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PDL 1811

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1811


 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

CORDONI, DELBONO, SQUEGLIA, CANCRINI, FARINONE, LARATTA, BAFILE, CODURELLI, MIGLIOLI, BURTONE, CINZIA MARIA FONTANA, GRASSI, SCHIRRU, MOTTA

Modifiche alla legge 29 marzo 1985, n. 113, recante aggiornamento della disciplina del collocamento al lavoro e del rapporto di lavoro dei centralinisti non vedenti

Presentata il 12 ottobre 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - Nella relazione sulle politiche dell'handicap presentata in Parlamento nella XIV legislatura era emersa la volontà di modificare e di aggiornare la legge 29 marzo 1985, n. 113, che disciplina il collocamento al lavoro dei centralinisti non vedenti.
      Lo scopo era, in sostanza, quello di adeguare la normativa alle nuove esigenze del mercato del lavoro e al progresso tecnologico nel settore della comunicazione.
      Infatti, la Direzione generale per l'impiego, orientamento e formazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, aveva svolto uno studio del «contesto» lavorativo nel quale avrebbe dovuto muoversi la citata legge n. 113 del 1985, una volta riformata, in sinergia con le associazioni più rappresentative e con le istituzioni locali.
      Le modifiche auspicate non sono però state attuate nel corso della XIV legislatura e l'urgenza di tale riforma a distanza di ormai ventuno anni dalla entrata in vigore della legge n. 113 del 1985, appare oggi improcrastinabile.
      L'urgenza di rimettere mano alla disciplina dettata dalla legge in parola, specificamente dedicata ai non vedenti, è motivata da molteplici fattori, di ordine legislativo e sociale; basti pensare alla nuova classificazione e quantificazione delle minorazioni visive, delineata dalla legge n. 138 del 2001, o anche alle nuove figure professionali di operatori della comunicazione configuratesi a seguito ed a causa dell'evoluzione tecnologica che ha contrassegnato il nostro tempo, nonché, soprattutto, al nuovo contesto legislativo in tema di collocamento al lavoro dei disabili, ove primeggia la legge n. 68 del 1999 che, nel ridefinire gli istituti del
 

