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PDL 1352

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1352



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

FALLICA, GIOACCHINO ALFANO, BERNARDO, CARLUCCI, DI VIRGILIO, FERRIGNO, FRANZOSO, GRIMALDI, LENNA, MARINELLO, PONZO, RICEVUTO, RIVOLTA, ROMAGNOLI, SIMEONI

Disposizioni in materia di carte valori elettroniche

Presentata il 12 luglio 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - A decorrere dal 1o gennaio 2008 si dovrebbe provvedere alla diffusione dei nuovi documenti di identità elettronici:

          a) la carta d'identità elettronica (Cie), prevista dal decreto del Ministro dell'interno 19 luglio 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 169 del 21 luglio 2000;

          b) il passaporto elettronico (Pe), previsto dalla proposta di regolamento del Consiglio dell'Unione europea avanzata dalla Commissione in data 18 febbraio 2004;

          c) il permesso e la carta di soggiorno elettronico (Pse e Cse), di cui al decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 235 del 6 ottobre 2004;

          d) il visto elettronico (Nvis), previsto dal regolamento (CE) n. 334/2002 del Consiglio, del 18 febbraio 2002.

      L'introduzione di tali documenti - rientranti nella categoria delle carte valori e pertanto prodotti in esclusiva dall'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato per conto del Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze - potrebbe basarsi su comuni infrastrutture informatiche.
      I costi per la realizzazione dei progetti relativi alla Cie, al Pse, al Pe e al Nvis, ammonterebbero (tra supporti e attrezzature informatiche) a circa 1 miliardo di euro in cinque anni.
      Infatti, si dovrebbero produrre:

          a) 40 milioni di Cie entro cinque anni;

          b) 1,5 milioni di Pse entro il prossimo anno;

          c) 6 milioni di Pe entro il prossimo triennio;

          d) 5 milioni di Nvis all'anno.

 

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      Conseguentemente, si è ritenuto di elaborare una proposta di legge con la quale - partendo dal presupposto che i costi di alcuni servizi pubblici a domanda individuale debbano gravare, in toto o in parte, su chi li richiede - si riorganizza l'intero settore delle carte valori, le cui forniture avverrebbero a costo zero per l'erario, in modo da:

          1) cedere tutte le carte valori e i modelli a rigoroso rendiconto (targhe automobilistiche, patenti, libretti vari) a pagamento;

          2) concentrare in un unico organo (il Dipartimento del tesoro), e quindi accentrare in un'unica unità previsionale di spesa, l'approvvigionamento dei prodotti, in modo che vi sia un unico gestore della spesa (ora ciò non avviene, ad esempio, per le targhe automobilistiche che gravano su un capitolo di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti);

          3) adottare una politica dei prezzi di cessione che agevoli la distribuzione della Cie, indispensabile per il ruolo centrale che essa verrà a giocare nell'e-government;

          4) conseguire il sostanziale pareggio per tutte le forniture, compensando le minori entrate ipotizzate al punto 3, con la maggiorazione dei prezzi di cessione di altre carte quali, ad esempio, le patenti nautiche, le licenze di caccia, i passaporti, eccetera;

          5) fare fronte alle spese di impianto (con un preciso piano di ammortamento) e di gestione delle infrastrutture informatiche inglobandole, pro quota, nel prezzo di cessione al pubblico;

          6) avviare l'intera operazione dal prossimo esercizio finanziario con gli stessi fondi o anche con fondi ridotti rispetto al precedente esercizio, poiché la loro funzione sarebbe quella di volàno alle entrate conseguenti;

          7) commissionare all'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato la fornitura delle carte valori, eccetera, e degli impianti informatici necessari, garantendo così l'omogeneità di funzionamento tra carte valori (elettroniche), hardware e software;

          8) ripartire le entrate tra le unità previsionali di base di competenza del Dipartimento del tesoro e quelle gestite dalle altre amministrazioni che erogano i servizi connessi alle carte;

          9) conseguire le necessarie economie di scala ed evitare quindi inutili e costose duplicazioni, riconducendo nelle competenze del Dipartimento del tesoro anche l'approvvigionamento degli stampati comuni e delle pubblicazioni;

          10) evitare per i successivi esercizi stanziamenti aggiuntivi rispetto a quelli che rivengono dalla cessione al pubblico delle carte, con un saldo attivo di circa 100 milioni di euro all'anno.

