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PDL 1666

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1666



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato COLASIO

Disposizioni per la costituzione della società
«Banca della memoria digitale S.p.a.».

Presentata il 20 settembre 2006

      

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Onorevoli Colleghi! - L'utilizzo delle tecnologie digitali per la diffusione dei documenti e delle informazioni in essi contenute è ormai esteso a tutta la società.
      Questa repentina evoluzione delle modalità di conservazione ha creato il problema, non ancora risolto, della protezione e della conservazione nel tempo delle sempre più grandi quantità di dati memorizzati da tutti gli operatori pubblici e privati che utilizzano i sistemi informatici nell'attività istituzionale, professionale e privata.
      È compito dello Stato sovrintendere alla corretta conservazione di tutte le informazioni su supporto digitale che costituiranno la memoria della Nazione. Per dare attuazione a questo importante e indispensabile compito è necessario costituire un apposito soggetto, autonomo nelle scelte tecnico-metodologiche, ma rispondente alle direttive che il Governo impartirà attraverso le rappresentanze ministeriali in seno all'organo amministrativo.
      L'attività di conservazione e di mantenimento dei dati infomatici costituisce un servizio per il Paese e consente agli enti e a tutti gli operatori pubblici e privati notevoli risparmi grazie alle economie di scala che uno o più sistemi centralizzati possono offrire.
      I proventi dei canoni per la custodia dei dati costituiranno la fonte di finanziamento della banca della memoria digitale e gli eventuali utili saranno devoluti al finanziamento di progetti di ricerca e di catalogazione del patrimonio culturale.
      La presente proposta di legge autorizza pertanto il Ministero per i beni e le attività culturali a costituire una apposita società per azioni, la «Banca della memoria digitale Spa» (BMD), struttura tecnologica per la conservazione in modo protetto di tutte le informazioni numeriche memorizzate su supporti digitali e per il costante aggiornamento tecnologico dei supporti di conservazione.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Per la conservazione, il mantenimento e l'aggiornamento dei supporti relativi alle basi dati informatiche degli enti dello Stato, delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, delle istituzioni e di tutti i soggetti privati interessati e nel rispetto dei requisiti e delle finalità propri dei beni pubblici, il Ministero per i beni e le attività culturali è autorizzato a costituire, con atto unilaterale, una società per azioni, denominata «Banca della memoria digitale Spa» (BMD).
      2. Tutti gli enti pubblici, gli enti di diritto pubblico, nonché tutti i soggetti che detengono per l'esercizio della propria attività istituzionale archivi informatizzati hanno l'obbligo della conservazione e della protezione dei dati secondo i criteri di sicurezza, di accessibilità e di durata nel tempo stabiliti da un apposito protocollo approvato con decreto del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione. Tale obbligo è assolto mediante l'affidamento dei dati in custodia a una delle sedi della BMD.
      3. Il capitale sociale della BMD è di 1.000.000 di euro ed è sottoscritto dal Ministero per i beni e le attività culturali. Il medesimo Ministero può trasferire a titolo oneroso fino ad un massimo del 30 per cento delle azioni ad altre società o enti di diritto pubblico.
      4. La BMD opera secondo gli indirizzi strategici stabiliti dal Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, previa definizione da parte del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) delle direttive generali.
      5. L'approvazione dello statuto e la nomina dei componenti degli organi sociali della BMD previsti dallo statuto stesso

 

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sono effettuati dalla prima assemblea, che il Ministro per i beni e le attività culturali convoca entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      6. Il rapporto di lavoro del personale dipendente della BMD è disciplinato dalle norme di diritto privato e dalla contrattazione collettiva.
      7. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente legge tiene luogo degli adempimenti in materia di costituzione di società per azioni previsti dalle disposizioni vigenti in materia.
      8. Gli atti posti in essere in attuazione della presente legge per la costituzione della BMD sono esclusi da ogni tributo o diritto.
      9. Il consiglio di amministrazione della BMD è composto da cinque membri: il presidente del comitato scientifico di cui al comma 10, un membro nominato dal Ministro per i beni e le attività culturali, un membro nominato dal Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, un membro nominato dal Ministro della pubblica istruzione e un membro in rappresentanza degli operatori economici, nominato su proposta del Ministro dello sviluppo economico. La durata in carica del consiglio di amministrazione è di otto anni per il primo mandato e di cinque anni per i mandati successivi.
      10. All'interno della BMD opera un comitato scientifico che sottopone al consiglio di amministrazione le deliberazioni relative agli investimenti tecnologici necessari a dare attuazione alle direttive generali stabilite dal CIPE ai sensi del comma 4. Il comitato scientifico è composto di cinque membri nominati dal consiglio di amministrazione e dura in carica due anni.
      11. Con apposito decreto, emanato dal Ministro per i beni e le attività culturali entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del consiglio di amministrazione della BMD sono fissati i criteri, le tariffe e le modalità di invio, di ricezione e di trasmissione dei dati conservati nella Banca.
      12. I proventi derivanti dal pagamento del servizio di conservazione, di conversione
 

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dei supporti e di trasferimento degli stessi presso i titolari sono destinati, in ordine di priorità, al mantenimento e all'aggiornamento della struttura tecnica della BMD, al finanziamento di progetti di ricerca per l'innovazione nonché al finanziamento di progetti di catalogazione e di digitalizzazione del patrimonio storico secondo criteri di economicità e di efficienza.
      13. Alla BMD possono essere trasferiti, per il conseguimento dei fini d'istituto, diritti pieni o parziali sui beni immobili facenti parte del demanio dello Stato e comunque sugli altri beni compresi nel conto generale del patrimonio dello Stato di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, ovvero ogni altro diritto costituito a favore dello Stato.
      14. Ai fini della realizzazione delle infrastrutture tecnologiche necessarie all'avvio dell'attività istituzionale della BMD, costituite da appositi spazi fisici nei quali sono installate le apparecchiature di memorizzazione, di conservazione e di manutenzione, la BMD può usufruire di un finanziamento una tantum pari a 10.000.000 di euro mediante la contrazione di un mutuo con la Cassa depositi e prestiti Spa.
      15. Il conto consuntivo, economico e patrimoniale della BMD è allegato, ogni anno, al rendiconto generale dello Stato.
      16. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 11.000.000 di euro per l'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsione di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      17. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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