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PDL 1898

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1898



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

DE CORATO, AIRAGHI, AMORUSO, ANGELI, BARBIERI, BENEDETTI VALENTINI, BERNARDO, BONO, BRUSCO, BUONTEMPO, CATANOSO, CICCIOLI, COLUCCI, CONSOLO, GIORGIO CONTE, DI CAGNO ABBRESCIA, FILIPPONIO TATARELLA, GREGORIO FONTANA, FRANZOSO, GERMONTANI, GOISIS, GRECO, HOLZMANN, LAMORTE, LENNA, LISI, LUCCHESE, MANCUSO, MAZZOCCHI, MINASSO, MISTRELLO DESTRO, MURGIA, OSVALDO NAPOLI, NESPOLI, PELINO, RAISI, RAMPELLI, ULIVI, ZACCHERA

Modifiche al codice penale in materia di sfruttamento dell'accattonaggio

Presentata l'8 novembre 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - Il problema dell'impiego dei minori e degli anziani nell'accattonaggio, che in Italia rappresenta ormai la più tradizionale forma di profitto, sia per l'aumento dei flussi migratori, sia per i margini di guadagno (si stima che ogni bambino può rendere fino a 100 euro al giorno), ci pone di fronte ad una questione di delicata responsabilità civile.
      Tale fenomeno ha avuto inizio nel nostro territorio all'inizio degli anni Ottanta, prevalentemente per opera di cittadini di origine slava di etnia rom, ma nell'ultimo decennio ha subìto un notevole incremento riconducibile ai flussi clandestini di immigrazione. Il problema, oggi più che in passato, non è soltanto legato alla mendicità: ciò che desta maggior allarme sociale è il cosiddetto racket di minori e, purtroppo, le numerose attività investigative degli ultimi anni hanno avallato tale preoccupazione. Giova evidenziare che nuovi strumenti per combattere questo fenomeno sono stati forniti dalla legge 11 agosto 2003, n. 228, recante misure contro la tratta di persone, che ha aggiornato il reato previsto dall'articolo 600 del codice penale (Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù). La suddetta disposizione, infatti, punisce chiunque eserciti
 

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su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà o la tenga in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni sessuali o lavorative, tra cui anche l'accattonaggio. La pena ivi prevista è la reclusione da otto a venti anni, aumentata da un terzo alla metà se i fatti commessi sono in danno di minori.
      È utile ricordare che la legge 25 giugno 1999, n. 205, recante delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori e modifiche al sistema penale e tributario, all'articolo 18 ha disposto l'abrogazione dell'articolo 670 del codice penale (Mendicità).
      Tale articolo incriminava chiunque chiedesse l'elemosina in luogo pubblico o aperto al pubblico.
      L'ipotesi aggravata prevista nel secondo comma del predetto articolo 670 del codice penale contemplava la fattispecie della mendicità posta in essere in modo ripugnante, vessatorio ovvero simulando deformità o malattie o adoperando altri mezzi fraudolenti che volessero richiamare il pietoso sentimento o la carità del pubblico.
      Pur concordando con l'orientamento della Corte costituzionale che, con sentenza 28 dicembre 1995, n. 519, nel delineare le due fattispecie criminose di mendicità non invasiva (di cui al primo comma del citato articolo 670 del codice penale) e invasiva (di cui al secondo comma dello stesso articolo), ha ritenuto che la prima apparisse costituzionalmente illegittima alla luce del canone della ragionevolezza, non potendosi ritenere in alcun modo necessario il ricorso alla regola penale, occorre ammettere che il fenomeno dello sfruttamento dell'accattonaggio sta diventando sempre più diffuso e la coscienza sociale ha compiuto un ripensamento a fronte dei comportamenti menzionati, ritenuti un pericolo incombente per il bene giuridico tutelato dalle norme di cui all'articolo 670 codice penale abrogato, vale a dire l'ordine pubblico e la pubblica tranquillità e, particolarmente, quelli della probità e del decoro della civile convivenza.
      La proposta di legge in oggetto introduce due nuovi articoli nel codice penale volti a prevedere come reati l'impiego di minori e di anziani nell'accattonaggio e l'inosservanza dell'obbligo di istruzione elementare dei minori.
      La previsione di reato di cui all'articolo 602-ter del codice penale, come introdotto dalla presente proposta di legge, tutela non solo l'interesse pubblico dello Stato all'ottemperanza dell'obbligo scolastico, ma anche il diritto soggettivo del minore a ricevere un'adeguata istruzione, diritto costituzionalmente garantito dall'articolo 30 della Costituzione.
      Tuttavia, proprio in considerazione dell'importanza dei princìpi in esso tutelati, la mera sanzione amministrativa (pagamento dell'ammenda fino a 30 euro) appare debole.
      Per tale motivo si ritiene necessario prevedere pene più severe volte a contrastare l'evasione scolastica in maniera determinata e risoluta.
      In considerazione della importanza delle norme e al fine di evidenziare la gravità dei reati in oggetto, si prevede il loro inserimento nell'ambito dei delitti contro la personalità individuale, nel libro secondo, titolo XII, capo III, sezione I, del codice penale. Ciò consente di tutelare il minore e gli anziani come individui e non in modo indiretto e solo per ragioni di ordine pubblico.
      Pertanto, gli articoli 671 e 731 del codice penale sono abrogati.
      La proposta di legge si prefigge, altresì, lo scopo di intervenire (con l'aggiunta dell'articolo 669-bis del codice penale) sul problema, fonte di allarme sociale, connesso alla presenza di campi nomadi abusivi in molte aree del territorio nazionale.
      Come è noto, non esiste attualmente una normativa statale sulle popolazioni nomadi e sui relativi problemi legati al loro insediamento, regolati in taluni casi da leggi regionali.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Dopo l'articolo 602 del codice penale sono inseriti i seguenti:

      «Art. 602-bis. - (Impiego dei minori e degli anziani nell'accattonaggio). - Chiunque si vale, per mendicare, di una persona minore o di una persona anziana, ovvero permette che tali persone mendichino o che altri se ne valga per mendicare è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa di 3.750 euro.
      Qualora il fatto sia commesso dal genitore o dal tutore, la condanna comporta la sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori o dall'ufficio di tutore.
      Nel caso in cui il reato venga commesso da cittadini extracomunitari è prevista, oltre alla sanzione di cui al primo comma, l'espulsione immediata e definitiva dal territorio nazionale.
      Chiunque induca un minore o un anziano all'accattonaggio adoperando sevizie o agendo con crudeltà è punito con la reclusione di sei anni e con la multa di 7.500 euro.

      Art. 602-ter. - (Inosservanza dell'obbligo d'istruzione elementare dei minori). - Chiunque, rivestito di autorità o incaricato della vigilanza sopra un minore, omette, senza giusto motivo, di impartirgli o di fargli impartire l'istruzione elementare è punito con la multa fino a euro 10.000 e con la reclusione da due a quattro anni».

Art. 2.

      1. Dopo l'articolo 669 del codice penale, è inserito il seguente:

      «Art. 669-bis. - (Campi sosta abusivi di gruppi nomadi). - Chiunque, appartenente a gruppi nomadi, si insedia sul territorio dello Stato clandestinamente, avvalendosi

 

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dell'utilizzo di campi sosta abusivi è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione di sei mesi, con la multa pari a 3.750 euro, il sequestro immediato del veicolo ed il ritiro della patente».

Art. 3.

      1. Gli articoli 671 e 731 del codice penale sono abrogati.


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