      Ovviamente, occorrerebbe predeterminare la percentuale di costo, da inglobare nel prezzo, relativa alla produzione delle carte, all'ammortamento degli impianti, alla gestione dei servizi, in modo da conseguire il pareggio nel settore.
      Il sistema sarebbe quindi caratterizzato da grande duttilità e consentirebbe di fare fronte ad esigenze anche straordinarie o ineludibili.
      Inoltre si consentirebbe all'amministrazione che ha la gestione dei capitoli di spesa di poter monitorare, con precisione, le entrate e di sollecitarne il versamento da parte di ritardatari o degli inadempienti.
      Con l'occasione si riscrive con maggiore chiarezza la normativa che regola il settore, normativa che, attualmente, pone qualche dubbio interpretativo a seguito delle varie norme intervenute in materia e concretizzatesi con la trasformazione dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato in società per azioni.
      L'unito articolato tenta di affrontare tutte le questioni evidenziate in modo da dare concreta attuazione al progetto di e-government che si basa sulla diffusione della Cie.

 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. A decorrere dal 1o gennaio 2007, le sottoindicate carte valori sono modificate con le seguenti modalità:

          a) il visto su supporto cartaceo è sostituito, all'atto della richiesta, dal visto elettronico, di cui al regolamento (CE) n. 1683/95 del Consiglio, del 29 maggio 1995, come modificato dal regolamento (CE) n. 334/2002 del Consiglio, del 18 febbraio 2002;

          b) il permesso di soggiorno su supporto cartaceo è sostituito, all'atto della richiesta del primo rilascio o del rinnovo dello stesso, dal permesso di soggiorno elettronico, di cui al regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002.

      2. Dalla data di cui al comma 1, la carta d'identità su supporto cartaceo è sostituita, all'atto della richiesta del primo rilascio o del rinnovo del documento, dalla carta d'identità elettronica, classificata carta valori, prevista dall'articolo 36 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni. A tale fine i comuni che non vi abbiano ancora ottemperato provvedono entro il 31 ottobre 2006 ai seguenti adempimenti preliminari:

          a) predisposizione dei necessari collegamenti al backbone dell'Anagrafe nazionale italiana presso il Centro nazionale dei servizi demografici;

          b) redazione del piano di sicurezza per la gestione delle postazioni di emissione e della porta applicativa del backbone secondo le regole tecniche fornite dal Ministero dell'interno.

 

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      3. Accertata l'avvenuta attuazione degli adempimenti indicati al comma 2, lettere a) e b), il Ministero dell'interno ne dà comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze che provvede alla fornitura ai comuni dei supporti e delle attrezzature informatiche necessari al rilascio delle carte di identità elettroniche.

Art. 2.

      1. Sono carte valori e modelli a rigoroso rendiconto dello Stato quelli indicati con apposito decreto emanato, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa con le amministrazioni interessate. Tali carte e modelli devono possedere, per la loro destinazione, caratteristiche di resistenza alle contraffazioni e alle falsificazioni ed essere realizzati e resi funzionanti con particolari e avanzate tecniche, anche elettroniche, di sicurezza.

Art. 3.

      1. Con le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Dipartimento del tesoro del medesimo Ministero, per i prodotti di cui all'articolo 2 e per le relative attrezzature informatiche, nonché per le pubblicazioni, gli stampati e altri prodotti grafici o informatici comuni delle amministrazioni statali, provvede:

          a) a determinarne le caratteristiche, di intesa con le amministrazioni interessate;

          b) a svolgere i necessari interventi per la razionalizzazione dei tipi, dei formati e delle caratteristiche;

          c) a iscriverli in appositi e distinti modulari costantemente aggiornati;

 

