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PDL 1918

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1918



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

BERTOLINI, PAOLETTI TANGHERONI, LICASTRO SCARDINO, COSSIGA, CROSETTO, CARLUCCI, PILI, MISURACA, CAMPA

Istituzione del «Giorno del ricordo
in memoria delle vittime di Nassiriya»

Presentata il 9 novembre 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - Il 12 novembre 2003 diciannove valorosi italiani, carabinieri, militari e civili, furono trucidati da gruppi di terroristi islamici a Nassiriya.
      Gli uomini delle nostre Forze armate, in missione di pace in Iraq, svolgevano il delicato compito di sostenere la rinascita della democrazia irachena.
      L'attacco terroristico colpì la base dell'unità multinazionale lì insediata per la difesa della pace in Iraq, con lo specifico compito di affiancare la polizia irachena in azioni antisommossa ed antiterroristiche. A tale proposito si ricorda la risoluzione ONU n. 1546 che conferisce piena legittimità internazionale al ruolo delle Forze multinazionali per un nuovo Iraq libero e sovrano.
      La morte di quei nostri connazionali è stata preceduta e seguita da quella di tante altre vittime, militari e civili, di ogni nazionalità, oltre a quella di moltissimi iracheni impegnati sullo stesso fronte di liberazione dell'Iraq dalla dittatura e di insediamento della democrazia in quel Paese.
      Pertanto, a tre anni dall'evento, per non disperdere e vanificare l'esempio di coraggio e di abnegazione dei nostri militari e perché le generazioni future possano ricordare il valore della loro missione e la natura del loro sacrificio, è stata predisposta la presente proposta di legge che istituisce il «Giorno del ricordo in memoria delle vittime di Nassiriya».
      Essa, dopo aver previsto, all'articolo 1, comma 1, l'istituzione della solennità civile
 

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nel giorno 12 novembre, stabilisce, al comma 2, l'impegno a ricordare quel tragico evento, particolarmente nelle scuole di ogni ordine e grado, e a favorire, da parte di istituzioni ed enti, l'organizzazione di adeguate iniziative. Al comma 3, infine, si stabilisce che la ricorrenza, pur da considerare solennità civile ai sensi dell'articolo 3 della legge 27 maggio 1949, n. 260, non determina riduzione dell'orario di lavoro degli uffici pubblici, né, qualora cada in giorni feriali, costituisce giorno di vacanza o comporta riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado, secondo le disposizioni recate dagli articoli 2 e 3 della legge 5 marzo 1977, n. 54.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. La Repubblica riconosce il 12 novembre, anniversario della strage di Nassiriya, «Giorno del ricordo in memoria delle vittime di Nassiriya», in memoria dei diciannove italiani, militari, carabinieri e civili, vittime di Nassiriya, e degli altri caduti nelle missioni militari di pace all'estero.
      2. In occasione del «Giorno del ricordo in memoria delle vittime di Nassiriya» sono previste iniziative per diffondere la conoscenza di quel tragico evento e trasmettere l'esempio di coraggio e di abnegazione dei nostri militari, ricordando il valore della loro missione e la natura del loro sacrificio presso i giovani delle scuole di ogni ordine e grado e, in particolare, delle scuole secondarie superiori. È altresì favorita, da parte di istituzioni ed enti, la realizzazione di convegni, incontri e dibattiti in modo da conservare la memoria di quel tragico evento.
      3. Il «Giorno del ricordo in memoria delle vittime di Nassiriya» è considerato solennità civile ai sensi dell'articolo 3 della legge 27 maggio 1949, n. 260. Esso non determina riduzioni dell'orario di lavoro degli uffici pubblici né, qualora cada in giorni feriali, costituisce giorno di vacanza o comporta riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado, ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 5 marzo 1977, n. 54.


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