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PDL 1899

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1899



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

DE CORATO, ANGELI, BAIAMONTE, BERNARDO, BIANCOFIORE, BUONTEMPO, CATANOSO, CIRIELLI, CONSOLO, D'IPPOLITO VITALE, FASOLINO, FERRIGNO, FILIPPONIO TATARELLA, FRASSINETTI, GASPARRI, HOLZMANN, LAMORTE, LENNA, LISI, LUCCHESE, MAZZARACCHIO, MAZZOCCHI, MURGIA, OSVALDO NAPOLI, NESPOLI, PATARINO, PEDRIZZI, PELINO, ANTONIO PEPE, PROIETTI COSIMI, RAISI, RIVOLTA, SIMEONI, TUCCI, ULIVI, ZACCHERA

Modifiche al codice penale in materia di reati commessi ai danni di persone di età superiore ad anni settanta

Presentata l'8 novembre 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge è tesa a modificare il testo degli articoli 625, 640 e 646 del codice penale, riguardanti le circostanze aggravanti per i reati di furto, truffa e appropriazione indebita.
      In particolare, si introduce per detti reati una nuova circostanza aggravante, consistente nell'aver commesso il fatto contro persona di età pari o superiore a settanta anni.
      In sostanza, si vuole punire più duramente chi commette un reato contro una persona anziana, per ciò stesso soggetto più debole e quindi con necessità di maggior tutela da parte della società.
      La presente proposta di legge nasce dalla constatazione che si è registrato un aumento dei reati commessi contro persone anziane. Si tratta, soprattutto, di reati minori ad opera della cosiddetta microcriminalità, che tuttavia sono estremamente diffusi e pericolosi per l'incolumità fisica dei soggetti anziani.
      Va, infatti, tutelato il diritto dell'anziano a vivere serenamente, a potersi muovere
 

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nell'ambito di una città senza timore di subire scippi o rapine con conseguenze spesso molto gravi dal punto di vista delle lesioni fisiche.
      Gli episodi di rapina o aggressione all'uscita degli uffici postali sono diventati, negli ultimi tempi, sempre più frequenti. E si moltiplicano, altresì, gli episodi di truffa perpetrati ai danni di pensionati e di raggiri al fine di penetrare nelle abitazioni occupate da persone anziane, a scopo di rapina.
      Emergono, inoltre, episodi sempre più frequenti di maltrattamenti degli anziani malati e bisognosi di assistenza.
      Coloro che sono responsabili di reati contro soggetti anziani che non sono in grado di difendersi, dimostrano una propensione al delitto e una pericolosità sociale che va duramente repressa.
      Dalla società emergono chiaramente il desiderio e la necessità di attenzione e tutela nei confronti dei soggetti in età avanzata, anche dal punto di vista della sicurezza e della vivibilità delle strade e delle proprie abitazioni.
      La presente proposta di legge intende soddisfare parzialmente tale esigenza, attraverso la funzione preventiva della pena quale deterrente atto ad impedire la commissione dei reati nei confronti dei soggetti deboli quali gli anziani e i pensionati.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. All'articolo 625 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al primo comma, dopo il numero 5), è inserito il seguente:

      «5-bis) se il fatto è commesso contro una persona che ha compiuto gli anni settanta»;

          b) dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:

      «La circostanza attenuante prevista dall'articolo 62-bis, se concorre con la circostanza aggravante di cui al numero 5-bis) del primo comma, non può essere ritenuta equivalente o prevalente rispetto ad essa e la diminuzione di pena si opera sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante».

      2. All'articolo 640 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al secondo comma, dopo il numero 1), è inserito il seguente:

      «1-bis) se il fatto è commesso contro una persona che ha compiuto gli anni settanta»;

          b) dopo il terzo comma, è aggiunto il seguente:

      «La circostanza attenuante prevista dall'articolo 62-bis, se concorre con le circostanze aggravanti di cui al secondo comma, non può essere ritenuta equivalente o prevalente rispetto ad esse e la diminuzione di pena si opera sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti».

 

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      3. All'articolo 646 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al secondo comma, dopo le parole: «deposito necessario» sono inserite le seguenti: «ovvero se il fatto è commesso contro una persona che ha compiuto gli anni settanta»;

          b) dopo il terzo comma, è aggiunto il seguente:

      «La circostanza attenuante prevista dall'articolo 62-bis, se concorre con le circostanze aggravanti di cui al terzo comma, non può essere ritenuta equivalente o prevalente rispetto ad esse e la diminuzione di pena si opera sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti».

Art. 2.

      1. All'articolo 1, comma 5, lettera d), della legge 7 giugno 2000, n. 150, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ivi incluse le azioni di prevenzione, che possono essere oggetto di apposite campagne informative promosse dai Ministeri dell'interno e della solidarietà sociale a valere anche sulle risorse di cui all'articolo 14, in relazione a quanto previsto dagli articoli 625, primo comma, numero 5-bis), 640, secondo comma, numero 1-bis), e 646, secondo comma, del codice penale».


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