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          d) a individuarne tutti i fabbisogni, a carattere ordinario e straordinario, per le amministrazioni statali, assicurando la regolarità dei relativi approvvigionamenti;

          e) a commissionarne i quantitativi e ad affidarne la conservazione e la distribuzione, in base all'atto di concessione di cui all'articolo 10, all'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato;

          f) a verificarne la valenza artistica e tecnica mediante l'istituzione di un'apposita conferenza permanente;

          g) a determinare i prezzi delle loro forniture a mezzo di un'apposita commissione, tenuto presente l'andamento dei prezzi di mercato per prodotti analoghi o similari;

          h) ad autorizzarne le forniture a committenti terzi, purché tale attività non intralci le produzioni in corso per le amministrazioni dello Stato;

          i) ad espletare la vigilanza e il controllo, anche per conto di terzi che ne facciano richiesta, sulla produzione, conservazione e distribuzione delle carte valori e dei modelli a rigoroso rendiconto, a mezzo del dipendente Ispettorato carte valori, avvalendosi, eventualmente, del Corpo della guardia di finanza.

Art. 4.

      1. L'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, in base all'atto di concessione di cui all'articolo 10, mette a disposizione dell'Ispettorato carte valori i locali, il personale di supporto, i materiali, le attrezzature, i servizi e quanto altro necessario per il suo funzionamento. Le spese derivanti da tale attività sono riportate in un'apposita sezione di uno dei rendiconti di cui all'articolo 5. Le attrezzature poste a disposizione rimangono di proprietà del medesimo Istituto e per il loro utilizzo viene addebitato sul relativo rendiconto un canone d'uso preventivamente concordato con l'Ispettorato carte valori.

 

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Art. 5.

      1. Le somme necessarie per tutte le forniture, a carattere ordinario e straordinario, delle amministrazioni dello Stato, di carte valori e di modelli a rigoroso rendiconto e delle attrezzature informatiche necessarie per il loro funzionamento, nonché delle pubblicazioni, degli stampati e degli altri prodotti grafici o informatici comuni delle amministrazioni statali, sono accentrate e stanziate nelle competenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. I fondi concernenti le forniture a carattere ordinario sono versati dal Dipartimento del tesoro all'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato in quattro rate trimestrali anticipate; quelli per le forniture a carattere straordinario sono versati al medesimo Istituto per intero. In relazione all'effettiva entità delle forniture e sulla base degli appositi documentati rendiconti presentati al Dipartimento del tesoro, sono effettuate le operazioni di conguaglio.

Art. 6.

      1. L'eventuale eccedenza delle anticipazioni rispetto ai rendiconti di cui all'articolo 5 è versata all'entrata del bilancio dello Stato ai fini della successiva assegnazione alle medesime unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze su cui erano stati originariamente stanziati i fondi.

Art. 7.

      1. All'atto del rilascio delle carte valori e dei modelli a rigoroso rendiconto da parte delle competenti amministrazioni statali, i soggetti richiedenti sono tenuti a concorrere alle spese necessarie per la loro produzione, spedizione e controllo e per l'espletamento dei servizi ad essi connessi, mediante il pagamento di un contributo, da determinare, previa individuazione e ripartizione dei relativi oneri, con

 

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decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previa istruttoria a cura della commissione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g). I decreti previsti dal presente comma sono emanati entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 8.

      1. Le entrate rivenienti dai contributi, riscossi secondo le modalità determinate dai decreti di cui all'articolo 7, sono versate, limitatamente agli oneri sostenuti per l'approvvigionamento, il controllo sulla produzione e il trasporto delle carte valori, e dei modelli, degli stampati, delle targhe e degli altri prodotti a rigoroso rendiconto, nonché per la fornitura delle attrezzature informatiche necessarie al loro rilascio, all'entrata del bilancio dello Stato, ai fini della successiva assegnazione alle competenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 9.

      1. Gli eventuali rimanenti introiti non compresi tra quelli previsti dall'articolo 8 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, ai fini della successiva assegnazione alle specifiche unità previsionali di base dello stato di previsione delle amministrazioni statali competenti, per oneri sostenuti per il funzionamento e la manutenzione del sistema di erogazione dei servizi attinenti il rilascio e l'utilizzo delle carte valori e dei modelli a rigoroso rendiconto.

Art. 10.

      1. Con apposito atto di concessione sono regolati tutti i rapporti tra il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato.

 

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Art. 11.

      1. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 12.

      1. Sono abrogati gli articoli 4, 5, 6 e 7 della legge 13 luglio 1966, n. 559, e successive modificazioni, e gli articoli 6, 9, 10, 11 e 12 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1967, n. 806.


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