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PDL 1969

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1969



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

TESSITORE, VOLPINI, TESTA, TOCCI, BIANCO, BURGIO, OSSORIO

Nuove norme in materia di reclutamento dei professori universitari

Presentata il 21 novembre 2006

      

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Onorevoli Colleghi! - Uno dei problemi che maggiormente determina preoccupazioni e tensioni nella vita universitaria è quello dell'immissione in ruolo della docenza.
      Negli ultimi decenni, e specialmente negli ultimi anni, sono stati sperimentati diversi sistemi, ispirati ai più vari criteri, in molti, troppi casi demagogici, corporativi e tendenzialmente clientelari. Tutti hanno mostrato gravi limiti, che hanno progressivamente aggravato i problemi e le tensioni del sistema, anziché risolverli o, almeno, attenuarli.
      Appare per questo urgente cercare di individuare un criterio che, tenendo conto delle esperienze compiute, operi, quanto meno, nella direzione di attenuare le tensioni, senza la presunzione di individuare un sistema «perfetto», del resto inesistente in siffatto ambito di questioni. Va aggiunto che il criterio da definire deve scontare uno dei limiti maggiori degli interventi legislativi, vale a dire la deficienza di sistematicità e la mancanza di una preliminare definizione della problematica culturale sottesa all'attuale situazione di crisi del sistema universitario.
      Orbene, costatato il fallimento del sistema del cosiddetto «concorsone» nazionale - di fatto replicato dalle procedure di valutazione comparativa previste dalla legge 4 novembre 2005, n. 230 - e del sistema poggiante sul principio delle idoneità multiple, si suggerisce di sperimentare una ipotesi che almeno elimini le
 

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principali, rilevate deficienze dei già sperimentati sistemi. Chi scrive dichiara il convincimento che il miglior sistema proponibile sia quello fondato sul giudizio assoluto con vincitore unico, che, accrescendo le difficoltà nel raggiungimento della maggioranza necessaria per la dichiarazione dell'unico vincitore, potrebbe lasciar sperare che, in tal modo, si consegua una maggiore trasparenza e un maggiore spazio per il merito, da far emergere da rigorose comparazioni tra gli aspiranti all'unico posto messo a concorso (ciò dando spazio prevalente alle considerazioni relative alle patologie del sistema che, tuttavia, chi scrive non ritiene prevalenti nella situazione attuale pur di crisi del sistema). Tuttavia, tale sistema, anch'esso fugacemente sperimentato di recente con la messa in luce di altre incongruenze, non appare praticabile né aderente alla situazione di fatto determinatasi a valle di un troppo, insopportabilmente lungo periodo di sperimentazioni inadeguate, che si sono caratterizzate per convergenti conseguenze negative, paradossalmente derivanti da opposte prospettive. Infatti, il «concorso nazionale» non riuscì a rispettare tempi ragionevoli di svolgimento delle procedure e, dunque, di rinnovamento dei quadri della docenza, per di più favorendo il localismo. Di contro, il sistema delle idoneità multiple, se ha certamente determinato un'accelerazione dei tempi (per altro insostenibile per eccesso di procedure), ha determinato un ingolfamento della situazione, creando una sacca di idonei non inseriti nei ruoli, senza evitare, ed anzi accrescendo, il pericolo del localismo; ciò in conseguenza della mancanza di sistematicità degli interventi, ragion per cui l'abolizione dei ruoli della docenza e la penuria dei fondi disponibili, ha provocato il privilegiamento dei candidati locali in quanto meno costosi: le sedi mettono in concorso non un posto ma una differenza di stipendio.
      In siffatta condizione, ai proponenti della presente proposta di legge appare necessario tendere all'innovazione radicale, che, mettendo in discussione il principio stesso del «concorso» tradizionalmente inteso, cerchi di dare forza all'indispensabile dimensione etica di chi si propone ed è chiamato al difficile, delicatissimo compito di giudicare altri uomini, e alla consapevolezza delle esigenze che devono ispirare le strutture universitarie chiamate a garantire la propria qualità ed autorevolezza nel campo della formazione professionale e culturale dei giovani, per di più affermando una competitività tra le sedi, pur non mercantile (come previsto dalla legge n. 230 del 2005, ispirata, nella migliore delle ipotesi, al criterio della produttività aziendalistica).
      In coerenza con quanto fin qui richiamato, sia pure per accenni, si propone di ottenere l'immissione in ruolo sganciando, con ogni determinazione, la valutazione scientifica dei concorrenti dagli interventi procedurali delle sedi interessate, così da privilegiare le esigenze didattiche e di programmazione scientifica, indipendentemente dalle procedure valutative, anche in termini temporali.
      Le procedure di immissione nei ruoli della docenza universitaria devono soddisfare tre esigenze prevalenti:

          1) le aspettative dei settori disciplinari preoccupati di conservare la propria dignità ed autorevolezza scientifica nel mondo della ricerca;

          2) le necessità didattiche delle strutture universitarie deputate all'insegnamento;

          3) la garanzia dei livelli di qualità della ricerca affidata ai dipartimenti e, più in generale, agli atenei interessati a conseguire un buon giudizio dall'autorità di valutazione del sistema universitario e delle sue singole parti.

      Si propone pertanto di sperimentare il criterio della «lista aperta» (ossia senza limiti di posti) di idonei dichiarati tali in sede nazionale, per ciascun ambito disciplinare. Tali liste vanno formate in base a rigorosi criteri di selezione e di competenza, da documentare con pubblica assunzione di responsabilità da parte degli studiosi chiamati a tale delicatissimo compito.

 

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Da tali liste le singole sedi attingeranno i docenti, anche qui in base a rigorosi criteri che vanno definiti, preliminarmente, negli statuti e nei regolamenti delle sedi e delle strutture competenti delle singole sedi e, dunque, nel pieno rispetto dell'autonomia degli atenei, ma anche del sistema complessivo in relazione con l'incidenza che le chiamate effettuate avranno nella valutazione delle singole sedi e degli atenei in generale.
      Infine, va precisato che il sistema proposto, di fatto configurabile come il criterio per la determinazione delle condizioni indispensabili per conseguire una chiamata presso la sede e la conseguente immissione nei ruoli, non corre il rischio di determinare indebite pressioni per la chiamata, in quanto il titolo di idoneità conseguito non è collegabile ad alcun presupposto, ossia ad alcuna manifestazione di volontà di questa o quella sede. Solo dopo il conseguimento dell'idoneità, e in forme del tutto diverse, le sedi interessate potranno, se lo vorranno, in ragione delle proprie esigenze, proporre l'immissione nei ruoli dell'ateneo interessato, ed anche qui in base ad una duplice deliberazione, quella di merito da parte delle strutture didattiche e scientifiche e quella giuridica da parte dei senati accademici.
      Gli articoli della proposta di legge sopra configurata illustrano partitamente i vari aspetti procedurali del criterio suggerito, che si raccomanda all'attenzione dei colleghi deputati.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Ai ruoli dei docenti universitari si accede mediante procedure di valutazione definite con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di seguito denominato «decreto», in base ai criteri stabiliti dalla presente legge. Il decreto è adottato entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, da esprimere entro e non oltre un mese dalla trasmissione del decreto stesso.

Art. 2.

      1. I criteri cui deve ispirarsi il decreto sono i seguenti:

          a) le procedure di valutazione sono espletate da commissioni nazionali di valutazione composte, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 7, da nove membri ed elette per ciascun settore scientifico-disciplinare così come definito dal Consiglio universitario nazionale (CUN), acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI). I componenti di ciascuna commissione sono eletti su base nazionale. Ogni componente di ciascun settore scientifico-disciplinare dispone di due voti per l'elezione della relativa commissione nazionale di valutazione. Qualora un settore scientifico-disciplinare non raggiunga il numero di sessanta componenti, si procede al suo apparentamento con uno o più settori di analoga competenza in base a criteri stabiliti dal CUN, sentita la CRUI. Gli apparentamenti sono definiti preliminarmente all'indizione delle votazioni per la formazione delle commissioni nazionali di valutazione e non possono essere modificati

 

