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PDL 721

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 721



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

MARRAS, BRUSCO, CAMPA, CATONE, CESARO, CICCIOLI, COLUCCI, FERRIGNO, FRANZOSO, HOLZMANN, LENNA, MARTINELLO, MISTRELLO DESTRO, ROMAGNOLI, TUCCI

Modifiche alla legge 22 febbraio 2000, n. 28, in materia di accesso ai mezzi di informazione nelle campagne elettorali e referendarie

Presentata il 16 maggio 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - La legge 22 febbraio 2000, n. 28, in materia di accesso ai mezzi di informazione nelle campagne elettorali e referendarie, non sembra equa, poiché mette sullo stesso piano partiti che hanno antiche tradizioni e programmi e partiti costituitisi in occasione delle elezioni e che non hanno alcuna presenza fra gli elettori.
      La presente proposta di legge si prefigge di ripartire gli spazi politici pubblicitari praticamente in proporzione ai voti ottenuti dalle forze politiche presenti ai vari livelli, riservando una minima percentuale comune anche alle forze che si presentano per la prima volta (10 per cento).
      Questo concetto è, in parte, già affermato in modo consolidato per quanto riguarda il finanziamento pubblico dei partiti, il quale, però, pur essendo stabilito in modo proporzionale ai voti, non prevede alcun fondo per chi non supera le varie soglie necessarie per avere un eletto.
      Al contrario, la presente proposta di legge stabilisce, senza ipocrisie, che o si concedono sovvenzioni economiche e tempi pubblicitari a tutti, indipendentemente dai voti ricevuti, o si provvede alla loro ripartizione, in proporzione ai voti ottenuti, intendendosi compreso anche il finanziamento pubblico ai diversi partiti.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Comunicazione politica radiotelevisiva).

      1. All'articolo 2 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nella misura del 10 per cento dello spazio disponibile. Il restante 90 per cento è ridistribuito secondo i voti ottenuti da ciascun partito alle ultime elezioni analoghe»;

          b) al comma 3, la parola: «parità» è sostituita dalla seguente: «proporzionalità» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, comunque garantendo il rispetto di quanto stabilito dal comma 1»;

          c) al comma 5 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, in particolare per garantire il rispetto di quanto stabilito dal comma 1».

Art. 2.
(Messaggi politici autogestiti).

      1. All'articolo 3 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ferma restando l'applicazione di quanto stabilito dall'articolo 2, comma 1»;

          b) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ferma restando l'applicazione di quanto stabilito dall'articolo 2, comma 1»;

          c) al comma 4, le parole: «25 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «35 per cento»; dopo le parole: «dell'articolo 2,» sono inserite le seguenti: «comma 1 e» e la parola: «due» è sostituita dalla seguente: «quattro»;

 

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          d) al comma 6, dopo le parole: «sono offerti» sono inserite le seguenti: «, per una quota pari al 90 per cento,».

Art. 3.
(Comunicazione politica radiotelevisiva e messaggi radiotelevisivi autogestiti in campagna elettorale).

      1. All'articolo 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) alla lettera a) del comma 2, dopo le parole: «delle candidature» sono inserite le seguenti: «e la data di chiusura della campagna elettorale» e le parole: «purché presenti nel Parlamento europeo o in uno dei due rami del Parlamento» sono sostituite dalle seguenti: «, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 2, comma 1»;

          b) la lettera b) del comma 2 è abrogata;

          c) al comma 3, alinea, dopo le parole: «possono trasmettere» sono inserite le seguenti: «liberamente senza alcun vincolo» e le parole: «secondo le modalità stabilite dalla Commissione e dall'Autorità» sono sostituite dalle seguenti: «in conformità a quanto stabilito dall'articolo 2, comma 1»;

          d) alla lettera b) del comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ferma restando l'assegnazione, per tutti i soggetti politici, di una quota pari al 10 per cento»;

          e) alla lettera c) del comma 3, la parola: «quattro» è sostituita dalla seguente: «otto»;

          f) alla lettera e) del comma 3, le parole: «una sola volta» sono sostituite dalle seguenti: «un massimo di quattro volte»;

          g) al comma 4, dopo le parole: «comma 3» sono inserite le seguenti: «, lettere a) e b),»;

 

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          h) al comma 5, le parole: «un terzo» sono sostituite dalle seguenti: «un quarto»; le parole: «lire 12.000» sono sostituite dalle seguenti: «12,39 euro» e le parole: «lire 40.000» sono sostituite dalle seguenti: «41,32 euro».

Art. 4.
(Programmi d'informazione nei mezzi radiotelevisivi).

      1. Il comma 2 dell'articolo 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, è abrogato.

Art. 5.
(Messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici).

      1. All'articolo 7 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

              «2. Sono ammesse tutte le forme di messaggio politico elettorale»;

          b) il comma 3 è abrogato.

Art. 6.
(Sondaggi politici ed elettorali).

      1. All'articolo 8 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, le parole: «quindici giorni» sono sostituite dalle seguenti: «due giorni»;

          b) i commi 2 e 3 sono abrogati.

Art. 7.
(Ambito di applicazione).

      1. Il comma 2 dell'articolo 11-bis della legge 22 febbraio 2000, n. 28, è abrogato.

 

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Art. 8.
(Tutela del pluralismo).

      1. All'articolo 11-quater della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 3, le parole: «una effettiva parità di condizioni tra i soggetti competitori» sono sostituite dalle seguenti: «quanto disposto dall'articolo 2, comma 1»;

          b) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il mancato invio dei pareri è inteso come assenso».

Art. 9.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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