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collocamento obbligatorio, ha espressamente fatto salva, fra le altre, la legge n. 113 del 1985.
      Proprio il carattere di specialità di tale provvedimento, tuttavia, impone ancora più energicamente una modifica della disciplina da esso dettata, proprio per metterla al passo con i tempi e per non svilire la considerazione che il legislatore ha più volte mostrato nei confronti delle problematiche specifiche dei minorati della vista.
      Nel corso della sua storia, infatti, la legge n. 113 del 1985 ha consentito il collocamento al lavoro di migliaia di centralinisti non vedenti a riprova della bontà di un metodo di collocamento mirato e generalizzato in attuazione dall'articolo 2 della legge n. 68 del 1999.
      L'opportunità delle modifiche ad una legge che ha così ben operato nel passato, al punto che, come già si è sottolineato, la stessa legge di riforma del diritto al lavoro delle persone disabili ha ritenuto di farla espressamente salva insieme alle altre leggi speciali per i non vedenti, risiede in un molteplice complesso di fattori.
      In primo luogo il continuo progresso tecnologico, specie in questo settore, ha comportato radicali modificazioni alle postazioni dei centralinisti che, in molti casi, hanno visto scomparire il tradizionale posto di operatore a vantaggio di dispositivi passanti o, comunque, di collegamento automatico.
      In secondo luogo l'estendersi del sistema concorrenziale fra i vari gestori di telefonia ha reso praticamente nulla quella importante disposizione che prevedeva precisi obblighi di segnalazione e di intervento da parte dell'ex Azienda di Stato per i servizi telefonici in favore del collocamento dei centralinisti non vedenti.
      Più in dettaglio, la presente proposta di legge tiene conto di tutti i fattori indicati e, in primo luogo, laddove si parlava di centralinista non vedente, il nuovo testo prevede la dicitura di «centralinisti telefonici nonché operatori della comunicazione minorati della vista con qualifiche equipollenti». Questo per armonizzare la disciplina con il dettato del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 10 gennaio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 15 febbraio 2000, che ha individuato nuove qualifiche professionali equipollenti a quella di centralinista, sulla base del disposto dell'articolo 45, comma 12, della legge n. 144 del 1999.
      Quella che, prima facie, può sembrare una differenza soltanto nominalistica, rivela invece, da una parte, la coscienza di una realtà in cui le qualifiche e le tipologie di attività richieste sono prepotentemente influenzate dal progresso tecnologico in atto ed in continua e costante evoluzione, e, dall'altra, la consapevolezza che la minorazione visiva, pur nelle sue diverse gradazioni, è comunque una minorazione (sensoriale) di estrema gravità.
      L'aspetto di maggiore rilievo del provvedimento proposto consiste, comunque, nei numerosi punti di raccordo con la legge n. 68 del 1999, che rappresenta un elemento imprescindibile per disegnare la nuova mappa del collocamento obbligatorio al lavoro dei soggetti minorati della vista.
      Più nel dettaglio, nell'articolo 1 della legge n. 113 del 1985, come sostituito dalla proposta di legge, si prevede la riforma dell'albo professionale degli operatori telefonici non vedenti, con specifiche articolazioni a livello regionale che rispettino le nuove ampliate competenze delle regioni proprio in materia di formazione professionale.
      Fondamentale, inoltre, appare sotto questo profilo il nuovo testo dell'articolo 2, laddove si prevedono programmi di insegnamento al passo con i tempi, corsi di aggiornamento e di formazione delle varie figure professionali, in cui le associazioni di categoria possono far valere le loro competenze specifiche; importante appare anche l'aver previsto la presenza di un rappresentante dell'associazione di minorati della vista comparativamente più rappresentativa nell'ambito delle commissioni esaminatrici per l'espletamento dell'esame di abilitazione.
      Il nuovo articolo 3 della legge n. 113 del 1985 rappresenta, invece, la volontà di superare i fraintendimenti causati dalla normativa ancora vigente.
 

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      Infatti, da una parte gli obblighi ivi previsti riguardano tutti i datori di lavoro, pubblici e privati, superando in tale modo le distinzioni indicate dalla normativa in vigore; dall'altra parte, è di fondamentale importanza che i nuovi criteri che contrassegnano gli obblighi dei datori di lavoro tengano anche conto delle evoluzioni tecnologiche del settore e prevedano la possibilità che la quota di riserva sia calcolata, in assenza di un tradizionale centralino telefonico provvisto di un posto di operatore, anche facendo riferimento a dispositivi passanti o ai derivati interni, così come al numero degli operatori di call center o di strutture similari.
      Di notevole importanza, inoltre, appaiono le nuove disposizioni, ancora una volta in stretto raccordo con i dettami della legge n. 68 del 1999, intese a tutelare il lavoratore minorato della vista a fronte della trasformazione dei centralini, o nel caso di incompatibilità con le mansioni svolte (ancora una volta si ribadisce che non vi è la possibilità, per il datore di lavoro, di richiedere al minorato della vista lo svolgimento di prestazioni non compatibili con la sua minorazione).
      Il rilievo assunto dal raccordo con la disciplina generale del collocamento obbligatorio al lavoro è dimostrato, poi, sia dall'articolo 4 in tema di computo della quota di riserva, sia dall'articolo 5 in tema di comunicazioni obbligatorie dei datori di lavoro e dall'articolo 6 in tema di modalità per il collocamento.
      In particolare, nel predetto articolo 5 sono attualizzate le disposizioni che prevedono obblighi di segnalazione e di intervento a carico della ex società italiana per l'esercizio telefonico, con estensione dei medesimi obblighi a tutti i gestori di telefonia operanti sul mercato.
      Il nuovo testo di legge, infine, prevede una riformulazione dell'articolo 9 della legge n. 113 del 1985, che assume un duplice rilievo.
      In primo luogo, viene fissato un nuovo importo dell'indennità di mansione, già riconosciuta ai centralinisti non vedenti, in maniera tale da superare le attuali difficoltà derivanti dalla cessazione dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, soppressa dall'articolo 1 della legge 29 gennaio 1992, n. 58.
      In secondo luogo, in armonia con le riforme in tema previdenziale, viene attualizzato il beneficio di quattro mesi di contribuzione figurativa per ogni anno di servizio effettivamente svolto, per quanto concerne gli effetti in tema di calcolo del trattamento pensionistico, sia con il sistema contributivo che con il sistema misto.
      Tali misure, così come l'intero provvedimento, non comportano alcun aggravio di spesa, dal momento che esse beneficiano del vigente finanziamento della legge n. 113 del 1985 che già garantisce una adeguata copertura finanziaria, come confermato dalla circolare del Dipartimento della funzione pubblica 18 settembre 1985 e dal decreto del Ministro del tesoro 4 aprile 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 204 del 31 agosto 1991.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. L'articolo 1 della legge 29 marzo 1985, n. 113, è sostituito dal seguente:

      «Art. 1. - (Albo professionale). - 1. L'albo professionale nazionale dei centralinisti telefonici privi della vista, istituito con la legge 14 luglio 1957, n. 594, è articolato a livello regionale ed assume la denominazione di "albo professionale nazionale dei centralinisti telefonici e degli operatori della comunicazione minorati della vista", di seguito denominato "albo professionale".
      2. Le direzioni regionali del lavoro, entro tre mesi dal superamento dell'esame di cui all'articolo 2, comma 5, provvedono all'iscrizione all'albo professionale dei centralinisti telefonici minorati della vista, nonché degli operatori della comunicazione con qualifiche equipollenti individuate ai sensi dell'articolo 45, comma 12, della legge 17 maggio 1999, n. 144, residenti nella regione e abilitati ai sensi dell'articolo 2 della presente legge. Per le province autonome di Trento e di Bolzano l'albo professionale è istituito presso le rispettive direzioni provinciali del lavoro.
      3. Le regioni devono istituire all'interno dell'albo professionale sezioni speciali in cui iscrivere gli operatori della comunicazione in possesso delle qualifiche equipollenti individuate ai sensi dell'articolo 45, comma 12, della legge 17 maggio 1999, n. 144.
      4. Ai fini della presente legge si intendono per minorati della vista i soggetti di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 3 aprile 2001, n. 138.
      5. L'iscrizione all'albo professionale è subordinata alla presentazione dei seguenti documenti:

          a) diploma di centralinista telefonico o di operatore telefonico con qualifica equipollente;

 

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          b) certificato, rilasciato dall'azienda sanitaria locale ovvero dalla commissione di prima istanza per l'accertamento degli stati di invalidità civile, cecità civile e sordità del luogo di residenza del minorato della vista o del luogo in cui si svolge il corso di formazione professionale, da cui risulti che il richiedente si trova in una delle condizioni di cui al comma 4 e che è esente da altre minorazioni che potrebbero impedire l'espletamento della funzione di centralinista o di operatore telefonico.

      6. In deroga a quanto previsto al comma 5, i minorati della vista possono essere iscritti all'albo professionale previa domanda, da inoltrare alla competente direzione provinciale del lavoro, alla quale devono essere allegati il certificato di cui alla lettera b) del citato comma 5 e una dichiarazione del datore di lavoro da cui risulti che il lavoratore svolge mansioni di centralinista o di operatore della comunicazione con qualifica equipollente da almeno sei mesi. Resta, comunque, fermo il requisito del superamento dell'esame di abilitazione di cui all'articolo 2, comma 5».

Art. 2.

