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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 1957 |
rafforzare una cultura di pace e di non violenza attraverso l'educazione;
promuovere lo sviluppo economico e sociale durevole;
promuovere il rispetto di tutti i diritti dell'uomo;
favorire la partecipazione democratica;
assicurare l'uguaglianza tra uomini e donne;
far progredire la comprensione, la tolleranza e la solidarietà;
sostenere la partecipazione democratica e la libera circolazione dell'informazione e delle conoscenze;
promuovere la pace e la sicurezza internazionali.
Come si può vedere, dunque, sul piano internazionale l'ONU ha fatto la sua parte.
Esiste anche un ambizioso piano d'azione, articolato con una precisa scansione temporale, per arrivare alla fine del decennio alla stipula di una convenzione internazionale per la diffusione della cultura di pace e di non violenza per i bambini del mondo, sul modello di quanto si è fatto per arrivare alla Convenzione sui diritti dell'infanzia.
Il piano è articolato come segue:
«Fase 1 - Anno 2000. Lancio del manifesto.
Fase 2 - 2001-2002. Informazioni e consultazioni a livello locale.
Lavorare per una "Dichiarazione per una cultura di pace e di non violenza" a tutti i livelli di ogni Paese. Una commissione nazionale, creata da ogni Parlamento, dovrebbe essere incaricata del coordinamento e della diffusione appoggiandosi sulle strutture amministrative: Ministeri, comuni, scuole, eccetera. Nello stesso tempo delle commissioni municipali potrebbero organizzare delle consultazioni per la redazione di "delibere comunali"; il tutto dovrebbe essere riunito dal livello nazionale entro il giugno del 2002. Contemporaneamente ogni Parlamento potrà creare un Istituto nazionale di ricerca sulla prevenzione della non violenza e la risoluzione non violenta dei conflitti.
Fase 3 - 2003-2004. Sintesi dei contributi locali.
Sperimentazione dell'insegnamento per la non violenza. Questa sintesi dovrà essere finalizzata prima della fine del 2003 a preparare una proposta di "Legge nazionale per la promozione di una cultura di pace e di non violenza per i bambini dello Stato". Altre esperienze saranno nel frattempo iniziate nel settore dell'insegnamento della pratica della non violenza nelle diverse istituzioni.
Fase 4 - 2005. Livello nazionale.
Adozione della legge "Cultura di pace" che dovrà essere riesaminata ogni 5 anni. Generalizzazione dell'insegnamento della pratica della non violenza in tutte le istituzioni scolastiche dello Stato.
Fase 5 - 2006-2007. Livello continentale.
Le commissioni nazionali rappresentative proseguono il lavoro a livello di macroregioni (America Latina, Asia, Unione europea, eccetera) per redigere delle risoluzioni regionali aggiornate ogni 5 anni. Nello stesso 2007 i comuni dovranno rivedere le loro delibere comunali alla luce delle loro esperienze retrospettive.
Adozione della legge "Cultura di pace" che dovrà essere riesaminata ogni 5 anni.
Fase 6 - 2008-2009. Livello internazionale.
Inizio del 2008, l'UNESCO dovrà effettuare una sintesi dei differenti testi prodotti a livello di macroregioni per preparare
Sta adesso ai singoli Stati membri dare corso a questo progetto ambizioso creando strumenti duttili e pratici per concretizzare i progetti.
Da questa esigenza nasce la presente proposta di legge, che è parte di un progetto complessivo, messa a punto con la collaborazione di alcune organizzazioni non governative italiane e con la consulenza di docenti universitari e di esperti nel settore educativo.
È una proposta di legge specifica e non onnicomprensiva, nel senso che qui si è voluto privilegiare l'aspetto educativo e in particolare l'inserimento nei programmi scolastici di attenzioni specifiche a questi temi, così come definiti nell'articolo 2.
L'articolo 3 individua i soggetti interessati e coinvolti dall'attuazione della legge; in particolare, l'articolo 4 valorizza il ruolo delle regioni che dovranno essere le vere protagoniste dell'attuazione della legge in quanto saranno loro a gestire le risorse finanziarie messe a disposizione dallo Stato.
L'articolo 5 indica le modalità di lavoro, da attuare attraverso piani triennali che dovranno essere adattati alle diverse situazioni regionali nel rispetto delle autonomie, ma nello stesso tempo idonei a realizzare sinergie cercando di valorizzare quanto di positivo esprime il territorio (università, istituzioni educative, associazioni ed organizzazioni non governative locali).
L'articolo 6, al fine di promuovere la solidarietà e la cooperazione a livello nazionale ed internazionale, con particolare riguardo alla educazione alla pace tra i popoli, stabilisce che le regioni provvedono alla realizzazione di appositi progetti rivolti ai giovani che prestano il servizio civile nazionale.
