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PDL 1461

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1461



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

CIOFFI, FABRIS, MORRONE, LI CAUSI, DEL MESE, SATTA, D'ELPIDIO

Disposizioni concernenti la realizzazione di statistiche di genere

Presentata il 25 luglio 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge si propone di assicurare che tutte le statistiche ufficiali siano prodotte tenendo conto della differenza di genere. Si tratta di un obiettivo più volte sottolineato, sia a livello nazionale sia a livello europeo e internazionale, in particolare in sede ONU. L'inadeguata informazione statistica sulle tematiche relative alla differenza di genere costituisce infatti in tutto il mondo un grave ostacolo all'adozione di politiche di empowerment, cioè di attribuzione di maggiori poteri e responsabilità alle donne, secondo le indicazioni della IV Conferenza mondiale sulle donne svoltasi a Pechino nel 1995. La proposta di legge si propone dunque di adempiere all'impegno assunto a Pechino e insieme di colmare una lacuna nell'informazione.
      Nella direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 marzo 1997 si prevede, all'obiettivo 3, il metodo della valutazione di impatto equitativo di genere come propedeutico all'elaborazione e adozione delle azioni di governo. La generalizzazione delle rilevazioni statistiche disaggregate per sesso e delle indagini che fanno emergere problematiche legate alla differenza di genere sono strumentali alla valutazione di impatto, e dunque all'elaborazione di politiche esplicite mirate alle pari opportunità.
      I destinatari del provvedimento sono l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e tutti gli organismi che fanno parte del Sistema statistico nazionale (SISTAN). L'ISTAT, nel proprio ambito di autonomia decisionale, ha già dato impulso alle statistiche di genere, e ha cominciato a sviluppare indagini di grande interesse in questo campo, come quelle sulla violenza sessuale e sull'uso del tempo. Le esperienze già compiute rendono oggi possibile e opportuno un provvedimento che generalizzi
 

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e consolidi una metodologia già sperimentata, individuandone al contempo le possibilità di sviluppo.
      L'adozione di una metodologia che renda conoscibile e visibile la differenza di genere riguarda tutte le fasi della produzione di statistiche: la progettazione, la rilevazione e la diffusione. In ciascuno di questi passaggi è necessario tenere conto del fatto che i dati devono essere disaggregati per genere, e che nella presentazione delle statistiche ciascun sesso deve avere la stessa leggibilità. In altri termini, i dati relativi a ciascuno dei due sessi devono essere espressamente presentati in forma numerica nelle tabelle e non devono essere ricavabili mediante sottrazione dal totale.

      In sintesi, dunque, l'espressione «realizzazione di statistiche di genere» ha un triplice significato: sistematizzazione della raccolta di dati disaggregati per sesso nelle diverse aree di interesse pubblico; attuazione di nuove rilevazioni sulla qualità della vita, di particolare interesse per le tematiche attinenti alla differenza di genere; progettazione di indicatori sensibili a evidenziare la differenza di genere.
      La scelta dello strumento legislativo, in particolare della novella del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, che detta le norme fondamentali sull'organizzazione e i compiti del SISTAN, è motivata dall'esigenza di stabilizzare una metodologia che presenta elementi di forte innovazione, sottraendola alle possibili oscillazioni legate alle contingenze del momento, e di rendere vincolante la disponibilità di informazioni di genere di rilevante interesse pubblico con precise periodicità.
      Il provvedimento nel suo complesso si inserisce inoltre in una strategia di incremento delle statistiche sociali, tradizionalmente meno sviluppate rispetto alle statistiche economiche, non solo in Italia ma in tutto il mondo. Tale strategia riceve oggi sempre maggiori consensi, parallelamente alla diffusione di una cultura politica più attenta alle odierne problematiche del welfare.
      In questo quadro, la presente proposta di legge indica l'obiettivo di una più accurata analisi dei fenomeni sociali più rilevanti, in un'ottica di genere, dando particolare rilievo alla circostanza che siano sviluppate anche nuove rilevazioni sulla qualità della vita non solo della popolazione italiana, ma anche di quella straniera che vive in Italia. In questo senso la proposta di legge può essere considerata come una prima indicazione sulla necessità di sviluppare il patrimonio collettivo di conoscenza sugli elementi fondamentali del multiculturalismo.
      Il provvedimento persegue i seguenti obiettivi:

