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PDL 2113

XV LEGISLATURA


CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2113



 

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DISEGNO DI LEGGE

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(PRODI)

e dal ministro dell'economia e delle finanze
(PADOA SCHIOPPA)

Conversione in legge del decreto-legge 27 dicembre 2006, n. 299, concernente abrogazione del comma 1343 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni in materia di decorrenza del termine di prescrizione per la responsabilità amministrativa

Presentato il 28 dicembre 2006


      

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Onorevoli Deputati! - La disposizione di cui all'unito decreto-legge sancisce l'abrogazione della modifica normativa in materia di decorrenza del termine di prescrizione del diritto per la pubblica amministrazione al risarcimento del danno derivante da responsabilità amministrativa.
      L'inserimento di tale norma nell'ambito della legge finanziaria 2007 è risultato il frutto di un mero errore redazionale, al quale non si è tuttavia potuto rimediare con immediatezza stante la necessità di evitare che una doverosa correzione incidesse sui tempi parlamentari di approvazione della manovra finanziaria.
      Ciò posto e nel rispetto degli impegni assunti al riguardo, il Governo ha ritenuto necessario intervenire con assoluta tempestività sul testo della legge finanziaria 2007, per evitare che la predetta disposizione potesse iniziare a produrre effetti nel sistema normativo vigente.
      Non è stata predisposta la relazione tecnica in quanto dall'abrogazione prevista dal decreto-legge non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

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ALLEGATO

(Previsto dall'articolo 17, comma 30,
della legge 15 maggio 1997, n. 127)

TESTO INTEGRALE DELLE NORME ESPRESSAMENTE
MODIFICATE O ABROGATE DAL DECRETO-LEGGE

        Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 1.

... (omissis) ...

        1343. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, le parole: «si è verificato il fatto dannoso» sono sostituite dalle seguenti: «è stata realizzata la condotta produttiva di danno».

... (omissis) ...

Legge 14 gennaio 1999, n. 20.

Art. 1.
(Azione di responsabilità).

        1. La responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica è personale e limitata ai fatti ed alle omissioni commessi con dolo o con colpa grave, ferma restando l'insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali. Il relativo debito si trasmette agli eredi secondo le leggi vigenti nei casi di illecito arricchimento del dante causa e di conseguente indebito arricchimento degli eredi stessi.
        1-bis. Nel giudizio di responsabilità, fermo restando il potere di riduzione, deve tenersi conto dei vantaggi comunque conseguiti dall'amministrazione o dalla comunità amministrata in relazione al comportamento degli amministratori o dei dipendenti pubblici soggetti al giudizio di responsabilità.
        1-ter. Nel caso di deliberazioni di organi collegiali la responsabilità si imputa esclusivamente a coloro che hanno espresso voto favorevole. Nel caso di atti che rientrano nella competenza propria degli uffici tecnici o amministrativi la responsabilità non si estende ai titolari degli organi politici che in buona fede li abbiano approvati ovvero ne abbiano autorizzato o consentito l'esecuzione.
        1-quater. Se il fatto dannoso è causato da più persone, la Corte dei conti, valutate le singole responsabilità, condanna ciascuno per la parte che vi ha preso.
        1-quinquies. Nel caso di cui al comma 1-quater i soli concorrenti che abbiano conseguito un illecito arricchimento o abbiano agito con dolo

 

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sono responsabili solidalmente. La disposizione di cui al presente comma si applica anche per i fatti accertati con sentenza passata in giudicato pronunciata in giudizio pendente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 28 giugno 1995 n. 248. In tali casi l'individuazione dei soggetti ai quali non si estende la responsabilità solidale è effettuata in sede di ricorso per revocazione.
        2. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in ogni caso in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso, ovvero, in caso di occultamento doloso del danno, dalla data della sua scoperta.
        2-bis. Per i fatti che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 423, la prescrizione si compie entro cinque anni ai sensi del comma 2 e comunque non prima del 31 dicembre 1996.
        2-ter. Per i fatti verificatisi anteriormente alla data del 15 novembre 1993 e per i quali stia decorrendo un termine di prescrizione decennale, la prescrizione si compie entro il 31 dicembre 1998, ovvero nel più breve termine dato dal compiersi del decennio.
        3. Qualora la prescrizione del diritto al risarcimento sia maturata a causa di omissione o ritardo della denuncia del fatto, rispondono del danno erariale i soggetti che hanno omesso o ritardato la denuncia. In tali casi, l'azione è proponibile entro cinque anni dalla data in cui la prescrizione è maturata.
        4. La Corte dei conti giudica sulla responsabilità amministrativa degli amministratori e dipendenti pubblici anche quando il danno sia stato cagionato ad amministrazioni o enti pubblici diversi da quelli di appartenenza, per i fatti commessi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

... (omissis) ...

 

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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

      1. È convertito in legge il decreto-legge 27 dicembre 2006, n. 299, concernente abrogazione del comma 1343 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni in materia di decorrenza del termine di prescrizione per la responsabilità amministrativa.
      2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

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Decreto-legge 27 dicembre 2006, n. 299, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 28 dicembre 2006.

Abrogazione del comma 1343 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni in materia di decorrenza del termine di prescrizione per la responsabilità amministrativa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

            Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

            Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di abrogare la disposizione di cui al comma 1343 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in materia di decorrenza del termine di prescrizione del diritto della pubblica amministrazione al risarcimento del danno per responsabilità amministrativa;

            Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 dicembre 2006;

            Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;

emana

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

        1. È abrogato il comma 1343 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Articolo 2.

        1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

Pag. 6

        Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

    Dato a Roma, addì 27 dicembre 2006.

NAPOLITANO

Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri.

Padoa Schioppa, Ministro dell'economia e delle finanze.

Visto, il Guardasigilli: Mastella.    


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