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per almeno due anni. I settori scientifico-disciplinari soggetti ad apparentamento con settori analoghi sono rappresentati nella commissione da non meno di tre rappresentanti;

          b) ciascuna commissione nazionale di valutazione forma una lista di idonei che resta in vigore per i due anni solari successivi alla data di pubblicazione del decreto del Ministro dell'università e della ricerca che approva gli atti della commissione medesima;

          c) le liste di idonei di cui alla lettera b) sono formate da studiosi che hanno fatto domanda di partecipare alle procedure di valutazione. L'idoneità si consegue con i due terzi dei voti dei componenti della commissione nazionale di valutazione, in base a giudizi individuali e ad un giudizio comparativo;

          d) le commissioni nazionali di valutazione devono concludere i propri lavori entro sei mesi dalla data della loro costituzione. Non sono ammesse proroghe. In caso di mancata conclusione dei lavori entro il suddetto termine, le commissioni sono sostituite mediante nuove votazioni;

          e) i componenti delle commissioni nazionali di valutazione non possono fare parte di nessun'altra commissione nei tre anni successivi alla scadenza della commissione di cui hanno fatto parte.

Art. 3.

      1. I soggetti che partecipano alle procedure di valutazione sono dichiarati idonei in base a giudizi individuali e comparativi motivati, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c). Possono essere sentite le opinioni di studiosi autorevoli, anche non italiani e non facenti parte della commissione nazionale di valutazione competente, previa richiesta della maggioranza dei componenti della commissione stessa. I pareri espressi ai sensi del secondo periodo devono essere motivati e resi pubblici negli atti delle procedure di valutazione.

 

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Art. 4.

      1. Le strutture universitarie competenti provvedono a chiamare, a tempo indeterminato, i soggetti dichiarati idonei ai sensi dell'articolo 3, in ragione delle proprie esigenze didattiche e di ricerca, in base a decisioni motivate.
      2. Le procedure di chiamata di cui al comma 1 sono definite dagli statuti e dai regolamenti universitari.
      3. L'idoneo chiamato a ricoprire un insegnamento è nominato con decreto del rettore della sede interessata, previo parere del senato accademico.

Art. 5.

      1. I docenti chiamati ai sensi dell'articolo 4 sono inquadrati nei relativi corsi di laurea e sono soggetti alle procedure di valutazione definite dai nuclei di valutazione della sede in cui operano, tenendo conto dei princìpi enunciati dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca. Il primo giudizio deve essere espresso, obbligatoriamente, dopo tre anni dall'immissione in ruolo.
      2. Al fine di assicurare procedure di immissione in ruolo responsabili e rigorose da parte degli atenei, in considerazione della valutazione da parte degli organismi a tal fine appositamente costituiti, ogni docente deve sottoporsi al giudizio dei nuclei di valutazione ogni quattro anni accademici. I docenti che non conseguono un giudizio positivo possono chiedere una ulteriore valutazione dopo due anni accademici. Se anche in tale caso non conseguono un giudizio positivo sono collocati a riposo, se hanno maturato il diritto al trattamento di quiescenza. In caso contrario, sono trasferiti nei ruoli di altra pubblica amministrazione, statale o regionale. Il trasferimento ad altra amministrazione è altresì possibile su richiesta del docente in luogo del collocamento a riposo, se l'età lo consente.

 

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Art. 6.

      1. La mobilità nazionale e internazionale dei docenti e dei ricercatori universitari è adeguatamente incentivata con appositi provvedimenti che favoriscono le iniziative promosse in materia dalle competenti strutture universitarie.

Art. 7.

      1. Le commissioni nazionali di valutazione di cui all'articolo 2 sono formate per ciascun settore scientifico-disciplinare e per ciascuna fascia di docenza secondo i seguenti criteri:

          a) per le procedure di idoneità a professore ordinario, fanno parte della commissione solo professori ordinari;

          b) per le procedure di idoneità a professore associato, fanno parte della commissione quattro professori ordinari e cinque professori associati;

          c) per le procedure di idoneità a ricercatore, fanno parte della commissione tre professori ordinari, tre professori associati e tre ricercatori.

      2. Ciascuna categoria di docenti vota i propri rappresentanti nella commissione.

Art. 8.

      1. Sono abrogati il decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 164, e tutte le altre disposizioni incompatibili con le norme della presente legge.


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