          a) disaggregazione di genere di tutte le informazioni statistiche prodotte dall'ISTAT e dal SISTAN e uguale leggibilità dei dati relativi a uomini e donne;

          b) sistematizzazione della raccolta di dati nelle diverse aree di interesse pubblico, progettazione di nuove rilevazioni sulla qualità della vita anche della popolazione straniera;

          c) costruzione da parte dell'ISTAT di una metodologia per le valutazioni di impatto di genere di norme di particolare rilievo;

          d) sviluppo della ricerca e dell'analisi di genere.

      Ne conseguono le seguenti azioni:

          a) disaggregazione per sesso di tutte le informazioni statistiche;

          b) adeguamento delle metodologie dei censimenti all'ottica di genere, non solo con la previsione della disaggregazione per sesso, ma anche della rilevazione di dati concernenti le differenti tipologie di famiglie, sia per la popolazione italiana, sia per quella straniera dimorante abitualmente in Italia;

          c) realizzazione di indagini annuali su argomenti riguardanti la qualità della vita sociale, di particolare interesse per la conoscenza delle tematiche attinenti alla differenza di genere. Si tratta di indagini che l'ISTAT ha già realizzato, sia pure con diversa periodicità. Le grandi aree individuate

 

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sono quelle di maggiore rilevanza per lo studio della vita sociale, ad esempio natalità e mortalità, occupazione e disoccupazione, povertà;

          d) realizzazione di indagini quinquennali in settori di particolare importanza per le statistiche sociali, che presentano caratteri di relativa stabilità. Si tratta di settori nei quali i mutamenti più rilevanti si verificano nell'arco di diversi anni. Le grandi aree di analisi sono, ad esempio, lo stato di salute, la violenza e i maltrattamenti, l'uso del tempo;

          e) ristrutturazione degli archivi contenenti dati relativi alle imprese, con individuazione per sesso degli addetti e dei titolari;

          f) quantificazione del lavoro non retribuito con diverse metodologie, ad esempio il conto satellite indicato dalla Piattaforma di Pechino.

