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PDL 2030

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2030



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PANIZ

Modifica all'articolo 2 della legge 24 aprile 1941, n. 392, in materia di ripartizione tra i comuni componenti la circoscrizione giudiziaria delle spese per il mantenimento degli uffici giudiziari

Presentata il 6 dicembre 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - L'articolo 2 della legge 24 aprile 1941, n. 392, e successive modificazioni, prevede che le spese relative al mantenimento degli uffici giudiziari sono a totale ed esclusivo carico dei comuni nei quali hanno sede gli uffici giudiziari stessi, senza alcun concorso nelle medesime spese da parte degli altri comuni componenti la circoscrizione giudiziaria.
      La norma non è più attuale e provoca enormi discrasie tra i diversi comuni, con un aggravamento della situazione finanziaria di quelli ove ha sede l'ufficio giudiziario e con un ingiustificato vantaggio di quelli limitrofi e fruitori dei servizi giudiziari.
      Fra l'altro, la progressiva autonomia dei comuni nello stabilire l'incidenza delle imposte sui cittadini produce un ingiustificato e ingiusto aggravamento delle posizioni dei residenti del comune ove ha sede l'ufficio giudiziario rispetto ai residenti nei comuni che ugualmente fruiscono dei servizi senza alcuna contribuzione.
      È necessario pertanto rendere più attuale la norma estendendo le spese di mantenimento anche ai comuni limitrofi e ricadenti nella medesima circoscrizione giudiziaria.
      Naturalmente l'importo di tali spese potrà essere commisurato alla densità demografica rilevata nell'ultimo censimento ufficiale.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Il primo comma dell'articolo 2 della legge 24 aprile 1941, n. 392, è sostituito dal seguente:

          «Le spese indicate nell'articolo 1 sono a carico dei comuni componenti la circoscrizione giudiziaria e sono ripartite tra di essi in proporzione alla densità demografica rilevata nell'ultimo censimento ufficiale. A tali comuni è corrisposto dallo Stato un contributo annuo alle spese medesime nella misura stabilita con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'interno, determinato in proporzione alla densità demografica rilevata nell'ultimo censimento ufficiale».

      2. Il decreto di cui al primo comma dell'articolo 2 della legge 24 aprile 1941, n. 392, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      3. La tabella di cui al decreto del Ministro per la grazia e giustizia 9 febbraio 1959, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 93 del 18 aprile 1959, e successive modificazioni, è abrogata.


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