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PDL 717

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 717



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

MARRAS, BRUSCO, CATONE, CICCIOLI, COLUCCI, FALLICA, FERRIGNO, FORLANI, FRANZOSO, HOLZMANN, LENNA, LISI, LO MONTE, MARINELLO, MILANATO, MISTRELLO DESTRO, MORMINO, ROMAGNOLI, TUCCI, ZACCHERA

Agevolazioni fiscali per l'accesso all'abitazione da parte dei nuclei familiari indigenti residenti nei comuni con popolazione superiore a 200.000 abitanti

Presentata il 16 maggio 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - Il problema dell'accesso all'abitazione nei grandi centri ad alta densità abitativa è divenuto, per oltre un milione di famiglie, un problema enorme a causa dei costi elevati dell'affitto. Soprattutto le famiglie monoreddito e quelle a basso reddito soffrono per tale problema e quindi a loro è destinata la presente proposta di legge. In effetti, la Corte costituzionale già nel 1995, con la sentenza n. 358, e nel 1998, con la sentenza n. 12, raccomandava al Governo di rimuovere dall'ordinamento tributario gli effetti distorsivi e sperequativi a carico dei nuclei familiari ad unico reddito. Questa soluzione, suggerita dall'Assoconsum piemontese, sembra valida, e con la presente proposta di legge si intende agire in tale direzione.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Nei comuni con popolazione superiore a 200.000 abitanti, i nuclei familiari residenti, con un reddito inferiore a 15.000 euro annui, che non sono proprietari di una unità immobiliare abitativa e che non usufruiscono a qualsiasi titolo di alloggi di natura pubblica o di edilizia agevolata od economico-popolare hanno diritto, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, a dedurre dal reddito imponibile il 50 per cento del canone di locazione, stabilito in base a contratto regolarmente registrato.

Art. 2.

      1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, stabilisce le modalità di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1.

Art. 3.

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 25 milioni di euro per il triennio 2006-2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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