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PDL 1856

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1856



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

DI VIRGILIO, BAIAMONTE, BARBIERI, BOCCIARDO, BRUSCO, CAMPA, CASTELLANI, CECCACCI, RUBINO, CICCIOLI, GIULIO CONTI, CRIMI, D'IPPOLITO VITALE, FABBRI, FALLICA, FERRIGNO, FILIPPONIO TATARELLA, FORLANI, FRANZOSO, GARDINI, GRIMALDI, MAZZARACCHIO, PALMIERI, PALUMBO, PEDRIZZI, RIVOLTA, ROMAGNOLI, TESTONI

Disposizioni per l'accesso alla psicoterapia

Presentata il 25 ottobre 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - Le condizioni di disagio psichiatrico e di turbe del comportamento alla base di molte situazioni patologiche che mettono a dura prova l'equilibrio della persona interessata e, spesso, della sua famiglia, sono in aumento e quindi non possono non richiedere interventi sempre più mirati e personalizzati non solo con farmaci adeguati ma, come riportato da numerosi studi internazionali, con un intervento psicoterapeutico adeguato, individuale o di gruppo, finalizzato al paziente e anche alla sua famiglia. Tra l'altro, con interventi mirati e appropriati di un lavoro psicoterapeutico efficiente si evitano ricorsi inopportuni alla ospedalizzazione mentre si attua un vero atto di prevenzione verso forme più gravi che arrivano fino alla psicosi.
      Assistiamo sempre più frequentemente alla comparsa di disturbi della personalità legati alle tossicodipendenza e ai disturbi del comportamento alimentare, campi nei quali la psicoterapia si è rivelata più efficace di qualsiasi trattamento farmacologico. Tutto ciò è ancora più evidente quando questi quadri si manifestano in età infantile.
      La crescente frequenza di queste situazioni viene a pesare sui servizi e sulle strutture pubblici-sanitari che nella maggior parte dei casi, non sono sempre in
 

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grado né di supportare il numero delle richieste di accesso, in forte aumento, né di offrire interventi psicoterapeutici strutturati. Scopo di questa proposta di legge è quello, sulla base dei presupposti accennati, di predisporre norme per il riconoscimento del diritto di accesso alle prestazioni psicoterapeutiche nell'ambito di strutture sanitarie private accreditate che dovranno richiedere l'autorizzazione a fornire prestazioni di assistenza psicoterapeutica, a carico del servizio sanitario nazionale, alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano. La procedura di accreditamento deve rispondere a criteri di rigidità e di restrizione e deve essere valutata dalle aziende sanitarie nazionali, in collaborazione con le cattedre di psichiatria. Inoltre il rilascio della relativa autorizzazione deve essere a carattere temporaneo e revisionabile. Deve, quindi, essere individuato un sistema di monitoraggio e di controllo sulla qualità delle prestazioni di assistenza psicoterapeutica offerta ai pazienti dalle medesime strutture private e dagli stessi professionisti accreditati, assicurando nel contempo la valutazione dei programmi terapeutici e il coordinamento con le strutture territoriali del Servizio sanitario nazionale. Tale sistema di monitoraggio deve essere supervisionato da un professionista di comprovata esperienza che abbia la qualifica riconosciuta di psicoterapeuta.
      I centri di psicoterapia all'interno di strutture sanitarie private accreditate possono fornire interventi psicoterapeutici secondo piani stabiliti in accordo con le ASL e che individuano sin dall'inizio i tempi, gli obiettivi specifici e le relative modalità di intervento. Inoltre tali interventi devono essere forniti da psicoterapeuti che abbiano una pratica certificata di almeno cinque anni in questo campo.
      L'articolo 1 della presente legge afferma il diritto di tutti i cittadini che possono trarne giovamento, a scegliere la via più idonea del trattamento psicoterapeutico.
      L'articolo 2 attribuisce ai servizi delle ASL l'erogazione del trattamento e la verifica della indicazione alla psicoterapia nonché la responsabilità di concedere l'autorizzazione all'accesso a tale trattamento spesso strutture private accreditate.
      L'articolo 3 indica le condizioni per l'accreditamento dei professionisti e delle strutture interessate ad erogare trattamenti psicoterapeutici in convenzione.
      L'articolo 4 segnala la necessità di considerare le prestazioni di assistenza psicoterapeutica come prestazioni al cui costo l'utente partecipa e affida alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano il compito di organizzare il sistema delle convenzioni, della loro utilizzazione e del loro controllo.
      L'articolo 5 propone una regolamentazione delle attività di tirocinio previste per gli allievi delle scuole di specializzazione in psicoterapia riconosciute dal Ministero dell'università e della ricerca ampliando, anche per questa via, la possibilità di offrire risposte psicoterapeutiche strutturate nei servizi pubblici e privati accreditati.
      L'articolo 6, in fine, indica la copertura finanziaria della proposta di legge.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Diritto al trattamento psicoterapeutico).

