Frontespizio Relazione Progetto di Legge

Nascondi n. pagina

Stampa

PDL 2006

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2006



 

Pag. 1

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa del deputato ANGELO PIAZZA

Modifiche agli articoli 33 e 117 della Costituzione
in materia di riconoscimento dello sport

Presentata il 29 novembre 2006

      

torna su
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge di revisione costituzionale che si sottopone all'esame dell'Assemblea è volta a riconoscere allo sport il necessario rilievo costituzionale.
      Lo sport, infatti, riveste un'enorme importanza nella vita della persona, sia come strumento educativo sia come fattore di coesione sociale.
      Esso costituisce una delle forme principali di manifestazione della personalità e da sempre rappresenta un importante momento di confronto e di crescita contribuendo in maniera rilevante alla formazione dell'individuo. La stessa Carta costituzionale europea, ravvisando in esso un valore fondamentale per la sua funzione sociale ed educativa, promuove e tutela lo sport, prevedendo per esso, al pari dell'istruzione e della formazione professionale, l'impegno dell'Unione europea ad un'azione di sostegno e coordinamento.
      Nel nostro ordinamento, l'esigenza di una modifica alla Costituzione, volta a riconoscere il rango costituzionale dello sport, è avvertita da tempo sia in sede politica sia in ambito giuridico.
      In considerazione della funzione educativa e sociale dello sport, dunque, la norma costituzionale contenuta nell'articolo 33, in materia di formazione dell'individuo, è chiaramente lacunosa, limitandosi a contemplare esclusivamente la libertà di formazione culturale e quella di insegnamento, senza prevedere tra gli strumenti di formazione, unitamente all'arte ed alla scienza, anche lo sport. La norma va, pertanto, integrata.
      Integrazione che impone, da un lato, il più ampio riconoscimento della libertà di svolgimento dell'attività sportiva e della
 

Pag. 2

necessità della sua promozione e, dall'altro, l'individuazione dell'ambito e dei limiti entro cui tale libertà deve esprimersi proprio al fine di garantire la effettività di tale riconoscimento. Non può ignorarsi, infatti, che lo sport tende per sua natura ad estrinsecarsi in forme associazionistiche che danno vita ad un ordinamento settoriale al quale non può non riconoscersi quell'autonomia e quell'indipendenza necessarie al fine di realizzare gli interessi fondamentali ed istituzionali dell'attività sportiva. Autonomia che, tuttavia, non potrà travalicare i limiti stabiliti dalle leggi dello Stato nonché quelli derivanti dall'adesione dell'Italia alle organizzazioni internazionali.
      Non ci si può esimere dal considerare, infatti, che l'ordinamento sportivo nazionale - in quanto articolazione del più ampio ordinamento sportivo internazionale - è tenuto a conformarsi, oltre che alle norme dell'ordinamento statale, anche ai precetti di quello sportivo internazionale.
      Riconosciuta la necessaria autonomia all'ordinamento sportivo, spetterà alla legge dello Stato disciplinare gli ambiti ed i limiti di tale autonomia e, dunque, i rapporti tra ordinamento sportivo ed ordinamento statale, anche con riferimento a quelli tra giustizia sportiva e giustizia ordinaria, in ragione delle peculiarità dell'ordinamento sportivo onde soddisfarne le prioritarie esigenze di efficienza, celerità e certezza delle decisioni.
      Dalla necessità che sia lo Stato a disciplinare con legge i limiti entro cui può esplicarsi l'autonomia dell'ordinamento sportivo nazionale consegue l'esigenza di modificare l'articolo 117 della Costituzione, nella parte in cui assegna alla potestà legislativa concorrente delle regioni la materia dell'ordinamento sportivo, prevedendo, invece, che essa sia assegnata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.
 

Pag. 3


torna su
PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. All'articolo 33 della Costituzione sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

      «La Repubblica promuove e garantisce lo sport in tutte le sue espressioni, quale strumento di formazione dell'individuo e modalità di manifestazione della sua personalità.
      La legge dello Stato assicura l'autonomia e l'indipendenza dell'ordinamento sportivo nazionale, quale articolazione dell'ordinamento sportivo internazionale, e dei suoi organi».

Art. 2.

      1. All'articolo 117, secondo comma, della Costituzione è aggiunta, in fine, la seguente lettera: «t) ordinamento sportivo».
      2. All'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, le parole: «ordinamento sportivo;» sono soppresse.


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
torna su