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PDL 1943

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1943



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato BORDO

Disposizioni per l'estensione della disciplina della legge 19 febbraio 2004,
n. 40, alle coppie afflitte da malattie genetiche

Presentata il 14 novembre 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - La legge 19 febbraio 2004, n. 40, sulla procreazione medicalmente assistita, è stata oggetto di un approfondito e, a tratti, aspro confronto parlamentare e politico nel corso della precedente legislatura. Confronto culminato nel referendum per l'abrogazione dell'intera legge o di parti significative di essa, innanzitutto quelle con cui si sono introdotti nel nostro ordinamento princìpi di natura etica che confliggono con la necessaria laicità dell'ordinamento statale.
      L'esito negativo del referendum non ci esime dal dovere di intervenire per migliorare la legge 19 febbraio 2004, n. 40, e per ampliare il più possibile lo spettro della sua applicazione con l'obiettivo di rimuovere il maggior numero di ostacoli posti dalla legge stessa all'utilizzo delle tecniche di fecondazione assistita a vantaggio dei potenziali genitori e dei nascituri.
      Nel caso di specie, mi riferisco alle coppie afflitte da gravi malattie genetiche cui è negato l'accesso alle tecniche previste dalla legge n. 40 del 2004, destinata esclusivamente alla risoluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla infertilità.
      Queste stesse tecniche, invece, potrebbero essere utilmente utilizzate per effettuare le analisi, cosiddette «pre-concezionali», sugli ovociti materni, attualmente in grado di individuare quelli in cui si manifesta il danno genetico che provoca la malattia. Ciò consentirebbe, dunque, di fecondare in vitro gli ovociti sani e di impiantarli seguendo le ordinarie tecniche di procreazione assistita.
      L'intervento sullo stato evolutivo precedente a quello embrionale esclude che simili analisi possano rientrare nella categoria delle sperimentazioni vietate dalla legge n. 40 del 2004; al contrario, realizzano in pieno il dettato del comma 2
 

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dell'articolo 13 della stessa legge, che consente la ricerca clinica e sperimentale «a condizione che si perseguano finalità esclusivamente terapeutiche (...) volte alla tutela della salute e allo sviluppo dell'embrione».
      Nel caso di specie, l'applicazione delle tecniche di fecondazione assistita garantirebbe interventi preventivi volti a ridurre l'incidenza di malattie come la talassemia, la fibrosi cistica, l'anemia falciforme, l'autismo, la distrofia muscolare, la sordità ereditaria o un'altra qualsiasi delle 4.000 malattie genetiche individuate da medici e ricercatori.
      Nasce da queste considerazioni la proposta di legge per l'estensione della disciplina della legge 19 febbraio 2004, n. 40, alle coppie afflitte da malattie genetiche, che sottopongo alla vostra attenzione.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Alle coppie afflitte da malattie genetiche si applicano le norme e i benefìci di cui alla legge 19 febbraio 2004, n. 40.

Art. 2.

      1. Gli interventi di cui all'articolo 2 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, sono destinati anche alla realizzazione delle finalità di cui alla presente legge, fino al raggiungimento di una spesa massima di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006.
      2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

      1. 1. Per le finalità di cui all'articolo 1 della presente legge, il Ministero della salute è autorizzato ad incrementare la dotazione del Fondo istituito ai sensi dell'articolo 18 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, fino al raggiungimento di una dotazione di 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006.
      2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento

 

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iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare; con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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