizione di comando o fuori ruolo nonché di personale specializzato ed esperti del settore.
      4. Il trattamento economico spettante al personale della Commissione è individuato in relazione a quello riconosciuto a corrispondenti qualifiche o figure professionali dalle Autorità amministrative indipendenti.
      5. Le norme concernenti l'organizzazione ed il funzionamento dell'ufficio, nonché quelle dirette a disciplinare le spese della Commissione, sono adottate con regolamento dalla Commissione entro sei mesi dalla sua costituzione. La Commissione redige apposito rendiconto di gestione sottoposto al controllo della Corte dei conti.

Art. 5.
(Sanzioni).

      1. I soggetti a cui è chiesto di fornire informazioni e di esibire documenti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 4.000 a 24.000 euro se rifiutano od omettono, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti. Tale sanzione può essere incrementata fino al doppio del massimo se forniscono informazioni od esibiscono documenti non veritieri. Qualora vengano dichiarate o attestate falsamente notizie o circostanze ovvero prodotti atti o documenti falsi, salvo che il fatto costituisca più grave reato, è prevista la reclusione da sei mesi a tre anni.
      2. Chiunque, essendovi tenuto, non osserva il provvedimento adottato dalla Commissione ai sensi dell'articolo 3, comma 9, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 30.000 a 300.000 euro, salve le ulteriori sanzioni previste dall'ordinamento per il comportamento censurato nel provvedimento.

 

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Art. 6.
(Disposizioni finanziarie).

      1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2006 e di 12 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore centoventi giorni dopo la data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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