L'articolo 7 individua, infine, le risorse finanziarie da destinare all'attuazione della legge.
Onorevoli colleghi, il decennio è già iniziato da oltre cinque anni: cerchiamo di colmare rapidamente il ritardo accumulato andando ad una rapida approvazione della presente proposta di legge.
1. Il Governo, in ottemperanza ai princìpi di pace sanciti nella Costituzione, in particolare all'articolo 11, nello Statuto delle Nazioni Unite, firmato a San Francisco il 26 giugno 1945, reso esecutivo dalla legge 17 agosto 1957, n. 848, nella risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite n. 53/25 del 10 novembre 1998 che ha proclamato il periodo 2001-2010 «Decennio internazionale della promozione di una cultura della nonviolenza e della pace a beneficio dei bambini nel mondo» e nella risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite 53/243 del 13 settembre 1999 recante «Dichiarazione e programma d'azione su una cultura di pace», adotta il piano d'azione per la diffusione di una cultura della pace e della non violenza per i bambini italiani per il periodo 2006-2010.
1. La Repubblica promuove la pace intesa non solo come assenza di conflitti, ma quale processo di partecipazione attivo volto a favorire la risoluzione dei conflitti mediante il ricorso al dialogo in uno spirito di reciproca comprensione e cooperazione.
2. La Repubblica promuove, altresì, la diffusione di una cultura della pace fondata sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione e di intolleranza derivante dalla diversità di razza, di sesso, di lingua, di religione, di opinioni politiche nonché di condizioni personali e sociali.
1. Il piano d'azione di cui all'articolo 1 è attuato, nell'ambito delle reciproche competenze, da:
a) le regioni, che svolgono un ruolo di programmazione e di coordinamento di iniziative formative e informative nonché di incentivazione e raccordo tra i soggetti interessati alla promozione di una cultura della pace;
b) il Ministero della pubblica istruzione, tramite le competenti strutture periferiche;
c) il Ministero dell'università e della ricerca;
d) le scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado e le altre istituzioni educative operanti sul territorio;
e) le università e gli istituti di ricerca;
f) le strutture degli enti territoriali operanti nell'ambito delle politiche a favore dei giovani;
g) le associazioni e le organizzazioni non governative che si occupano di educazione e di divulgazione dei temi della pace e della non violenza;
h) le agenzie dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) operanti in Italia sui temi della pace e della non violenza.
1. Le regioni, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, elaborano piani triennali di intervento volti alla diffusione di una cultura della pace e della non violenza, come definite all'articolo 2, rivolti:
a) agli studenti, alle loro famiglie e agli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio;
b) agli operatori delle istituzioni pubbliche e delle associazioni, enti ed organizzazioni della società civile, impegnati nell'attuazione di politiche e di iniziative a favore dei giovani;
c) ai giovani in generale.
2. I piani triennali di intervento di cui al comma 1 definiscono:
a) gli obiettivi primari che si intendono raggiungere nel corso di ogni triennio;
b) gli strumenti didattici e le modalità operative necessari per conseguire gli obiettivi previsti;
c) il ruolo dei soggetti coinvolti di cui all'articolo 5;
d) le modalità di verifica dei risultati ottenuti alla fine di ogni triennio.
1. Nell'elaborazione e nell'attuazione dei piani triennali regionali di cui all'articolo 4, le regioni sono tenute a:
a) promuovere il coinvolgimento delle competenti strutture periferiche del Ministero della pubblica istruzione;
b) richiedere la collaborazione delle università e dei centri di ricerca, privilegiando quelli che, nei piani formativi,
c) valorizzare i contributi delle associazioni e delle organizzazioni non governative che si occupano di educazione e di divulgazione dei temi della pace e della non violenza;
d) avvalersi dell'eventuale contributo delle agenzie dell'ONU operanti in Italia sui temi della pace e della non violenza anche per promuovere iniziative di educazione e sensibilizzazione alla non violenza il 15 settembre di ciascun anno, proclamato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite «Giornata internazionale della pace».
1. In attuazione dei princìpi di solidarietà, cooperazione ed educazione alla pace tra i popoli stabiliti dall'articolo 1, comma 1, lettera c), della legge 6 marzo 2001, n. 64, le regioni provvedono alla realizzazione di appositi progetti rivolti ai giovani che prestano il servizio civile nazionale finalizzati alla promozione di una cultura della pace e alla risoluzione non violenta dei conflitti.
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 1.600.000 euro annui, si provvede, per il triennio 2006-2008, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
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