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PDL 1422

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1422



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

PEDRIZZI, SALERNO

Ripristino delle decorazioni concesse ai combattenti della Milizia volontaria sicurezza nazionale e delle milizie speciali in occasione della guerra di Spagna, revocate ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 535

Presentata il 19 luglio 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - Questa proposta di legge fa seguito ad altre iniziative che nel corso degli anni hanno avuto per argomento il riconoscimento degli atti di valore compiuti dai combattenti per la Milizia volontaria sicurezza nazionale (MVSN) durante la guerra di Spagna.
      Con decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 535, furono revocate le decorazioni al valor militare disposte in favore di appartenenti alla MVSN che avevano partecipato alla guerra di Spagna. Con la legge 6 marzo 1953, n. 178, furono ripristinate le decorazioni al valor militare concesse agli appartenenti alla MVSN per atti di valore compiuti su tutti gli altri fronti ad esclusione dei combattenti della guerra di Spagna.
      Tale norma è altamente discriminatoria nei confronti di questi ultimi, perché le decorazioni concesse ad altri corpi, reparti e unità partecipanti alla stessa guerra non sono state revocate. Appare chiaro che equi criteri di valutazione consigliavano e consigliano di eliminare una disposizione vessatoria nei confronti di uomini che, come gli altri, hanno adempiuto al loro dovere in armi e, compiendo gli stessi atti
 

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di valore dei propri compagni, vedono revocare il dovuto riconoscimento che agli altri è stato preservato.
      Infatti, poiché in Spagna operavano unità miste formate da militi e soldati dell'esercito, si è portata avanti nel tempo una stortura giuridica di estrema gravità, perché combattenti dello stesso reparto, partecipanti alla stessa azione, hanno conservato le decorazioni, mentre combattenti dello stesso reparto partecipanti alla stessa azione hanno perduto la decorazione solo perché appartenenti alla MVSN.
      Questa proposta di legge nasce quindi con l'intento di rendere giustizia nel tempo a uomini che si sono veduti ingiustamente emarginati e traditi nei fatti. Bisogna infatti prendere atto che dalla fine della guerra di Spagna sono trascorsi ben sessantasette anni, anni che tuttavia non sono decorsi invano poiché tutta una serie di fenomeni storici e politici ci ha insegnato che il fine da raggiungere è quello della pacificazione nazionale, bene supremo che non può essere disgiunto dalla giusta valutazione che chiunque abbia combattuto nella convinzione dei propri ideali debba essere riconosciuto nel suo valore dalle generazioni successive. Sarebbe estremamente anacronistico, oltre che discriminante, mantenere in vita simili differenze, soprattutto dopo aver assistito alla caduta di tanti muri, mentre da ogni parte si abbattono le barricate tra i popoli e le ideologie ricercando i motivi di solidarietà e di cooperazione tra uomini e popoli per raggiungere uno stato di pace duratura nel mondo.
      È con questa visione delle cose e dei fatti accaduti e soprattutto con l'auspicio della creazione di un mondo senza barriere che invitiamo voi, rappresentanti del popolo, a compiere questo atto di giustizia che va a dare conforto ai pochi superstiti e a tutte le famiglie dei caduti.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Le onorificenze e le decorazioni concesse agli appartenenti alla Milizia volontaria sicurezza nazionale (MVSN) e sue specialità, nonché alle milizie speciali, in occasione della guerra di Spagna, revocate in base all'articolo 1, secondo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 535, sono ripristinate.

Art. 2.

      1. Le domande per il riconoscimento del beneficio di cui all'articolo 1 devono essere presentate al Ministero della difesa entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il Ministro della difesa dispone il ripristino, previo parere della commissione militare consultiva per le concessioni delle decorazioni al valor militare, entro un anno dall'inoltro della domanda.

Art. 3.

      1. I benefìci economici connessi alle onoreficenze e alle decorazioni ripristinate in attuazione degli articoli 1 e 2 sono dovuti a decorrere dalla data di presentazione della domanda.

Art. 4.

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del

 

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Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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