      Tutte le fasi della produzione delle statistiche di genere sono soggette alla normativa sulla tutela dei dati personali, in particolare per quanto riguarda la disciplina dei dati sensibili, recata dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003.
      La proposta di legge riguarda i sistemi e i metodi di programmazione, rilevazione e diffusione delle statistiche ufficiali. Tuttavia è auspicabile e prevedibile che altri soggetti e centri di produzione di informazioni statistiche si conformino in futuro alle metodologie utilizzate dal SISTAN, e che dunque il sistema delle statistiche ufficiali diventi il volano di una innovazione profonda e generalizzata, a livello centrale e locale.
      Più in dettaglio, la proposta di legge introduce un capo I-bis al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, recante disposizioni sulle statistiche di genere.
      Il nuovo articolo 13-bis prevede che le informazioni statistiche siano prodotte dando visibilità alla differenza di genere e pari leggibilità dei dati relativi a uomini e donne. In attuazione dell'obiettivo 3, punto 3.2, della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri in data 27 marzo 1997, e come primo passo verso la generalizzazione del metodo della valutazione di impatto di genere come strumentale all'adozione di qualunque azione di governo, il comma 2 prevede altresì che l'ISTAT predisponga le metodologie per la valutazione di impatto di norme di particolare rilievo.
      All'articolo 13-ter si prevede che i censimenti generali della popolazione assicurino la disaggregazione per sesso delle informazioni, con riferimento alla popolazione sia italiana sia straniera abitualmente dimorante in Italia, compresa quella che vive in istituti e comunità. La nostra società è sempre più caratterizzata in senso multirazziale e multietnico; la norma dà una prima indicazione di lavoro che va nel senso di adeguare la qualità della conoscenza dei fenomeni sociali ai fenomeni nuovi connessi con la convivenza di diverse culture e stili di vita. Il censimento inoltre rileva informazioni relative alle differenti tipologie di famiglie (fondate sul matrimonio, di fatto, ricostituite, monogenitoriali).
      Al comma 2 si prevede anche che i censimenti generali dell'agricoltura, dell'industria e dei servizi assicurino la disaggregazione per uomini e donne degli addetti, per posizione nella professione, anche allo scopo di individuare le imprese a prevalente conduzione femminile.
      All'articolo 13-quater si individuano le aree nelle quali l'ISTAT e gli altri organismi del SISTAN producono informazioni statistiche disaggregate per uomini e donne con cadenza annuale (forme familiari; natalità; mortalità per causa e morbosità; formazione e fruizione culturale; occupazione e disoccupazione; povertà; partecipazione sociale e politica; utilizzo dei servizi pubblici) e con cadenza quinquennale (stato di salute; disabilità, comportamenti sanitari; sicurezza dei cittadini; violenze e maltrattamenti; uso del tempo; reti di solidarietà e lavoro di cura; mobilità sociale). In quest'ultimo caso è sembrato opportuno prevedere un meccanismo tale da garantire una certa elasticità nell'individuazione della periodicità. Trattandosi di indagini complesse, e tuttavia di

 

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grande rilevanza sociale, il Programma statistico nazionale potrà prevedere una frequenza maggiore o minore.
      Ai fini della produzione delle informazioni statistiche correnti si prevede che le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura strutturino gli archivi contenenti dati relativi alle imprese, con particolare riferimento al registro delle imprese previsto dall'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, prevedendo la disaggregazione per uomini e donne del totale degli addetti e dei titolari. Questo rappresenta un primo passo per l'adeguamento degli archivi amministrativi degli altri enti e, conseguentemente, degli archivi statistici dell'ISTAT stesso. Anche in questo caso uno degli obiettivi della norma è individuare il numero delle imprese a prevalente conduzione femminile. Rispetto all'analoga norma riguardante il censimento, qui l'adeguamento del registro delle imprese consentirà di valutare le variazioni annuali del fenomeno.
      Il comma 5 dell'articolo 13-quater contiene la previsione relativa al lavoro non retribuito, che l'ISTAT provvederà a valutare. Va sottolineato che quantificare e dare valore al lavoro non retribuito - di cui la parte più rilevante è il lavoro di cura - è obiettivo da tempo indicato a livello internazionale come centrale per l'esatta percezione sociale del contributo dato dalle donne alla vita sociale e alla produzione di ricchezza. Ciò permetterà anche la quantificazione del livello di condivisione delle responsabilità familiari.
      Il comma 6 del medesimo articolo 13-quater dispone che l'ISTAT e gli altri organismi del SISTAN provvedano alla razionalizzazione della modulistica utilizzata.
      All'articolo 2 della proposta di legge, che novella l'articolo 24 del decreto legislativo n. 322 del 1989, si prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero il Ministro per i diritti e le pari opportunità, riferiscano annualmente al Parlamento sullo stato di attuazione della normativa sulle statistiche di genere. Le innovazioni introdotte dalle metodologie indicate richiedono infatti un attento e costante monitoraggio, anche allo scopo di apportare eventuali correttivi o di introdurre ulteriori elementi innovativi. A tal fine l'ISTAT predispone annualmente una apposita ricognizione.
      L'articolo 3 della proposta di legge fissa il termine di tre anni per l'attuazione degli adempimenti di competenza dell'ISTAT e del SISTAN. La norma è tesa a dare agli organismi destinatari delle norme il tempo indispensabile per effettuare il necessario adeguamento delle metodologie e delle attrezzature.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Statistiche di genere).