      1. L'articolo 2 della legge 29 marzo 1985, n. 113, è sostituito dal seguente:

      «Art. 2 - (Abilitazione alle funzioni di centralinista e di operatore telefonico). - 1. La disciplina delle attività di formazione professionale volte al conseguimento del diploma di centralinista telefonico minorato della vista o di qualifiche professionali ad esso equipollenti è demandata alle regioni, fermo restando il rispetto dei princìpi fondamentali stabiliti dal presente articolo.
      2.
I programmi dei corsi di abilitazione professionale per centralinisti telefonici minorati della vista o qualifiche professionali equipollenti devono, in ogni caso, prevedere l'insegnamento delle seguenti materie:

          a) uso del centralino telefonico e delle apparecchiature connesse;

 

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          b) dizione ed uso corretto della lingua italiana;

          c) cultura generale;

          d) organizzazione aziendale e pubbliche relazioni;

          e) nozioni fondamentali di informatica, con particolare riferimento alle periferiche specifiche per i ciechi e per gli ipovedenti;

          f) uso di INTERNET e di banche dati on line;

          g) nozioni fondamentali di lingua inglese.

      3. I corsi di abilitazione non possono avere durata inferiore ad un anno scolastico e l'accesso ad essi deve essere regolato in base alle norme che disciplinano il collegamento fra la scuola dell'obbligo e l'istruzione professionale.
      4.
Le regioni devono, altresì, prevedere l'organizzazione di corsi di aggiornamento e di formazione professionali, tenuti in base alle evoluzioni tecnologiche del settore della telefonia. Per l'effettuazione di tali corsi le regioni possono avvalersi anche dei soggetti di cui all'articolo 4, comma 6, della legge 12 marzo 1999, n. 68.
      5.
Alla fine di ciascun corso è previsto uno specifico esame di abilitazione, disciplinato dalle regioni con proprie norme, che devono comunque prevedere la partecipazione alle commissioni esaminatrici di almeno un rappresentante dell'associazione di minorati della vista comparativamente più rappresentativa a livello regionale.
      6.
In attesa della costituzione delle commissioni di cui al comma 5, le loro funzioni sono esercitate dalle commissioni esaminatrici nominate con provvedimento del direttore della direzione regionale del lavoro».

Art. 3.

      1. L'articolo 3 della legge 29 marzo 1985, n. 113, è sostituito dal seguente:

      «Art. 3 - (Obblighi dei datori di lavoro). - 1. I datori di lavoro pubblici e

 

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privati, anche in deroga a disposizioni che limitano le assunzioni di personale, sono obbligati ad assumere alle proprie dipendenze lavoratori iscritti all'albo professionale nelle seguenti misure e secondo uno dei seguenti criteri:

          a) un minorato della vista per ogni ufficio, sede o stabilimento dotato di centralino telefonico che prevede l'impiego o è fornito di almeno un posto di operatore e, comunque, un numero di minorati della vista pari al 51 per cento dei posti di operatore disponibili, valutato per eccesso;

          b) un minorato della vista per ogni ufficio, sede o stabilimento dotato di centralino telefonico con almeno cinque linee urbane. I datori di lavoro pubblici sono comunque tenuti ad assumere un minorato della vista per ogni centralino;

          c) un minorato della vista per ogni sessanta derivati interni o venti intercomunicanti facenti capo alla centrale telefonica di cui dispone il datore di lavoro privato. In caso di datore di lavoro pubblico la quota calcolata in base a tale criterio è ridotta del 50 per cento valutato per eccesso;

          d) un numero di minorati della vista pari al 10 per cento degli operatori di call center o di strutture equivalenti che svolgono funzioni di ricerca e di informazione su banche dati e, comunque, almeno un minorato della vista per ciascuna delle predette strutture.

      2. Con provvedimenti del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuati i servizi dei datori di lavoro pubblici ai cui centralini telefonici i minorati della vista possono non essere adibiti, ovvero possono esserlo in misura inferiore a quelle indicate al comma 1».

Art. 4.

      1. Il comma 1 dell'articolo 4 della legge 29 marzo 1985, n. 113, è sostituito dal seguente:

      «1. I lavoratori minorati della vista assunti ai sensi della presente legge sono

 

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computati nella quota di riserva di cui all'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68».

