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PDL 1851

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1851



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

BRANDOLINI, ANGELI, BARANI, BORDO, BUCCHINO, CRISCI, D'AGRÒ, DI GIOIA, FEDI, FERRIGNO, FRANCI, GHIZZONI, GRASSI, LO MONTE, LONGHI, LUCCHESE, LUMIA, MIGLIOLI, MORRONE, MOTTA, NAN, NARDUCCI, OTTONE, PEDRINI, PEDULLI, PICANO, POLETTI, REINA, SAMPERI, SERVODIO, VANNUCCI, ZACCHERA, ZANOTTI

Delega al Governo per la riclassificazione delle invalidità derivanti da danno di guerra

Presentata il 24 ottobre 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - Nonostante i lunghi anni trascorsi è ancora ben viva e presente nella coscienza civile di tutti gli italiani la memoria della tragedia dell'ultimo conflitto mondiale nonché dei lutti e delle sofferenze indicibili patiti dalla popolazione civile.
      Nessuno dubita della legittimità di un equo riconoscimento alle aspirazioni di quanti hanno direttamente sopportato tali sofferenze, con gravi mutilazioni agli arti e danni sulla propria integrità fisica e mentale.
      Purtroppo, con la motivazione della esiguità delle risorse finanziarie, sono stati approvati provvedimenti che, pur conferendo piena solidarietà ai mutilati di guerra, hanno solo dato una parziale soddisfazione alle aspettative di questi e, da molti anni, hanno causato nuove forme di ingiustizia e disparità di trattamento.
      La presentazione di una nuova proposta di legge si è resa necessaria in quanto tutti i precedenti progetti di legge proposti nelle ultime due legislature, che specificatamente prevedevano una migliore e doverosa classificazione delle mutilazioni, non sono stati approvati.
      È pertanto necessario procedere ad un nuovo intervento normativo che risistemi la materia della riclassificazione delle mutilazioni, sanando così, mediante equi interventi, le gravi disparità esistenti.
      La presente proposta di legge, con un unico articolo, utilizza lo strumento del conferimento della delega al Governo per emanare un provvedimento che affronti la questione ritenuta più rilevante.
 

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      Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 1 si intende ovviare alla sottovalutazione sinora operante nei confronti delle mutilazioni ed infermità interdipendenti attualmente ascritte alle tabelle A) ed E), allegate al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, effettuando una più equa classificazione. Infatti si chiede che venga tenuto conto della complessiva incidenza dell'invalidità di guerra sulla integrità psico-fisica e si prevede il passaggio alla categoria superiore di chi ha subìto la mutilazione di un arto inferiore o superiore, anche per venire incontro alle necessità di soggetti la cui condizione complessiva è fortemente compromessa con l'avanzare dell'età.
      Alla lettera b) viene rideterminata la tabella F-1) allegata al medesimo testo unico, relativa al cumulo di più infermità, prevedendo un più equo trattamento al fine di evitare il perpetuarsi delle attuali ingiustizie ed assurdità.
      Alla lettera c) si richiede l'adozione di norme atte a garantire il diritto ad un trattamento risarcitorio per le vittime di violenza carnale in tempo di guerra.
      Certi dell'attenzione che tali problematiche meritano, auspichiamo il generale fattivo contributo per addivenire alla rapida approvazione della presente proposta di legge, al fine di dare finalmente una giusta soddisfazione alle aspettative dei mutilati di guerra, vittime innocenti di una così grande tragedia nonché per sanare quel debito di coscienza che tutti noi abbiamo verso di loro da oltre cinquanta anni.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa acquisizione del parere dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra, dell'Associazione nazionale famiglie dei caduti in guerra e dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra, uno o più decreti legislativi recanti norme per la riclassificazione delle invalidità derivanti da danno di guerra, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) apportare alle tabelle A) ed E) allegate al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, le integrazioni e le modificazioni necessarie ai fini di una migliore e più equa classificazione delle mutilazioni e delle infermità ivi previste, tenendo conto delle conseguenze psico-fisiche del danno di guerra e prevedendo altresì il passaggio alla categoria superiore dei soggetti afflitti dalle medesime mutilazioni ed infermità;

          b) modificare la tabella F-1) allegata al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, relativa al complesso di due infermità, tenendo conto della reale incidenza della presenza di più minorazioni a carico di uno stesso soggetto;

          c) riconoscere un trattamento risarcitorio alle vittime di violenza carnale in tempo di guerra in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 561 del 18 dicembre 1987 e prevedendo una congrua riapertura dei termini nonché opportune modalità per la presentazione delle relative istanze.


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