      1. Il Servizio sanitario nazionale riconosce il diritto dei cittadini alla prevenzione e alla cura nel campo della tutela della salute mentale assicurando tra l'altro, a tutti coloro che possono trarne giovamento, l'accesso ad un trattamento psicoterapeutico.

Art. 2.
(Modalità di accesso al trattamento psicoterapeutico).

      1. Le richieste di un trattamento psicoterapeutico formulate dalle strutture alle quali il cittadino si rivolge per la prestazione, in particolare i servizi sociali dei comuni e quelli penitenziari, sono vagliate dai dipartimenti di salute mentale, dai servizi per le tossicodipendenze, dai servizi materno-infantili e dalle altre strutture delle aziende sanitarie locali ASL. Sono ritenute valide le richieste presentate previa diagnosi formulate o confermate da uno specialista in psichiatria. Nel caso in cui le richieste siano ritenute valide, gli assistiti sono affidati ai presidi della ASL o, esclusivamente quando le ASL non possono soddisfare rapidamente direttamente le richieste, sono indirizzati presso strutture private e professionisti accreditati ai sensi dell'articolo 8-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, per le seguenti prestazioni:

          a) valutazione, in collaborazione con i responsabili del servizio, della motivazione al trattamento psicoterapeutico;

          b) trattamento psicoterapeutico.

 

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Art. 3.
(Modalità di accreditamento delle strutture di psicoterapia e dei professionisti privati).

      1. Possono accedere all'accreditamento per tutte le attività di cui alla presente legge tranne che per quelle di cui al comma 2 del presente articolo:

          a) le strutture private che si configurano come centro di psicoterapia, in cui operano professionisti in possesso dei requisiti di cui alla lettera b);

          b) i professionisti in possesso dei seguenti requisiti:

              1) iscrizione all'Ordine degli psicologi o all'Ordine dei chirurghi e degli odontoiatri;

              2) annotazione, negli albi professionali degli psicologi e dei medici chirurghi, dell'abilitazione all'esercizio dell'attività psicoterapeutica riconosciuta ai sensi degli articoli 3 e 35 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, e successive modificazioni;

              3) assenza di rapporti di lavoro con le strutture del Servizio sanitario nazionale;

              4) esperienza certificata di almeno cinque anni nell'attività di psicoterapia.

      2. Possono accedere all'accreditamento per le valutazioni ed i trattamenti di minori maltrattati o abusati nonché di soggetti affetti da disturbi del comportamento alimentare, quali anoressia, bulimia e obesità, e delle loro famiglie:

          a) le strutture pubbliche e private in cui operano professionisti in possesso dei requisiti di cui alla lettera b) e che sono in grado di documentare di svolgere, nell'ambito della regione o della provincia autonoma in cui hanno sede, una adeguata attività professionale nel settore specifico del trattamento dei minori;

          b) i professionisti in possesso dei requisiti di cui alla lettera b) del comma

 

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1 che abbiano ricevuto una adeguata formazione professionale nell'ambito delle strutture di cui alla lettera a) del presente comma.