      2. Il comma 4 dell'articolo 4 della legge 29 marzo 1985, n. 113, è sostituito dal seguente:

      «4. In caso di esaurimento o di incompletezza del ruolo organico, i datori di lavoro pubblici sono comunque tenuti ad assumere un centralinista od operatore della comunicazione minorato della vista iscritto al relativo all'albo professionale anche in soprannumero, fino al verificarsi della prima vacanza utile».

Art. 5.

      1. L'articolo 5 della legge 29 marzo 1985, n. 113, è sostituito dal seguente:

      «Art. 5 - (Comunicazioni obbligatorie). - 1. Nell'ambito dei prospetti di cui all'articolo 9, comma 6, della legge 12 marzo 1999, n. 68, i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti a comunicare agli uffici competenti di cui all'articolo 6, comma 1, della medesima legge, il numero e le caratteristiche dei centralini telefonici o, comunque, dei dispositivi sostitutivi di questi, precisando i requisiti di cui all'articolo 3, comma 1, e indicando i centralinisti telefonici o gli operatori della comunicazione minorati della vista ad essi adibiti.
      2.
I datori di lavoro pubblici e privati che procedono all'installazione, alla trasformazione o alla sostituzione di centralini telefonici o di impianti equivalenti che comportano l'obbligo di assunzione previsto dalla presente legge sono tenuti a darne comunicazione entro due mesi agli uffici competenti, indicando i requisiti previsti all'articolo 3, comma 1, di cui questi sono dotati.
      3.
Qualsiasi gestore di telefonia operante sul territorio italiano, entro due mesi dalla data di installazione, di trasformazione o di sostituzione di centralini telefonici o di impianti equivalenti che comportano l'obbligo di assunzione previsto

 

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dalla presente legge, deve comunicare agli uffici competenti l'operazione avvenuta e le caratteristiche dell'apparecchiatura telefonica.
      4.
Qualsiasi gestore di telefonia operante sul territorio italiano è tenuto a comunicare, agli uffici competenti che lo richiedono, l'elenco dei datori di lavoro presso i quali sono installati centralini telefonici od impianti equivalenti che comportano l'obbligo di assunzione previsto dalla presente legge.
      5.
È fatto obbligo agli uffici competenti di rendere pubblica la disponibilità dei posti di lavoro, comunicata ai sensi del presente articolo, anche per via telematica».

Art. 6.

      1. L'articolo 6 della legge 29 marzo 1985, n. 113, è sostituito dal seguente:

      «Art. 6 - (Modalità per il collocamento). - 1. Entro due mesi dalla data in cui sorge l'obbligo di assumere i centralinisti telefonici e gli operatori della comunicazione minorati della vista, i datori di lavoro privati presentano richiesta di assunzione agli uffici competenti di cui all'articolo 6 della legge 12 marzo 1999, n. 68, secondo le modalità indicate all'articolo 7 della medesima legge.
      2.
In caso di mancata richiesta entro il termine di cui al comma 1, gli uffici competenti invitano il datore di lavoro a provvedere entro un mese. Qualora questi non provveda, i medesimi uffici procedono d'ufficio all'avviamento al lavoro del centralinista telefonico o dell'operatore della comunicazione in base alla graduatoria formata con i criteri stabiliti dall'articolo 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68.
      3.
È ammesso il passaggio diretto del centralinista telefonico o dell'operatore della comunicazione minorato della vista dall'azienda o dall'ente nel quale è occupato ad un altro ente, previo nulla osta degli uffici competenti.
      4.
I datori di lavoro pubblici effettuano le assunzioni ai sensi di quanto previsto dall'articolo 7, comma 2, e dall'articolo 16 della legge 12 marzo 1999, n. 68.