      1. Dopo l'articolo 13 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, è inserito il seguente capo:

«CAPO I-bis
STATISTICHE DI GENERE

      Art. 13-bis. - (Distinzione per genere delle informazioni statistiche). - 1. Le informazioni statistiche ufficiali sono prodotte in modo da rendere visibile la differenza di genere e sono diffuse in modo da assicurare l'uguale leggibilità dei dati relativi a uomini e donne.
      2. L'ISTAT predispone le metodologie per la valutazione di impatto di genere di norme di particolare rilievo.

      Art. 13-ter. - (Censimenti). - 1. Il censimento generale della popolazione assicura la disaggregazione, per uomini e donne, delle informazioni sulla popolazione italiana e straniera abitualmente dimorante in Italia, compresa quella che vive in istituti e comunità, nonché la rilevazione delle differenti tipologie di famiglie.
      2. I censimenti generali dell'agricoltura, dell'industria e dei servizi assicurano la disaggregazione per uomini e donne degli addetti, per posizione nella professione.

      Art. 13-quater. - (Informazioni statistiche correnti). - 1. L'ISTAT e gli altri organismi del Sistema statistico nazionale assicurano con cadenza annuale, nell'ambito del Programma statistico nazionale, la produzione di informazioni statistiche, disaggregate per uomini e donne, nelle seguenti aree: forme familiari; natalità; mortalità

 

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per causa e morbosità; formazione e fruizione culturale; occupazione e disoccupazione; povertà; partecipazione sociale e politica; utilizzo dei servizi pubblici.
      2. L'ISTAT e gli altri organismi del Sistema statistico nazionale assicurano con cadenza quinquennale, ovvero secondo la periodicità prevista dal Programma statistico nazionale, la produzione di informazioni statistiche, disaggregate per uomini e donne, nelle seguenti aree: stato di salute; disabilità; comportamenti sanitari; sicurezza dei cittadini; violenze e maltrattamenti; uso del tempo; reti di solidarietà e lavoro di cura; mobilità sociale.
      3. L'ISTAT e gli altri organismi del Sistema statistico nazionale promuovono, nell'ambito del Programma statistico nazionale, rilevazioni orientate a valutare la qualità della vita della popolazione italiana e straniera dimorante abitualmente in Italia, in un'ottica di genere.
      4. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura organizzano gli archivi contenenti dati relativi alle imprese, con particolare riferimento al registro delle imprese previsto dall'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, prevedendo la disaggregazione per uomini e donne del totale degli addetti e dei titolari.
      5. L'ISTAT provvede a valutare il lavoro non retribuito distintamente per uomini e donne.
      6. L'ISTAT, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 8 della legge 31 dicembre 1996, n. 681, provvede alla razionalizzazione della modulistica utilizzata dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, dagli organismi di diritto pubblico e dalle società sulle quali le medesime amministrazioni esercitano il controllo, che dispongono di archivi, anche informatizzati, contenenti dati e notizie utili per le rilevazioni statistiche.
      7. L'ISTAT, sentito il Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica, provvede alla ripartizione tra gli organismi del Sistema statistico nazionale
 

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delle somme occorrenti per l'attuazione degli adempimenti previsti dal presente capo».

Art. 2.
(Relazione al Parlamento).

      1. All'articolo 24 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

          «2-bis. Con nota allegata alla relazione, il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero il Ministro per i diritti e le pari opportunità, riferisce annualmente al Parlamento sullo stato di attuazione della normativa sulle statistiche di genere di cui al capo I-bis, sulla base di apposita ricognizione effettuata dall'ISTAT».

Art. 3.
(Norma di attuazione).

      1. L'Istituto nazionale di statistica e gli altri organismi del Sistema statistico nazionale provvedono agli adempimenti di competenza entro il triennio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.


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