      3. I centri di psicoterapia e i singoli professionisti di cui ai commi 1 e 2 per accedere all'accreditamento debbono documentare il ricorso alla supervisione clinica, effettuata da didatti delle scuole di specializzazione in psicoterapia universitarie o riconosciute dal Ministero dell'università e della ricerca. I professionisti accreditati ai sensi del presente articolo si devono, inoltre, attenere alle disposizioni vigenti in materia di educazione continua in medicina.

Art. 4.
(Costo delle prestazioni di psicoterapie e sistema di controllo sull'appropriatezza delle prestazioni erogate).

      1. Le prestazioni di assistenza psicoterapeutica presso i centri di psicoterapia e i professionisti accreditati rientrano nel sistema di partecipazione al costo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, e possono essere prescritte singolarmente o per cicli. Gli assistiti partecipano al costo delle prestazioni pagando l'importo indicato nel nomenclatore tariffario delle prestazioni specifiche ambulatoriali ammesse per il Servizio sanitario nazionale, di cui al decreto del Ministro della salute 22 luglio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 216 del 14 settembre 1996, direttamente ai centri di psicoterapia o ai singoli professionisti presso i quali effettuano il trattamento. Sono esclusi dal pagamento delle prestazioni di cui al presente articolo gli assistiti che hanno diritto all'esenzione totale.
      2. La remunerazione e il rimborso dei centri di psicoterapia e dei singoli professionisti accreditati, sono definiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, sentiti gli ordini professionali, nell'ambito della procedura di cui agli articoli 8-quinquies e 8-sexies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

 

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      3. I presidi delle ASL che indirizzano i pazienti presso i centri di psicoterapia privati ed i professionisti accreditati attivano un sistema di monitoraggio e controllo sulla qualità delle prestazioni di assistenza psicoterapeutica offerte ai pazienti dalle medesime strutture private o dagli stessi professionisti accreditati, assicurando nel contempo la valutazione dei programmi terapeutici e il coordinamento con le strutture territoriali del Servizio sanitario nazionale. Le regioni, e le province autonome di Trento e Bolzano, in collaborazione con le ASL, possono istituire osservatori finalizzati alla raccolta dei dati sui trattamenti psicoterapeutici realizzati presso i centri di psicoterapia e i singoli professionisti accreditati.

Art. 5.
(Formazione e attività di tirocinio).

      1. I presidi delle ASL, i servizi sociali e psicosociali delle pubbliche amministrazioni, le strutture private accreditate o, nei casi in cui il sistema di accreditamento non sia attivo, convenzionate con il servizio sanitario nazionale, che svolgono attività di tipo psicoterapeutico, ai sensi della legge 18 febbraio 1989, n. 56 e successive modificazioni, provvedono, nei limiti delle loro possibilità, all'organizzazione dei tirocini su richiesta delle scuole di specializzazione in psicoterapia universitarie o riconosciute dal Ministero dell'università e della ricerca, con le quali stipulano apposite convenzioni, definendo il monte ore e il numero degli allievi da ospitare. Le attività di tirocinio svolte dagli allievi delle scuole di psicoterapia sono supervisionate da professionisti del servizio con competenze psicoterapeutiche o dai didatti delle scuole.

Art. 6.
(Copertura finanziaria).

      1. Alla copertura dei maggiori oneri di competenza pubblica derivanti dall'attuazione

 

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dell'articolo 4, valutati, a decorrere dall'anno 2006, in 150 milioni di euro annui, si provvede mediante proporzionale aumento dell'aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati, di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, tale da assicurare un maggiore gettito complessivo pari a 75 milioni di euro annui, nonché mediante proporzionale aumento della tassa sull'alcol e sulle bevande alcoliche previste dall'allegato I al testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, tale a assicurare un maggiore gettito complessivo paria 75 milioni di euro annui.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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