 

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      5.
Qualora i datori di lavoro pubblici non abbiano provveduto all'assunzione entro sei mesi dalla data in cui sorge l'obbligo, gli uffici competenti li invitano a provvedere. Decorso inutilmente un mese, i medesimi uffici procedono all'avviamento al lavoro d'ufficio.
      6.
I centralinisti telefonici e gli operatori della comunicazione minorati della vista iscritti all'albo professionale possono essere iscritti, a domanda, anche negli elenchi tenuti dalle direzioni provinciali del lavoro di province diverse da quella di residenza».

Art. 7.

      1. Al comma 1 dell'articolo 7 della legge 29 marzo 1985, n. 113, le parole: «non vedenti» sono sostituite dalle seguenti: «minorati della vista».
      2. Al comma 2 dell'articolo 7 della legge 29 marzo 1985, n. 113, le parole: «i centralinisti non vedenti» sono sostituite dalle seguenti: «i centralinisti telefonici e gli operatori della comunicazione minorati della vista». Al medesimo comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Rimangono, comunque, ferme le disposizioni di cui all'articolo 10 della legge 12 marzo 1999, n. 68. Durante il periodo di due anni previsto dal presente comma, i predetti centralinisti telefonici ed operatori della comunicazione minorati della vista hanno la facoltà di iscriversi nella graduatoria unica provinciale di cui all'articolo 4, comma 2».
      3. Dopo il comma 2 dell'articolo 7 della legge 29 marzo 1985, n. 113, come modificato dal presente articolo, è inserito il seguente:

      «2-bis. I datori di lavoro pubblici e privati agevolano la partecipazione degli operatori della comunicazione minorati della vista a specifici corsi di aggiornamento professionale attraverso la concessione di un corrispondente numero di ore di permesso retribuito».

Art. 8.

      1. All'articolo 8 della legge 29 marzo 1985, n. 113, sono premesse le seguenti

 

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parole: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68,», le parole: «non vedenti» sono sostituite dalle seguenti: «minorati della vista» e dopo la parola: «centralinista» sono inserite le seguenti: «o di operatore».

Art. 9.

      1. Il comma 1 dell'articolo 9 della legge 29 marzo 1985, n. 113, è sostituito dal seguente:

      «1. Ai centralinisti e agli operatori della comunicazione minorati della vista è corrisposta una indennità di mansione pari a 6,00 euro lordi giornalieri rivalutabili annualmente sulla base del tasso di inflazione reale. Restano ferme eventuali disposizioni di maggiore favore stabilite dai contratti collettivi di lavoro di settore».

      2. Il comma 2 dell'articolo 9 della legge 29 marzo 1985, n. 113, è sostituito dal seguente:

      «2. Le prestazioni di lavoro dei centralinisti telefonici e degli operatori della comunicazione minorati della vista di cui all'articolo 2 sono considerate particolarmente usuranti. Conseguentemente agli stessi è riconosciuto, a loro richiesta, per ogni anno di servizio effettivamente svolto presso pubbliche amministrazioni o aziende private, il beneficio di quattro mesi di contribuzione figurativa utile ai fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva, nonché il beneficio alla maggiorazione di un terzo dei contributi annui utili a determinare la misura del trattamento pensionistico finale».

Art. 10.

      1. L'articolo 10 della legge 29 marzo 1985, n. 113, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «Art. 10 - (Sanzioni e obbligo di certificazione). - 1. Ai datori di lavoro pubblici e privati che non adempiono agli obblighi previsti dalla presente legge si

 

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applicano le sanzioni amministrative previste dall'articolo 15 della legge 12 marzo 1999, n. 68. La sanzione di cui al comma 1 del citato articolo 15 alla legge n. 68 del 1999 si applica altresì ai gestori di telefonia operanti sul territorio italiano in caso di inottemperanza agli obblighi previsti dai commi 3 e 4 dell'articolo 5 della presente legge.
      2. I datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti alla presentazione della dichiarazione e della certificazione previste dall'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, anche con riferimento al rispetto degli obblighi derivanti dalla presente legge».
Frontespizio Relazione Progetto di Legge
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